Appeal withdrawn; case struck out, costs charged to appellant

11.2002.84Other CourtJun 30, 2003Withdrawn

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Omnilex summary

In a civil appeal concerning alleged co-ownership of bearer mortgage certificates, the appellant withdrew the appeal after the parties reached a settlement. The Ticino Court of Appeal took note of the withdrawal and struck the case from the docket for desistance. Applying the general rule that the withdrawing party bears the costs, but reducing the fee because the case did not end with a merits judgment, the court set court costs at CHF 150 and charged them to the appellant. No party compensation was awarded, as the respondent waived ripetibili.

Omnilex headnote

Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; ritiro dell’appello e desistenza; ripartizione delle spese. Il ritiro dell’appello equivale, di regola, a desistenza e comporta la messa a carico dell’appellante delle spese causate dalla lite. Se la causa si estingue senza giudizio di merito, la tassa di giustizia può essere ridotta in applicazione del criterio di adeguatezza. La rinuncia della parte intimata alle ripetibili preclude l’assegnazione di un’indennità per la procedura d’appello.

Full text

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2002.84

Data decisione, Autorità: 30.06.2003, ICCA

Incarto n. 11.2002.84

Lugano, 30 giugno 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..__________ (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 27 febbraio 2001 da

__________ __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

Contro

__________ __________, __________ e __________ (rappresentata dalla succursale di __________ e patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

premesso che il 27 febbraio 2001 __________ __________ ha intentato causa contro la __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse accertata la sua com­proprietà in ragione di un mezzo (insieme con __________ __________ di __________) su due cartelle ipotecarie al portatore di nominali fr. 200 000.– accese in secondo e terzo grado sulla particella n. __________RFD di __________;

ricordato che con sentenza dell'8 luglio 2002 il Pretore ha respinto l'azione e ha posto gli oneri processuali con una tassa di giustizia di fr. 2500.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 15 000.– per ripetibili;

ritenuto che contro tale sentenza __________ __________ ha introdotto un appello del 22 luglio 2002, chiedendo la riforma del giudizio citato nel senso di accogliere la petizione;

constatato che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;

preso atto che il 13 maggio 2003 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, “essendo stato trovato un accordo tra le parti”, e il 27 maggio 2003 ha ribadito tale circostanza;

stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;

rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

accertato che, interpellata dal giudice delegato con ordinanza del 13 giugno 2003, la __________ __________ ha confermato il 18 giugno successivo di rinunciare al versamento di ripetibili per la procedura di appello;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – __________ __________, __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

appeal withdrawaldesistancecourt costssettlementripetibilico-ownershipbearer mortgage certificate

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the withdrawn appeal should be struck from the docket as a waiver/desistance.

Extracted holding

The court noted the withdrawal of the appeal and struck the case from the docket for desistance.

Extracted reasoning

Once the appellant withdrew the appeal because the parties had reached an agreement, there was no longer a live dispute for appellate adjudication.

Key legal question

How appellate costs and party compensation should be allocated after withdrawal of the appeal.

Extracted holding

The appellant must bear the procedural costs; court costs were reduced because the case did not end with a merits judgment; no party compensation was awarded because the respondent waived it.

Extracted reasoning

As a rule, withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and the withdrawing party bears the costs. The court reduced the justice fee because the matter ended without a merits decision.

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