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Numero d'incarto:
11.2002.73
Data decisione, Autorità:
30.12.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.73
Lugano
30 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__/.._
(privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________, nata __________,
(patrocinata dall'avv. __________
__________, __________)
A
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________), e alla
Commissione tutoria regionale, __________
riguardo ai figli __________
(1993) e __________ __________ (1996);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 giugno 2002 presentato da __________
__________ contro la decisione emanata
il
6
giugno 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962), cittadino __________, e __________
__________ (1966) si sono sposati il __________ 1991. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1993)
e __________ (__________1996). I coniugi si sono separati nella primavera del
2001, quando __________ __________ ha lasciato l'abitazione coniugale.
__________ e __________ sono rimasti con la madre.
B. In
esito a una segnalazione di __________
__________ riguardo a possibili abusi
sessuali sui figli da parte dello zio materno, con decisione cautelare dell'8 febbraio
2002, emanata senza contraddittorio, la Commissione tutoria regionale __________ ha disposto – fra l'altro – il
collocamento di __________ e __________ nell'Unità di pronta accoglienza e
osservazione (__________) dell'Istituto __________ di __________,
ha temporaneamente privato i genitori della custodia parentale e ha sospeso
il loro diritto di visita. Con decisione cautelare del 6 marzo 2002
l'autorità tutoria ha confermato tali misure, concedendo nondimeno alle parti
un colloquio sorvegliato con i figli di un'ora per ogni genitore e incaricando
l'operatore sociale __________ __________ di fissare ulteriori diritti di
visita sorvegliati.
C. Contro
quest'ultima decisione __________ __________ è insorta il 18 marzo 2002 davanti
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele, per ottenere in sostanza – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – la revoca delle misure prese dalla Commissione
tutoria. Statuendo il 6 giugno 2002, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso
e ha confermato la decisione impugnata, ponendo gli oneri processuali a carico
della madre, cui ha negato l'assistenza giudiziaria.
D. __________ __________
ha impugnato la decisione appena citata con un appello del 26 giugno 2002 in
cui chiede, previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, che
tale giudizio sia riformato nel senso di accogliere la domanda di gratuito
patrocinio presentata all'autorità di vigilanza. La Commissione tutoria
regionale e la Sezione degli enti locali hanno comunicato di rinunciare a
osservazioni. __________ __________ è rimasto silente.
E. Nel
frattempo, dopo una valutazione delle capacità genitoriali da parte dello
psicologo e psicoterapeuta __________ __________, con decisione del 7 giugno 2002 la
Commissione tutoria regionale 8 ha mantenuto i provvedimenti decisi in via
cautelare, fissando tuttavia il diritto di visita sorvegliato di __________ e __________
__________ in un'ora ciascuno ogni
quindici giorni.
F. Adita
con ricorso da entrambi i genitori, con due distinte decisioni cautelari del 18
giugno e del 3 luglio 2002 la Sezione degli enti locali ha esteso il loro
diritto di visita sorvegliato a un'ora settimanale ciascuno. Esperita
l'istruttoria, il 13 agosto 2002 l'autorità di vigilanza ha disposto il
collocamento di __________ e __________ in esternato all'Istituto __________ di __________,
ha affidato i medesimi al padre, ha esteso il diritto di visita della madre dal
mese di ottobre 2002 a un pomeriggio non sorvegliato ogni domenica e ha ammesso
quest'ultima al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Un appello presentato da
il 4 settembre 2002 contro tale risoluzione è tuttora pendente davanti a questa
Camera (inc. ..__________).
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello (art.
48 LTC, 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale tanto per la privazione dell'autorità parentale,
su cui l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado
(art. 11 lett. i RLTC), quanto per le altre misure a protezione del figlio
enunciate dagli art. 307 segg. CC, su cui l'autorità di vigilanza statuisce
come giurisdizione di ricorso (art. 7 lett. o, 11 lett. g RLTC). Tempestivo,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
L'autorità di vigilanza ha negato alla ricorrente il beneficio dell'assistenza
giudiziaria poiché, a prescindere dall'eventuale indigenza, al ricorso difettava
sin dall'inizio il requisito della parvenza di buon esito. Stando alla Sezione
degli enti locali, il collocamento dei figli e la privazione della custodia
parentale apparivano giustificati – a un esame sommario come quello che
presiedeva all'emanazione di misure cautelari – dal rischio di abusi sessuali
sui figli da parte dello zio materno. Difficilmente sarebbe stato possibile
dunque garantire l'incolumità dei figli con provvedimenti meno incisivi,
giacché i genitori sarebbero stati esposti all'influenza della famiglia
materna e condotti, in definitiva, a sottovalutare la gravità della situazione.
