AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.82
Data decisione, Autorità:
05.12.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.82
Lugano,
5 dicembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________
(azione di divisione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 1° febbraio 2002 da
__________ , __________ ()
(patrocinata dalla lic. iur. __________ __________,
studio legale __________
e __________, __________)
contro
. __________ ,
__________ ()
__________ -
__________, __________ __________)
__________ __________,
(__________)
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________) e
-, __________
();
giudicando
ora sul decreto dell'8 luglio 2002 con cui il
Pretore ha assegnato a __________ __________ -__________
un termine fino al 20 agosto 2002 per munirsi di un avvocato, comminandole in
caso contrario la designazione di un patrocinatore d'ufficio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 luglio 2002 presentato da __________
__________ -__________ contro il decreto emesso l'8 luglio 2002 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolta l'istanza di ricusazione contenuta nell'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________
nata __________ (1919), cittadina , è deceduta a __________ (-) il 14 gennaio 1976, senza che
risulti avere lasciato disposizioni per causa di morte. Suoi eredi legittimi
sono il marito __________ __________ (1922) con i figli __________ __________
in __________ (1950), __________ -
__________ (1954), __________ __________
(1958) e __________ __________ (1962). Il 1° febbraio 2002 __________ __________
__________ è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna perché ordinasse la divisione di una quota di comproprietà
(un mezzo della proprietà per piani n. __________,
pari a 17.140/1000 della particella n. __________ RFD di __________ __________)
ancora intestata alla comunione ereditaria, l'altra quota appartenendo al padre
personalmente. Essa ha fatto valere che tutti gli altri immobili del compendio
ereditario – situati in __________ –
erano stati divisi nel frattempo, salvo la proprietà per piani di __________ __________,
al cui riguardo __________ di __________ le aveva confermato di non poter
ordinare la vendita all'asta.
B. All'udienza
del 6 maggio 2002, indetta per la discussione dell'istanza, la convenuta __________ __________
-__________ ha sostenuto che la quota di
un mezzo in comproprietà del padre in realtà era stata ceduta a lei, in virtù
di un contratto stipulato con il padre stesso, e si è offerta di rilevare anche
la quota in comproprietà della comunione ereditaria. L'istante e gli altri convenuti
hanno contestato che l'interessata avesse mai validamente acquisito la quota
di comproprietà del padre, ma si sono riservati di esaminare la proposta
d'acquisto della loro quota. Il Pretore ha sospeso così la procedura, da
riattivare “ad istanza della parte più diligente”. Il
2 giugno
2002 __________ __________ -__________ ha
formulato una propria offerta d'acquisto, che gli altri convenuti hanno
respinto, postulando il 5 giugno 2002 la riattivazione della causa. Il Pretore
ha convocato quindi le parti a un'udienza dell'8 luglio 2002 per il seguito
del contraddittorio. Quel giorno __________
__________ -__________ non è comparsa alla discussione, ma ha fatto
pervenire un fax al Pretore in cui chiedeva un rinvio del contraddittorio per
motivi di salute. Il Pretore ha disposto a verbale il rinvio dell'udienza al
18 settembre 2002 e, sempre a verbale, ha assegnato a __________ __________ -__________ un termine fino al 20 agosto 2002
per munirsi di un patrocinatore, “con la comminatoria della nomina di un avvocato
d'ufficio a sue spese”.
C. Contro
la diffida predetta __________ __________ -__________
è insorta con appello del 10 luglio 2002 (redatto in tedesco e in francese) per
ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento
dell'ingiunzione, l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare nei
confronti del Pretore e la sostituzione di quest'ultimo con un altro giudice.
All'appello il Segretario assessore ha accordato il 19 luglio 2002, in luogo e
vece del Pretore, effetto sospensivo. Con ordinanza presidenziale del 31 luglio
2002 __________ __________ -__________ si
è vista impartire così da questa Camera un termine di 10 giorni per tradurre
l'appello in italiano. L'ordinanza le è stata notificata per rogatoria l'11
novembre 2002. Nel frattempo, il 9 ottobre 2002, la Pretura ha trasmesso alla
Camera una versione italiana dell'appello a essa pervenuta. La medesima
versione italiana è stata inviata dall'appellante alla Camera il 13 novembre
2002. Invitati a esprimersi, nelle loro osservazioni del 2 dicembre 2002 __________ , __________ - __________ e __________ __________ hanno proposto di dichiarare
l'appello irricevibile per tardività, subordinatamente di respingere il ricorso
nel merito. L'istante __________ __________ ha formulato il 4 dicembre 2002
identiche conclusioni. __________ __________ ha replicato alle osservazioni con
un memoriale spedito a questa Camera il 22 aprile 2003, che non è stato intimato.
