AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2002.63
Data decisione, Autorità:
03.08.2004, ICCA
Incarto n.
11.2002.63
Lugano,
3 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.749 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 giugno 2000 da
__________,
nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
e
__________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 maggio 2002 presentato da __________ contro la sentenza emessa
il 2 maggio 2002 dal Pretore del Distretto Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1° maggio 1943), divorziato, e __________ (11 marzo 1950), cittadina
, si sono sposati a __________ il 1° giugno 1984, adottando il regime
della separazione dei beni. Dal matrimonio è nata T, il 1° marzo
1986. Di formazione infermiera, durante la comunione domestica la moglie ha lavorato
sporadicamente a tempo parziale. __________ è entrato il 13 febbraio 1995 alle
dipendenze della __________ di __________ in qualità di chimico. La famiglia,
che viveva a __________, si è trasferita il 1° luglio 1995 a __________. Il 7
gennaio 1998 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20
febbraio 1998 (inc. DI.1998.17). I coniugi si sono separati fra il 15 e il 18
giugno 1998, quando moglie e figlia sono partite definitivamente per i __________.
Dal 1° luglio 1998 __________ abita in un appartamento a __________. Il 15
gennaio 2000 la moglie è stata assunta come infermiera responsabile da una casa
per persone anziane a __________.
B. Il 19 ottobre 1998 __________ ha promosso azione di divorzio,
chiedendo l'affidamento di T__________ (riservato al padre un ampio diritto di
visita), un contributo indicizzato per sé di fr. 3200.– mensili vita natural
durante, uno per la figlia (compreso l'assegno familiare) di fr. 1200.– mensili
fino al 16° compleanno, aumentato a fr. 1500.– fino alla maggiore età o al
termine della formazione scolastica o professionale, il pagamento da parte del
marito dei debiti d'imposta fino al 30 giugno 1998 e la corresponsione di
fr. 311 055.20, da
prelevare dall'avere di previdenza professionale accumulato dal marito in
costanza di matrimonio. Visto che le parti erano intenzionate a raggiungere un
accordo sugli effetti del divorzio, il Pretore ha sospeso la procedura dal 3
dicembre 1998 al 31 agosto 2000.
C. In
pendenza di causa il marito ha provveduto al mantenimento della moglie e della
figlia con una somma mensile di fr. 3800.– (compresi gli assegni familiari).
Constatato il mancato versamento di una mensilità, il 20 dicembre 1999 __________
ha postulato l'emanazione di misure provvisionali (inc. DI.1999.1353). Con
decreto cautelare del 22 dicembre 1999, emesso senza contraddittorio, il
Pretore ha obbligato __________ a versare il contributo di complessivi fr.
3800.– e ha affidato T__________ alla madre, riservato il diritto di visita del
padre (da concordare con la figlia). Il 30 dicembre 1999 __________ ha chiesto
la revoca di tale decreto, limitatamente al contributo alimentare. All'udienza
del 25 gennaio 2000, indetta per la discussione, le parti hanno ribadito i loro
punti di vista. Il Pretore ha sospeso anche il procedimento cautelare dal 21
febbraio al 31 agosto 2000.
D. Nel
frattempo le parti hanno stipulato, il 12 maggio e il 1° giugno 2000, una convenzione
sugli effetti del divorzio. Oltre all'affidamento della figlia alla madre e
alla regolamentazione del diritto di visita, l'accordo prevedeva un contributo
alimentare per __________ di fr. 1000.– mensili fino al 30 aprile 2008 (65 anni
del marito), uno per la figlia di fr. 1200.– mensili fino al 16° compleanno e
di fr. 1400.– in seguito (senza assegni familiari, percepiti dalla moglie), il
riparto a metà dell'avere di previdenza professionale accumulato dal marito
durante il matrimonio, il versamento di fr. 50 000.– alla moglie in
liquidazione di una comproprietà immobiliare (una casa di vacanza in __________),
la scissione delle partite fiscali, come pure la suddivisione a metà delle
spese processuali e la compensazione delle ripetibili. Le parti non sono
riuscite ad accordarsi, invece, sul contributo alimentare di fr. 1000.– mensili
che la moglie rivendicava anche dopo il 30 aprile 2008, fino al proprio
pensionamento (31 marzo 2014).
E. Il 9
giugno 2000 le parti hanno presentato un'istanza congiunta di divorzio con accordo
parziale, chiedendo di omologare la convenzione e demandando al Pretore il
giudizio sulla durata del contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la
moglie dopo il compimento del 65° anno da parte di __________, oltre che sulla
determinazione dell'importo di previdenza professionale. L'11 agosto 2000 il
Pretore ha deciso di trattare l'istanza, in effetti, come richiesta di divorzio
comune con accordo parziale. Il 26 ottobre 2000 i coniugi hanno poi sottoposto
al Pretore un complemento alla convenzione in cui precisavano che la moglie
avrebbe ricevuto, a titolo di “secondo pilastro”, complessivi fr. 192 652.85
prelevati dall'avere di libero passaggio maturato da __________ durante il
matrimonio.
F. All'udienza
del 5 gennaio 2001 i coniugi hanno confermato davanti al giudice la volontà di
divorziare, invitando quest'ultimo a omologare l'accordo raggiunto. Tali richieste
sono state riaffermate, una volta decorso il termine di riflessione, con
scritti del
6 marzo
2001. Invitati dal Pretore a esprimersi sui punti litigiosi, il 30 aprile 2001
__________ ha ribadito di opporsi a qualsiasi contributo alimentare per la
moglie dopo il proprio pensionamento (1° maggio 2008). Il 2 maggio 2001 __________
ha insistito per il versamento del contributo alimentare fino al 31 marzo 2014
(64° anno di lei). All'udienza del 19 giugno 2001 le parti hanno confermato le
rispettive domande. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 13
novembre 2001 i coniugi hanno mantenuto i loro punti di vista.
G. Con
sentenza del 2 maggio 2002 il Pretore ha sciolto il matrimonio e omologato la
convenzione sugli effetti del divorzio con il relativo complemento. La tassa di
giustizia e le spese della procedura su richiesta comune, di complessivi fr.
800.–, sono stati posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno,
compensate le ripetibili. Ciò posto, il Pretore ha obbligato __________ a
versare il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie anche dal
1° maggio 2008 al 31 marzo 2014. Gli oneri del procedimento contenzioso, di fr.
500.–, sono stati addebitati a __________, tenuto a rifondere alla moglie fr.
2000.– per ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata __________ è insorto con un appello del 27 maggio
2002 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
annullare l'obbligo di erogare alla moglie il contributo alimentare dopo il 1°
maggio 2008. Nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2002 __________ ha proposto
di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Il 10 marzo 2003
l'appellante ha comunicato a questa Camera che il datore di lavoro ha riunito
tutto il suo avere di previdenza professionale presso la __________. Con
successiva lettera del 10 marzo 2003 (recte: 4 marzo 2004) egli ha
segnalato dipoi che, in seguito alla riduzione dei saggi minimi d'interesse
sugli averi di vecchiaia, la sua pensione è stata riveduta al ribasso. Alle due
lettere egli ha allegato i certificati di assicurazione 2003 e 2004 con le
previsioni di rendita relative al suo “secondo pilastro” dal 1° giugno 2008.
Considerando
in diritto: 1. Documenti nuovi sono ammissibili in seconda sede – al più tardi –
con il memoriale di appello, rispettivamente con le osservazioni all'appello
(art. 423a cpv. 1 CPC). Tardivi, di per sé i certificati prodotti
dall'appellante il 10 marzo 2003 e il 4 marzo 2004 non sarebbero quindi
ricevibili. Se non che, già sotto l'egida del vecchio diritto, il giudice del
divorzio applicava in materia di previdenza professionale il principio
inquisitorio (Werro in: AJP/PJA
5/1996 pag. 219 a metà, punto 2). I due attestati meritano pertanto di essere
acquisiti agli atti d'ufficio (art. 419b cpv. 1 CPC). Non occorre invece
chiamare l'interessata a esprimersi, dato che – come si vedrà in ultima analisi
– pur tenendo conto delle due prove nuove l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
-
Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per la
moglie che l'appellante è stato condannato a versare, dopo i 65 anni (1° maggio
2008), fino al 64° anno di lei (31 marzo 2014). Il Pretore si è dipartito dal
principio che a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC un contributo alimentare dopo il
divorzio è dovuto ove il coniuge richiedente abbia perduto, in seguito al
matrimonio, tutta o parte della sua capacità di guadagno. Nella fattispecie –
egli ha rilevato – l'interessata è stata in grado di rimettere a frutto la sua
formazione professionale e di reinserirsi pressoché appieno nel mondo del
lavoro. Non ha tuttavia un “secondo pilastro” sufficiente, la liquidazione in
capitale ricevuta a tal fine dal marito consentendole di ottenere una pensione
di appena fr. 1800.– mensili. Anche cumulando a tale cifra la futura rendita
del “primo pilastro” svizzero e la previdenza sociale olandese, la moglie si
vedrà quindi garantire il mero fabbisogno minimo, poco giovandole la somma
ricevuta in liquidazione della comproprietà immobiliare in __________. D'altro
lato – ha soggiunto il primo giudice – il giorno del pensionamento il marito
avrà entrate per fr. 7649.75 mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr.
2708.–, con un agio di quasi fr. 5000.– mensili che gli permetterà agevolmente
di continuare a versare alla moglie il contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili fino al 31 marzo 2014.
-
Se
non si può pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio
debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro
coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC).
Dandosi un matrimonio di lunga durata, per principio entrambi i coniugi hanno
il diritto di conservare, dopo il divorzio, il tenore di vita avuto durante la
comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno
2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Nel caso
specifico la vita in comune è durata 14 anni, ciò che connota indubbiamente un
matrimonio di lunga durata (Gloor/Spycher
in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Le parti
hanno quindi il diritto di mantenere il livello di vita precedente, il quale
comprende – come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea – un'adeguata previdenza per
la vecchiaia. Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti per garantire tale
continuità, ambo i coniugi devono essere chiamati equitativamente a sopportarne
le conseguenze, fermo restando che tutt'e due hanno il diritto di tenere per sé
almeno l'equivalente del fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami).
Tutt'altra cosa è sapere in che misura un singolo coniuge possa finanziare da
sé il tenore di vita precedente mettendo a frutto la propria capacità di
guadagno o la propria sostanza, senza far capo all'altro coniuge. Sulla
questione si tornerà oltre (consid. 7).
-
L'appellante
sostiene anzitutto che dal 1° maggio 2008 non avrà più alcuna disponibilità
finanziaria, poiché il suo fabbisogno minimo non ammonterà a soli fr. 2708.–
mensili, come ha calcolato il Pretore (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1225.–, premio della cassa malati di fr. 433.–, premio
dell'assicurazione economia domestica fr. 50.–, imposte stimate fr. 1000.–),
bensì ad almeno fr. 7398.95 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1225.–, pigione, spese accessorie e parcheggio fr. 2013.95, premio della
cassa malati fr. 433.–, premio dell'assicurazione RC privata fr. 12.–, premio
dell'assicurazione economia domestica fr. 50.–, imposte stimate fr. 1615.–,
spese dentarie fr. 50.–, interessi ipotecari e tributari correlati alla casa in
__________ fr. 2000.–). Non potrà più, quindi, versare alla moglie contributo
di sorta (appello, punto 2).
a) Per
quanto attiene alla pigione, in effetti, il Pretore l'ha completamente
ignorata. E la spesa di fr. 2013.95 mensili non solo trova riscontro agli atti
(doc. 5 e I), ma corrisponde a quanto le parti hanno riconosciuto fino al 1°
maggio 2008 nella convenzione sugli effetti del divorzio (allegata alla sentenza
impugnata, pag. 2 in alto). È vero che una simile locazione appare elevata, ove
si consideri che alla moglie è stata computata una spesa di soli fr. 900.–
mensili (convenzione, pag. 2 verso il basso). A parte il fatto però che il
costo dell'alloggio in __________ e nei __________ non è necessariamente
paragonabile, la stessa appellata non muove obiezioni al riguardo, salvo
argomentare che il marito non può arrogarsi il diritto di spendere
simultaneamente fr. 2013.95 mensili per l'alloggio a Lugano e fr. 2000.– per la
casa di vacanza in __________ (osservazioni, pag. 2). Quest'ultimo punto sarà
trattato al consid. b. Per quel che è della locazione, in ogni modo, la
doglianza è fondata.
b) La
spesa di fr. 2000.– mensili per la casa di vacanza a __________ è stata ammessa
da entrambe le parti fino al 1° maggio 2008 nella convenzione omologata dal
Pretore (pag. 2 a metà). Dandosi litigio, essa non può tuttavia essere riconosciuta
oltre. Per giustificare la cifra l'appellante ha prodotto un conteggio ancorato
alle spese affrontate sull'arco di un decennio (doc. 29, fogli n. 8 a 18). Se
non che, egli ha terminato di pagare la casa nel 1999 (act. VI: interrogatorio
formale, risposta n. 6). Certo, in seguito egli ha acceso un mutuo di fr. 25 000.– per
lavori di rifacimento, mentre dalla locazione non ha incassato più di fr.
6000.– o 7000.– (act. VI: interrogatorio formale, loc. cit.). Il prestito
tuttavia è stato stipulato il 20 marzo 2000 per una durata di 24 mesi (elenco
dei debiti nel fascicolo fiscale richiamato del biennio 2001/02; doc. 18, pag.
2; doc. 29, foglio n. 26) e si è estinto il 20 marzo 2002. Restano eventuali
esborsi dovuti a tasse, imposte, contabilità, acqua, telefono, rifiuti,
elettricità, assicurazioni, giardinaggio e manutenzione (doc. 18, pag. 2; doc.
29, fogli n. 19 a 25). Essi potrebbero nondimeno essere ricuperati locando
l'immobile. Che per sua scelta l'appellante non voglia appigionare la casa poco
importa (act. VI: interrogatorio formale, risposta n. 6).
Afferma
l'appellante che l'uso della villetta rientra nel suo tenore di vita precedente
la separazione, prerogativa che ha il diritto di conservare. Dimentica però
che, dopo 14 anni di comunione domestica, l'art. 125 cpv. 1 CC non garantisce
il tenore di vita anteriore a un solo coniuge, ma a entrambi (sentenze del
Tribunale federale 5C. 111/2001del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001
del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Si inserissero fr. 2000.– mensili nel
fabbisogno minimo dell'appellante per consentire a quest'ultimo di usufruire di
un'abitazione secondaria, analoga indennità andrebbe inclusa – in ossequio al
precetto della parità di trattamento – nel fabbisogno minimo della moglie.
Certo, essa ha ricevuto l'importo di fr. 50 000.– in liquidazione della
comproprietà, ma anche l'appellante si ritrova con il medesimo controvalore
immobiliare, di modo che sotto questo profilo i coniugi si vedono trattati alla
medesima stregua. Ne discende che al proposito l'appello, destituito di
consistenza, non può trovare accoglimento.
c) Il
premio per l'assicurazione privata contro la responsabilità civile di fr. 12.–
mensili (doc. 9), a sua volta riconosciuto nella convenzione sugli effetti del
divorzio fino al 1° maggio 2008, è invece giustificato anche dopo tale data. Le
spese per le assicurazioni correnti rientrano infatti nel fabbisogno minimo e
cautelarsi contro il rischio della responsabilità civile è tutt'altro che
irragionevole. Nemmeno la moglie, del resto, asserisce il contrario nelle
osservazioni all'appello. Quanto alla spesa per il dentista (fr. 50.– mensili,
riconosciuti nella convenzione), essa si fonda su note d'onorario per
complessivi fr. 926.50 relative al periodo fra l'ottobre del 1998 e il luglio
del 1999 (doc. 7). Ci si potrebbe domandare se la necessità della spesa sia
resa verosimile anche dopo il maggio del 2008. Sta di fatto che nelle sue osservazioni
all'appello la moglie nulla eccepisce in proposito. Del resto, per comune
esperienza, con l'avanzare dell'età le spese per cure odontoiatriche aumentano.
Né esse sono assunte dalle casse malati, se non in caso di malattie gravi (art.
31 LaMal e 17 a 19 OPre), mentre le assicurazioni complementari applicano notoriamente
franchigie. Ancorché al limite, l'esborso di fr. 50.– mensili può dunque essere
riconosciuto.
d) Va
rettificato d'ufficio, per converso, il minimo esistenziale del diritto esecutivo
che il Pretore ha calcolato in fr. 1225.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5
in fondo). L'applicazione della tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo è una questione di diritto (art. 93 LEF). E
dal 1° gennaio 2001 il minimo di base per una persona sola è passato da fr.
1025.– a fr. 1100.–, non a fr. 1225.– mensili (FU 2/2001 pag. 74, cifra I n.
1).
- Sempre
per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo dopo il 1° maggio 2008, l'appellante
critica l'onere fiscale stimato dal Pretore in fr. 1000.– mensili (sentenza
impugnata, pag. 5 in fondo). Sostiene, invocando i dati relativi al biennio
fiscale 2001/02, ch'esso ammonterà ad almeno fr. 1615.– mensili (fr. 19 378.– annui:
appello, punto 2), calcolati ai fini dell'imposta cantonale e comunale
(moltiplicatore dell'85%) in base a un reddito imponibile di fr. 87 297.– annui
(fr. 7649.75 mensili, come ha accertato il Pretore, per 12 mensilità, dedotti
fr. 4500.– per l'assicurazione malattia) e di fr. 90 397.– annui ai fini
dell'imposta federale diretta (fr. 7649.75 per 12 mensilità, dedotti fr. 1400.–
per l'assicurazione malattia).
a) Dagli
atti risulta che, compiuti 65 anni, l'appellante percepirà una rendita AVS di
fr. 2060.– mensili (doc. 32). Stando al fascicolo di prima sede, egli avrebbe dovuto
ricevere inoltre una rendita __________ di fr. 1560.60 mensili (doc. 33: fr. 18 727.– annui), una
rendita __________ di fr. 4029.15 mensili (doc. 34: fr. 3866.10 più fr. 163.05)
e un'ulteriore rendita di quest'ultima compagnia di fr. 324.40 mensili
(ignorata dal Pretore: doc. 10). In totale, dunque, fr. 7974.15 mensili. Il 10
marzo 2003 l'appellante ha comunicato a questa Camera – come detto (consid. 1)
– che il datore di lavoro ha riunito tutto il suo avere di previdenza
professionale presso la __________. Il relativo certificato d'assicurazione
2003 attesta così una rendita LPP, dal 1° giugno 2008, di fr. 5281.40 mensili
(fr. 63 377.– annui), ridottasi nelle previsioni del certificato 2004 a fr.
5080.90 mensili (fr. 60 971.– annui). Il che si spiega con la diminuzione dei saggi minimi
d'interesse sugli averi di vecchiaia (art. 15 cpv. 2 LPP combinato con l'art.
12 lett. b e c OPP 2). Ciò significa in definitiva che, al momento della
pensione (1° giugno 2008), l'appellante non riceverà più fr. 7974.15 mensili
come ha accertato il Pretore, ma solo fr. 7465.30 (fr. 2060.– più fr. 5080.90
più fr. 324.40).
b) Nelle
condizioni descritte il reddito netto dell'appellante risulterà, dal 1°
maggio 2008, di fr. 89 583.60 annui (fr. 7465.30 per 12 mesi). Per valutare con
qualche attendibilità l'imponibile – il calcolo esatto rimane oggettivamente
aleatorio, non potendosi conoscere i parametri fiscali applicabili tra il 2008
e il 2014 – si deve apportare almeno la deduzione per l'assicurazione malattia
di fr. 4800.– (art. 32 cpv. 1 lett. g LT), rispettivamente di fr. 1800.– annui
(art. 33 lett. g LIFD), onde un reddito imponibile di fr. 84 783.60 annui ai
fini dell'imposta cantonale e comunale, rispettivamente di fr. 87 783.60 per
l'imposta federale diretta. A ciò va aggiunto il presumibile reddito della
sostanza. Dagli atti fiscali relativi ai bienni 1997/ 98 e 1999/2000 si evince,
in effetti, che l'appellante possiede titoli e collocamenti in capitali per fr.
85 409.– (oltre a un'assicurazione sulla vita: dichiarazione d'imposta
2001/02, ultima pagina).
c) Fino
al 2001 questa Camera si dipartiva, per determinare i redditi da capitale, da
un tasso medio presunto del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid.
2; del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid.
5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4). Nel 2001, viste le altalenanti
proiezioni congiunturali, tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al
3% (sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d; del 28 dicembre 2001 in
re D., consid. 6; del 10 aprile 2002 in re P., consid. 15; del 5 luglio 2002 in
re A., consid. 10; del 6 novembre 2003 in re B., consid. 4g). Il Tribunale
federale ha poi avuto modo di confermare che il tasso medio del 3% è conforme
al diritto federale, anche l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta
l'art. 12 OPP 2 essendo stato ridotto, il 1° gennaio 2003, dal 4 al 3¼% (DTF
129 III 481, consid. 4.3 non pubblicato). Sta di fatto che, dal 1° gennaio
2004, il Consiglio federale ha ulteriormente ridotto l'interesse minimo sugli
averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP dal 3¼ al 2¼% (RU 2003 pag. 3523). Dopo
il 1° gennaio 2004 non vi è quindi ragione per presumere un rendimento di
capitali a risparmio superiore al 2%. Su una sostanza in titoli e numerario di
fr. 85 409.– ciò da un reddito di fr. 1708.– annui.
d) Su
un reddito imponibile di fr. 86
491.– annui per l'imposta cantonale e comunale,
rispettivamente di fr. 89 491.– per l'imposta federale diretta, l'onere fiscale annuo risulta
di complessivi fr. 16 010.–, ossia fr. 7652.– per l'imposta cantonale, fr. 5739.– per
l'imposta comunale di __________ e fr. 2619.– per l'imposta federale diretta
(calcolatore in: www.ti.ch/fisco). Il che dà una media di fr. 1334.– al mese.
Rimarrebbe da stimare l'imposta cantonale e comunale sulla sostanza, la quale
però, inferiore a fr. 200 000.–, può presumersi esente (art. 49 cpv. 1 LT). Di rilievo
tributario è, per converso, l'alleggerimento fiscale di cui beneficerà l'appellante
ove fosse tenuto a versare un contributo alimentare alla moglie, il relativo introito
rientrando nella partita fiscale di quest'ultima (art. 32 cpv. 1 lett. c LT,
art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Sulla questione si tornerà più tardi (consid. 9).
e) In
conclusione, dal 1° maggio 2008 il prevedibile fabbisogno minimo dell'appellante
risulta di fr. 4993.– (arrotondati): minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, alloggio fr. 2013.95, premio della cassa malati fr. 433.–,
assicurazione dell'economia domestica fr. 50.–, assicurazione RC privata fr.
