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Numero d'incarto:
11.2002.72
Data decisione, Autorità:
01.07.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00072
Lugano
1° luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. /___
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 30 ottobre 2001
dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 giugno 2002 presentato da __________
Scrib__________nte contro la decisione
emanata il 6 giugno 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 agosto 2001 la Commissione tutoria regionale __________, sollecitata dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni, ha istituito in favore di __________ __________
(1952) una curatela di rappresentanza, nominando quale curatrice l'avv. __________ __________
__________ con l'incarico di patrocinare
l'interessata in una causa con la __________
__________. Il 30 ottobre 2001 la Commissione
tutoria regionale ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, una domanda di interdizione fondata sull'art. 369 CC,
adducendo che l'interessata inviava da un anno lettere confuse a diverse
autorità e non si occupava della lite, nonostante la curatrice avesse cercato
di avvicinarla. La Sezione degli enti locali ha incaricato il 16 novembre 2001
il Servizio psico-sociale di __________
di allestire una perizia sulle condizioni di lei.
B. __________ __________
non ha dato seguito alle convocazioni del Servizio psico-sociale di __________ e ha ritornato al mittente le
comunicazioni inviatele dalla Sezione degli enti locali. L'autorità di
vigilanza le ha ordinato il 15 febbraio 2002 di presentarsi al Servizio
psico-sociale il 28 febbraio 2002 alle 10.00 per l'esecuzione della perizia,
con la comminatoria dell'esecuzione forzata. Anche tale convocazione non ha
avuto esito. L'autorità di vigilanza ha poi ordinato il 12 marzo 2002 la traduzione
forzata di __________ __________ alla Clinica psichiatrica cantonale
di __________. Con risoluzione del 26
marzo 2002 la Commissione tutoria regionale __________,
constatato il rifiuto dell'interessata di avere contatti con le autorità, ha
provvisoriamente privato __________ __________ dell'esercizio dei diritti civili,
designandole come curatore l'avv. __________
__________, suo segretario. La
decisione, inviata per raccomandata il 28 marzo 2002, è stata respinta dalla
destinataria il 4 aprile 2002 “causa indirizzo non secondo la legge”. __________ __________
ha poi ricevuto copia della decisione in occasione di un colloquio, il 4 giugno
2002, con la capufficio dell'autorità di vigilanza.
C. Contro
la decisione del 28 marzo 2002 __________
__________ ha introdotto ricorso il 4
giugno 2002 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza, chiedendone l'annullamento. Il 6 giugno 2002 l'autorità di
vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse né
spese. Insorta il 14 giugno 2002 con un ricorso (recte: appello) contro
la decisione predetta, __________ __________ ne postula l'annullamento.
L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del
Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). Tempestivo, da
questo profilo il gravame è dunque ammissibile.
-
La
ricevibilità dell'appello appare invece dubbia per quanto attiene alla
motivazione, difficilmente comprensibile. L'interessata intreccia doglianze
sull'operato del rappresentante designato il 28 marzo 2002 con reclami sulle
decisioni assicurative che sarebbero state prese senza interpellarla e
spiegazioni farraginose sui motivi che l'hanno indotta a respingere la
corrispondenza della Commissione tutoria e dell'autorità di vigilanza. Per
finire essa rivendica “il ritiro immediato della situazione visto gli articoli
e difesa dei diritti umani”, senza spiegare tuttavia per quali motivi la decisione
dell'autorità di vigilanza sarebbe errata. L'appello potrebbe dunque essere dichiarato
irricevibile (art. 309 CPC). Da tale sanzione si può nondimeno prescindere,
poiché, come si vedrà in appresso, esso è destinato in ogni modo
all'insuccesso.
-
L'autorità
di vigilanza ha dichiarato il ricorso tardivo dopo avere accertato che la decisione
28 marzo 2002 della Commissione tutoria, inviata lo stesso giorno all'interessata
per raccomandata, era stata respinta dalla destinataria il 4 aprile 2002. La
fotocopia della busta d'intimazione porta la menzione manoscritta “respinto
causa indirizzo non secondo la legge” (doc. 40, busta allegata). L'interessata
ha quindi ricevuto la decisione il 4 aprile 2002, ma l'ha ritornata alla
Commissione tutoria regionale, come già aveva fatto con altri invii. Se non
che, il termine per impugnare la decisione è cominciato a decorrere proprio il
4 aprile 2002, quando l'interessata avrebbe potuto prendere conoscenza della
decisione litigiosa (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrative ticinese, pag. 70 lett. b con
riferimenti). Ne segue che il ricorso all'autorità di vigilanza, del 4 giugno
2002, era tardivo. E siccome il mancato rispetto dei termini di ricorso
comporta l'inammissibilità del rimedio giuridico, senza possibilità di esame
nel merito, a giusta ragione l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile
il ricorso. L'appello, infondato, deve pertanto essere respinto con la
procedura dell'art. 313bis CPC.
-
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC) e dovrebbero quindi essere posti a carico dell'appellante. Tenuto conto
tuttavia delle particolarità del caso, si giustifica di rinunciare
eccezionalmente al prelievo di tasse e spese, come pure all'attribuzione di
ripetibili, l'appello non essendo nemmeno stato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________;
–
Commissione tutoria regionale __________,
__________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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