AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.2
Data decisione, Autorità:
30.12.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.2
Lugano,
30 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____. (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 22 settembre 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________.
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 gennaio 2002 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 27 novembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
Se dev'essere accolto l'appello del 13 marzo 2002 presentato da __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il 28 febbraio 2002 dal medesimo
Pretore;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 4 luglio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha
sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ __________ 1985 da
__________ __________ (____________________ 1962) e __________ nata __________
(____________________1965). Dall'unione era nata __________, il
____________________ 1986. La moglie aveva già un altro figlio, __________,
nato nel 1983 da una precedente relazione. La sentenza di divorzio prevedeva –
fra l'altro – l'affidamento di __________ alla madre, disciplinava il diritto
di visita del padre e obbligava quest'ultimo a versare alla figlia un
contributo alimentare di fr. 1100.– mensili indicizzati (compresi gli assegni
familiari) fino al 20° anno d'età. __________ __________ si è risposato il 10
ottobre 1998 con __________ __________ (____________________1963), dalla quale
non ha figli. Attualmente egli è impiegato come “collaboratore amministrativo
qualificato” nella succursale di __________ della __________ del __________.
L'ex moglie lavora dal febbraio del 2001 come assistente in uno studio di
fisioterapia a . Nel frattempo, il 2 settembre 1999, __________
__________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
per un tentativo di conciliazione con l'ex moglie, nell'intento di “esaminare
la situazione relativa alla figlia __________ ”. Il tentativo è decaduto
infruttuoso il 22 settembre 1999 (inc. ..).
B. Lo
stesso 22 settembre 1999 __________ __________ ha convenuto l'ex moglie davanti
al medesimo Pretore per ottenere – già in via cautelare – che __________ gli
fosse affidata e che fosse regolato il diritto di visita della madre, con
obbligo per quest'ultima di versare alla figlia un contributo da determinare.
Il 6 ottobre 1999 il Pretore ha sentito __________ e il 12 ottobre successivo
ha incaricato il dott. __________ __________, capo del Servizio
medico-psicologico di __________, di accertare le condizioni psicologiche della
figlia e di vagliare possibili soluzioni in merito all'affidamento. Il 15
ottobre 1999 __________ si è trasferita dal padre (e dalla seconda moglie di
lui). Lo stesso giorno il dott. __________ ha sentito la ragazza e il 19
ottobre 1999 ha presentato un rapporto al Pretore. Il 6 aprile 2000
__________ __________ si è risposata con __________ __________
(____________________1959), padre di __________ (____________________1990),
__________ (____________________1991) e __________ (____________________1994).
C. All'udienza
del 4 ottobre 2000, indetta per discutere la richiesta cautelare, __________
__________ ha quantificato il contributo per la figlia in fr. 1000.– mensili
(oltre alla metà delle spese straordinarie, in particolare per le cure
dentarie), riservato un eventuale adeguamento dell'importo in pendenza di
causa. __________ __________ si è opposta alla domanda e sull'affidamento della
figlia ha dichiarato di rimettersi alle risultanze istruttorie. Con decreto
emanato inaudita parte lo stesso 4 ottobre 2000, il Pretore ha affidato
__________ al padre (riservato il diritto di visita della madre) e ha imposto
alla convenuta un contributo per la figlia di fr. 200.– mensili dal 1° ottobre
2000 (oltre al premio della cassa malati, senza gli assegni familiari). Nella
sua risposta di merito dell'11 gennaio 2001 __________ __________ ha poi
postulato il rigetto della petizione, pur ammettendo di non pretendere “che la
figlia torni a vivere presso di lei”. All'udienza preliminare del 22 febbraio
2001 essa ha sollecitato, fra l'altro, una perizia medico-psicologica intesa ad
accertare i motivi delle difficili relazioni fra __________ e i genitori, oltre
che a individuare possibili soluzioni, prova che il Pretore ha respinto
all'udienza del 9 ottobre 2001.
D. Ultimata
l'istruttoria di merito, in un memoriale conclusivo del 24 ottobre 2001
__________ __________ ha postulato un contributo indicizzato per __________ di
fr. 1100.– mensili (senza gli assegni familiari) dal 1° ottobre 1999 fino al
compimento del 20° anno d'età, così come un'indennità di fr. 2880.20 destinata
a coprire parte delle spese straordinarie occasionate dalla ragazza. La convenuta
è rimasta silente. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Con sentenza
del 27 novembre 2001 il Pretore ha accolto la petizione, ha affidato __________
al padre, “riservato alla madre il più ampio diritto di visita”, e ha imposto
alla convenuta un contributo per la figlia di fr. 1100.– mensili dal 1° ottobre
1999 (compresi gli assegni familiari). La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 800.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a
rifondere all'attore fr. 1200.– per ripetibili.