12.–, spese dentarie fr. 50.–, imposte fr. 1334.–. Con entrate mensili di fr.
7607.60 (fr. 7465.30 da rendite e fr. 142.30 dalla sostanza), egli disporrà
pertanto di un agio pari a fr. 2615.– mensili (arrotondati). Nulla induce a
ritenere, di conseguenza, ch'egli non avrà – come asserisce – i mezzi per
continuare a versare alla moglie il contributo litigioso di fr. 1000.– mensili
fino al 31 marzo 2014. Ciò posto, il problema è di sapere se siano dati i
presupposti per l'erogazione di tale contributo, eventualmente se l'ammontare
del medesimo vada ridotto.
-
Si
è spiegato dianzi che in virtù dell'art. 125 cpv. 1 CC, dandosi – come in
concreto – un matrimonio di lunga durata, per principio entrambi i coniugi
hanno il diritto di conservare, dopo il divorzio, il tenore di vita avuto
durante la comunione domestica (sopra, consid. 3). Per quanto riguarda il
marito, la questione di sapere quale sia, dopo il divorzio, il fabbisogno
corrispondente al livello di vita anteriore è stata esaminata. Rimane da
appurare quale sia il corrispettivo fabbisogno della moglie, la quale però
null'altro di specifico ha allegato se non quanto si evince dalla convenzione
sugli effetti del divorzio (accettata dal marito fino al 1° maggio 2008),
ovvero di abbisognare di fr. 1000.– mensili, con un reddito proprio di fr.
2600.– netti mensili, per coprire il proprio fabbisogno minimo (di fr. 2409.–)
e garantirsi il tenore di vita richiesto. L'appellante non asserisce che tali necessità
siano destinate a ridursi dal 1° maggio 2008 (del resto, mal si capirebbe
perché il pensionamento di lui dovrebbe influire sulle necessità della moglie),
né che il contributo di fr. 1000.– fino al 1° maggio 2008 permetterebbe alla
moglie – per ipotesi – di tesaurizzare quanto necessario fino al 31 marzo 2014.
Si aggiunga, per altro, che in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non
vige il principio inquisitorio (FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con
richiami; Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). Non spetta
pertanto a questa Camera promuovere istruttorie d'ufficio. Ne segue che il
fabbisogno della moglie commisurato al tenore di vita precedente la separazione
risulta di fr. 3600.– mensili (fr. 2600.– di reddito proprio più fr. 1000.– di
contributo alimentare). Il che appare lungi dall'essere inverosimile, ove
appena si consideri che, al netto delle imposte (nei __________ quelle sul
reddito da attività lucrativa della moglie sono prelevate alla fonte: act. VII:
interrogatorio formale, risposta n. 4), il fabbisogno dell'appellante ascende a
fr. 3660.– mensili arrotondati (sopra, consid. 5e). In altri termini, se la moglie
abbisogna di fr. 1000.– mensili per conservare il livello di vita anteriore
fino al 1° maggio 2008, non è dato a divedere come l'appellante possa
pretendere che ciò più non occorra in seguito. E ch'egli abbia i mezzi
sufficienti (anzi, abbondanti) per stanziare tale contributo fino al 31 marzo
2014 si è visto testé.
-
L'appellante
afferma che dopo il 1° maggio 2008 la moglie potrebbe aumentare il reddito da
attività lucrativa e sopperire alle proprie esigenze. Egli nega che costei
abbia subìto pregiudizio per essersi occupata, dopo la nascita di T__________,
della casa e della famiglia (appello, punto 3). Fa valere ch'essa è ormai responsabile
di quindici infermiere in una casa per anziani e che con una figlia di 16 anni
può estendere il suo grado d'occupazione al 100%. Il Pretore ha accertato il
contrario, ovvero che l'inattività professionale durante la vita in comune
aveva nuociuto all'interessata, ma che questa ha poi dimostrato intraprendenza
e buona volontà, riuscendo a impiegarsi nei __________ nella misura del 90-95%
in un campo affine a quello della sua formazione originale (sentenza impugnata,
pag. 5).
a) L'interessata,
che ha oggi 54 anni, è di formazione infermiera. Dagli atti risulta ch'essa ha
svolto tale professione a tempo parziale fino alla nascita della figlia (act.