Considerando
in diritto: 1.
L'ingiunzione con cui il giudice diffida una parte a munirsi di un
avvocato è un decreto, così com'è un decreto la successiva nomina di un
patrocinatore d'ufficio in caso di renitenza (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 39). Tale decreto è impugnabile “nel
termine ordinario”, ma l'appello è trattato solo ove ottenga effetto sospensivo
(art. 96 cpv. 4 CPC). Nella fattispecie il Segretario assessore ha conferito
all'appello effetto sospensivo il 19 luglio 2002. Non è dato di sapere quando
il decreto impugnato, dell'8 luglio 2002, sia pervenuto alla destinataria.
Certo è tuttavia che l'appello è giunto alla Pretura il 12 luglio successivo,
sicché la sua tempestività non fa dubbio. Quanto alla traduzione, la Camera
l'ha ricevuta dalla Pretura prima ancora che all'interessata fosse notificata
l'ordinanza presidenziale del 31 luglio 2002. Ne segue che l'appello è
senz'altro ricevibile. Non è ammissibile invece la replica introdotta
dall'appellante. La procedura di appello non prevede per vero un secondo
scambio di atti scritti, né la Camera ha la facoltà di autorizzarlo (art. 101
CPC). Il memoriale spedito a questa Camera il 22 aprile 2003 non può quindi
essere considerato ai fini del giudizio.
-
Ogni
persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome
collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art.
38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di
compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel
Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a
farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in
Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale
federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il
giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere
con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve
termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato
d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). Proprio perché configura una restrizione della
capacità processuale, quest'ultimo provvedimento deve giustificarsi alla luce
delle circostanze concrete, oggettive o soggettive, che il Pretore valuta
facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto,
1988 pag. 375 consid. a). Decisiva è la ponderazione delle capacità personali
della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta,
considerato anche lo stadio in cui essa si trova. Una parte può apparire
incapace di difendersi personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni
giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o
per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29). La
situazione va apprezzata di caso in caso.
-
Nella
fattispecie l'istante __________ __________ ha promosso un'azione di divisione
(art. 604 cpv. 1 CC). Ora, nel Ticino la procedura di divisione ereditaria si
scinde in tre fasi essenziali:
a) l'accertamento
del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476
CPC);
b) la
determinazione dei beni appartenenti all'eredità (“fase dell'inventario”: art.
477 a 479 CPC);
c) la
“divisione effettiva” (art. 480 segg. CPC), ovvero la distribuzione delle
quote, previa
– definizione del modo della divisione (costituendo lotti oppure
realizzando i beni sotto forma di denaro contante: art. 481 CPC),
– formazione delle singole quote con i relativi conguagli (art. 482
CPC) e
– possibilità di contestare le quote (art. 482 CPC).
Le
prime due fasi hanno carattere preliminare: l'una è intesa a verificare che il
richiedente abbia la qualità di erede e che non vi siano impedimenti alla
divisione (norme legali o disposizioni per causa di morte), l'altra è volta a
chiarire che cosa suddividere. Al termine della seconda fase dev'essere
definito tutto quanto si riferisce all'iscrizione nell'inventario, comprese le
stime. A tale riguardo il Pretore statuisce con sentenza unica, decidendo simultaneamente
tutto quanto attiene alla consistenza e all'entità dell'asse successorio (Rep.
1929 pag. 255). L'ultima fase, che riguarda come ripartire gli attivi,
ha per effetto di attribuire agli eredi la corrispondente quota della
successione (Rep. 1962 pag. 170, citata anche in Rep. 1971 pag. 252 consid. B;
da ultimo: sentenza inc. ..__________
del 29 luglio 2002, consid. 5).
-
Nel
caso in esame il Pretore, ricevuta l'istanza di __________
, ha convocato le parti alla
discussione del 6 maggio 2002. La procedura applicabile essendo quella
contenziosa di camera di consiglio (art. 475 CPC), a ragione il primo giudice
ha indetto l'udienza, nel corso della quale le parti erano chiamate a esporre
oralmente “le loro domande ed eccezioni d'ordine e di merito” (art. 363 cpv. 2
CPC). Già a questo primo stadio della causa, destinato al contraddittorio sul
diritto alla divisione e sulla nomina del notaio divisore, __________ __________
- ha dimostrato di non
conoscere la procedura, tant'è che ha reagito scrivendo al Pretore – in tedesco
– di annullare l'udienza in virtù dell'art. 604 cpv. 2 CC (lettera del 27
febbraio 2002), mentre avrebbe dovuto addurre le sue obiezioni oralmente al contraddittorio.
Di fronte alla comunicazione del Pretore, che ha confermato l'udienza (lettera
del 6 marzo 2002), essa ha dimostrato di non conoscere nemmeno lo scopo della
discussione, tant'è che ha scritto nuovamente al Pretore – in tedesco – per sapere
quale fosse la finalità del contraddittorio (lettera del 10 marzo 2002). Dopo
l'udienza e l'infruttosa sospensione del processo, __________ , __________ - __________ e __________ __________ hanno postulato – come noto – la
riattivazione della causa. Vista la citazione all'udienza dell'8 luglio 2002
per il seguito del contraddittorio, l'appellante ha chiesto di continuare la
procedura per scritto, disconoscendo manifestamente gli art. 475 segg. CPC. Il
Pretore avendo confermato la discussione dell'8 luglio 2002 con ordinanza del
26 giugno 2002, l'interessata ha poi sollecitato un rinvio dell'udienza lo
stesso 8 luglio 2002 producendo un certificato medico del 5 luglio 2002.
-
Per
quanto il decreto impugnato non indichi le circostanze concrete che hanno indotto
il Pretore a pronunciare la diffida, limitandosi l'atto a evocare “la necessità
che la convenuta __________ -__________ sia compiutamente assistita in
questa procedura”, nelle circostanze descritte non può dirsi che il primo
giudice sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento. Men
che meno ove si considerino le argomentazioni dell'appello, le quali denotano
fraintendimenti di procedura palesi. Nella misura in cui sollecita l'emanazione
di sentenze in tedesco, intanto, l'appellante disconosce che nel Cantone __________ la sola lingua ufficiale è l'italiano,
obbligatorio per tutti i processi civili (art. 117 cpv. 1 CPC; in __________ del resto è obbligatorio il __________: Nagel/Gottwald,
Internationales Zivilprozessrecht, 5ª edizione, § 4 n. 131). Laddove lamenta la
mancanza di un interprete all'udienza del 6 maggio 2002, essa disconosce che la
doglianza andava sollevata senza indugio, ovvero senza lasciar compiere atti
successivi (art. 143 cpv. 2 CPC) e che in ogni modo il giudice sarebbe stato
tenuto a designare un interprete solo qualora non sapesse il tedesco (art. 117
cpv. 3 CPC), mentre la stessa appellante ammette che il Pretore “parla bene”
tale lingua (memoriale pag. 3). Quando insiste per un “procedimento per
scritto” e ripete di non intravedere ragione “per cui si debba fissare una
nuova udienza”, l'appellante disconosce una volta di più gli art. 475 segg.
CPC, al punto da reputare finanche “illecito” il procedimento speciale (così
esplicitamente definito invece dal libro III del Codice di procedura civile).
Si
aggiunga che le argomentazioni dell'appello sono anche frutto di notevoli confusioni
nel merito. Gli art. 593 cpv. 2 e 596 cpv. 2 CC sulla liquidazione d'ufficio,
come pure l'art. 600 CC sulla petizione d'eredità non sono di alcuna pertinenza
nella fattispecie, mentre l'art. 612 CC sull'esecuzione della divisione non
riguarda affatto la prima fase del processo di divisione (ammesso e non
concesso che nel caso in esame la legge sostanziale applicabile sia quella
svizzera). Per il resto, le censure dell'appellante sono addirittura fuori
tema. Le critiche al Pretore per il mancato rinvio dell'udienza tenuta l'8
luglio 2002, le accuse di inefficacia al patrocinatore di __________ __________,
i dubbi sulla capacità processuale di __________
__________, la pretesa necessità di
sospendere la causa nell'attesa che si concludano altre cause in __________ sono allegazioni del tutto estranee
all'oggetto del decreto impugnato, vertente sulla capacità dell'interessata di
patrocinare sé stessa. Ed esse dimostrano, ove fosse ancora necessario, che l'interessata
non sa difendersi adeguatamente con atti propri nell'ambito della causa di
divisione. Ch'essa sia diplomata in romanistica e parli perfettamente il
francese, oltre al tedesco, poco importa, giacché in contesa non sono né il suo
livello di istruzione né la sua perizia linguistica, bensì le sue cognizioni
giuridiche. Ne segue che l'appello, destituito di consistenza, è destinato
all'insuccesso.