E. __________
__________ è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 4
gennaio 2002 nel quale chiede che – previa assunzione della perizia rifiutata
dal Pretore – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la
petizione o quanto meno, in via subordinata, di ridurre il contributo di mantenimento
per la figlia __________ a fr. 200.– mensili, oltre al pagamento del premio per
la cassa malati. Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2002 __________
__________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
F. La
sentenza di merito non essendo passata in giudicato, il Pretore ha ritenuto di
definire il regime cautelare in pendenza di appello. __________ __________ ha
dichiarato il 24 gennaio 2002 di rinunciare tanto a conclusioni scritte quanto
al dibattimento finale, limitandosi a richiamare “i conteggi presentati con
allegato di appello”. __________ __________ è rimasto silente. Statuendo con
decreto del 28 febbraio 2002 sull'assetto cautelare, il Pretore ha affidato
__________ al padre, “riservato alla madre il più ampio diritto di visita”, e
ha imposto alla convenuta un contributo per la figlia, senza gli assegni
familiari, di fr. 700.– mensili. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 400.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a
carico della convenuta, tenuta a rifondere all'ex marito fr. 300.– per ripetibili
ridotte.
G. Il 7
marzo 2002 __________ __________ ha instato davanti al Pretore per l'interpretazione
del decreto riguardo alla decorrenza del contributo provvisionale. __________
__________ è insorta contro il medesimo decreto con un appello del 13 marzo
2002 per ottenere che il giudizio in questione sia riformato nel senso di
respingere l'istanza o, in subordine, di ridurre il contributo provvisionale
per la figlia a
fr. 200.–
mensili più il premio della cassa malati. Con osservazioni del 7 maggio 2002
__________ __________ propone di rigettare l'appello e di confermare il decreto
impugnato. Nel frattempo, il 15 aprile 2002, il Pretore ha accolto la domanda
di interpretazione, specificando che il contributo provvisionale per __________
decorre dal 15 ottobre 1999.
Considerando
in diritto: 1. La
modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve
le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit.
fin. CC). Nella fattispecie la lite verte sulla modifica delle relazioni
personali e del contributo alimentare che riguardano una figlia minorenne.
Trattandosi di giudicare “disposizioni relative ai figli”, la causa soggiace
pertanto al nuovo diritto (Marcel Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 seg. ad art.
7a/b tit. fin. CC).
I. Sull'appello
contro la sentenza di merito
-
I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo,
sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo
incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144
cpv. 2 CC). Il principio vale anche nelle procedure intese alla modifica di
sentenze di divorzio (Christoph Leuenberger in: Basler Kommentar, 2ª
edizione, n. 9 ad art. 134 CC). Nel caso specifico la figlia, che ha compiuto
16 anni il 25 agosto 2002, è stata sentita dal dott. __________ __________ il
15 ottobre 1999 (rapporto del 19 ottobre 1999, nel fascicolo “allegati”), oltre
che dal Pretore il 6 ottobre 1999 e l'8 agosto 2001 (verbali nel fascicolo
verde). Il precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC è dunque stato ossequiato.
-
L'appellante
chiede che questa Camera disponga preliminarmente una perizia medico-psicologica,
rifiutata dal Pretore, intesa ad accertare i motivi delle difficili relazioni
fra __________ e i genitori, oltre che per individuare possibili soluzioni. La
richiesta è di per sé ammissibile, sia in virtù dell'art. 322 lett. b CPC, sia
in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione
(DTF 122 III 404, 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Ciò non toglie che, dandone
ragione, il giudice possa rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui
presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento
anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di
dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a). In concreto l'appellante
fa valere che in pendenza di causa __________ è stata sottoposta a
psicoterapia, onde la necessità di approfondirne lo stato di salute.
Dagli
atti risulta che, in effetti, all'udienza del 23 marzo 2000, le parti e il
Pretore avevano ravvisato l'opportunità di “incaricare una persona esperta in
problematiche dell'età evolutiva” perché fosse agevolato il ripristino delle
relazioni personali tra madre e figlia (verbale d'udienza, pag. 3 nel mezzo). La
dott. __________ __________ aveva accettato di presentare un resoconto al Pretore
(lettera 28 marzo 2000 di quest'ultimo alle parti, nel fascicolo “atti
diversi”). Se non che, dopo avere sottoposto __________ a due sedute, essa ha
riferito al primo giudice di “non ritenere necessaria la prosecuzione di una
psicoterapia per __________ ” (verbale del
4 ottobre
2000, pag. 2 in fondo). Il Pretore ha rinunciato pertanto a continuare. L'appellante
non adduce alcun indizio che induca a dubitare circa la facoltà dell'adolescente
di esprimere liberamente un suo parere sull'affidamento, né indica quali altri
elementi dovrebbe portare la perizia. Anzi, pur criticando l'affidamento di
__________ al padre, in prima sede la convenuta aveva dichiarato di “non pretende[re]
evidentemente che la figlia torni a vivere presso di lei” (risposta, pag. 3 a metà).
Anche in appello essa si limita a chiedere, in sostanza, che “il giudice decida
nuovamente e nel rispetto delle indicazioni peritali” (memoriali del 4 gennaio
e del 13 marzo 2002, pag. 7 in alto), senza spiegare tuttavia perché la
soluzione adottata dal Pretore non sarebbe conforme all'interesse della figlia.
