AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.1
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.1
Lugano,
6 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___
(donazione: rivendicazione di proprietà, rettifica del registro fondiario e
interpretazione di testamento) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 31 luglio 1998 da
__________ __________ __________ -__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
, già in __________ ()
alla quale è
subentrata l'erede, anch'essa convenuta,
__________, nata , __________ ()
(patrocinata
dall'avv. __________ __________, __________)
__________, nata , __________ ()
__________ __________, nata , __________ (), e
avv. dott. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 dicembre 2001 presentato da __________ __________ __________
-__________ contro la sentenza emessa il 27 novembre 2001 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1913), cittadino germanico coniugato con __________ nata
__________ (1909), è deceduto a Bellinzona il 19 giugno 1983, senza lasciare
discendenti. Il suo ultimo domicilio era a __________, dove egli abitava con la
moglie in località __________ (particelle n. __________RFD: casa, piscina e
terreno, 1029 m², e particella n. __________RFD: garage, 20 m²). Con testamento
pubblico del 2 aprile 1980, rogato dal notaio dott. __________ __________,
__________ __________ __________ aveva disposto quanto segue:
-
Ich widerrufe jedes vorherige
Testament.
-
Herr
__________ __________, __________ ist mein Testamentsvollstrecker.
-
Ich
unterstelle die Erbfolge in meinem Nachlass dem Rechte meiner Heimat.
-
Ich
setze als Universalerbin meine Frau __________ __________ geb. Österlein ein.
Sie
wird über mein gesamtes Vermögen in welcher Form auch immer – Bargeld, Aktien,
Mobilien, Immobilien, Einkünfte, Forderungen usw. – frei nach Ermessen
verfügen.
-
Meiner
Schwester __________ __________ in __________, __________ __________,
hinterlasse ich als Vermächtnis DM 50 000.– (...) DM in verzinsbaren Wertpapieren,
die aus meinem Nachlass zu bezahlen sind.
-
Meiner
Schwester __________ __________ geb. __________ in __________, __________
__________, hinterlasse ich als Vermächtnis DM 50 000.– (...) in verzinsbaren
Wertpapieren, die aus meinem Nachlass zu bezahlen sind.
-
Meine
Frau __________ __________ ist verpflichtet, dass nach ihrem Tod meine
Erbschaft meinen beiden Schwestern __________ und __________ je zu einer Hälfte
übertragen wird (Art. 488 ZGB).
-
Frau
__________ __________ -__________, __________ -Traffiume, hinterlasse ich als
Vermächtnis Fr. 7500.– (...) als Anerkennung für ihre Leistungen während meines
Lebens. Sie wird meinen Hund in Obhut nehmen.
-
Im
Falle des gleichzeitigen Todes von meiner Frau und mir verfüge ich, dass die
Erbschaft, unter Vorbehalt des Vermächtnisses unter Punkt 8, je zu einer Hälfte
zu meinen Schwerster _________ und __________ übergehen soll. Im Falle des
Vorsterbens einer der beiden Schwester wird die andere, unter Vorbehalt des
Vermächtnisses unter Punkt 8, die gesamte Erbschaft erhalten.
Mediante un codicillo olografo del 26 aprile 1982 egli aveva poi
revocato l'incarico all'esecutore testamentario.
B. Il
notaio dott. __________ __________ ha pubblicato testamento e codicillo il 6 luglio
1983 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Poco più di un
anno dopo, il 13 agosto 1984, egli ha ottenuto un certificato ereditario nel
quale il Pretore, dopo avere specificato che – trattandosi di una sostituzione fedecommissaria
sulla rimanenza – la beneficiaria non era tenuta a prestare garanzie, ha
indicato come sola erede del testatore la vedova __________ __________ e come
esecutore testamentario lo stesso dott. __________ __________. Una copia di
tale certificato è stata notificata anche alle sorelle di __________ __________
__________, __________ __________ e __________ Straller, eredi sostituite sulla
rimanenza.
C. Con
atto pubblico del 30 aprile 1991, sempre rogato dal notaio dott. __________
, __________ __________ ha donato alla nipote __________ __________
- (1943), figlia di sua sorella __________ __________, le particelle
n. __________e __________RFD di , riservandosi su di esse un diritto
di abitazione a vita. __________ __________ - ha dichiarato, da parte
sua, di assumere come donataria l'onere (inesistente) relativo a una cartella
ipotecaria al portatore di nominali fr. 1 000 000.–, detenuta dal __________
__________, gravante la particella n. __________. Se non che, qualche giorno
dopo la confezione dell'atto il notaio si è ricordato che il testamento di
__________ __________ prevedeva una sostituzione fedecommissaria. Cogliendo
l'occasione che il 7 maggio 1991 __________ __________ si trovava nel suo ufficio
per fare testamento, egli ha comunicato alla vedova che la donazione contrastava
con le disposizioni di ultima volontà lasciate dal marito. __________
__________ ha firmato quindi, seduta stante, un atto pubblico in cui
dichiarava unilateralmente di annullare la liberalità (“contratto di
annullamento di donazione”). Il trasferimento di proprietà non è mai stato
iscritto nel registro fondiario.
