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Numero d'incarto:
11.2002.22
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00022
Lugano,
30 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 6 novembre 2001 da
__________ ,
__________ __________ ()
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________), e
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________i,
__________),
giudicando
ora sul decreto del 15 febbraio 2002 con cui
il Pretore ha accolto un'istanza di misure cautelari contestuale alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 febbraio 2002 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il
15
febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne
3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, cittadina __________ residente a
__________, ha acquistato nel 2000 il pacchetto azionario (100 azioni al
portatore di nominali fr. 1000.– ciascuna) della __________ __________
__________, società di diritto svizzero avente sede a __________. Insieme con
la figlia __________ , cittadina __________ residente a __________
__________ (), essa ha poi stipulato il 29 dicembre 2000 con la
__________ __________ __________– rappresentata dall'amministratore unico
__________ – tre contratti secondo i quali la società si impegnava ad
acquistare in via fiduciaria, per conto delle due cittadine estere, alcuni beni
immobili della stessa __________ __________ situati nei Comuni di __________
, __________ - () e __________. La compravendita
è avvenuta quel medesimo giorno, 29 dicembre 2000, al prezzo di Lit.
810 000 000 corrisposto mediante costituzione a favore di __________
__________ di una rendita vitalizia di Lit. 33 000 000 annue. Il 20
aprile 2001 __________ __________ ha revocato con effetto immediato a
__________ __________ il mandato di amministrare la società.
B. Il 3
maggio 2001 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la consegna di “tutte
le azioni al portatore rappresentanti l'intero capitale sociale della
__________ __________ __________ ____________________, la documentazione ad
essa relativa, nonché quella inerente alle tre convenzioni fiduciarie sottoscritte
dalle parti”. Essa ha chiesto inoltre che fosse accertata l'intervenuta revoca
dell'incarico conferito al convenuto di amministrare la __________ __________
__________. __________ __________ ha denunciato la lite il 14 maggio 2001 a
__________ __________ e nella sua risposta del 12 luglio 2001 si è rimesso al
giudizio del Pretore, postulando nondimeno – in via riconvenzionale – il versamento
di fr. 18 758.20 con interessi al 5% dal 1° agosto 2001 a titolo di risarcimento
danni (inc. __________. .).
C. __________
__________ è intervenuta nella lite in via principale il 6 novembre 2001,
promuovendo causa contro la madre __________ __________ e __________ __________
allo scopo di veder accertare – previa congiunzione della causa con quella
appena citata – la sua proprietà sulle azioni formanti il capitale sociale
della __________ __________ __________. Essa ha concluso altresì perché
__________ __________ fosse tenuto a consegnarle il pacchetto azionario e
“tutta la documentazione relativa”, come pure che fosse accertata la nullità
sia delle “aggiunte apportate dalla __________ __________ __________ su detti
documenti” sia dei “documenti da questa confezionati in loro sostituzione”. In
via cautelare l'attrice ha instato affinché fosse conferito a __________
__________ o a terzi – per la durata della causa – il compito di curare
l'amministrazione “corrente e straordinaria” degli immobili appartenenti alla
società, “occupandosi, in particolare, direttamente o tramite terzi sotto sua
responsabilità, dell'incasso degli affitti e dell'erogazione a favore di
__________ __________ della rendita vitalizia”. Il Pretore non ha congiunto le
due cause, ma ha sospeso l'8 novembre 2001 la prima, intentata da __________
, decidendo di giudicare prioritariamente la seconda (inc.
A..).
D. All'udienza
del 12 dicembre 2001, indetta per discutere la domanda di provvedimenti
cautelari, __________ __________ ha proposto di sospendere anche il secondo
processo fino al termine di una causa da lei promossa il 3 dicembre 2001
davanti alla IV sezione civile del Tribunale di __________ contro la __________
__________ __________, volta a far accertare la nullità del contratto di compravendita
concluso il 29 dicembre 2000. Quanto alla designazione di un amministratore
provvisorio della società in pendenza di causa, essa non vi si è opposta, ma ha
invitato il Pretore a evitare la nomina di __________ __________ e a limitare
il compito dell'amministratore provvisorio al disbrigo degli affari correnti.
__________ __________ e __________ __________, da parte loro, hanno contestato
l'opportunità di sospendere il processo. __________ __________ si è dichiarato
disposto inoltre a fungere da amministratore provvisorio della società. Le
parti non hanno offerto prove, salvo i documenti già prodotti, e hanno
rinunciato al dibattimento finale.
E. Con
ordinanza del 15 febbraio 2002 il Pretore ha respinto la prospettata sospensione
della causa e con decreto dello stesso giorno ha accolto la richiesta di
provvedimenti cautelari, incaricando __________ __________ di provvedere nel
corso della procedura “all'amministrazione corrente e straordinaria degli immobili
di proprietà [della __________ __________ __________ __________ a ,
__________ __________ e __________ -, occupandosi, in particolare,
direttamente o tramite terzi sotto sua responsabilità, dell'incasso degli
affitti e dell'erogazione a favore di __________ __________ della rendita
vitalizia”. Il primo giudice ha invitato altresì l'amministratore a presentare
un rendiconto semestrale della sua gestione. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico di __________ __________,
tenuta a rifondere all'istante e a __________ __________ fr. 200.– ciascuno per
ripetibili.
F. Contro
il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 27
febbraio 2002 nel quale chiede che – versata agli atti la fotocopia di una decisione
di sequestro emanata il 20 febbraio 2002 dal giudice della IV sezione civile
del Tribunale di __________– il decreto in questione sia riformato nel senso di
affiancare a __________ __________, nell'amministrazione provvisoria della
società, l'avv. __________ __________ di __________, designato dal giudice
italiano “custode giudiziario dei beni immobili siti in Italia”. __________
__________ chiede inoltre che a __________ __________ sia imposto – in
consonanza con la decisione del giudice di __________– un “obbligo di deposito
dell'attività di gestione su libretto di deposito giudiziario intestato alla
custodia, e di provvedere a tutte le spese per tasse ed altro relative alla
gestione degli immobili siti in Italia, nonché, su richiesta
dell'amministratore unico della __________ e dietro idonea pezza
giustificativa, a fornire quanto necessario per la gestione ordinaria della
società”.
G. Nelle
sue osservazioni del 19 aprile 2002 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare il decreto impugnato. __________ __________ è
rimasto silente. Il 2 ottobre 2002 __________ __________ ha trasmesso a questa
Camera l'estratto di una decisione del 6 luglio 2002 con cui il giudice della
IV sezione civile del Tribunale di __________ ha dichiarato inefficace il
sequestro giudiziario da egli stesso pronunciato il 20 febbraio 2002. Il
documento non è stato oggetto d'intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito il valore della causa (art. 13 CPC).
Se si pensa tuttavia che questa è stata introdotta con procedura ordinaria, che
i convenuti non hanno mosso obiezioni a tale modo di procedere e che l'oggetto
della contesa verte – fra l'altro – sulla consegna dell'intero pacchetto
azionario di una società immobiliare cui sono intestati fondi acquistati nel
2000 per complessive Lit. 810 000 000 (doc. C), già di primo acchito
il valore litigioso appare verosimilmente superiore a fr. 8000.–. Tempestivo,
l'appello in esame è quindi ammissibile (art. 382 cpv. 2 CPC).
-
Nei
procedimenti cautelari il termine per presentare osservazioni, non interrotto
dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC), è di dieci giorni (art. 314
CPC). In concreto il plico contenente l'appello, intimato per raccomandata il
15 marzo 2002, è stato ritirato dall'istante il 18 marzo successivo (lettera 20
marzo 2002 del patrocinatore dell'attrice a questa Camera). Il termine per
formulare osservazioni, cominciato a decorrere il 19 marzo 2002, è scaduto
perciò la mezzanotte del 28 marzo 2001. Consegnato alla posta il 19 aprile
2002, il memoriale dell'attrice si rivela manifestamente tardivo (art. 131 cpv.
4 CPC) e come tale irricevibile.
-
I documenti nuovi, prodotti per la prima volta in questa sede (dall'appellante,
ma anche da __________ __________ il 6 luglio 2002), sono irricevibili. L'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni in
appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per
quanto riguarda le cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120
II 231 consid. 1c) e quelle di divorzio o di separazione (art. 138 cpv. 1 CC),
estranee alla fattispecie. Né i documenti in questione potrebbero essere
acquisiti agli atti d'ufficio, l'art. 322 lett. a CPC non conferendo alla
Camera la facoltà di assumere nuova documentazione di propria iniziativa. Il
pronunciato odierno deve quindi fondarsi sullo stesso materiale processuale
considerato dal Pretore.
-
La
lite denota risvolti di carattere internazionale: l'istante e l'appellante sono
entrambe cittadine italiane residenti in Italia, dove sono situati anche i beni
immobili intestati alla società di cui le interessate si contendono il
pacchetto azionario. Sulla competenza del giudice svizzero l'art. 24 della
Convenzione di __________ del 16 settembre 1988 concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(RS 0.275.11) dispone che “i provvedimenti provvisori o cautelari, previsti
dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità
giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la
competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato
contraente”. Tale norma consente al giudice adito, in altri termini, di
esaminare la propria competenza secondo la sua stessa lex fori (Donzallaz, La
Convention de Lugano, vol. I, Berna 1996, pag. 633 n.
1678). In concreto la competenza del Pretore del Distretto di Lugano dipende
quindi dalla legge federale sul foro in materia civile (RS 272).
-
L'art.
33 LForo prevede, a livello svizzero, che per i provvedimenti cautelari la competenza
del giudice è – tra l'altro – quella “del luogo dove deve essere eseguita la
misura” (art. 33). In concreto l'istante sollecita la nomina di un amministratore
provvisorio incaricato di gestire gli affari di una società di diritto
svizzero con sede a Melide (doc. A, nell'inc.
..__________). La competenza del Pretore del Distretto di
Lugano è quindi data, né del resto i convenuti hanno mai eccepito alcunché in
proposito (cfr. l'art. 10 cpv. 1 LForo). Quanto alla legge applicabile, il
giudice esamina i presupposti per l'emanazione di provvedimenti cautelari –
così come il tipo di misure da prendere – ancora una volta secondo la sua
stessa legge nazionale (Volken in:
IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n.
20 ad art. 10 LDIP; Knoepfler/Schweizer,
Précis de droit international privé suisse, Berna 1990, pag. 154 n. 468). Le misure richieste soggiacciono
pertanto, nella fattispecie, alle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese.
-
Nel
caso specifico il Pretore ha riepilogato anzitutto i requisiti cumulativi cui l'art.
376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di provvedimenti cautelari. Ciò
premesso, egli ha accertato che le parti erano d'accordo quanto meno sulla
necessità di assicurare l'amministrazione provvisoria dei beni appartenenti
alla società. Il contrasto sussisteva sulla scelta dell'amministratore e
sull'estensione del relativo incarico. Ora, quanto alla persona dell'amministratore
il primo giudice __________ ha scorto motivi che ostassero alla nomina di
__________ __________, formalmente iscritto nel registro di commercio come
amministratore unico della società, cognito della fattispecie e
sostanzialmente indifferente all'esito della lite fra __________ __________ e
la madre __________ __________. Quanto alle mansioni da affidargli, il primo
giudice ha ritenuto che l'incarico dovesse estendersi a tutti gli aspetti
dell'amministrazione – ordinaria e straordinaria – dei fondi societari,
compreso l'incasso delle pigioni e l'erogazione della nota rendita vitalizia.
Donde, in sintesi, l'accoglimento delle richieste cautelari.
-
L'appellante
non contesta la necessità in sé dei provvedimenti decisi dal Pretore, né
critica più la scelta di __________ Binag__________i come amministratore provvisorio
della società. Chiede però che quest'ultimo sia affiancato dall'avv. __________
__________, sia tenuto a depositare il provento della sua amministrazione, sia
obbligato a pagare tutte le spese “per tasse ed altro” relative alla gestione
degli immobili siti in Italia e sia costretto a “fornire quanto necessario
per la gestione ordinaria della società”. Il tutto con l'argomento che le
misure adottate dal Pretore non bastano a evitare il rischio di un notevole
pregiudizio in caso di carente amministrazione dei beni societari e che “i dispositivi
impugnati, così come posti, si prestano a facili fraintendimenti e non
risolvono il problema della gestione straordinaria degli immobili” (memoriale,
pag. 6 in alto). Di ciò ha dato atto – soggiunge l'appellante – anche il
giudice della IV sezione civile del Tribunale di __________, che il 20
febbraio 2002 (cinque giorni dopo l'emanazione del decreto da parte del
Pretore) ha ordinato il sequestro degli immobili intestati alla società in
Italia, designando un custode giudiziario. Tale giudice ha rilevato, appunto,
che i provvedimenti decisi dal Pretore non scongiurano “il pericolo di
alienazione dei beni immobili”, né garantiscono “quella parte di canoni di
locazione che non vengono pagati … quale rendita vitalizia” (appello, pag. 6
nel mezzo). L'attrice sottolinea che il giudice italiano ha fatto il possibile
per adeguare la sua decisione a quella svizzera. Occorre dunque fare
altrettanto con il decreto impugnato, riformandolo in modo tale da conseguire
lo stesso scopo perseguito dall'autorità italiana.