Sottoporre quest'ultima a perizia denoterebbe, quindi, ingiustificato accanimento.
- L'appellante
censura una violazione del suo diritto di essere sentita per avere, il Pretore,
assunto prove senza interpellarla né informarla sull'esito delle indagini
esperite d'ufficio, come pure per avere fondato la decisione su elementi che
non figurano nell'incarto. Essa rimprovera al primo giudice, in specie, di
avere “disposto di corrispondenza da parte dell'attore, nonché dell'attore e
della figlia __________, senza che la stessa sia stata portata a conoscenza”
di lei (appelli del 4 gennaio e del 13 marzo 2002, pag. 4 verso l'alto) e
senza che di ciò sia rimasta traccia agli atti. L'appellante si duole inoltre
di non essere stata resa edotta, contrariamente al padre, dei colloqui avuti
dal Pretore con la figlia. Il fatto è che, a dispetto delle critiche, neppure
l'appellante indica quali elementi raccolti a sua insaputa dal Pretore
sarebbero poi stati posti alla base della sentenza. Quanto all'ascolto di
__________h, la ragazza è stata sentita dal Pretore il 6 ottobre 1999 e l'8
agosto 2001, così come dal dott. __________ __________ il 15 ottobre 1999
(sopra, consid. 2). L'appellante non pretende che il primo giudice le abbia
rifiutato l'accesso ai verbali (rubricati agli atti) o alla relazione del dott.
__________ (nel fascicolo “allegati”). Anzi, rispondendo a una sua lettera del
4 ottobre 2000 in cui si lamentava di non essere stata informata circa
l'audizione della figlia, il Pretore l'aveva esplicitamente invitata a
“consultare tutti gli atti accessibili nel caso che la riguarda in Pretura”
(dichiarazione dattiloscritta in calce alla lettera citata, nel fascicolo “atti
diversi”).
A torto
l'appellante invoca perciò il rispetto del suo diritto di essere sentita. A prescindere
dal fatto che, fossero anche stati violati i suoi diritti di parte, l'appellante
ha ancora avuto modo di far valere tutte le sue argomentazioni davanti a questa
Camera, munita di piena cognizione in fatto e in diritto. L'eventuale disattenzione
del suo diritto d'essere sentita sarebbe quindi, in ogni caso, sanata (cfr. DTF
124 V 183 consid. 4a, 392 consid. 5a con richiami di giurisprudenza). Quanto
al “sentimento di profondo sconforto, di delusione, di offesa ai suoi
sentimenti di madre” per il trattamento riservatole dal Pretore e per essere
stata “esclusa da un processo molto importante, che ha vista coinvolta innanzitutto
sua figlia __________ e perlopiù nella delicata fase adolescenziale” (appelli
del 4 gennaio 2002, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, e del 13 marzo 2002, pag.
3 in basso), la querimonia si esaurisce in una generica recriminazione
sull'operato del Pretore. Da ciò l'interessata non trae conseguenze concrete,
né desume le ragioni per cui il giudizio impugnato dovrebbe essere riformato.
Inconcludente, per finire la doglianza si rivela una volta ancora fine a sé stessa.
-
Il
Pretore ha affidato __________ al padre, ritenuto idoneo, fondandosi essenzialmente
sul desiderio della figlia minorenne. La ragazza, che al momento in cui ha statuito
il primo giudice viveva con lui già da più di due anni, aveva infatti riferito
al primo giudice e al dott. __________ __________ di trovarsi a suo agio con
l'attore e di non voler tornare a vivere con la madre, pur esprimendo
l'auspicio di mantenere rapporti con lei. Sempre secondo il Pretore la scelta
di __________, che ha compiuto 15 anni il 25 agosto 2001, è un convincimento
solido che riflette l'intensa relazione affettiva con il padre. Ciò posto, il
primo giudice non ha ravvisato motivi validi per scostarsi dalla situazione di
fatto che si era venuta a creare e per costringere la figlia a tornare dalla madre.
Quanto ai rapporti fra madre e figlia, il Pretore si è limitato a conferire
alla convenuta “il più ampio diritto di visita”, stimando opportuno lasciare
alle interessate la facoltà di “stabilire le modalità e le frequenze di
incontro” anziché “porre rigide e controproducenti regolamentazioni” (sentenza
impugnata, pag. 3 verso il basso).
-
L'appellante
non nega che __________ abbia manifestato il desiderio di vivere con il padre,
né contesta l'idoneità dell'attore a occuparsi della figlia. Rimprovera al primo
giudice però di non avere esaminato in modo adeguato le ragioni che hanno condotto
__________ a dichiarare tale preferenza. Essa adombra in particolare un
malessere psicologico di non meglio precisata natura, il quale potrebbe avere
pesato sulla scelta della ragazza. L'appellante sospetta altresì che il parere
della figlia non sia “autentico” o che possa essere stato influenzato da terzi.
Invano si cercherebbe poi negli atti di causa – essa soggiunge – un elemento qualsiasi
che permetta di accertare se l'affidamento al padre, anziché a lei medesima,
risponda agli interessi della figlia. Ciò imporrebbe di mantenere invariata la
regolamentazione disposta dal giudice del divorzio e di riformare in tal senso
la sentenza impugnata.