D. Quello
stesso 7 maggio 1991 __________ __________ ha disposto della propria successione,
nello studio del notaio dott. __________ __________, con un testamento pubblico
dal contenuto in appresso:
-
Ich widerrufe jedes vorherige
Testament.
-
Herr
__________ __________, __________, ist mein Testamentsvollstrecker.
-
Frau
__________, in __________, __________ __________und Frau __________ __________,
geb. __________, in __________, __________ __________, hinterlasse ich, als
Nacherbinnen meines verstorbenen Ehemannes, das Haus und die Grundstücke
Parzellen Nr. __________ (...) und __________ (...) in der Gemeinde __________
als Miteigentum je zu einer Hälfte sowie je zu einer Hälfte das Depot Nr.
____________________-__________und das Konto-Korrent Nr. ____________________-__________bei
der __________ __________ __________ (vorheriges Depot und Konto-Korrent
__________ __________ __________l).
§ Im Falle des
Vorsterbens einer der beiden Erbinnen werden sowohl die obgenannten Grundstücke
wie auch die obgenannten Konti in das alleinige Eigentum verbleibenden Erbin
übergehen.
§§ Im Falle des Vorsterbens
beider Erbinnen werden sowohl die obgenannten Grundstücke wie auch die
obgenannten Konti meine Nichte __________ __________ __________ -__________, Harwesthoderweg,
D–2000 __________ __________, hinterlassen.
-
Meiner
Schwester __________ __________, __________, __________, hinterlasse ich DM 500
000.– (...) meines Konto-Korrents Nr. ____________________-__________und Depot
Nr. __________- bei der __________ __________ __________,
plus die Hälfte des auf demselben vorgenannten Konto-Korrents Nr.
____________________-__________und Depot Nr. __________-
bei der __________ __________ __________, verbleibenden Saldos.
-
Meiner
Schwester __________ __________, __________, hinterlasse ich die Hälfte des
nach Abzug der DM 500 000.– (...) auf dem Konto-Korrent Nr. --__________und
das Depot Nr. __________- bei der __________ __________
__________o, verbleibenden Saldos.
-
Frau
__________ __________ __________ -__________t, __________ __________, Harwesthoderweg,
hinterlasse ich das Inventar im Hause __________.
-
Frau
__________ __________ -__________, __________, hinterlasse ich als Vermächtnis
Sfr. 50 000.– (...). Sie wird meinen Hund in Obhut nehmen.
-
Nichts
verfüge ich zu Gunsten des Gemeinwesens.
E. Con lettera del 14 giugno 1991 il
dott. __________ __________ ha ritenuto
nondimeno di interpellare __________ __________ e __________ per sapere se, come eredi sostituite di
__________ __________ __________, consentissero eventualmente alla donazione
delle particelle n. __________e __________ a __________ __________
-__________t. Le due hanno rifiutato entrambe, di modo che il 17 e 25 giugno
1991 il notaio ha comunicato a __________ __________ -__________che il contratto
del 30 aprile 1991 era da considerare inefficace, senza l'autorizzazione delle
sorelle del defunto non essendo possibile trasferirle la proprietà degli
immobili nel registro fondiario.
F. __________
__________ è deceduta a __________ qualche anno dopo, il ____________________
1997. Il 30 gennaio 1997 il dott. __________ __________ ha pubblicato davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il testamento pubblico di
lei e il 5 settembre 1997 ha ottenuto un certificato ereditario in cui
__________ __________ con __________ __________ figuravano quali “uniche eredi”
di __________ __________ ed egli medesimo quale esecutore testamentario. In
seguito, con richiesta di iscrizione del 4 maggio 1998, il notaio ha fatto
trapassare nel registro fondiario le due particelle n. __________e __________a
__________ __________ e __________ __________ in comunione ereditaria, quali
eredi sostituite di __________ __________ __________. Adito da __________
__________, il Pretore ha nondimeno rettificato il certificato ereditario di
__________ __________, annullandolo e sostituendolo il 21 luglio 1998 dopo
avere accertato che, mancando qualsiasi istituzione d'erede nel testamento,
andavano indicate nel certificato le eredi legittime di lei, cioè le sorelle __________
__________ e _________ , non le eredi sostituite del marito, ferma restando la
designazione del dott. __________ __________ come esecutore testamentario.
