AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.68
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.68
Lugano
28 agosto
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura del Distretto di
Leventina (rapporti di vicinato) promossa con petizione del 2 aprile 1993 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ e __________
__________ __________, __________
(patrocinate
dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata
il 3 giugno 2002 dall'attrice personalmente nei confronti della __________ __________
-__________, allora presidente di questa
Camera;
premesso che con sentenza del 5 luglio 2000 la prima
Camera civile, in parziale accoglimento di un appello presentato da __________ __________
contro una sentenza emanata il
9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina,
ha vietato ad __________ e __________ __________
__________ di accendere qualsiasi fuoco
nei caminetti della loro abitazione situata sulla particella n. __________ RFD di __________ (inc. ____________________________.________);
ricordato che il 23 novembre 2000 il Tribunale
federale ha parzialmente accolto un ricorso per riforma presentato da __________ e __________
e ha annullato tale sentenza, rinviando gli atti a questa Camera per nuovo
giudizio;
preso atto che il 3 giugno 2002, in esito a un'udienza
tenutasi l’8 maggio precedente, __________
ha chiesto la ricusazione della presidente della Camera;
ritenuto che nelle loro osservazioni del 13 giugno
2002 __________ e __________ __________
__________ hanno proposto di respingere
l'istanza;
rilevato che con ordinanza del 5 agosto 2003 il
giudice delegato di questa Camera, accertato come dal 1° agosto 2003 la
giudice ricusata non faccia più parte della prima Camera civile (FU n. /
pag. __________), ha richiamato alle
parti la caducità della procedura, invitandole a esprimersi sulla questione
delle spese e delle ripetibili,
appurato che le parti sono rimaste silenti;
rammentato che iI giudice, udite le parti, stralcia
una causa dai ruoli se la lite diventa priva d'oggetto o di interesse giuridico
(art. 351 cpv. 1 CPC);
considerato che, ciò posto, rimane da statuire nella
fattispecie sugli oneri processuali e le ripetibili (art. 72 PC per analogia; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 351);
stabilito che in concreto occorrerebbe valutare
sommariamente, di conseguenza, quale verosimile possibilità di buon esito
avrebbe avuto l'istanza di ricusazione se il magistrato in questione
appartenesse tuttora all'organico della Camera;
osservato che nelle circostanze del caso tale esame si
risolverebbe in un esercizio sprovvisto di reale portata, tenuto conto che per
redigere l'istanza l'attrice non ha dovuto far capo a un legale, che le
convenute si sono limitate a poche righe di osservazioni, che le parti non
hanno reagito all'interpellazione del giudice delegato e che nessuna di esse ha
mai chiesto l'attribuzione di ripetibili (art. 151 CPC);
decreta: 1. L'istanza
di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla giudice __________ __________ -__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster