AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.101
Data decisione, Autorità:
16.12.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.101
Lugano,
16 dicembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ./.__.___
(protezione del figlio: misure provvisionali) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
a
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________) e alla
Commissione tutoria regionale __________, __________
riguardo
ai figli __________ (1993) e __________ (1996);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2002 presentato da __________
__________ contro la decisione emessa il 13 agosto 2002 dalla Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1962) e __________ __________ (1966) si
sono sposati il ____________________ 1991. Dal matrimonio sono nati __________,
il
1993, e __________, il ____________________ 1996. I coniugi si sono separati
all'inizio del 2001, quando __________ __________ ha lasciato l'abitazione
familiare. I figli sono rimasti con la madre. Il 12 ottobre 2001 __________
__________ ha denunciato alla Commissione tutoria regionale __________
presunti abusi sessuali commessi dallo zio materno su __________ e .
Con decisione provvisionale dell'8 febbraio 2002, emanata senza
contraddittorio, la Commissione tutoria ha decretato il collocamento dei
ragazzi nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione ()
dell'Istituto __________ a , ha privato i genitori della custodia
parentale e ha sospeso il loro diritto di visita. Su istanza di revoca
presentata da __________ __________ il 22 febbraio 2002, con decisione
provvisionale del 6 marzo 2002 la Commissione tutoria ha confermato le
misure adottate, concedendo nondimeno a ogni genitore un colloquio sorvegliato
di un'ora con i figli e incaricando l'operatore sociale __________ __________
di fissare ulteriori diritti di visita sorvegliati. Un ricorso introdotto il 18
marzo 2002 da __________ __________ contro tale decisione è stato respinto il
6 giugno 2002 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
che ha negato alla ricorrente anche l'assistenza giudiziaria. Su appello della
soccombente, tale beneficio è poi stato accordato da questa Camera con sentenza
del 30 dicembre 2002 (inc. ..).
B. Nel
frattempo, esaminato un rapporto dello psicologo e psicoterapeuta __________
__________ sulle capacità dei genitori, con decisione del 7 giugno 2002 la Commissione
tutoria ha optato per il mantenimento delle misure provvisionali già adottate,
salvo ridurre il diritto di visita sorvegliato di __________ e __________
__________ a un'ora ciascuno ogni quindici giorni. Adita da entrambi i
genitori, con decisioni provvisionali del 18 giugno e del 3 luglio 2002
l'autorità di vigilanza ha restituito effetto sospensivo al ricorso di
__________ __________ e ha ripristinato provvisoriamente il diritto di visita
sorvegliato dei genitori in un'ora la settimana. Chiusa l'istruttoria, con
decisione del 13 agosto 2002 essa ha poi risolto di collocare __________
__________ __________ per l'anno scolastico 2002/03 come semiconvittori
all'Istituto __________ di __________ e di affidare i ragazzi al padre la sera,
il fine settimana e durante le ferie scolastiche. Parallelamente essa ha esteso
il diritto di visita di __________ __________, dal 9 settembre 2002,
concedendole cinque incontri sorvegliati di un'ora e mezzo la settimana
seguiti da un intero pomeriggio non sorvegliato ogni domenica, con l'obbligo di
impedire ogni relazione dei figli con la sua famiglia, in particolare con lo
zio materno e i nonni. Alla fine del 2002 la Commissione tutoria avrebbe poi
riesaminato la situazione, decidendo nuovamente sull'assetto delle visite.
L'interessata è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. __________
__________ ha impugnato la decisione appena citata con un appello del 4
settembre 2002 in cui ha chiesto, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria,
di ampliare subito il suo diritto di visita a dieci incontri sorvegliati, due
la settimana, e in seguito a due pomeriggi non sorvegliati la settimana, con possibilità
di telefonare liberamente ai figli. La richiesta di essere autorizzata
immediatamente, già in pendenza di appello, a esercitare i due diritti di
visita sorvegliati per un totale di tre ore la settimana è stata respinta
dall'ex presidente di questa Camera con decreto del 18 settembre 2002. Nelle
sue osservazioni del 9 ottobre 2002 (che è stata autorizzata a formulare) la
Commissione tutoria ha proposto di respingere l'appello, definendo prematuro
l'esercizio di un diritto di visita non sorvegliato senza che fosse stato
approfondito il quadro psicologico della madre, con particolare attenzione alla
sua capacità di garantire l'incolumità e il bene dei figli durante gli
incontri. Essa ha comunicato altresì di avere deciso in via provvisionale, lo
stesso 9 ottobre 2002, di fissare il diritto di visita di lei – visto l'andamento
delle cose – in “circa” un'ora e mezzo la settimana sotto sorveglianza.
