AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2003.11
Data decisione, Autorità:
01.03.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.11
Lugano
1 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.
(iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con petizione del 26 marzo 2002 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ , __________ -;
giudicando
ora sul decreto cautelare del 15 gennaio 2002
con cui il Pretore ha ordinato all'ufficiale dei registri del Distretto di
Locarno di cancellare l'ipoteca legale provvisoria degli artigiani e
imprenditori annotata in favore della __________ __________ a carico della
proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________RFD di
__________, appartenente a __________ e __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 gennaio 2003 presentato dalla __________ __________ contro il
decreto emesso il 15 gennaio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 gennaio 2002 il Segretario assessore della
giurisdizione di Locarno Città ha ordinato all'ufficiale dei registri del
Distretto di Locarno, in luogo e vece del Pretore, di annotare un'ipoteca
legale provvisoria in favore della ditta __________ __________ per l'importo di
fr. 2400.– a carico della proprietà per piani n. ____________________, per
l'importo di fr. 43 146.30 a carico della proprietà per piani n. __________e
per l'importo di fr. 70 093.10 a carico della proprietà per piani n.
__________, tutte appartenenti al fondo base n. __________RFD di __________ e
intestate a __________ __________, assegnando alla __________ __________ un termine
fino al 31 marzo 2002 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale.
B. Il 26 marzo 2002 la __________ __________ ha chiesto al Pretore
l'iscrizione definitiva delle citate ipoteche. __________ __________ non si è
costituito in giudizio ed è rimasto precluso. All'udienza preliminare del 23
settembre 2002 il Pretore, accertato che la proprietà per piani n.
__________era stata acquistata il 21 dicembre 2002 da __________ e __________
__________ e che le proprietà per piani n. __________e
n.
erano state trapassate il 19 giugno 2002 alla società __________
- __________, ha sospeso la causa. Il 5 dicembre 2002 __________ e
__________ __________ hanno chiesto la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria
iscritta a carico della loro proprietà per piani. La __________ __________ si è
opposta il 7 gennaio 2003 alla domanda.
C. Con
decreto del 15 gennaio 2003 il Pretore ha ordinato all'ufficiale dei registri
di cancellare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale annotata in favore
della __________ __________ a carico della proprietà per piani n.
appartenente a __________ e __________ __________ (dispositivo n. 1),
ha convocato la __________ __________ e __________ __________ all'udienza
preliminare del 11 febbraio 2003 (dispositivo n. 2), ha fissato alla __________
- __________ un termine fino al 31 gennaio 2003 per comunicare
l'eventuale subingresso nella causa (dispositivo n. 3) e ha posto le spese con
una tassa di giustizia di fr. 200.– a carico dell'attrice, senza assegnare
ripetibili (dispositivo n. 4).
D. Contro
il decreto appena citato la __________ __________ è insorta con un appello del
24 gennaio 2003 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, i dispositivi
n. 1, 2 e 4 siano annullati. L'appello non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante censura la decisione del Pretore, come si è accennato,
anche per quanto riguarda la convocazione delle parti a una successiva (recte:
alla continuazione dell') udienza preliminare. Il provvedimento ha tuttavia
natura ordinatoria e come tale non è appellabile (art. 94 e 95 CPC; Rep. 1983
pag. 2; Cocchi/ Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 299 nota 357). Nella misura in cui è
rivolto contro il dispositivo
n. 2 del
giudizio impugnato, l'appello si rivela pertanto irricevibile.
-
Per
quanto riguarda la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via
provvisoria sulla proprietà per piani n. __________ (dispositivo n. 2), il
Pretore ha decretato il provvedimento dopo avere accertato la mancata
legittimazione passiva del convenuto, presupposto di merito da verificare
d'ufficio per diritto federale in ogni stadio della procedura (DTF 126 II 63
consid. 1 con rimandi). Su tal punto l'atto impugnato configura perciò un
decreto cautelare, poiché il merito della lite rimane pendente. Ora, simili
provvedimenti possono essere appellati solo se emessi “dopo il contraddittorio”
(art. 382 cpv. 1 CPC). Nel caso in rassegna la ditta istante ha avuto modo di
esprimersi al proposito il 23 settembre 2002, nel corso dell'udienza
preliminare (poi interrotta). Sotto questo profilo nulla osta pertanto alla
ricevibilità dell'appello.
-
Il
Pretore ha accertato l'ammissibilità della petizione per quanto riguarda la
proprietà per piani n. __________, rilevando che già prima dell'introduzione
dell'azione il fondo era stato acquistato da __________ e __________
__________, motivo per cui a __________ __________ difettava la legittimazione
passiva. L'attrice avrebbe dovuto, quindi, promuovere causa contro gli attuali
proprietari entro il termine fissato con il decreto del 30 gennaio 2002. E
siccome ciò non era avvenuto, la validità dell'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale era decaduta. Donde, per finire, l'ordine all'ufficiale dei
registri di cancellare l'annotazione dell'iscrizione provvisoria.
-
L'appellante
sostiene che al momento dell'introduzione dell'istanza tendente all'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale __________ __________ era proprietario di tutte
e tre le note proprietà per piani, ragione per cui, essendo già sorta la
litispendenza, il mutamento di proprietà non aveva alcuna importanza. A suo
avviso l'art. 376 CPC prevede la possibilità di chiedere misure cautelari
anche prima dell'introduzione dell'azione di merito, la quale non è altro che
la prosecuzione di una procedura già iniziata. L'appellante soggiunge che il
termine dell'art. 839 cpv. 2 CC è di diritto federale ed è rispettato con
l'ottenimento di un decreto supercautelare, che dev'essere confermato con il
decreto cautelare e con l'azione di merito. In circostanze del genere, se la
provvisionale e il merito non fossero gli atti del medesimo procedimento, il
termine di tre mesi scadrebbe irrimediabilmente. Inoltre la causa tendente
all'iscrizione dell'ipoteca legale è propter rem, sicché il nome del
terzo garante non è essenziale né, del resto, i nuovi proprietari potevano
ignorare l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria. Tanto più – reputa l'appellante
– che con il sistema delle iscrizioni a giornale sarebbe impossibile sapere con
certezza se al momento dell'introduzione della causa il proprietario sia sempre
il medesimo.
-
In
concreto non è contestato che il 21 dicembre 2001 __________ e __________
__________ sono diventati comproprietari in ragione di metà ciascuno della proprietà
per piani n. __________. Ora, il diritto all'iscrizione di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori è – per definizione stessa – diretto contro il
proprietario attuale dell'immobile (Steinauer,
Les droits réels, vol III, 2a edizione, Berna 1996, pag. 216 n.
2877; DTF 92 II 230; SJZ 93/1997 pag. 45
n. 6). La
garanzia offerta dal legislatore non è legata alla persona del committente, ma
al proprietario attuale dell'immobile (garanzia propter rem: Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione,
Zurigo 1982, n. 436 seg.; Steinauer,
op. cit., pag. 217 n. 2877a). L'alienazione dell'immobile durante la procedura
non ha incidenza sulla qualità della parte convenuta, ma se ciò avviene prima
dell'introduzione della causa, l'azione può essere diretta solo contro il
proprietario attuale del fondo, ancorché acquirente (Steinauer, op. cit., pag. 217 n. 2877b e 2877c). Qualora non
vi sia identità tra debitore e proprietario, l'istanza va presentata soltanto
nei confronti di quest'ultimo (Schumacher,
op. cit., n. 694 e 745).
-
Ciò
posto, nella fattispecie l'azione andava promossa contro i nuovi proprietari dell'immobile
e non più contro il venditore. Poco importa che i primi potessero essere a
conoscenza dell'annotazione provvisoria. Tutt'al più costoro avrebbero potuto
riconoscere il credito o autorizzare l'iscrizione dell'ipoteca (art. 839 cpv. 3
CC in relazione all'art. 22 cpv. 2 RFF). Del resto, nell'ambito della
procedura di iscrizione nel registro fondiario, l'ufficiale dei registri deve
esaminare se la sentenza è stata emessa nei confronti della persona legittimata
secondo il registro fondiario e deve rifiutare l'iscrizione se l'azione è
stata promossa contro la persona non più proprietaria del fondo al momento
dell'introduzione della causa (Deschenaux
in: Traité de droit privé suisse, vol. V/II, pag. 424 n. 90; RFJ 1994 pag.
250). A tale proposito giovi rilevare che, secondo l'art. 105 cpv. 4 RRF, gli
estratti del libro mastro devono contenere – tra l'altro – un richiamo alle
richieste figuranti nel giornale e non ancora iscritte nel libro medesimo
(lettera a), sicché la verifica della proprietà al momento dell'introduzione
dell'azione non è né impossibile né incerta.
-
Contrariamente
all'opinione dell'appellante, poi, la procedura d'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale non è la prosecuzione di quella volta all'iscrizione
provvisoria. Giusta l'art. 839 cpv. 3 CC l'iscrizione dell'ipoteca legale può
farsi solo se il credito è riconosciuto dal proprietario o per sentenza del
giudice. Visto che l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito
potrebbe protrarsi oltre il temine perentorio di tre mesi per ottenere l'iscrizione,
il legislatore ha conferito all'avente diritto la possibilità di chiedere
un'iscrizione provvisoria e di far valere successivamente in giudizio i suoi
diritti nel termine che il giudice gli assegna con l'ordine di iscrizione
provvisoria (Rep. 1985 pag. 119 con richiami). La decisione di annotazione
provvisoria di un'ipoteca legale manifesta solo effetti temporanei e
provvisori, poiché la pretesa dell'artigiano è solo garantita. In tale
procedura sommaria, basata sul principio della verosimiglianza, l'artigiano
deve rendere verosimile il suo credito e l'ammontare dello stesso. Segue, di
regola, il processo ordinario che permette di stabilire se l'ipoteca deve
essere iscritta in via definitiva. Ne deriva che la procedura di annotazione
provvisoria è ben distinta dal successivo processo di merito inteso all'iscrizione
definitiva (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 9 ad art. 148 CPC). Si aggiunga che le condizioni per l'iscrizione
provvisoria sono di diritto federale e in proposito i requisiti posti dagli
art. 376 segg. CPC per l'adozione di misure cautelari non entrano in linea di
conto (Steinauer, op. cit., pag.
224 n. 2891a). Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che l'appello si
rivela destituito di buon diritto.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili alla controparte, cui
l'appello neppure è stato intimato. Dato l'esito dell'appello non si giustifica
nemmeno di modificare il pronunciato sulle spese e le ripetibili di prima sede.
Ragioni di sicurezza giuridica legittimano infine la comunicazione del presente
giudizio ai nuovi titolari delle proprietà per piani oggetto della causa di
merito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
–
__________ , __________ -.
Comunicazione
a:
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Città;
– avv.
__________ __________, __________ (per __________ e __________ __________);
–
__________ -__________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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