VI: interrogatorio formale, risposta n. 1). In seguito, tra il 26 agosto 1992 e
il 30 giugno 1993, ha nuovamente lavorato a tempo parziale per uno studio medico
(loc. cit.). Trasferitasi in __________, essa è stata assunta dal novembre del
1998 all'agosto del 1999 (doc. 3) e poi ancora per due mesi, dal settembre del
1999, come infermiera “di corsia” (istanza del 20 dicembre 1999 nell'inc.
DI.1999.1353, pag. 5, punto 7). Il 15 gennaio 2000 essa ha cominciato a lavorare
presso una casa per anziani a __________ come responsabile di quindici infermiere
(act. VII: interrogatorio formale, risposte n. 1 e 3; doc. P). Il Pretore ha
accertato il suo reddito in fr. 2600.– netti mensili (sentenza impugnata, pag.
4, quarto paragrafo) con un grado d'occupazione del 90%-95%, pari a 32 ore settimanali,
in __________ vigendo la settimana lavorativa di 36 ore (act. VII: interrogatorio
formale, risposta n. 2). Pur ammettendo la possibilità per lei di estendere
l'attività al 100%, il primo giudice non ha ritenuto che ciò modificherebbe
apprezzabilmente le possibilità di guadagno. L'appellante non spende una parola
al proposito, né indica quale reddito andrebbe concretamente imputato alla
moglie con un'attività al 100%. Insufficientemente motivato, al riguardo
l'appello sfugge finanche a un esame di merito (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5).
b) L'appellante
rammenta che in liquidazione della comproprietà sulla casa di vacanza a __________
la moglie ha ricevuto fr. 50 000.–, ciò che giustificherebbe di riconoscere nel fabbisogno minimo
di lui i costi correlati alla casa medesima. La tesi è infondata e al riguardo
non giova ripetersi (sopra, consid. 4b). È vero invece che, come all'appellante
è stato imputato un reddito presunto del 2% sulla sostanza in capitale (sopra,
consid. 5e), analogo provento va ascritto alla moglie. Il Pretore ha reputato
non potersi pretendere che l'interessata intacchi la somma ricevuta, ma al
reddito da capitale egli neppure ha accennato. Ne segue che all'interessata va
computato, nel segno della parità di trattamento, un'entrata di fr. 1000.– annui
dalla sostanza.
c) Nelle
osservazioni all'appello la moglie obietta che il suo contratto di lavoro, a
scadenza annuale, non è più stato rinnovato il 15 gennaio 2002 (memoriale, pag.
3). A parte il fatto però che l'allegazione manca di qualsiasi elemento di
prova a sostegno (le pretese patrimoniali tra coniugi non sono disciplinate,
nel Cantone Ticino, dal principio inquisitorio: sopra, consid. 6),
l'interessata medesima dichiara di avere reperito altre occupazioni che le
permettono di conseguire un reddito analogo a quello accertato dal Pretore. La
questione nulla muta, pertanto, all'esito del giudizio.
- L'appellante
contesta che il matrimonio abbia precluso alla moglie la possibilità di
costituirsi un'adeguata previdenza per la vecchiaia. A suo parere la questione
è stata sufficientemente regolata nella convenzione sugli effetti del divorzio
riconoscendo all'appellata il diritto a metà della prestazione di libero
passaggio (fr. 192 652.85: doc. 33 e 34) da lui maturata in costanza di matrimonio
(appello, punto 4). Nella sentenza impugnata il Pretore ha stimato, per
converso, che dopo il 31 marzo 2014 l'interessata non si vedrà erogare dal suo
“secondo pilastro” più di fr. 1800.– mensili. Anche cumulando a tale importo
la rendita svizzera dell'AVS e la previdenza sociale __________, ciò basterà ad
assicurarle appena il fabbisogno minimo. Onde l'esigenza che il marito continui
a versare il contributo fino a quella data (sentenza impugnata, pag. 5).
a) L'argomentazione
dell'appellante cade nel vuoto. È appena il caso di ripetere che il marito
stesso ha riconosciuto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, come per
conservare il livello di vita avuto durante la comunione domestica la moglie
abbisogni di fr. 1000.– mensili fino al 1° maggio 2008. Perché tale necessità
dovrebbe improvvisamente venir meno dopo tale data non si comprende.
L'appellante evoca la prestazione di libero passaggio stanziata alla moglie dal
suo “secondo pilastro”, ma quel capitale nulla frutterà sino all'aprile del
2014. Per quanto riguarda il lasso di tempo dal
1°
maggio 2008 a quella data, la prestazione del “secondo pilastro” è inconferente.
b) Si
aggiunga – con il Pretore – che dopo il 31 marzo 2014 l'interessata potrà contare
soltanto su quanto ricevuto dall'appellante a titolo di “secondo pilastro”,
sulla rendita AVS e sulla previdenza olandese. La rendita di circa fr. 1800.–
mensili dal “secondo pilastro” stimata dal Pretore va nondimeno rivista al ribasso,
la diminuzione dei saggi minimi d'interesse sugli averi di vecchiaia lasciando
presagire ormai una prestazione di poco superiore ai fr. 1500.– mensili (fr.
192 652.85
erogati dalla __________ nell'ottobre del 2002, con rendimento del 4% fino al
dicembre 2002, del 3¼% fino al dicembre 2003 e del 2¼% fino all'aprile del
2014, al tasso di conversione del 7.2% giusta l'art. 17 cpv. 1 OPP 2). Quanto
alla futura rendita AVS, nulla si conosce di preciso, salvo che il periodo di
contribuzione è sicuramente incompleto. E la previdenza __________ colma solo il
periodo mancante, equivalendo essa sostanzialmente all'AVS svizzera (act. VII:
interrogatorio formale, risposta n. 4). In simili condizioni è difficile
intuire come la moglie possa coprire il proprio fabbisogno mensile di fr.
3600.– (sopra, consid. 6).
c) Ne
deriva che, prima del pensionamento (il 31 marzo 2014), l'interessata è tenuta
per forza a costituirsi un “terzo pilastro” integrativo, salvo preventivare una
netta decurtazione delle sue risorse economiche dopo i 64 anni. Rischio che non
grava sull'appellante, il quale non dovrà più versare alcunché alla moglie dopo
il 31 marzo 2014 e vedrà addirittura migliorare la propria disponibilità
finanziaria. Ora, nel “debito mantenimento” che il contributo alimentare di fr.
1000.– mensili deve garantire (nella fattispecie: il tenore di vita precedente)
rientra anche “un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. In concreto, pur
capitalizzando l'intero contributo di fr. 1000.– mensili dal luglio del
2000 (mese successivo alla firma della convenzione) al 31 marzo 2014 in base al
tasso del 2% (il rendimento presunto di averi al risparmio: sopra, consid. 5c)
si otterrebbe una somma di circa fr. 110 000.–. E siccome il giorno del
pensionamento l'interessata avrà un'aspettativa media di vita pari a 25.36 anni
(Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 5ª edizione, Zurigo 2001, pag. 448, tavola 42), ciò le
consentirà una rendita di circa fr. 360.– mensili. Ammesso e non concesso che
la moglie viva fino a 64 anni con il solo provento del proprio guadagno. Tutto
induce a ritenere, nelle circostanze descritte, che neppure con il contributo
di fr. 1000.– mensili versato dall'appellante fino al 31 marzo 2014
l'interessata possa conservare il livello di vita anteriore (fr. 3600.–
mensili). Al proposito l'appello denota tutta la sua inconsistenza.
- In
precedenza si è accennato al fatto che, come il marito, la moglie deve
lasciarsi imputare un reddito presunto di fr. 1000.– annui dalla sostanza in
capitale ricevuta dopo il divorzio (consid. 7b). A rigore il contributo
alimentare andrebbe quindi ridotto di
fr. 83.–
mensili, che l'interessata può procurarsi con mezzi propri. Ciò offenderebbe
tuttavia il sentimento di giustizia ed equità se solo si pensa che, dovendo
l'appellante continuare a stanziare
fr.
1000.– mensili anche dopo il 1° maggio 2008, il suo onere d'imposta presunto
non risulta di fr. 1334.– mensili (sopra, consid. 5d), bensì di circa fr.
1050.–. Donde un agio mensile non di fr. 2615.–, ma di quasi fr. 2900.–.
Ridurre il contributo di fr. 83.– in simili condizioni sarebbe manifestamente
iniquo. Quanto al fatto che la moglie disponga di fr. 50 000.– liquidi, ciò
non significa ch'essa debba consumarli prima del pensionamento. Anzi, secondo
dottrina l'ex coniuge beneficiario di contributi alimentari non è tenuto – di
regola – a intaccare la sua sostanza per sovvenire a sé stesso se l'ex coniuge
debitore è in grado di versare il contributo senza attingere alla propria (Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125
CC con richiamo). Se mai, il consumo di sostanza è prospettabile
dopo il pensionamento (Hausheer/ Spycher,
Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 2001, pag. 89 n. 05.140). Nulla induce a
scostarsi da tale principio nel caso precipuo.
- Se ne
conclude che l'appello, privo di buon diritto, è votato al rigetto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dall'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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