__________ __________ ha dichiarato il 25 novembre 2002 di rinunciare a osservazioni
e di rimettersi al giudizio della Camera, tanto più che dal 9 settembre 2002
erano ormai trascorse oltre cinque settimane e l'appello appariva superato
dagli eventi.
D. In
pendenza di appello, con una nuova decisione provvisionale del 19 febbraio 2003
la Commissione tutoria, accertate le deteriorate relazioni personali tra i
figli e la madre, ha nuovamente ridotto il diritto di visita dei genitori a
“circa” un'ora e mezzo sorvegliata ogni due settimane. Tale decisione è stata
impugnata da entrambe le parti all'autorità di vigilanza, che con decisione
provvisionale del 18 marzo 2003 ha finanche sospeso il diritto di visita di
__________ __________. Sentiti i ricorrenti il 31 marzo 2003, con decisione del
17 aprile 2003 l'autorità di vigilanza ha rifiutato di ripristinare in via
provvisionale il diritto di visita della madre, così come ha respinto la
proposta di lei, che proponeva di collocare i figli in internato all'Istituto
Vanoni. Sul seguito della procedura gli atti non danno indicazioni, sicché con
ordinanza del 1° ottobre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato
a __________ __________, a __________ __________ e alla Commissione tutoria
regionale un termine di dieci giorni per giustificare l'eventuale interesse
concreto e attuale alla decisione dell'appello, con l'avvertimento che il
silenzio sarebbe stato interpretato come sopravvenuta carenza d'interesse.
__________ __________ ha reagito il 10 ottobre 2003, insistendo per
l'emanazione del giudizio. __________ __________ e la Commissione tutoria
regionale sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia – e nella fattispecie entrambi sono stati privati della custodia, come
si è visto, con decisione provvisionale dell'8 febbraio 2002 – nonché il figlio
minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tanto la madre quanto il
padre, inoltre, può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni
personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Competente a decidere è l'autorità
tutoria (art. 275 cpv. 1 CC). In pendenza di una causa di divorzio, di una
procedura a tutela dell'unione coniugale, di un'azione intesa alla modifica
dell'autorità parentale o alla modifica del contributo di mantenimento la
competenza spetta invece al giudice (art. 275 cpv. 2 e 315a cpv. 1 CC),
ma l'autorità tutoria rimane abilitata a continuare una procedura di protezione
del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (art. 315a cpv.
3 n. 1 CC). In concreto risulta che nel gennaio del 2003 __________ e
__________ __________ hanno introdotto una richiesta comune di divorzio con
accordo parziale (decisione impugnata, lett. A in fine). Dato però che la
procedura di protezione dei figli pendeva già da oltre un anno, la competenza
dell'autorità tutoria è continuata a sussistere. Quanto alle decisioni dell'autorità
di vigilanza, esse sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile di
appello (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2), ancorché siano meramente provvisionali (sentenza
I CCA inc. ..__________del 1° dicembre 2003, consid. 3).
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
L'unico
dispositivo della decisione impugnata oggetto dell'appello (n. 2) riguarda il
diritto di visita della madre, che l'autorità di vigilanza ha fissato – dal 9
settembre 2002 – in cinque incontri sorvegliati di un'ora e mezzo la
settimana, seguiti da un intero pomeriggio non sorvegliato ogni domenica (con
l'obbligo di impedire ogni relazione tra i figli e la famiglia, in particolare
con lo zio materno e i nonni), fermo restando che alla fine del 2002 la
Commissione tutoria avrebbe statuito nuovamente sulla cadenza delle visite.