-
A
istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica
l'attribuzione dell'autorità parentale qualora fatti nuovi importanti lo
esigano per il bene del figlio (art. 134 cpv. 1 CC). Le condizioni cui
soggiace la modifica delle relazioni personali con i genitori sono rette dalle
norme sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). In concreto
__________ ha ribadito di voler essere affidata al padre (verbale del 6 ottobre
1999, pag. 1; rapporto 19 ottobre 1999 del dott. __________) e di fatto vive
con lui da più di tre anni (verbale del 4 ottobre 2000, pag. 4 a metà). Ciò configura
senz'altro un “fatto nuovo importante” nell'accezione dell'art. 134 cpv. 1 CC.
Resta da esaminare se la soluzione proposta dalla ragazza risponda al bene di
lei (DTF 117 II 354 consid. 3).
a) Per
determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori
siano idonei all'affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri.
Anzitutto la prole va affidata al genitore che ha più tempo a disposizione per
occuparsene personalmente (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), ma – dandosi
il caso – anche al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355,
114 II 203 consid. 5), quindi non sempre la madre, nemmeno trattandosi di
bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b). Inoltre
occorre considerare il punto di vista del figlio, evitando per esempio di
separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), occorre accertare quali
mancanze educative possano imputarsi all'uno o all'altro genitore durante il
matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 4d), indagare per quali motivi il figlio
assuma eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF
111 II 406 consid. 1 e 4) e verificare che quest'ultimo non alteri i rapporti
del ragazzo con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore (DTF 119
II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 4c). Il desiderio di attribuzione del
figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del
minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia
l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 124 III
93 consid. 3b con richiami di giurisprudenza; Rep. 1999 pag. 151 consid. 5).
b) In
concreto nulla induce a dubitare che ambedue i genitori siano di per sé idonei
a occuparsi di __________. Il tempo ch'essi possono dedicare alla figlia è sostanzialmente
identico (lavorano entrambi a tempo pieno) e tutt'e due garantiscono un
ambiente stabile. Né l'uno né l'altro ha denotato per il resto carenze
educative o consta alterare i rapporti della figlia con l'ex coniuge oppure
intralciarne i compiti educativi. Nemmeno la nuova moglie del padre, il nuovo
marito della madre o i figli di lui (di 8, 11 e 12 anni d'età), con i quali
__________ non risulta avere problemi, consente di propendere per l'affidamento
a una delle parti. Giustamente il primo giudice ha fatto capo perciò, nelle
condizioni descritte, alla volontà della figlia. E la ragazza ha riferito al
Pretore di trovarsi benissimo con il padre e la di lui moglie, dichiarando di
non voler tornare dalla madre (verbale del 6 ottobre 1999, pag. 1). Essa ha
confermato il suo proposito anche al dott. __________ __________ (nel noto
rapporto del 19 ottobre 1999) e ha ribadito il proprio punto di vista in un
secondo incontro con il Pretore (verbale dell'8 agosto 2001, pag. 10), rivelandosi
perfettamente in grado di valutare la portata della scelta (sentenza impugnata,
pag. 3 nel mezzo). Che questa sia ormai consolidata risulta anche dal fatto
ch'essa – sedicenne – abita con il padre da più di tre anni (verbale del 4
ottobre 2000, pag. 4 a metà). Ciò posto, non v'è alcun serio motivo per
scostarsi dalla sentenza impugnata. Al riguardo l'appello è destinato
all'insuccesso.
- Il
genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio, come pure il
figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). In concreto il Pretore
non ha voluto “porre rigide e controproducenti regolamentazioni”, ritenendo
opportuno lasciare a madre e figlia la facoltà di “stabilire le modalità e le
frequenze di incontro” (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso). Così
argomentando, egli dimostra però di essere caduto in un equivoco. Non si tratta
per vero, nella fattispecie, di “porre rigide e controproducenti
regolamentazioni”. Si tratta di fissare una disciplina minima cui tutti debbano
attenersi, anche in caso di disaccordo (cfr. Hegnauer
in: RDT 53/1998 pag. 170 in basso). Consensualmente, nulla impedisce
alle parti di fare altrimenti. Ora, per quanto riguarda tale regolamentazione
minima, il criterio determinante non è tanto quello di equilibrare gli
interessi dei genitori, quanto di trovare la soluzione più consona agli
interessi del figlio, che sono prioritari (DTF 123 III 451 consid. 3b). Fra le
circostanze da tenere in considerazione per stabilire la durata e la frequenza
degli incontri si annoverano – ad esempio – l'età del figlio, lo stato di
salute di quest'ultimo e del genitore che ha diritto alle relazioni personali,
la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (corsi scolastici,
impegni culturali o sportivi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di
discernimento e così via (Hegnauer, op.
cit., pag. 174; Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 65 segg. ad art. 273 CC).
In
concreto non si riscontrano elementi che giustifichino specifiche restrizioni
al diritto di visita. Al contrario: nella sentenza impugnata il Pretore ha
sottolineato proprio l'esigenza di garantire alla madre “il più ampio diritto
di visita” (dispositivo 3a; si veda anche il consid. 2 in fine). Tanto meno
sussistono particolarità che impongano un diritto di visita meno esteso di quello
abituale, che per ragazzi in età scolastica comprende – nel Ticino – un fine
settimana su due e alcune settimane durante le vacanze, cioè almeno due in estate
e una alternativamente a Natale e Pasqua (FamPra.ch 2000 pag. 324 consid. 11 e
12). Ricordato anzi come il diritto di visita tenda viepiù a estendersi per il
bene del figlio, al punto che nella Svizzera romanda il genitore non affidatario
ottiene – di regola – un periodo di visita pari alla metà di tutte le vacanze
scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a), appare opportuno in concreto fissare
all'appellante un diritto che comprenda – oltre ai normali contatti telefonici
ed epistolari (Schwenzer in: Basler Kommentar, op. cit., n. 2 ad art. 273
CC) – un fine settimana su due (dalle ore 17 del venerdì alle ore 20 della
domenica, come prevedeva la sentenza di divorzio per il diritto di visita del
padre), una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana
alternativamente a Pasqua o a carnevale e tre settimane durante le ferie
estive.
-
Per
quel che riguarda il mantenimento di __________, il Pretore ha accertato un
fabbisogno in denaro della ragazza di fr. 1920.– mensili. Ciò posto, egli ha
ritenuto il contributo alimentare chiesto dal padre (fr. 1100.– mensili)
“adeguato, tenuto conto del salario che la convenuta percepisce dal suo attuale
marito (fr. 2136.– al mese…)” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Il primo
giudice ha rilevato altresì che entrambi i genitori si sono risposati, “con la
conseguenza che gli attuali rispettivi coniugi possono essere chiamati –
quand'anche solo sussidiariamente – ad assistere e a contribuire al fabbisogno
della figlia” (sentenza impugnata, loc. cit.). Donde l'obbligo per la madre di
corrispondere in favore di __________ fr. 1100.– mensili dall'ottobre del 1999
(trasferimento della ragazza dal padre). Dato il versamento di contributi
arretrati, il Pretore ha ritenuto per finire ingiustificata la richiesta
dell'attore volta a porre a carico della convenuta anche la metà delle spese
straordinarie per la figlia (fr. 2880.20).
-
L'appellante
sottolinea che il dovere di assistenza del coniuge è solo sussidiario rispetto
all'obbligo alimentare del genitore e rimprovera al primo giudice di non avere
debitamente vagliato la situazione finanziaria delle parti. Per quanto concerne
sé medesima, essa afferma che con un reddito netto di fr. 2100.– mensili non le
è possibile coprire nemmeno il proprio fabbisogno minimo, stimato in fr.
3077.80 mensili. L'attore può contare invece su un guadagno netto di fr. 6270.–
mensili, che gli consentirebbe agevolmente, una volta dedotto il proprio
fabbisogno minimo (non quantificato), di far fronte a quello in denaro della
figlia minorenne, valutato in fr. 1620.– mensili. L'appellante si dichiara
nondimeno disposta a contribuire al mantenimento della figlia in ragione di fr.
200.– mensili più il premio della della cassa malati.
-
La
modifica del contributo per un figlio minorenne soggiace – dal 1° gennaio 2000
(sopra, consid. 1) – all'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286
cpv. 2 CC. Il nuovo diritto non esplica conseguenze di rilievo, giacché in tale
ambito esso non differisce sostanzialmente da quello abrogato (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC). La procedura rimane così,
come dianzi, quella per l'azione di mantenimento dell'art. 279 CC (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit.,
n. 11 ad art. 286 CC), retta dal principio inquisitorio illimitato e dalla
massima ufficiale (Wullschleger,
op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Ne
segue che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle
prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di
propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con richiami di giurisprudenza;
Rep. 1995 pag. 146). Quanto ai requisiti che giustificano una modifica del
contributo alimentare, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede “fatti nuovi e rilevanti”
che impongano una regolamentazione diversa rispetto a quella anteriore e un
cambiamento di situazione duraturo (cfr. Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione
1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger,
op. cit., n. 5 ad art. 286 CC).
Nella sua
entità, per finire, il contributo dev'essere commisurato ai bisogni del figlio,
alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla
sostanza e ai redditi del minorenne, senza trascurare le eventuali prestazioni
fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Il limite superiore non può eccedere
in ogni modo la disponibilità del debitore, nel senso che questi non può essere
ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127
III 70 consid. 2c con rinvii). Resta il fatto che determinante non è il reddito
effettivo da lui conseguito, ma quello ch'egli potrebbe conseguire dando prova
di buona volontà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell'età,
del tempo a disposizione, dello stato di salute e della situazione sul mercato
dell'impiego (cfr. DTF 128 III 5 consid. 4a con richiami di dottrina e di giurisprudenza).
Se il debitore si risposa, il nuovo coniuge ha l'obbligo di assisterlo a titolo
sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge
o i figli (art. 159 cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti),
al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a
riprendere la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con richiami).
- In
concreto il trasferimento dell'autorità parentale dalla madre al padre
configura indubbiamente una modifica rilevante della situazione, poiché
comporta – in linea di massima – l'obbligo per la madre di contribuire in
denaro al mantenimento della figlia (art. 276 cpv. 2 CC). Occorre nondimeno
esaminare se e in che misura ciò si giustifichi alla luce della situazione
finanziaria in cui versano gli interessati.
a) Per
quel che attiene anzitutto al fabbisogno in denaro di __________, la versione
più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton __________, pubblicata nel gennaio del 2000, indica
per un figlio unico in età compresa fra i 12 e i 18 anni un fabbisogno medio in
denaro di fr. 1920.– mensili. A ragione il primo giudice si è fondato pertanto
su tale importo, il quale si rapporta sostanzialmente alla fascia di reddito
conseguito dai genitori. Contrariamente all'opinione dell'appellante, non è il
caso di dedurre dalla citata somma l'equivalente per la cura e l'educazione
(fr. 300.– mensili dal compimento dei 12 anni d'età), ove appena si consideri
che il padre lavora a tempo pieno (cfr. Rep. 1996 pag. 119 consid. 5). È vero
che un'adolescente non richiede la presenza continua del genitore
affidatario, ma di ciò le note raccomandazioni già tengono conto riducendo
gradualmente le relative necessità in funzione dell'età del figlio. Il
fabbisogno della figlia dev'essere fissato pertanto in fr. 1920.– mensili.
b) Quanto
alla situazione finanziaria dell'appellante, l'attore eccepisce che costei ha
esposto i propri dati in modo tardivo, producendo la relativa documentazione
solo dopo la fine dell'istruttoria di primo grado (osservazioni, pag. 7 e 8 in
alto). Egli dimentica tuttavia che nel diritto di filiazione vige il principio
inquisitorio illimitato (sopra, consid. 3 e 11) e che egli ha avuto modo di
esprimersi sui nuovi documenti con le osservazioni all'appello. Gli atti in
questione non possono dunque essere ignorati ai fini del giudizio. Ciò
premesso, dal fascicolo processuale risulta che dal febbraio del 2001 la madre
lavora come assistente nello studio di fisioterapia dell'attuale marito a
__________ (interrogatorio formale, verbale del 9 ottobre 2001, pag. 2 risposta
n. 5) e che la sua retribuzione ammonta a fr. 2136.75 netti mensili (estratto
conto del 12 ottobre 2001 allegato al doc. 6). L'attore reputa che, dando
prova di buona volontà, essa potrebbe trovare un lavoro atto a consentirle
almeno di sovvenire al mantenimento di __________ nella misura fissata dal
Pretore. Non a torto. Se è vero infatti che l'appellante non risulta avere una
formazione professionale specifica, è anche vero ch'essa ha solo 37 anni, non
risulta affetta da problemi di salute che ne limitino la capacità lucrativa ed
è libera da impegni nella cura della prole. Mal si comprende quindi perché essa
non potrebbe guadagnare almeno quanto ricava dal proprio lavoro una collaboratrice
domestica, che – appunto – non gode di alcuna specializzazione. E una
collaboratrice domestica a tempo pieno guadagna circa fr. 2600.– netti mensili
(si veda l'art. 22 cpv. 2 del contratto normale di lavoro per il personale domestico:
FU 102/2001 del 21 dicembre 2001, pag. 7894).
c) Il fabbisogno
minimo dell'appellante, non accertato dal Pretore, ascende a fr. 2340.– mensili
arrotondati, ove si considerino fr. 1100.– per il minimo esistenziale del
diritto esecutivo, fr. 700.– stimati per la quota di alloggio (appello, pag. 9
in basso), fr. 265.– per il premio della cassa malati (polizza di versamento allegata
al doc. 5), fr. 93.– (pari al costo dell'abbonamento “arcobaleno” per 3 zone,
che copre la regione del __________) per le trasferte destinate a raggiungere
il posto di lavoro e a esercitare il diritto di visita, fr. 182.60 di onere fiscale
(tassazione allegata al doc. 5: imposta federale diretta fr. 180.–, imposta
cantonale fr. 1045.–, imposta comunale [con un moltiplicatore nel Comune di
__________ del 70%] fr. 946.40, imposta personale fr. 20.–, il tutto suddiviso
su dodici mesi). Non può essere inserita nel fabbisogno invece la rata di fr.
637.80 mensili per l'ammortamento di un debito nei confronti della __________
__________ (appello, pag. 9 in basso, con riferimento all'estratto conto allegato
al doc. 5), sulla cui natura tutto si ignora, né l'asserito onere di fr. 500.–
mensili a titolo di contributo per il figlio __________– divenuto maggiorenne
nel 2001 – sulla cui situazione logistica e finanziaria nulla è dato di sapere.
Per di più, il mantenimento di un figlio minorenne è prioritario rispetto a
quello di un figlio maggiorenne (Rep. 1997 pag. 115 n. 21).
d) Il
primo giudice non ha esaminato neppure la situazione finanziaria dell'attore.
Dall'incarto risulta ad ogni modo ch'egli percepisce uno stipendio netto, compresa
la tredicesima, di fr. 6270.– mensili (doc. C1; conteggio 11 ottobre 2000 dell'attore,
pag. 1 in basso, nel fascicolo “atti diversi”), e che il suo fabbisogno
minimo è di fr. 3700.– mensili (arrotondati), così composto: minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, spese
d'alloggio fr. 757.65 (doc. C3 e C7, il conguaglio delle spese accessorie
dovendo essere suddiviso su dodici mesi), premio della cassa malati fr. 315.70
(doc. C4), assicurazioni domestiche fr. 14.90 (in luogo dei fr. 178.50 esposti
dall'attore nel conteggio citato, i premi risultanti dal doc. C8 essendo
annuali), indennità per pasti fuori casa fr. 183.– (conteggio citato, pag. 2
verso l'alto), spese per l'automobile fr. 645.85 (conteggio citato, loc. cit.),
canone radiotelevisivo fr. 18.– (anziché fr. 216.–, la spesa risultante dal
doc. C11 essendo trimestrale, per tacere del fatto che a rigore il canone
andrebbe stralciato poiché già compreso nel minimo vitale del diritto
esecutivo), onere fiscale fr. 519.25 (doc. C12: imposta federale diretta
fr. 1640.–, imposta cantonale fr. 5747.30, imposta comunale [con un moltiplicatore
nel Comune di __________ dell'85%] fr. 5054.35, imposta personale fr. 20.–, il
tutto ripartito per metà fra i coniugi e suddiviso su dodici mesi). Per nulla
documentato, l'esborso mensile di fr. 100.– a titolo di “altri oneri vari” (conteggio
citato, loc. cit.) non può invece essere riconosciuto. Quanto al premio di fr.
15.– per l'assicurazione infortuni e malattia (doc. C9 e C10), esso riguarda la
figlia __________ ed è estraneo al fabbisogno dell'interessato.
e) Il
quadro della situazione si compendia, in ultima analisi, come segue: la figlia,
senza redditi propri, ha un fabbisogno in denaro di fr. 1920.– mensili;
l'appellante ha un reddito (ipotetico) di fr. 2600.– netti mensili e un
fabbisogno minimo di fr. 2340.– mensili, onde una disponibilità di fr. 260.–
mensili; l'attore ha un reddito di fr. 6270.– mensili netti e un fabbisogno
minimo di fr. 3700.– mensili, con un agio di fr. 2570.– mensili. Le
disponibilità dei genitori (fr. 2830.– mensili complessivi) essendo sufficienti
per coprire il fabbisogno della figlia, è superfluo accertare la situazione
finanziaria del secondo marito della madre e della seconda moglie del padre, il
cui dovere di assistenza è – si ripete – sussidiario rispetto all'obbligo
alimentare dei genitori (cfr. DTF 127 III 71 consid. 3). La questione è ancora
di sapere, nelle condizioni illustrate, in che misura il fabbisogno in denaro
della figlia vada sopportato dall'attore e in che misura dalla convenuta.
f) In
linea di principio ogni genitore è chiamato a contribuire economicamente secondo
le proprie forze, cioè in proporzione alla rispettiva disponibilità finanziaria.
La madre dovrebbe versare perciò un contributo di fr. 175.– mensili arrotondati
(fr. 1920.– x 260 ./. 2830). Nell'appello essa offre nondimeno fr. 200.–
mensili più il premio della cassa malati (che nel 2002 ammontava a fr. 77.10
mensili: memoriale, pag. 10 in fondo). Non v'è ragione di scostarsene. Un
intervento di questa Camera a tutela del debitore – anziché del minorenne – si
giustificherebbe solo, del resto, nell'ipotesi in cui il contributo proposto
fosse manifestamente eccessivo o sproporzionato (Rep. 1995 pag. 145 consid. 4
in fine con richiamo), ciò che non è il caso in concreto. Quanto all'obbligo,
esso decorre dal 15 ottobre 1999 (sentenza impugnata, pag. 4 in basso) e si
estinguerà al 20° compleanno della beneficiaria (convenzione di divorzio,
clausola n. 4.1, rimasta su questo punto incontestata). Gli assegni familiari
sono riscossi direttamente dal padre affidatario (appello, pag. 11 in alto e
pag. 12 a metà; conclusioni dell'attore, pag. 7 nel mezzo). L'eventuale
indicizzazione del contributo – non richiesta nemmeno dall'attore – non si
giustifica, il contributo essendo già proporzionalmente generoso e la ragazza
essendo ormai a due anni dalla maggiore età.
