AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.108
Data decisione, Autorità:
23.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00108
Lugano
23 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._._____ (divorzio su richiesta comune
con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 15 aprile 1999 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________,
__________)
contro
__________, __________
(ora patrocinato dall'avv. __________, __________);
giudicando
ora sulla domanda di interpretazione
presentata il 23 settembre 2002 da __________ riguardante la sentenza emessa il
9 settembre 2002 da questa Camera (inc. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
domanda di interpretazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra __________ (13 novembre 1957) e __________ (3 agosto 1965) è
pendente davanti al Pretore del Distretto di Riviera una causa di stato;
che in
esito a un'istanza di modifica del contributo provvisionale presentata da
__________ o, con decreto cautelare del 2 maggio 2002 il Pretore ha obbligato
__________ a versare un contributo alimentare di fr. 1640.– mensili per la
moglie dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2002 e di fr. 830.– mensili per la
figlia __________ (nata il 16 dicembre 1994) dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre
2002, aumentato a fr. 1200.– mensili dopo di allora;
che
contro il decreto citato è insorta __________ con un appello del 16 maggio 2002
chiedendo, tra l'altro, di fissare in fr. 830.– mensili il contributo di
mantenimento per la figlia dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2002,
aumentandolo a fr. 1340.– mensili in seguito;
che con
sentenza del 9 settembre 2002 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello
(inc. 11.1999.00040) e ha riformato il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata
nel seguente modo:
__________ è
tenuto a versare a __________, anticipatamente ogni mese, i seguenti contributi
di mantenimento:
(…)
fr. 1100.–
dal 1° maggio al 31 dicembre 2001,
fr.
1182.– dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 e
fr.
1340.– dal 1° novembre 2002 in poi per la figlia Natalie;
che il 23
settembre 2002 __________ ha presentato a questa Camera un'istanza di
interpretazione per sapere se il contributo di mantenimento in favore della
figlia debba ritenersi comprendere o no l'assegno familiare di base;
che il 14
ottobre 2002 __________ ha proposto di respingere la domanda, l'assegno dovendo
essere aggiunto al contributo alimentare per “giustizia e equità”;
e considerando
in diritto: che se in una sentenza definitiva si riscontrano dispositivi ambigui
od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di
interpretazione (art. 333 CPC);
che una
domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un
determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata, tanto
meno – contrariamente a quanto reputa __________ nelle osservazioni – con
criteri di merito come “giustizia e equità”;
che a
parere dell'istante questa Camera ha dimenticato, nel citato dispositivo, di
stabilire se il contributo di mantenimento includa l'assegno familiare di base;
che, di
per sé, il citato dispositivo non è dunque ambiguo né oscuro, ma tutt'al più
incompleto;
che,
comunque sia, dalle motivazioni addotte da questa Camera nel consid. 11 della
sentenza in questione l'ammontare dovuto dall'istante per il mantenimento di
__________ risulta chiaramente definito a due riprese come “contributo per la
figlia (assegni familiari compresi)”;
che, del
resto, la stessa __________ aveva postulato un contributo di mantenimento per
la figlia “comprensivo dell'assegno famigliare” (si vedano le richieste di
giudizio a pag. 2 dell'appello 16 maggio 2002);
che ad
ogni buon conto, proprio per evitare equivoci o malintese interpretazioni di un
dispositivo emesso da questa Camera, giovi ribadire formalmente che il
contributo alimentare per la figlia __________ fissato il 9 settembre 2002 già
comprende gli assegni familiari di base;
che nelle
circostanze descritte la domanda di interpretazione merita accoglimento;
che le
spese e le ripetibili del giudizio odierno vanno a carico della convenuta, la
quale con la sua resistenza ha indotto l'istante a interpellare la Camera sul
senso di un dispositivo esplicitamente desumibile dalla motivazione della sentenza;
pronuncia: 1. La
domanda è accolta e il dispositivo n. 1 della sentenza emanata da questa Camera
il 9 settembre 2002 è interpretato nel senso che il contributo alimentare
stabilito in favore della figlia Natalie già comprende gli assegni familiari di
base.
- Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________, __________;
– avv.
dott. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster