AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2002.128
Data decisione, Autorità:
26.02.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.128
Lugano,
26 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione del 31 maggio 2000 da
__________, __________
(ora patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
Contro
- __________. __________ __________.
__________ __________, __________, e
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 novembre 2002 presentato dalla __________ - __________.
__________ __________. __________
__________ e da __________ __________ contro la sentenza emessa il 22 ottobre
2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 2 gennaio 2003 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'autunno del 1997 __________ __________ ha incaricato
l'“Agenzia Investigativa e Ufficio Informazioni __________ di __________
__________. __________ -__________i”, __________, di scattare alcune immagini a
sua figlia __________ (allora diciannovenne), residente a __________
(__________H), che non vedeva da più di dieci anni. __________ .
__________ - ha delegato l'incarico il 2 ottobre 1997 alla __________ - _. __________ __. __________ __________ di __________, che il giorno stesso ha inviato a __________ un
proprio collaboratore, __________ __________. Questi ha raggiunto __________
__________ sul lavoro (l'amministrazione comunale di __________), ha avuto con
lei un breve colloquio e l'ha fotografata di nascosto. Nell'intento di
riprenderla ancora egli ha poi sostato in un vicino parcheggio (mancava poco a
mezzogiorno), contando sul fatto che __________ __________ lasciasse l'ufficio
nel giro di una decina di minuti. In effetti egli l'ha vista uscire dalla casa
comunale insieme con un'altra donna e dirigersi verso il vicino posto di
polizia. __________ __________ è stato fermato subito dopo da due agenti in
borghese della polizia cantonale, che l'hanno perquisito e identificato. Uno di
loro l'ha invitato a non consegnare alcunché al padre di __________, quest'ultima
avendo il diritto di non essere ripresa e, come maggiorenne, di non intrattenere
relazioni con lui.
B. Con
lettera del 3 ottobre 1997 la __________ - __________.
__________ __________. __________
__________ ha descritto l'accaduto a __________ . __________ -, precisando tra l'altro:
Dabei stellte sich heraus, dass die Polizei
hinsichtlich der Zielperson einen Schutzauftrag hat, da mit einer Entführung
durch ihren leiblichen Vater gerechnet werden muss. Im weiteren wurde eine
Andeutung von sexuellem Missbrauch durch den Vater gemacht.
In sintesi l'agenzia investigativa ha comunicato a __________
. __________ - che non avrebbe inviato le fotografie contro
la volontà di __________ __________, consentendo tutt'al più al fatto ch'esse
fossero visionate a __________. Essa ha dichiarato inoltre di rinunciare a
qualsiasi compenso e al rimborso delle spese, soggiungendo:
Wären wir von Anfang an über die genauen
Hintergründe informiert gewesen, hätten wir den Auftrag vermutlich abgelehnt.
Leider waren wir nicht informiert, sondern wurden erst durch die Polizei
aufgeklärt.
C. Il 20 novembre 1997 __________
__________ ha sporto querela contro ignoti nel Canton __________ per
diffamazione e calunnia, querela che è poi stata diretta contro l'ex moglie
__________ __________ -__________ e il di lei compagno __________ __________.
Sentito nell'ambito dell'istruttoria preliminare, il 19 ottobre 1998 __________
__________ ha confermato che i due agenti di polizia gli avevano detto di
dover proteggere __________ __________i, accennandogli forse a un generico
piano di rapimento, ma non ad abusi sessuali, tanto meno da parte del padre. Ultimata
l'istruttoria preliminare, con decreto del 24 novembre 1998 la Procura
distrettuale di __________ ha abbandonato il procedimento, rilevando come
nessuno risultasse avere mai accennato a molestie sessuali del querelante ai
danni della figlia, nemmeno gli agenti di polizia che il 2 ottobre 1997 avevano
fermato __________ __________ a __________. Il fascicolo è stato pertanto
archiviato senza riscuotere spese. A quasi un anno di distanza, il 13 settembre
1999 __________ __________ ha poi scritto alla Procura, affermando di ricordare
che in realtà – contrariamente a quanto egli stesso aveva dichiarato – i due
agenti gli avevano riferito di ripetute molestie sessuali di __________
__________, che ai tempi avrebbe abusato della figlia.
D. L'8
ottobre 1999 __________ __________ ha fatto intimare alla __________ -
__________. __________ __________.
__________ __________ un precetto esecutivo di fr. 9999.95 con interessi al 5%
dal 3 ottobre 1997 (più spese di esecuzione) per “risarcimento danni e torto
morale a seguito falsità del vostro scritto 3 ottobre 1997 indirizzato a
__________. __________ a __________ ”. L'escussa ha sollevato opposizione il 13
ottobre successivo.
E. Con
petizione del 31 maggio 2000 __________ __________ ha convenuto la __________ -
__________. __________ _.
__________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, perché fosse accertata l'infondatezza di quanto figura
nella lettera scritta dalla prima il 3 ottobre 1997 a __________ ___.
__________ -Trovesi e nella precisazione inviata dal secondo il 13 settembre
1999 alla Procura distrettuale di ________. Egli ha chiesto inoltre che copia
della sentenza fosse comunicata alla figlia __________ e a __________ .
__________ -, che i convenuti fossero tenuti a rifondergli fr.
9327.90 a titolo di risarcimento danni, oltre a fr. 10 000.– per torto morale,
e che fosse rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo
dell'8 ottobre 1999. In subordine egli ha instato perché fosse accertata la
falsità della deposizione rilasciata il 19 ottobre 1998 da __________
__________ nel quadro del procedimento penale, con le stesse richieste di
versamento e di rigetto dell'opposizione formulate in via principale. Nella
loro risposta del 3 ottobre 2000 i convenuti hanno eccepito anzitutto la
prescrizione di ogni pretesa e nel merito hanno postulato il rigetto
dell'azione. Chiusa l'istruttoria, nel proprio memoriale conclusivo del 29 aprile
2002 __________ __________ ha ribadito le sue richieste principali, rinunciando
a quelle subordinate. Nelle loro conclusioni del 30 aprile 2002 i convenuti
hanno reiterato le domande della risposta. Il dibattimento finale è andato
deserto.
F. Statuendo
con sentenza del 22 ottobre 2002, il Pretore ha accertato l'infondatezza di
quanto esposto nella nota lettera del 3 ottobre 1997 (“non risultando in
realtà alcun indizio o sospetto di rapimento, nessun indizio o sospetto di
abusi sessuali e nessun piano di protezione di __________ __________ da parte
della polizia”), ha accertato la violazione della personalità dell'attore, ha
accertato “per le stesse ragioni” l'infondatezza di quanto affermato nello
scritto 13 settembre 1999 di __________ __________ alla Procura distrettuale di
__________, ha condannato solidalmente i convenuti a versare all'attore fr.
7327.90 in risarcimento del danno, ha rigettato in via definitiva per tale
importo l'opposizione al precetto esecutivo dell'8 ottobre 1999 e ha ordinato
che copia della sentenza fosse comunicata anche a __________ .
__________ -. La richiesta di fr. 10 000.– per torto morale è stata
invece respinta. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.–
sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico dei
convenuti in solido, tenuti a rifondere all'attore (sempre con vincolo di
solidarietà) fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza predetta sono insorti con appello del 12 novembre 2002 la
__________ - _. __________ __________.
__________ __________ e __________ __________ per ottenere che la petizione sia
respinta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue
osservazioni del 2 gennaio 2003 __________ __________ propone di respingere
l'appello e con ricorso adesivo insta perché i convenuti siano tenuti a versargli,
oltre al risarcimento fissato dal Pretore, almeno fr. 2000.– in rifusione del
torto morale e perché l'opposizione al menzionato precetto esecutivo sia
rigettata fino a concorrenza di fr. 9327.90. Con osservazioni del 10 febbraio
2003 i convenuti sollecitano la reiezione dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
Gli appellanti sostengono in primo luogo che la reazione di
__________ __________, la quale il 2 ottobre 1997 si era rivolta senza indugio
alla polizia, non era assolutamente comune, a meno ch'essa non “avesse già
precedentemente delle fondate ragioni per temere delle conseguenze personali e
serie da un episodio in definitiva normale, quale la semplice richiesta di
informazione da parte di un cittadino che si presenta presso lo sportello della
Cancelleria comunale”. Essi rilevano poi che la lettera del 3 ottobre 1997 era
un atto dovuto, necessario per motivare il mancato adempimento del mandato, e
non costituiva un'informazione divulgata a terzi. A loro avviso inoltre tale
lettera è “un fatto assolutamente unico e isolato”, che non lascia sussistere
alcun interesse legittimo a un accertamento giudiziario. Tanto meno se si
pensa che l'agenzia investigativa non aveva ragione di mettere in dubbio quanto
le aveva riferito il suo collaboratore e che lo stesso __________ __________ ha
ribadito la propria versione dei fatti agli inquirenti il 19 ottobre 1998. La
querela, per di più, si deve solo all'iniziativa dell'attore ed è ormai un
evento concluso, che non esplica più alcun effetto pregiudizievole. Né si
comprende perché l'attore abbia finito per dirigere il procedimento penale
contro l'ex moglie e il di lei compagno anziché verso la figlia, “che ha dato
avvio a tutta la questione”. Mancando a parere degli appellanti ogni nesso
causale tra la pretesa lesione della personalità e il danno vantato, anche la
richiesta di risarcimento dev'essere respinta. Infine i convenuti dichiarano di
riconfermarsi, in via abbondanziale, “nella propria eccezione di
prescrizione sollevata già in sede di risposta contro le richieste risarcitorie
e per torto morale”.
-
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua
tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi
all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso
della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure
dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di
proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di accertare
l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a
cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza a terzi o che
la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC), riservate le azioni di
risarcimento del danno e di riparazione morale (art. 28a cpv. 3 CC),
disciplinate per il resto dagli art. 41 segg. CO. Quanto all'azione di
accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC), in particolare, essa tende
a far constatare il carattere illecito di una lesione che – come detto –
“continua a produrre effetti molesti”. Stando alla giurisprudenza meno recente,
incombeva all'attore illustrare in che modo il pregiudizio conseguente alla lesione
continuasse a esplicare tali effetti, salvo che la lesione fosse tanto grave da
far presumere il sussistere della turbativa (DTF 127 III 483 consid. 1b/aa). La
prassi attuale prescinde dalla gravità della lesione. L'azione di accertamento
è proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di
protezione a far eliminare una situazione pregiudizievole che continua a
sussistere, indipendentemente dalla gravità della turbativa (DTF 127 III 486 consid.
1c/bb).
-
A
mente dei convenuti l'attore non può vantare alcun interesse legittimo, nella
fattispecie, a far accertare lesione di sorta, la lettera del 3 ottobre 1997
(doc. A) destinata a __________ . __________ - essendo “un
fatto assolutamente unico e isolato”. L'opinione non può essere condivisa. In
quella lettera si accusava esplicitamente l'attore – addebitando
l'informazione alla polizia – di ordire un rapimento della figlia, dopo averla
a suo tempo insidiata sessualmente. La __________ - __________. __________ __________. __________ __________ non
è mai venuta meno a tale persuasione, che l'ha indotta a non adempiere il mandato.
Anzi, ancora nell'appello essa reitera tale convincimento per il motivo che le
è stato ispirato dal collaboratore __________ __________ (pag. 5 a metà).
Quest'ultimo, da parte sua, ha fatto anche di più: dopo avere ammesso davanti
agli organi della Procura distrettuale che i due agenti in borghese avevano
solo evocato l'ipotesi astratta di un rapimento, senza per altro accennare a
reati sessuali (doc. B, del 19 ottobre 1998), quasi un anno dopo egli ha
ritrattato la deposizione, asserendo che i due agenti gli avevano riferito addirittura
di molestie durevoli e di abusi imputabili all'attore (doc. F, del 13 settembre
1999). Tale assunto è ribadito una volta ancora nell'appello (pag. 5 in basso).
A nulla ha giovato, sotto questo profilo, l'abbandono del procedimento penale.
Agli occhi dei convenuti l'attore continua ad apparire come sospetto dei
medesimi crimini, tant'è che l'uno persiste nel difendere la lettera doc. A inviata
a __________ . __________ - e l'altro la lettera doc. F
inviata alla Procura distrettuale di __________. Per l'attore, dunque, gli
effetti pregiudizievoli legati alla stesura di quegli scritti sussistono
immutati, i convenuti essendo tuttora pronti a riconfermare il contenuto delle
missive. In simili condizioni ricorrevano senza dubbio le premesse per un'azione
di accertamento giusta l'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC.
-
Sostengono
gli appellanti che le loro affermazioni non erano dirette a terzi, bensì a
__________ . __________ -, ovvero in sostanza allo stesso
attore. Così argomentando, essi tentano però di equivocare sulla figura del
destinatario. __________ __. __________ -__________, in effetti, non era la rappresentante
dell'attore, ma la persona che aveva subdelegato loro – come essi riconoscono
(pag. 4 in basso) – l'incarico ricevuto. Era quindi un “terzo” e non un semplice
interlocutore. Il fatto poi che i convenuti dovessero motivare il rifiuto di
adempiere la delega ancora non giustificava le gravi imputazioni espresse nella
lettera del 3 ottobre 1997. Certo, gli interessati cercano ulteriormente di
sostanziare le loro accuse con il comportamento di __________ __________i, la
quale si è rivolta alla polizia subito dopo avere ricevuto la visita dello
stesso __________ __________ negli uffici dell'amministrazione comunale. Una
reazione del genere, tuttavia, non appare per nulla anomala ove appena si
consideri che in esito al colloquio con __________– del cui tenore tutto si
ignora – costei fosse sull'orlo del pianto (deposizione __________ in sede
penale: doc. B, 2° foglio in alto). Ben più ambiguo risulta se mai il
comportamento di __________ medesimo, il quale dopo avere dichiarato il 24
novembre 1998 che i due agenti di polizia non avevano rimproverato all'attore
né piani di rapimento né abusi sessuali (doc. B), a distanza di quasi un anno
ha ritrattato l'ammissione con l'argomento che la memoria gli era tornata a
quel proposito (doc. F). Biasimare il primo giudice per non avere creduto a
simile lettera (appello, pag. 5 in fondo) non è serio. A ragione il Pretore ha
concluso pertanto che, risultando le asserzioni contenute nei doc. A e F
confortate dalle sole affermazioni dei convenuti, l'attore si era visto ledere
la propria personalità tanto nell'uno quanto nell'altro scritto.
-
Per
quanto attiene alla domanda di risarcimento, dovuta alle spese sopportate dall'attore
per il patrocinio nell'ambito dell'infruttuosa querela contro ignoti, gli
appellanti negano a torto il nesso di causalità tra l'esborso e il loro
comportamento. Nella lettera doc. A (e __________ __________ ancora dopo l'archiviazione
del procedimento penale, nella lettera doc. F) essi hanno preteso che le loro
pesanti asserzioni fossero suffragate da informazioni ricevute dalla polizia.
E la lettera non era stata redatta da un profano, ma da un giurista, come ha
riferito lo stesso __________ (doc. B, primo foglio). Pretendere che la querela
fosse dovuta a un'iniziativa autonoma dell'attore non è quindi vero. Facendo
affidamento in buona fede al contenuto dello scritto, l'attore ha avviato un
procedimento penale perché si perseguisse l'autore di siffatte accuse. Nulla
poteva indurlo a credere che le accuse andassero ricollegate ai convenuti
medesimi. Costoro sembrano assumere che l'attore avrebbe dovuto dirigere la querela
contro la figlia (appello, pag. 6 in fondo). Mai però essi hanno sostenuto che
__________ __________ abbia confidato a __________ quanto figura nella lettera
doc. A. Anzi, lo stesso __________ ha ribadito nel citato scritto doc. F che
gli addebiti a carico dell'attore provenivano dagli agenti di polizia. Anche
sotto questo profilo l'appello denota perciò tutta la sua inconsistenza.
-
Gli
appellanti censurano altresì l'ammontare delle spese di patrocinio fatte valere
dall'attore, ricordando di avere “contestato anche le note d'onorario esposte
dai patrocinatori” (memoriale, pag. 6 in fondo). Limitata a tale semplice
richiamo, la critica è totalmente sprovvista di motivazione, al punto che non è
dato assolutamente di capire perché l'importo di fr. 7327.90 fissato dal
Pretore dovrebbe essere ridotto. Irricevibile, al riguardo l'appello sfugge a
ogni disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
-
Da
ultimo gli appellanti oppongono – in subordine – la prescrizione della
richiesta pecuniaria, rinviando a quanto addotto nella risposta (memoriale,
pag. 7 a metà). Il Pretore però ha spiegato chiaramente che l'eccezione andava
respinta perché non poteva esservi conoscenza del danno, da parte dell'attore,
per lo meno fino al termine del procedimento penale “(invero fino alla ricezione
dei costi afferenti)”. E siccome il decreto di abbandono era stato emanato il
24 novembre 1998 e il precetto esecutivo (doc. L) datava dell'8 ottobre 1999,
la prescrizione non era intervenuta (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Anche
facendo capo al memoriale di risposta invocato dagli appellanti, invano si
cercherebbe di sapere per quali ragioni la motivazione del primo giudice si
fonderebbe su un erroneo accertamento dei fatti o sulla violazione di una norma
di diritto. Pure su questo punto l'appello si rivela dunque manifestamente
carente di requisiti formali e, pertanto, irricevibile.
II. Sull'appello
adesivo
-
L'attore
insorge contro la mancata assegnazione di un'indennità per torto morale, che
invece egli rivendica per la sofferenza infertagli dall'infamante accusa a suo
carico. Pur rinunciando a gran parte della somma chiesta con la petizione (fr.
10 000.–), egli reputa che un indennizzo di fr. 2000.– sia pur sempre ragionevole
e commisurato alla gravità dell'offesa. Il Pretore ha respinto la domanda
poiché l'attore non aveva dimostrato una sofferenza accresciuta. Egli non ha
trascurato di sottolineare la gravità della lesione, ma ha soggiunto che le
modalità con cui essa era avvenuta non erano “particolarmente invasive e nulla
hanno a che vedere con violazioni di simile portata avvenute però attraverso
la via dei mass media e divenute dunque di pubblico dominio” (sentenza
impugnata, consid. 8.1). La diffusione della lettera doc. A essendo stata
confinata inoltre a poche persone e non avendo suscitato particolari emozioni
nella destinataria __________ . __________ -_________, il primo giudice non
ha ritenuto per finire di scorgere gli estremi dell'art. 49 CO.
-
L'appellante
deplora – come detto – la “sconvolgente” gravità di un'accusa legata ad abusi
di stampo pedofilo, che ha chiamato in causa l'ex moglie, il di lei compagno,
la figlia __________ e tutto “il loro entourage familiare e professionale”.
Egli non spende una parola tuttavia per indicare quali elementi istruttori avvalorerebbero
non solo il suo sentimento di rabbia e mortificazione, ma la sua speciale
sofferenza. Per volontà del legislatore “il pagamento di una somma a titolo di
riparazione morale può essere chiesto solo quando le sofferenze subìte superano
per intensità quelle che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere
in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice” (FF __________II
__________n. __________). Il versamento di un'indennità, in altri termini, non
è la regola: secondo il testo stesso dell'art. 49 cpv. 1 CO essa si giustifica
solo ove all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR
II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 49). Incombe al richiedente perciò “allegare e
provare le circostanze dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione
oggettiva, la sua sofferenza morale” (DTF 120 II 98 consid. 2b). È vero che per
qualche autore – citato da Meili
in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 17 ad art. 28a CC – tale
orientamento appare fin troppo rigoroso. Comunque si opini al riguardo,
nondimeno, resta il fatto che in concreto l'attore ha provato la gravità
dell'offesa, ma nulla ha allegato circa la sua particolare sofferenza
personale. Bastasse ciò per assegnare un indennizzo, qualsiasi grave offesa
giustificherebbe automaticamente la corresponsione di una somma in denaro, in
antitesi alla volontà del legislatore e all'indirizzo della giurisprudenza. Ne
segue che, pure su quest'ultimo aspetto, la sentenza impugnata merita conferma.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri del giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 18 cpv. 1 CPC). La
tassa di giustizia dell'appello principale si attiene al principio dell'art. 24
lett. a LTG. Quella dell'appello adesivo è contenuta, visto il limitato impegno
richiesto alla Camera. Le ripetibili sono commisurate, orientativamente, al
prescritto dell'art. 150 seconda frase CPC.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
poste a carico degli appellanti principali in solido, che rifonderanno
all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
poste a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà ai convenuti fr. 700.–
complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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