II. Sull'appello
contro il decreto cautelare
-
L'ammissibilità
dell'appello contro il decreto del 28 febbraio 2002 è contestata dall'istante,
il quale fa notare nelle osservazioni del 7 maggio 2002 come l'atto sia stato
inoltrato dall'ex moglie prima che il Pretore statuisse – il 15 aprile 2002 –
sulla domanda d'interpretazione inerente al dispositivo n. 1.2 (act. XVIII). La
censura è infondata. Certo, proposta la domanda d'interpretazione i termini per
appellare decorrono dalla notifica della sentenza d'interpretazione (art. 335
CPC). Ciò non significa tuttavia che un ricorso introdotto prima che il
termine cominci a decorrere sia improponibile. Il giudizio d'interpretazione
non fa che dilazionare il termine d'impugnazione. Un appello inoltrato prima
che il Pretore abbia deciso la domanda d'interpretazione diventa, tutt'al più, senza
oggetto ove il Pretore interpreti poi il dispositivo nel senso auspicato
dall'appellante, ma non è per ciò solo inammissibile. Nel caso specifico, del
resto, la domanda d'interpretazione riguardava solo la decorrenza del contributo
provvisionale per la figlia (dispositivo n. 1.2 del decreto). Dichiarare
irricevibile l'appello, che verte sugli altri punti del decreto (affidamento
provvisionale, ammontare del contributo provvisionale) solo perché esperito
prima del giudizio d'interpretazione trascenderebbe nel formalismo eccessivo e
configurerebbe un diniego di giustizia.
-
Il
Pretore ha affidato __________ in via provvisionale al padre, ha riservato
alla madre “il più ampio diritto di visita” e ha imposto alla convenuta un
contributo per la figlia (senza gli assegni familiari) di fr. 700.– mensili.
L'appellante rivendica l'affidamento della figlia a sé medesima o, se non
altro, la riduzione del contributo di mantenimento a fr. 200.– mensili più il
premio della cassa malati. Ora, le misure provvisionali in pendenza di
un'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio sono regolate per
analogia dall'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), che ricalca l'art. 145 cpv. 2 vCC
(Sutter/Freiburghaus, op. cit.,
n. 1 ad art. 137 CC). Il giudizio è sommario, di mera verosimiglianza (art. 419c
cpv. 1 e 376 cpv. 2 lett. d CPC). Nella fattispecie tuttavia il decreto
cautelare è stato emanato dopo la sentenza di merito, al termine di
un'istruttoria completa in cui il giudice ha acquisito piena cognizione dei
fatti in virtù del principio inquisitorio. Anche a un esame di semplice apparenza,
quindi, il giudizio non sarebbe potuto essere diverso, né in pendenza di
appello si ponevano problemi particolari che esulavano dal sindacato di merito.
Il decreto cautelare deve pertanto essere conformato all'esito dell'odierna
sentenza.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri di entrambi gli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv.
2 CPC). L'appellante esce vittoriosa sulla riduzione del contributo alimentare,
provvisionale e di merito, ma soccombe sull'affidamento della figlia a sé
medesima. Tutto ben ponderato, equitativamente si giustifica dunque di porre le
spese e le ripetibili a carico delle parti nella proporzione di metà ciascuno
e di compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di
riformare anche i dispositivi (del decreto cautelare e della sentenza) sugli
oneri processuali di prima sede, che seguono il medesimo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
del 4 gennaio 2002 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che:
a) In modifica del dispositivo n. 2 della sentenza di
divorzio ____________________ 1997, __________ __________ (1986) è affidata al
padre __________ __________, riservato alla madre __________ __________ il più
ampio diritto di visita. In caso di disaccordo l'esercizio del diritto di
visita è disciplinato come segue:
– un fine settimana su due, dalle ore 17
del venerdì alle ore 20 della domenica;
– tre settimane annue durante le vacanze
scolastiche estive;
– una settimana annua durante le vacanze
scolastiche di Natale;
– una settimana annua alternativamente
durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di carnevale.
b) In modifica del dispositivo n. 3 della sentenza di
divorzio ____________________ 1997 che omologa la convenzione sugli effetti
accessori del giugno 1997, __________ __________ è tenuta a versare dal 15
ottobre 1999 a __________ __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare per la figlia __________ di fr. 200.– mensili (senza gli assegni
familiari), oltre a corrispondere direttamente il premio della cassa malati per
la figlia, fino al compimento del 20° anno d'età da parte della medesima.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.–, da anticipare dall'attore,
sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono
compensate.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
III. L'appello
del 13 marzo 2002 è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
1.1 __________
__________ (1986) è affidata al padre __________ __________, riservato alla madre
__________ __________ il più ampio diritto di visita. In caso di disaccordo
l'esercizio del diritto di visita è disciplinato come segue:
– un fine settimana su due, dalle ore 17
del venerdì alle ore 20 della domenica;
– tre settimane annue durante le vacanze
scolastiche estive;
– una settimana annua durante le vacanze
scolastiche di Natale;
– una settimana annua alternativamente
durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di carnevale.
1.2 Dal
15 ottobre 1999 __________ __________ è tenuta a versare a __________
__________, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia
__________ di fr. 200.– mensili (senza gli assegni familiari), oltre a
corrispondere direttamente il premio della cassa malati per la figlia.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.–, da anticipare
dall'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le
ripetibili sono compensate.
Per il
resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
IV. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno. Le ripetibili sono compensate.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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