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Numero d'incarto:
11.2002.36
Data decisione, Autorità:
10.05.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00036
Lugano
10 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2001 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
Contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 2 aprile 2002 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 18 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (__________1958) e __________
__________ (____________________1963) si sono sposati a __________ il
__________ 1983 e che dal matrimonio sono nati __________ (1984) e __________
(1989);
che il 22
maggio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per
ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio
coniugale, l'attribuzione dei figli, un contributo alimentare complessivo di
fr. 3256.70 mensili per sé e i figli, oltre al beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
che alla
discussione del 26 giugno 2001 __________ __________, dopo avere aderito alle
richieste di separazione, di assegnazione dell'appartamento coniugale e di
attribuzione dei figli, ha offerto un contributo alimentare mensile di fr.
676.– per la moglie e di fr. 880.– per il figlio __________;
che lo
stesso giorno le parti hanno concordato la separazione, l'assegnazione dell'appartamento
coniugale all'istante e l'attribuzione dei figli alla madre, riservato il diritto
di visita del padre;
che,
esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 novembre 2001 le parti
hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo;
che
__________ __________ ha ribadito le sue domande a protezione dell'unione
coniugale, aumentando però la richiesta di contributo alimentare per sé e i
figli a fr. 3990.90 mensili, più la metà dell'eccedenza risultante dopo il
pagamento dei debiti;
che sulla
questione dei contributi alimentari __________ __________ si è rimesso al
prudente giudizio del Pretore;
che con
sentenza del 18 marzo 2002 il Pretore ha obbligato il marito a versare un
contributo alimentare di fr. 2324.– mensili per la moglie, uno di fr. 330.–
mensili per __________ fino alla maggiore età e uno di fr. 806.– mensili per
__________;
che
contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 2
aprile 2002 chiedente la riduzione del contributo alimentare per la moglie a
fr. 2062.– mensili;
che nelle
sue osservazioni del 24 aprile 2002 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
e considerando
in diritto: che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta esplicitamente nuovi mezzi
di prova in sede di appello, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al
cui proposito si applica – in virtù del diritto federale – il principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio);
che in concreto
litigioso è unicamente il contributo per la moglie, l'appellante non
contestando quello fissato dal Pretore per i figli;
che, di
conseguenza, il nuovo certificato di salario prodotto dall'appellante non è
ammissibile;
che,
comunque sia, nel memoriale conclusivo del 22 novembre 2001 davanti al Pretore
il convenuto si era espresso nei seguenti termini: “Si lascia quindi al
prudente criterio del giudice di decidere sugli alimenti che il __________
__________ dovrà versare a moglie e figli” (pag. 2);
che, ciò
posto, l'appellante non è legittimato ad appellare il contributo per la moglie;
che una
parte non può infatti rimettersi prima alla discrezionalità del giudice e poi
contestarne la decisione perché non gradita (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art.
307 con riferimenti; II CCA, sentenza del 17 luglio 1990 in re P.);
che nelle
circostanze descritte l'appello si rivela inammissibile;
che gli
oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso concreto, seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che
l'appellante dovrà rifondere alla controparte, in ogni modo, un'adeguata indennità
per ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è
irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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