Nell'appello l'interessata chiede di ampliare tale diritto a dieci incontri
sorvegliati, due la settimana, e in seguito a due pomeriggi non sorvegliati la
settimana, con possibilità di telefonare liberamente ai figli. Se non che,
decidere oggi sulla postulata estensione delle visite non è più di alcun
interesse pratico né attuale. Già il 9 ottobre 2002, in effetti, la Commissione
tutoria ha adottato una nuova disciplina provvisionale degli incontri, i quali
richiedevano costanti mediazioni da parte di una responsabile del “Centro
__________ ” a __________, specializzata in pedagogia (act. III). La
situazione si è poi deteriorata, tant'è che con decisione provvisionale del 19
febbraio 2003 la Commissione ha dimezzato la frequenza delle visite e il 18
marzo 2003 l'autorità di vigilanza ha addirittura sospeso le relazioni personali
tra l'interessata e i figli, i quali non volevano più visite da parte di lei.
Sapere retrospettivamente in tali circostanze se la decisione impugnata, del
13 agosto 2002, fosse legittima è dunque una questione puramente teorica e
astratta, visti gli eventi successivi. Quand'anche l'appello fosse accolto,
invero, le decisioni prese dalla Commissione tutoria e dall'autorità di
vigilanza dopo la decisione impugnata continuano a esplicare i loro effetti,
senza che l'eventuale accoglimento dell'appello possa recare alcun beneficio
pratico e attuale all'interessata. In simili condizioni l'appello non denota
più alcun interesse giuridico.
-
Un
appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere
esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federale con i ricorsi di
diritto pubblico – ove la questione litigiosa, oltre a ripresentarsi in ogni
tempo in circostanze identiche o almeno simili, rivesta un'importanza di
principio e non potrebbe mai, per il rapido succedersi degli eventi, essere
giudicata con tempestività (richiami di giurisprudenza in: Kälin, Das Verfahren der
staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261). Nella fattispecie non
soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si consideri che
l'esercizio provvisionale di un diritto di visita dipende da situazioni
contingenti, diverse di caso in caso, né in concreto si ravvisavano questioni
giuridiche di principio. L'appellante obietta nelle sue osservazioni del 10
ottobre 2003 che “l'intera procedura con la Commissione tutoria e con le
autorità superiori è stata impostata sulla pendente procedura di appello”. A
parte il fatto però che la Camera civile di appello non è una superiore
autorità di vigilanza, la genericità dell'affermazione non suffraga lontanamente
gli estremi perché si giudichi un'impugnazione senza interesse giuridico. Che
poi la pedagogista del “Centro __________ ” a __________, incaricata di mediare
i diritti di visita, non sia né psicologa né psicoterapeuta nulla muta alla
circostanza che l'appello risulti ormai superato da decisioni successive.
Certo, l'appellante si duole che lo stralcio della procedura vanificherebbe la
sua richiesta di assistenza giudiziaria, ma l'assunto cade nell'equivoco, giacché
un appello divenuto senza interesse giuridico non osta di per sé al
conferimento dell'assistenza giudiziaria. Sui presupposti che disciplinano tale
beneficio, del resto, si tornerà in appresso.
-
Qualora
un appello sia stralciato dai ruoli perché divenuto senza oggetto o senza
interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) si applica per analogia, in materia
di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (citazioni in:
Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). In virtù
di quest'ultima norma il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento,
dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle
spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo
che termina la lite”. Per stabilire chi debba sopportare spese e ripetibili nel
caso specifico occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale
probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la regolamentazione
impugnata del diritto di visita non risultasse ormai superata dagli eventi
(cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 116 II 729 consid. 6, 111 Ib 191 consid. 7a).
a) Nell'appello
l'interessata lamentava anzitutto una violazione del suo diritto d'essere
sentita per non aver potuto consultare gli atti sulla base dei quali l'autorità
di vigilanza le rimproverava – da un lato – la tendenza a proteggere la figura
del fratello, presunto autore di abusi, e – dall'altro – la forte dipendenza
dalla sua famiglia (memoriale, punto 2). L'autorità di vigilanza ha tratto
tali accertamenti da un rapporto del 24 marzo 2002 consegnato al Ministero
pubblico dal prof. dott. __________ __________ (act. 12), dalle dichiarazioni
rilasciate il 14 febbraio 2002 al Magistrato dei minorenni da __________ (act.
