AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.132
Data decisione, Autorità:
03.05.2004, ICCA
Incarto n°
11.2002.132
Lugano
3 maggio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.34 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 15 gennaio 2002 da
AP0
(patrocinato dall' RA0
contro
AO0 ,
(rappresentata dalla curatrice RA0 ,
e patrocinata dall' RA0),
giudicando ora sul decreto cautelare
dell'11 novembre 2002 con
cui il Segretario assessore ha respinto in luogo e vece del Pretore una
richiesta intesa alla soppressione del contributo alimentare per la convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 21 novembre 2002 presentato da AP0 contro il
decreto cautelare emesso l'11 novembre 2002 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO0 con
le osservazioni all'appello del 20 dicembre 2002;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 novembre 1984 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato a __________
il 3 febbraio 1962 fra AP0 (1936) e AO0 (1931). Tale sentenza obbligava il marito,
tra l'altro, a versare alla moglie una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di
fr. 350.– mensili indicizzati fino al 31 agosto 1986 e di fr. 475.– mensili dal
1° settembre 1986 in poi. Per quanto riguarda le figlie M__________ (1964) e
A__________ (1966), nate dall'unione, esse sono oggi maggiorenni e indipendenti.
B. Nel
marzo del 1986 AP0 si è risposato con __________ __________ __________ (1958),
dalla quale non ha figli. La seconda moglie, impiegata d'ufficio per la
__________ di __________, ha smesso di lavorare il 31 agosto 1997. AP0, già
tecnico per la __________ di __________, ha cessato a sua volta l'attività
lucrativa il 1° ottobre 2001 per raggiunti limiti di età. AO0, da sempre
afflitta da problemi di salute d'ordine fisico e psichico, è ricoverata dal 28
gennaio 1997 all'istituto privato di cure psichiatriche __________, vicino a
__________.
C. Il
15 gennaio 2002 AP0 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, per ottenere che il contributo alimentare previsto nella sentenza di
divorzio in favore dell'ex moglie fosse soppresso, già in via cautelare, con
effetto immediato. Alla discussione provvisionale del 7 marzo 2002, poi
aggiornata all'11 aprile successivo, AO0 ha proposto di respingere l'istanza.
Ultimata l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,
presentando memoriali conclusivi in cui hanno ribadito le loro richieste.
Statuendo l'11 novembre 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha respinto l'istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
200.–sono state poste a carico di AP0AP0con obbligo di rifonde-re alla
convenuta fr. 500.– per ripetibili. AO0 è stata ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria
D. Contro
il decreto predetto AP0 è insorto con un appello del 21 novembre 2002 nel quale
chiede che la propria istanza cautelare sia accolta e che il giudizio del
Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 20 dicembre
2002 AO0 propone di respingere l'appello, postulando la concessione dell'assistenza
giudiziaria anche in appello.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore,
fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a
cpv. 3 tit. fin. CC). La riduzione o la soppressione di contributi alimentari
(art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex
coniuge continua pertanto a essere disciplinata dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC).
-
Introdotta l'azione di modifica, le misure provvisionali sono regolate
per analogia – alla procedura si applica la legge nuova – dall'art. 137 cpv. 2
CC (Spühler, Neues
Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), norma che riprende l'art.
145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 1 ad art. 137 CC). In tale ambito il
giudice può, se sono date necessità e urgenza, ridurre o sopprimere il
contributo già in via cautelare (Leuenberger,
op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti), come nel caso in cui una
chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato
che continui a corrispondere la rendita per la durata del processo (DTF 118 II
229 consid, 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). La soppressione o la riduzione
cautelare dell'importo fissato in una sentenza di divorzio è quindi possibile,
ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e da valutare con
grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza di circostanze particolari”:
DTF 118 II 228 in basso). Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del
divorzio va mantenuta (Spühler, op.
cit., pag. 87 in alto).
-
Il
Segretario assessore ha rilevato che, rispetto al momento del divorzio, la
situazione delle parti si è modificata già per il fatto che l'istante si è
risposato ed è stato pensionato. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito
attuale di lui in fr. 3611.– mensili (rispetto ai fr. 3700.– mensili guadagnati
al momento del divorzio), composti della rendita AVS (fr. 2011.–) e di una
rendita da gestione privata del capitale (fr. 1600.– stimati). Quanto al fabbisogno
mensile dell'istante e della seconda moglie, esso è stato calcolato in fr.
2717.80 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, premio cassa
malati per entrambi fr. 405.60, interessi ipotecari fr. 469.–, assicurazione
stabili fr. 56.–, assicurazione economia domestica fr. 34.85, assicurazione RC
privata fr. 6.30, spese accessorie per la casa fr. 141.20, tassa rifiuti fr.
12.50, imposte fr. 42.35). Constatata un'eccedenza di fr. 893.20 mensili,
sufficienti per consentire l'erogazione della rendita alla convenuta (fr.
672.– mensili per effetto dell'adeguamento all'indice del costo della vita), il
Segretario assessore non ha ritenuto di verificare se alla seconda moglie
potesse essere imposta la ripresa di un'attività lavorativa. Non ha invece
riscontrato miglioramenti nella situazione finanziaria della convenuta,
ricoverata in un istituto sin dal 1997, che con una rendita AVS di fr. 1469.–
mensili e con un assegno grandi invalidi dell'AVS di grado medio di fr. 515.–
dispone in totale di fr. 1984.– mensili. In simili circostanze il primo
giudice ha ritenuto indispensabile il contributo dell'istante per colmare
l'ammanco nel fabbisogno minimo dell'ex moglie, le prestazioni complementari
dell'AVS essendo per giurisprudenza sussidiarie rispetto all'obbligo di
mantenimento.
-
L'appellante rimprovera al Segretario assessore di non avere tenuto
conto della diminuzione del suo reddito. Afferma che le sue entrate, le quali
prima del pensionamento raggiungevano fr. 6540.– per tredici mensilità, il 1°
gennaio 2002 sono scese a fr. 3532.– mensili (fr. 2011.– di rendita AVS, cui si
sarebbero cumulati fr. 1521.– di rendita pensionistica). Avendo egli ritirato
il proprio capitale di previdenza (solo in parte reimpiegato a scopo
pensionistico), il reddito è ulteriormente calato a fr. 2511.– (fr. 2011.– di
rendita AVS e fr. 500.– di rendita assicurativa privata). L'appellante contesta
che la gestione del capitale non reimpiegato a scopo pensionistico (fr. 126
675.10 investiti in banca) gli permetterebbe di conseguire un introito mensile
di fr. 1600.–, sostenendo che il provento massimo realizzabile non eccede fr.
250.– mensili (tasso d'interesse del 2.3%). Il suo reddito mensile sarebbe
pertanto di fr. 2761.– (fr. 2011.– di rendita AVS, fr. 500.– di rendita
assicurativa privata, fr. 250.– dalla gestione privata del capitale), a fronte
di spese fisse mensili per almeno fr. 2952.–. Non gli rimarrebbe così alcuna
eccedenza sul fabbisogno minimo per continuare a stanziare il contributo all'ex
moglie. La quale, per altro, fruirebbe di entrate mensili superiori a fr.
6000.– (comprese le prestazioni assistenziali e complementari), oltre il doppio
rispetto alle sue. Il contributo litigioso andrebbe quindi soppresso dal 1°
gennaio 2002, sia per l'eccezionalità delle circostanze sia sotto il profilo dell'urgenza.
-
Una modifica della rendita in virtù dell'art. 153 vCC presuppone
un cambiamento ragguardevole, duraturo e non prevedibile della situazione
economica dell'uno o dell'altro coniuge rispetto al momento in cui la rendita
è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine), sempre che il cambiamento
non si riconduca a decisioni unilaterali del debitore (DTF 121 III 299 consid.