Quanto alle restrizioni al diritto di visita dei genitori, la Sezione degli
enti locali ha ritenuto che le doglianze della madre fossero superate dal fatto
che, con la decisione impugnata, la Commissione tutoria regionale aveva
“concesso il diritto di visita ai genitori ed affidato il compito al capo
progetto di fissare le date e le modalità di esecuzione” (decisione impugnata,
pag. 7 verso il basso). Donde l'assenza, a suo dire, di ogni probabilità di
accoglimento del ricorso e il conseguente rifiuto dell'assistenza giudiziaria.
-
L'appellante
si duole che l'autorità di vigilanza, negandole il gratuito patrocinio, abbia
violato i principi applicabili alla concessione dell'assistenza giudiziaria
nelle procedure davanti alle autorità di tutela. La Sezione degli enti locali
non avrebbe tenuto conto infatti delle gravi conseguenze che i provvedimenti
litigiosi hanno causato a lei, cui sono stati tolti i figli per ragioni
estranee al suo comportamento, e ai figli medesimi, i quali sono stati
prelevati dal loro ambiente familiare, scolastico e sociale per essere collocati
in un istituto. In simili evenienze, prosegue l'appellante, non si può certo
pretendere che una madre rinunciasse a intraprendere i passi necessari per
riavere con sé i propri figli. Né è possibile affermare che essa potesse ragionevolmente
escludere – al momento di presentare il ricorso contro la decisione della
Commissione tutoria – ogni probabilità di buon esito del gravame. Tant'è che i
rischi evocati dall'autorità a sostegno dei provvedimenti litigiosi avrebbero
potuto essere scongiurati attraverso l'adozione di misure meno incisive, che
non implicassero il collocamento dei figli in un istituto, la privazione della
custodia parentale e le restrizioni imposte al diritto di visita dei genitori.
Ne conclude, l'appellante, che la decisione impugnata va riformata nel senso di
accogliere la domanda di assistenza giudiziaria da lei formulata davanti
all'autorità di vigilanza.
-
Presupposti
per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura
amministrativa erano – secondo l'art. 30 vLPAmm in vigore fino al 29 luglio
2002 (BU n. 30/2002 pag. 213) – la condizione di indigenza e la probabilità di
esito favorevole insita nella domanda. Il requisito dell'indigenza era dato,
ed è dato tuttora, quando il richiedente non fosse in grado di provvedere
con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza
intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 124 I 98
consid. 3b con richiami; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art. 30 vLPAmm). Una causa
denotava probabilità di esito favorevole quando le probabilità di successo e
quelle di insuccesso equivalevano sostanzialmente, di modo che una persona ragionevole,
con mezzi finanziari sufficienti, avrebbe agito anche a proprie spese (DTF 124
I 306 consid. 2c, 121 II 210 consid. 2a con rinvii; da ultimo: DTF inedita 5P.307/2002
del 5 novembre 2002, consid. 2.1; v. anche Borghi/Corti,
op. cit., n. 2b ad art. 30 vLPAmm). Il giudizio sulle possibilità di
esito favorevole – di natura sommaria (DTF inedita 5P.460/2001 dell'8 maggio
2002, consid. 4.1) – doveva fondarsi sulla situazione al momento della
presentazione della domanda di assistenza giudiziaria (DTF 125 II 275 consid.