- Nell'appello
-__________ insta altresì perché “venga esaminato
bene se contro __________ si debba
istituire un procedimento disciplinare” e perché un altro Pretore sia chiamato
a giudicare la causa. Quest'ultima richiesta, che può essere interpretata come
una domanda di ricusa per “gravi ragioni” a mente dell'art. 27 lett. b CPC, si
rivela subito priva d'oggetto, il Pretore in questione avendo nel frattempo
lasciato la carica per ragioni di età. Sia come sia, entrambe le richieste si
fondano sul fallace presupposto che il primo giudice abbia offeso l'interessata
recandole torto, mentre – come si è spiegato – egli non ha fatto altro che attenersi
alla procedura applicabile. Per di più, quand'anche la diffida a munirsi di un
patrocinatore fosse infondata, ciò non avrebbe integrato ancora gli estremi dell'art.
27 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 30 ad art. 27 CPC). Quanto a una denuncia sporta dall'interessata
nei confronti del Pretore il 14 agosto 2002 per offese all'onore, reati contro
il patrimonio e abuso d'autorità, a prescindere dalla circostanza che nemmeno
una denuncia di parte basta a giustificare una ricusazione del giudice
(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 24 ad art. 27 CPC), l'esposto è stato archiviato già il 23
settembre 2002 dal Procuratore pubblico con un decreto di non luogo a procedere
(NLP 3410/ 2002).
Giovi
soggiungere dipoi che, addebitando al Pretore – nell'appello – l'intenzione recondita
di precluderle la possibilità di acquistare la proprietà per piani di __________ __________,
l'interessata adombra insinuazioni tanto gratuite quanto malevoli, scusabili
solo per la mancata conoscenza del diritto. Insipienza giuridica ulteriormente
confermata, per altro, laddove l'interessata pretende di avere acquisito la
quota in comproprietà del padre grazie a un “contratto firmato presso un notaio
in __________ ” (come se un rogito
destinato a un trapasso immobiliare nel __________
potesse essere rogato da un notaio __________,
in aperta violazione dell'art. 2 cpv. 1 LN). E nuovamente ribadita allorché
essa reitera nel sostenere che all'udienza del 6 maggio 2002 gli avvocati
presenti avrebbero dovuto parlare tedesco, mentre, avendo essa scelto di
difendersi da sé sola, sarebbe toccato a lei medesima provvedersi di un
interprete o – al limite – chiedere al giudice di riassumerle il contenuto
delle allegazioni avversarie (come avviene in __________
nei processi in cui, eccezionalmente, non vige l'obbligo di farsi patrocinare: Nagel/Gottwald, op. cit., § 4 n. 135 in
fine). Tutto ciò conforta ancora, per finire, la fondatezza del decreto
impugnato.
- La
reiezione dell'appello comporta la necessità di fissare all'istante un nuovo
termine per ottemperare all'ingiunzione, quello impartitole dal Pretore essendo
scaduto in pendenza di ricorso. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'appello è stato
introdotto da una persona manifestamente sfornita di cognizioni giuridiche, si
può prescindere – per questa volta – dal prelevare spese. Alle parti che hanno
formulato osservazioni all'appello per il tramite di legali va corrisposta
invece un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza dei
rispettivi memoriali.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso che a __________ __________
-__________ è fissato un termine di 10
giorni dalla notifica della presente sentenza per munirsi di un avvocato di
fiducia, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, le sarà designato
un patrocinatore d'ufficio.
-
Nella
misura in cui non è divenuta priva d'oggetto, la domanda di ricusazione è respinta.
-
Non si
riscuotono tasse né spese. L'appellante rifonderà all'istante un'indennità di
fr. 600.– e agli altri convenuti un'indennità di
fr. 300.–
complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– __________ __________
-, __________ ();
– lic. iur.
__________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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