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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.55
Data decisione, Autorità:
20.06.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00055
Lugano,
20 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di manutenzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 25 agosto
1997 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________, __________
__________ ____________________, ora in __________
__________ __________, __________x
__________ __________, __________,
e
__________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________);
visto
l'appello del 6 maggio 2002 presentato da __________
__________ contro la sentenza del 23
aprile 2002 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto
l'azione di manutenzione da egli intentata, ponendo la tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili a suo carico;
ricordato
che il 10 maggio 2002 l'appellante è stato invitato a depositare entro martedì
28 maggio 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la
somma di fr. 600.– sul conto corrente postale --__________
del Tribunale di appello, introiti __________,
con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello non sarebbe
stato trattato (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che nella fattispecie il versamento risulta
essere intervenuto allo sportello postale di __________
__________ il 29 maggio 2002
(attestazione di __________, __________), senza che l'interessato abbia
postulato un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte il deposito
si rivela tardivo, sicché l'appello non può essere esaminato nel merito;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico
di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente
ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
stabilito che non si giustifica di attribuire
ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per tardivo versamento
dell'anticipo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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