4b, 122 I 6 consid. 4a). Nelle cause di stato – come pure, di riflesso, nelle
controversie inerenti alla protezione dei figli – il requisito della probabilità
di esito favorevole doveva essere apprezzato in ogni modo con minor rigore
(cfr. Rep. 1994 pag. 385 in basso).
a) Nella
fattispecie l'indigenza della madre è indubbia. La stessa autorità di vigilanza,
con la già citata decisione del 13 agosto 2002 (doc. 53, nell'inc. ..__________), ha ammesso in effetti
l'interessata al beneficio dell'assistenza giudiziaria, su proposta della
Commissione tutoria regionale. Litigiosa è per converso la probabilità di buon
esito insita nel ricorso, la Sezione degli enti locali avendolo ritenuto
d'acchito destinato alla reiezione. Ora, è vero che l'autorità di vigilanza ha
rigettato il gravame e ha confermato i provvedimenti decisi dalla Commissione
tutoria. Ciò non significa tuttavia che le doglianze formulate dalla madre
contro tali misure – in specie la privazione della custodia parentale, il
collocamento dei figli in un istituto e la limitazione del diritto di visita
dei genitori – fossero infondate al punto da escludere sin dall'inizio ogni
ragionevole possibilità di buon esito del ricorso. Tanto meno ove si
pensi che con la nota risoluzione del 13 agosto 2002 la Sezione degli enti
locali ha poi ripristinato la custodia parentale del padre e ha esteso il
diritto di visita della madre in un pomeriggio non sorvegliato ogni domenica
(dispositivi n. 1.2 e 2).
b) L'esito
del ricorso non appariva a priori negativo ove si consideri altresì che, per
quanto traspare dagli atti, a tutt'oggi i provvedimenti decisi dall'autorità
tutoria non sono riconducibili a comportamenti scorretti dei genitori, né a
loro incapacità educative, ma a presunti abusi sessuali commessi da terzi. In
simili evenienze, ci si potrebbe finanche domandare se i provvedimenti
litigiosi fossero adeguati e se non fosse sufficiente disporre misure meno
estreme, come – per esempio – il divieto di incontrare la persona sospetta, la
designazione di un curatore incaricato di salvaguardare l'interesse dei figli,
l'affidamento dei ragazzi a terzi o – se non altro – la concessione ai genitori
di un diritto di visita meno restrittivo. Nella scelta della misura appropriata
al singolo caso l'autorità deve infatti attenersi ai principi di sussidiarietà,
di complementarità e di proporzionalità (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a
edizione, n. 6–8 ad art. 307 CC).
c) La decisione
6 marzo 2002 della Commissione tutoria regionale non appariva esente da critica
anche perché sul diritto di visita dei genitori l'autorità si era limitata a
fissare un solo colloquio sorvegliato di un'ora per genitore, incaricando un
operatore sociale, “previa consultazione dei responsabili del PAO, di fissare
ulteriori diritti di visita, sorvegliati e presso il PAO” (dispositivo n. 1).
Ora, la disciplina delle relazioni personali dei figli con i genitori compete
all'autorità tutoria e non va delegata a terzi, nemmeno a operatori sociali
(art. 7 lett. p RLTC; cfr. anche Hegnauer
in: Berner Kommentar,
1991,
n.
69 in fine ad art. 275 CC con riferimenti; Breitschmid,
op. cit., n. 10 ad art. 310 CC). La madre avendo rinunciato ad appellare su
questo punto la risoluzione della Sezione degli enti locali, la questione esula
dall'attuale giudizio. Ciò non toglie che le circostanze poste a fondamento
delle predette misure non sembravano tali da escludere sin dall'inizio ogni
parvenza di buon esito del ricorso. Né si può seriamente affermare che una
persona ragionevole provvista di sufficienti mezzi finanziari, posta nelle
medesime condizioni della madre, avrebbe rinunciato a impugnare la decisione
della Commissione tutoria. Ne segue che in concreto soccorrevano le premesse
per ammettere l'interessata al beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti
all'autorità di ricorso.
- Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC). Se non che, in concreto nessuno si è opposto all'accoglimento dell'appello.
Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa (sulla nozione
di “parte”, cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159 OG). Ne
segue che in concreto non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 CPC
che possa essere tenuto al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili
(cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). La domanda di assistenza giudiziaria
presentata in questa sede dalla madre – la cui indigenza è indubbia (art. 155
vCPC, in vigore fino al 29 luglio 2002: BU n. 30/2002 pag. 213) – merita accoglimento,
l'appello rivelandosi provvisto di buon diritto (art. 157 vCPC). L'esito
dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente invece sugli oneri di
primo grado, che possono rimanere invariati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata
è così riformato:
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
- Intimazione
a:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________;
–
Commissione tutoria regionale __________,
__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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