-
Nella misura in cui evoca i provvedimenti adottati dal giudice italiano
il 20 febbraio 2002, l'appellante si vale di una circostanza successiva
all'emanazione del decreto impugnato. Ciò non è ammissibile, ove appena si
ricordi che un giudizio di appello deve fondarsi sullo stesso materiale
processuale considerato dal Pretore (sopra, consid. 3). Tutt'al più, in
presenza di mutate circostanze e di nuovi elementi probatori, l'interessata
potrà rivolgersi nuovamente al primo giudice per far modificare le misure
provvisionali. Un decreto cautelare in effetti non acquisisce mai – o mai completamente
– autorità di forza giudicata (materielle
Rechtskraft: Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione,
pag. 583 in alto; Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 5 in alto con riferimenti) e può sempre essere
modificato o revocato “in caso di cessazione del pericolo o di cambiamento
delle condizioni che lo hanno determinato” (art. 384 CPC). Quanto alla lettera
del 2 ottobre 2002 inviata da __________ __________ a questa Camera, oltre che
essere irricevibile (sopra, consid. 3), essa riguarda a sua volta fatti
susseguenti all'emanazione del decreto impugnato. Che il giudice italiano abbia,
con decisione del 6 luglio 2002, dichiarato inefficace il sequestro da egli medesimo
disposto il 20 febbraio 2002 non può quindi entrare in linea di conto ai fini
dell'attuale giudizio.
-
Per
quel che attiene all'idoneità delle misure litigiose, è vero che – come rileva
l'appellante – il Pretore non ha decretato provvedimenti destinati a evitare la
distrazione dei fondi o delle pigioni riscosse dall'amministratore. Tale non
era però lo scopo delle misure postulate da __________ __________, la quale
desiderava unicamente che la società fosse dotata degli organi necessari ad
assicurarne la gestione “corrente e straordinaria” (sopra, lett. C).
L'appellante non pretende che sotto questo profilo __________ __________ non
dia sufficienti garanzie di affidabilità, possa versare in un conflitto
d'interessi o sia inadatto per un qualsivoglia motivo ad assolvere tale
funzione. Al contrario: essa dichiara esplicitamente in questa sede di rinunciare
a contestare la designazione di lui (appello, pag. 7 verso l'alto). Quanto al
fatto che “i dispositivi impugnati, così come posti, si prestano a facili
fraintendimenti e non risolvono il problema della gestione straordinaria degli
immobili”, basti rammentare che le misure cautelari sono state chieste da
__________ __________, non dall'appellante, la quale davanti al Pretore si era
anzi opposta a ogni provvedimento che eccedesse l'amministrazione corrente (act.
III: pag. 7 in alto; v. anche pag. 3 verso il basso e pag. 5 a metà). Nella
misura in cui conclude in questa sede perché siano emessi provvedimenti a
tutela della gestione straordinaria dei beni societari, essa formula in
definitiva domande nemmeno sottoposte al primo giudice. Donde la mancanza di
ogni interesse legittimo, da parte di lei, a impugnare su questo punto
il decreto cautelare (v. DTF 120 II 7 consid. 2a).
-
L'appellante
si duole infine che il Pretore non abbia dato seguito alla sua richiesta di
sospendere il processo – a norma dell'art. 107 CPC – in attesa di conoscere
l'esito della causa da lei promossa in Italia per far invalidare il contratto
di compravendita stipulato il 29 dicembre 2000 con la __________ __________
__________. Afferma che entrambe le vertenze mirano in ultima analisi a far
accertare la proprietà degli immobili oggi intestati alla società, che il
Pretore era perfettamente cognito della causa pendente a __________, che il
risultato di quest'ultima appare decisivo ai fini dell'attuale giudizio, che la
decisione cautelare italiana lascia intuire il probabile buon fondamento della
rivendicazione da lei avanzata e che un giudizio a lei favorevole in Italia
chiuderebbe definitivamente il contenzioso. Così argomentando, essa trascura
tuttavia che la decisione con cui un Pretore accoglie o respinge una domanda di
sospensione configura un'ordinanza ed è come tale insindacabile (art. 95 cpv.
1 CPC). Tant'è che impugnato in questa sede è il decreto cautelare, non il provvedimento
dello stesso giorno (espressamente designato come ordinanza: sopra, lett. E)
con cui il Pretore ha rifiutato di interrompere il corso della procedura. Inconferenti,
le tesi predette nulla sussidiano quindi alle conclusioni dell'appello.
-
Dato l'esito del giudizio odierno, la tassa di giustizia – commisurata
all'importanza del litigio – e le spese vanno addebitate a __________
__________, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di
assegnare ripetibili a __________ __________, che non ha formulato osservazioni
ricevibili (consid. 2), né – per ipotesi – a __________ __________, che è rimasto
silente.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e
il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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