6), da quanto aveva riferito il 13 febbraio 2002 al Procuratore pubblico la
dott. __________ __________ -__________ __________, pedagogista del “Centro
__________ ”, (act. 5) e da una deposizione rilasciata il 17 luglio 2002
all'autorità di vigilanza da __________ __________ (act. 47), educatore di
riferimento di __________ e __________ al __________ dell'Istituto __________ a
__________ (decisione impugnata, consid. 4d). Ora, tutti i documenti citati
dall'autorità di vigilanza figurano agli atti. Anzi, alla deposizione di
__________ __________ (l'ultimo degli atti istruttori testé menzionati) ha
assistito lo stesso patrocinatore della ricorrente. Né quest'ultima pretende
che l'autorità di vigilanza le abbia mai negato la consultazione dell'inserto
o le abbia precluso la facoltà di partecipare a una discussione finale (art. 28
LTC). Con ogni verosimiglianza la censura di forma sollevata nell'appello si
sarebbe dunque rivelata priva di buon esito.
b) L'appellante
criticava altresì, nel memoriale, l'insufficiente estensione del suo diritto di
visita rispetto a quello stabilito dalla Commissione tutoria e censurava di
arbitrio la decorrenza della nuova regolamentazione, fissata dall'autorità di
vigilanza al 9 settembre 2002 anziché al 13 agosto 2002, data di emanazione
della decisione (punto 3). La prima doglianza sarebbe verosimilmente risultata
senza fondamento, già per il fatto che non sarebbe stato ragionevole né conforme
al bene dei figli triplicare improvvisamente la durata complessiva del diritto
di visita, passando da un'ora la settimana (concessa dall'autorità di vigilanza
in pendenza di ricorso il
3
luglio 2002: act. 52) a due incontri di un'ora e mezzo. Una richiesta analoga
in pendenza di appello è stata respinta, del resto, anche dall'ex presidente di
questa Camera il 18 settembre 2002. Tanto meno sarebbe apparso giustificato, nella
situazione gravemente problematica descritta dall'autorità di vigilanza, estendere
le visite di punto in bianco (decisione impugnata, consid. 5). Quanto alla
decorrenza della nuova regolamentazione, non vi era alcun motivo perché l'autorità
di vigilanza togliesse effetto sospensivo all'appello (art. 424a cpv. 1
CPC). Modificare la disciplina delle visite vigente in pendenza di ricorso
richiedeva pur sempre un minimo periodo di adattamento, foss'anche solo da
parte dei responsabili del luogo d'incontro e di chi era chiamato a sorvegliare
le visite. Pure in proposito l'appello mancava dunque di consistenza.
c) Infine
l'interessata evocava nell'appello gli art. 8 par. 1 e 9 par. 3 della Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo (RS 0.107), facendo valere il suo diritto a rapporti
personali e contatti diretti con i figli. Se non che, i diritti che ridondano
ai genitori da tali norme, in particolare dall'art. 9 par. 3, non vanno oltre
quanto già garantisce l'art. 273 cpv. 1 CC (FF 1994 V
34 in fondo). Determinante in effetti è solo il bene del figlio (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,
5ª edizione, pag. 128 n. 19.05), non l'aspettativa del genitore (DTF 123 III 451 consid. 3b). La precipitazione dell'appellante nel
rivendicare due diritti di visita la settimana, prima di un'ora e mezzo e poi
di un pomeriggio ciascuno, non poteva seriamente essere condivisa in una
situazione delicata come quella in cui versavano i figli, che da almeno
cinque mesi vedevano i genitori una sola ora la settimana. Già a prima vista
una simile estensione offendeva la gradualità con cui i ragazzi avevano il
diritto di essere trattati. Per di più sussitevano, legati al contegno della
ricorrente, perplessità che solo il trascorrere di un adeguato lasso di tempo
avrebbe contribuito a fugare. Il diritto di visita non sorvegliato presupponeva
invero che la madre riuscisse a capire finalmente la gravità delle accuse rivolte
dai figli allo zio e al nonno, mostrandosi in grado di tenere i ragazzi lontano
dai due soggetti. Verosimilmente l'appello non avrebbe quindi trovato
accoglimento nemmeno su questo punto.
d) Insieme con la postulata estensione delle visite l'appellante sollecitava
anche il diritto di telefonare liberamente ai figli (memoriale, punti 3 e 4).
Ora, non fa dubbio che le relazioni personali cui si
riferisce l'art. 273 cpv. 1 CC comprendano anche i contatti per telefono, per
scritto, per via elettronica e così via (Schwenzer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, nota 12 ad art. 273). Nella decisione
impugnata però l'autorità di vigilanza non aveva minimamente limitato tali facoltà,
sicché la richiesta dell'appellante risultava finanche senza oggetto. Del
resto, nella misura in cui si trovasse inutilmente ristretta nell'esercizio dei
colloqui, l'interessata poteva rivolgersi alla Commissione tutoria perché
disciplinasse anche l'uso del telefono. La questione esulava, comunque fosse,
dal procedimento di appello.
- Se
ne conclude che, avesse avuto modo questa Camera di statuire prima che decisioni
provvisionali successive rendessero l'appello senza interesse, il giudizio sarebbe
consistito verosimilmente in una reiezione. Oneri processuali e ripetibili del
decreto odierno andrebbero perciò addebitati all'appellante (art. 148
cpv. 1
CPC). Da ripetibili si può in ogni modo prescindere, poiché __________
__________ ha rinunciato a formulare osservazioni all'appello, mentre la Commissione
tutoria ha agito senza l'ausilio di un legale esterno, nel quadro delle sue
attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 in fine OG per analogia). La tassa di
giustizia e le spese dovrebbero nondimeno essere poste a carico dell'interessata.
Quest'ultima insta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sottolineando
che per la complessità della causa essa non può fare a meno di un patrocinatore
e che, come disoccupata, essa si trova in gravi ristrettezze finanziarie
(appello, punto 5). Ora, che l'appellante versi in difficoltà economiche è
senz'altro verosimile, tant'è che l'autorità di vigilanza le ha conferito il
gratuito patrocinio, su proposta della Commissione tutoria (dispositivo n. 5).
È verosimile altresì che, sprovvista di cognizioni giuridiche, costei debba
farsi assistere da un legale per potersi adeguatamente difendere. Il beneficio
dell'assistenza giudiziaria però non è subordinato solo all'indigenza della
parte (art. 3 cpv. 1 Lag) e alla relativa incapacità di procedere in lite con
atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), ma anche alla condizione che l'appello abbia
probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona
di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe
ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett.
b Lag; sulla nozione: Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso
con rinvii). Queste ultime due condizioni meritano più attenta disamina.
Sul fatto
che in concreto una persona dotata di mezzi idonei non avrebbe rinunciato ad
appellare solo per questione di costi si può al limite convenire, ancorché sommando
la tassa di giustizia, le spese e le eventuali ripetibili di appello il rischio
economico dell'operazione non sarebbe stato del tutto trascurabile. Sia come
sia, si può presumere che un genitore di condizioni agiate avrebbe affrontato
l'alea, il diritto di visita ai figli essendo una posta in gioco di notevole
valenza immateriale. Quanto faceva manifesto difetto all'appello era, nel caso
specifico, la probabilità di buon esito. Come si è visto, le richieste avanzate
dall'appellante non avrebbero verosimilmente avuto alcuna apprezzabile
possibilità di successo. L'autorità di vigilanza aveva illustrato con dovizia
di motivazione le fragili basi fattuali su cui poggiava l'esercizio del diritto
di visita già quel 13 agosto 2002. Affrontare una procedura di appello intesa
all'accelerazione e all'estensione degli incontri sulla base di una prognosi
tanto labile significava lanciarsi in un'operazione con probabilità di riuscita
pressoché nulle. Invero l'appellante sollevava anche una violazione di forma
che, se fondata, avrebbe potuto comportare già di per sé l'annullamento della
decisione impugnata. Si è detto nondimeno che, così com'era esposta, tale
censura appariva d'acchito senza consistenza. Ne segue che in concreto non si
ravvisa la premessa dell'art. 14 cpv. 1 lett. a Lag per concedere
all'appellante il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tassa di giustizia e
spese dell'attuale decreto andrebbero quindi a carico di lei. Considerata ad ogni
buon conto la natura del procedimento e la ristrettezza economica dell'interessata,
si giustifica – per questa volta – di rinunciare equitativamente a ogni prelievo.
La dispensa ha in ogni modo natura eccezionale e su di essa l'appellante non
potrà più contare in circostanze analoghe.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'interesse giuridico e la causa è
stralciata dai ruoli.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
–
Commissione tutoria regionale __________, __________;
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster