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Numero d'incarto:
11.2003.104
Data decisione, Autorità:
11.08.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.104
Lugano,
11 agosto
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__. (azione
possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con istanza del 25 aprile 2003 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 agosto 2003 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 23 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________ e __________ __________ sono conduttori di vani adibiti alla gestione
di un esercizio pubblico (“____________________”) in uno stabile situato sulla
particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________;
che il 15
e 22 aprile 2003 essi hanno diffidato __________ __________, il quale possiede
anche un autosalone nei pressi, a spostare talune vetture da lui messe in
mostra sul piazzale antistante l'esercizio pubblico;
che,
__________ __________ avendo rifiutato di ottemperare all'ingiunzione, il 25 aprile
2003 __________ __________ ha promosso contro di lui un'azione di manutenzione
per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la rimozione delle automobili
esposte;
che
all'udienza del 4 giugno 2003, indetta per la discussione, __________ __________
ha chiesto di respingere l'istanza e al dibattimento finale, tenuto seduta
stante, le parti hanno confermato le rispettive domande;
che con
sentenza del 23 luglio 2003 il Pretore ha respinto l'azione e ha addebitato gli
oneri processuali di complessivi fr. 400.– all'istante, tenuto a rifondere al
convenuto un'indennità di fr. 600.– per ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un appello
del 4 agosto 2003 nel quale postula l'accoglimento dell'azione possessoria e la
conseguente riforma del giudizio impugnato;
che
l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
tanto l'azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) quanto l'azione di
manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC) possono essere intentate dal possessore
diretto anche contro il possessore indiretto (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 92 n. 331; Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 62
all'introduzione degli art. 926–929 CC);
che il Pretore
ha respinto l'azione, in concreto, rilevando come l'istante fosse bensì
conduttore dei vani adibiti alla gestione del “__________ __________ ”, ma non
dello spiazzo antistante, onde l'inesistenza di qualsiasi turbativa del
possesso;
che
nell'appello l'istante si pretende conduttore anche del piazzale davanti
all'esercizio pubblico in virtù di un “contratto di affitto agli atti”;
che
l'unico “contratto di affitto” agli atti si riferisce nondimeno a un fondo
estraneo alla lite, ovvero a una porzione della particella n. __________RFD di
__________, non lontana dall'esercizio pubblico, ma situata oltre la strada
cantonale (doc. 2);
che il
solo contratto nel fascicolo processuale menzionante la particella n.
__________RFD di __________ è il contratto di locazione relativo all'esercizio
pubblico, il quale comprende “il locale dirimpetto alla strada cantonale, il
terrazzo esterno, una cantina, il locale deposito, attrezzatura come a
distinta, toilette”, senza accennare minimamente allo spiazzo antistante (doc.
1, corrispondente al doc. B, clausola n. 1);
che, come
sottolinea il Pretore, un punto di tale contratto allude invero al piazzale
davanti al bar (clausola n. 14), ma solo per autorizzare il parcheggio di
biciclette, motorini e motociclette, “escluso il posteggio automobile”;
che ciò
non basta lontanamente, tanto meno a un giudizio di verosimiglianza come quello
preposto all'esame di un'azione possessoria (art. 929 segg. CPC), per legittimare
l'istante ad agire come conduttore dell'area litigiosa;
che nelle
condizioni descritte, tutt'al più, l'istante risulta titolare di un permesso
scritto rilasciatogli dal proprietario del terreno per il parcheggio di cicli e
motocicli;
che, si
volesse ritenere data l'azione possessoria anche al titolare di un simile precario,
in concreto la causa non sarebbe destinata a miglior sorte;
che
l'istante, in effetti, non spiega come né per quali ragioni le automobili
esposte dal convenuto davanti all'esercizio pubblico impedirebbero o
renderebbero difficile il posteggio di cicli o motocicli;
che nelle
condizioni illustrate l'appello, non privo di temerarietà, si rivela infondato
già di primo acchito;
che i
costi del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui
l'appello non è stato intimato e non ha cagionato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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