3b). Nella fattispecie determinante non è perciò lo stipendio di fr. 6540.– mensili
che l'appellante riceveva prima del pensionamento, ma quello da lui conseguito
al momento in cui è stata fissata la rendita d'indigenza. Ora, al momento del
divorzio l'interessato guadagnava fr. 3700.– mensili (doc. A, n. 5, 5° foglio)
ossia, tenuto conto del rincaro, fr. 5200.– circa. Egli sostiene che le sue
entrate sono ormai scese a fr. 2761.– mensili dopo che egli ha deciso di
ritirare tutto il capitale maturato presso l'istituto di previdenza. Se non
che, questa sua scelta unilaterale non deve andare a scapito della convenuta.
Dagli atti risulta che egli ha optato per tale soluzione del tutto liberamente
(doc. I). La teoria secondo cui “meglio un capitale sicuro oggi che una rendita
per un periodo di tempo incerto o comunque indeterminabile” (appello, pag. 5 n.
- non può tornare a detrimento della convenuta. La questione è pertanto di
sapere se, prelevando l'intero capitale di previdenza, l'appellante si sia
messo egli medesimo nella situazione di non poter continuare a erogare la
rendita d'indigenza per l'ex moglie (pari oggi a fr. 672.– mensili).
-
Con
decisione del 21 settembre 2001 la Cassa di compensazione dell'industria
svizzera metalmeccanica ha fissato in fr. 2011.– mensili dal 1° ottobre 2001 la
rendita AVS in favore dell'appellante (doc. H). Oltre a ciò, l'appellante
avrebbe avuto diritto a una pensione di fr. 1521.– mensili (fr. 18 252.– annui:
attestato 16 marzo 2001 della __________ Vorsorgestiftung della __________,
__________, doc. B, 2° foglio). Non avesse prelevato l'intero capitale del
“secondo pilastro” nel dicembre del 2001 (interrogatorio formale dell'attore:
verbale del 20 giugno 2002, risposte n. 5, 6 e 7), quindi, dal 1° gennaio 2002
(doc. B) l'attore avrebbe potuto contare su un'entrata complessiva di fr.
3532.– mensili. Per quanto riguarda il suo fabbisogno minimo, egli fa valere
spese fisse per fr. 2952.– mensili con implicito riferimento a una sua propria
distinta (doc. G). Se non che, egli non spende una parola per contestare il totale
di fr. 2717.80 calcolato dal Segretario assessore (decreto impugnato, pag. 3;
sopra, consid. 3). Anzi, nell'appello egli richiama “il fabbisogno proprio
dell'appellante, così come dettagliatamente esposto nel corso della causa e
come ritenuto dal giudice di prima istanza”: memoriale, pag. 5 verso il basso).
Ne segue che all'appellante sarebbe rimasta una disponibilità mensile di fr.
814.20 (fr. 3532.– meno fr. 2717.80) con cui avrebbe potuto continuare a
onorare la rendita d'indigenza in favore della prima moglie. Già per questo
motivo il decreto del Segretario assessore sfugge alla critica.
-
Si
volesse in ogni modo considerare il fatto che, comunque sia, l'appellante ha ormai
riscosso il capitale di previdenza e che il reddito imputatogli di fr. 3532.–
mensili è puramente ipotetico, l'esito del giudizio non muterebbe. Al momento
in cui ha smesso di lavorare l'interessato ha riscosso il capitale di
previdenza (fr. 255 660.10: doc. I) e ha versato fr. 128 985.– come premio
unico per ottenere una rendita vitalizia immediata con prestazione in caso di
decesso (contratto del 4 aprile 2002: doc. L). Tale rendita, incassata la
prima volta il 1° giugno 2002, è di fr. 512.90 mensili (doc. L, 1° foglio), ma
ha carattere crescente, nel senso che dopo dieci anni lieviterà a fr. 641.–
mensili e dopo diciassette a fr. 755.60 (doc. L, 4° foglio). Il saldo del capitale
prelevato dal “secondo pilastro” (fr. 133 554.–: doc. M) è stato in parte investito
dall'appellante presso la UBS SA (70 115.–) e in parte depositato su conti
presso la UBS medesima (fr. 63 298.– più interessi pro rata di fr. 141.–). Sul
rendimento di tali averi si può discutere. Sta di fatto che, quand'anche esso
non eccedesse fr. 250.– mensili (come l'appellante pretende: pag. 5 n. 8),
l'appellante può in ogni modo attingere al capitale liquido depositato in banca.
Non vi è quindi motivo perché egli sia esonerato già in via provvisionale dal
continuare a erogare la rendita d'indigenza.
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L'appellante
sostiene che la situazione finanziaria dell'ex moglie è migliorata poiché essa
ha entrate mensili per fr. 6000.– (appello, pag. 5 in fondo). Ora, è vero che
dal 1° gennaio 2002 l’interessata riceve una rendita AVS di fr. 1469.– mensili
(doc. 2) e, dal 1° gennaio 2001, un assegno grandi invalidi dell'AVS di grado
medio di fr. 515.– (doc. 5) sulla base di un questionario allestito dalla
clinica __________ (doc. 4). Dal settembre del 2001 essa beneficia inoltre di
prestazioni complementari per fr. 2669.– (doc. 3). Mensilmente la convenuta
riceve dunque, senza la rendita d'indigenza versata dall'appellante, fr.
4653.–. Quanto ai costi fissi di ricovero, essi ammontano in media a fr.
6568.90 mensili (doc. 1, 1° e 3° foglio: Tages-/Pflegetaxen fr. 1705.– e fr. 4340.–, Behandlungskosten fr. 523.90), di cui fr. 1705.– coperti dalla Cassa malati
__________ (doc. 1), onde un totale di fr. 4863.90, cui vanno ad aggiungersi
eventuali spese extra (ad esempio: doc. 1, 1° e 2° foglio). Ne segue che le
entrate mensili della prima moglie non bastano ad assicurarne il fabbisogno
mensile. Senza la rendita essa continuerebbe a versare nell'indigenza.
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A
ragione il Segretario assessore soggiunge dipoi che, per quanto riguarda la convenuta,
le prestazioni complementari entrano in considerazione solo qualora le spese
riconosciute a norma di legge (nel caso specifico la tassa giornaliera e le
spese personali) superino determinati redditi determinanti (art. 2 cpv. 1 LPC
combinato con l'art. 3b cpv. 2 LPC). Se non che, proprio perché si
tratta di prestazioni sussidiarie, il computo di tali redditi determinanti
include anche le eventuali pensioni alimentari del diritto di famiglia (art. 3c
cpv. 1 lett. h LPC). In concreto la situazione finanziaria della prima moglie
non appare dunque migliorata, per tacere del fatto che un eventuale
miglioramento non dipenderebbe da un confronto fra le entrate di lei e quelle
dell'ex marito – come assume l'appellante (appello, pag. 5) – bensì da un paragone
tra la situazione di lei al momento del divorzio e quella al momento in cui ha
statuito il Segretario assessore. Con ogni evidenza l'odierno apprezzamento
cautelare non pregiudica né anticipa alcunché. Le entrate e i fabbisogni attuali
delle parti, compresi quelli della nuova famiglia dell'istante (compresa
l'eventualità di imputare una capacità lucrativa alla seconda moglie), come
pure i confronti tra redditi e fabbisogni considerati dal giudice del divorzio,
andranno ancora verificati con pieno potere cognitivo nell'ambito della causa
di merito.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La
convenuta chiede di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in
appello. Il requisito dell'indigenza è per lei pacifico (art. 3 cpv. 2 Lag),
tant'è che essa ha già ottenuto l'assistenza giudiziaria davanti al Pretore. Né
risulta che le circostanze si siano modificate dopo di allora. La resistenza all'appello,
inoltre, era tutt'altro che sprovvista di esito favorevole (art. 14 cpv. 1
lett. a Lag). In esito all'attuale giudizio essa si vede già riconoscere, in
ogni modo, un'adeguata indennità per ripetibili. E l'istante è senz'altro in
grado di corrisponderla, visti i suoi conti in banca (sopra, consid. 7). Nulla
induce a supporre, di conseguenza, che la convenuta incontrerà problemi
d'incasso. La domanda di assistenza giudiziaria va dunque dichiarata senza
oggetto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta è dichiarata
senza oggetto.
-
Intimazione:
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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