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Numero d'incarto:
11.2002.61
Data decisione, Autorità:
05.07.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00061
Lugano
5 luglio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(nullità di decisioni assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione dell'11 febbraio 2002 da
__________, __________,
e
__________ _________, __________
()
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________)
Contro
Centro __________ __________
__________, __________
__________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ , __________
()
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________) e
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________);
giudicando ora sul decreto del 14 maggio 2002 con cui il
Segretario assessore ha parzialmente accolto, in luogo e vece del Pretore, una
domanda di provvedimenti cautelari presentata dagli attori;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 27 maggio 2002 presentata dall'associazione Centro __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso
il 14 maggio 2002, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 12 gennaio 2002 si è tenuta a Lugano l'assembla dei soci fondatori dell'associazione
Centro __________ __________ __________;
che l'11
febbraio 2002 __________ __________ __________
__________ e __________ __________
hanno convenuto l'associazione, oltre a __________
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
e __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1, affinché la citata assemblea fosse dichiarata nulla, rispettivamente fosse
annullata;
che,
pedissequamente alla petizione, gli attori ha chiesto l'adozione di misure cautelari,
in particolare la sospensione delle risoluzioni n. 8, 9 (recte: 12) e 10 (recte:
13) prese dall'assemblea;
che alla
discussione cautelare del 1° marzo 2002 __________
__________ __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________
e __________ __________ hanno contestato la loro legittimazione passiva e si
sono opposti, unitamente all'associazione Centro __________
__________ __________,
alla domanda cautelare;
che,
relativamente alla procedura cautelare, tutte le parti hanno offerto mezzi di
prova;
che per
contro, non essendovi prove da assumere sulla legittimazione passiva, le parti
hanno proceduto seduta stante alla discussione finale;
che con
ordinanza sulle prove del 2 maggio 2002 il Segretario assessore ha ammesso il
richiamo di un incarto dalla Pretura stessa e ha respinto le altre prove, citando
le parti alle discussione finale sulla cautelare del 13 maggio successivo;
che le
parti hanno rinunciato alla discussione finale;
che,
statuendo il 14 maggio 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha respinto l'azione nei confronti di __________
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
e __________ __________ per carenza di legittimazione passiva, sospendendo
provvisoriamente le decisioni n. 8 e 9 (recte: 12) prese dall'assemblea
il 12 gennaio 2002;
che
contro il giudizio impugnato, nella misura in cui costituisce un decreto
cautelare, l'associazione Centro __________
__________ Internazionali è insorta con
un appello del 27 maggio 2002 in cui chiede, previa concessione dell'effetto
sospensivo, di respingere l'istanza;
che con
decreto del 6 giugno 2002 la presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di effetto sospensivo;
che nelle
loro osservazioni del 19 dicembre 1997 2002 __________
__________ e __________ __________
propongono di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
e considerando
in diritto: che
nella fattispecie il Segretario assessore ha statuito simultaneamente sia
sull'eccezione di legittimazione passiva sia sull'istanza cautelare presentata
dagli attori;
che
l'appello in esame riguarda il giudizio impugnato nella sola misura in cui esso
costituisce un decreto cautelare, escluso il rigetto della petizione nei
confronti di __________ __________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
e __________ __________;
che
l'appellante censura la mancata assunzione delle prove da essa offerte e contesta
l'esistenza dei requisiti per l'emanazione di misure cautelari;
che in
linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma
l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle
prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b,
106 Ia 162 consid. 2b);
che
l'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle parti
ma, qualora intenda rifiutarle (in tutto o in parte), deve indicare perché
queste risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF
119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii);
che, in
concreto, nell'ordinanza del 2 maggio 2002, il Segretario assessore aveva
respinto le prove richieste “per i motivi che verranno indicati al più tardi
nel decreto cautelare”;
che
tuttavia nel decreto impugnato non figura il minimo cenno ai motivi per cui le
prove non sono state ammesse;
che
l'atto in rassegna è quindi carente di motivazione sul tema delle prove
notificate;
che tale
motivazione è indispensabile, sia perché occorre conoscere quali ragioni hanno
indotto il magistrato a respingere la richiesta, sia perché l'appellante deve
spiegare poi nel ricorso i motivi per cui l'apprezzamento anticipato del
giudice non resisterebbe alla critica;
che,
invero, l'appellante non evoca in modo esplicito un difetto di motivazione, ma
qualora la carenza di requisiti formali comporti la nullità dell'atto – come in
concreto – il vizio dev'essere rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC);
che, ciò
posto, il decreto impugnato va dichiarato nullo e gli atti rinviati al primo giudice
perché motivi il rifiuto di assumere le prove notificate dalle parti (art. 326
lett. a CPC);
che le
spese e le ripetibili del presente giudizio seguono soccombenza degli attori, i
quali hanno postulato a torto la reiezione dell'appello (art. 148 cpv. 1 CPC);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, il decreto impugnato è dichiarato nullo e gli atti sono rinviati al
Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti solidalmente a carico di __________
__________ e __________ __________,
che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.–
complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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