G. Il
31 luglio 1998 __________ __________ -__________ ha convenuto __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
e il dott. __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna, rivendicando la proprietà delle particelle n. __________e
__________in virtù del noto contratto di donazione e postulando la consegna
della cartella ipotecaria al portatore di nominali
fr.
1 000 000.–, detenuta dal __________ __________, gravante la
particella n. __________. In via cautelare l'attrice ha chiesto che fosse
annotata sui due fondi una restrizione della facoltà di disporre e che fosse ingiunto
al __________ _________di non spossessarsi del titolo ipotecario. Con decreto
cautelare del 3 agosto 1998, emanato in luogo e vece del Pretore prima del contraddittorio,
il Segretario assessore ha ordinato i provvedimenti richiesti, specificando
ch'essi sarebbero rimasti in vigore fino a 30 giorni dopo il passaggio in
giudicato della sentenza di merito. All'udienza del 22 settembre 1998, indetta
per la discussione cautelare, __________ __________l, __________ __________ e
il dott. __________ __________ hanno dichiarato di non opporsi alle misure
provvisionali. __________ __________ e __________ __________ non si sono
costituite in giudizio.
H. Frattanto,
il 17 settembre 1998, __________ __________ ha comunicato al Pretore di aderire
alla petizione, annunciando che non avrebbe compiuto altri atti processuali.
__________ __________ ha dichiarato per scritto il 5 ottobre 1998 il suo disinteresse
alla causa, chiedendo di essere dimessa dalla lite. Nella sua risposta del 9
novembre 1998 il dott. __________ __________ ha proposto invece di respingere
la petizione, sollecitando la revoca dei provvedimenti cautelari. Altrettanto
hanno postulato __________ __________ e __________ __________ con risposta del
23 novembre 1998. __________ __________ -__________ ha replicato il 7 gennaio
1999, confermando la petizione. __________ __________ e __________ __________
hanno duplicato il 1° marzo 1999, confermando la loro risposta. Il dott.
__________ __________ ha duplicato anch'egli il 7 luglio 1999, nello stesso
senso. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 20 gennaio 2000. Nel corso
dell'istruttoria, __________ __________, __________ __________ e il dott.
__________ __________ si sono opposti alle domande rogatoriali formulate dall'attrice
per l'escussione di due testimoni. Con ordinanza del
21 maggio
2001 il Pretore ha accolto la loro opposizione, giudicando le domande “del
tutto inutili”, e ha chiuso l'istruttoria. Il
22 giugno
2001 è deceduta __________ __________, cui è subentrata in causa – come sua
unica erede – la sorella __________ __________.
I. Nel
proprio memoriale conclusivo del 28 settembre 2001 __________ -__________ ha
ribadito le richieste di petizione. Analogamente, nel suo memoriale conclusivo
di quello stesso giorno, __________ha riaffermato le domande della propria risposta.
Il dott. __________ __________ ha fatto altrettanto il 27 settembre 2001. Al
dibattimento finale del 5 ottobre 2001 l'attrice e i due predetti convenuti
hanno mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo il 27 novembre 2001, il
Pretore ha respinto la petizione, ha disposto la decadenza dei provvedimenti
cautelari decretati il 3 agosto 1998 non appena fosse passata in giudicato la
sentenza e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la
restrizione della facoltà di disporre annotata sulle particelle n. __________e
__________. La tassa di giustizia di fr. 12 000.– e le spese di fr.
1266.40 sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere un'indennità
di fr. 30 000.– a __________ __________ e un'indennità di fr.
15 000.– al dott. __________ __________ per ripetibili.
L. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ -__________ è insorta con un
appello del 27 dicembre 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio
impugnato, sia ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscriverla come
proprietaria delle due particelle n. __________e __________, con ordine al
__________ __________, __________, di consegnarle la cartella ipotecaria di
nominali fr. 1 000 000.– accesa in primo grado sulla particella n.
__________. Nelle sue osservazioni del
6
febbraio 2002 il dott. __________ __________ propone di respingere l'appello.
Altrettanto postula __________ __________ nelle sue osservazioni dell'11
febbraio 2002. __________ __________ e __________ __________ sono rimaste silenti.
Considerando
- L'appellante
fa valere in primo luogo che il testamento di __________ __________ __________
non è stato rogato da un notaio di lingua tedesca, sicché la terminologia usata
poco sussidia. Determinante è, a parer suo, la sistematica dell'esposto. E in
concreto il testatore ha istituito la moglie erede universale con facoltà di
disporre della successione liberamente, a beneplacito (clausola n. 4). Il che
contraddice solo in apparenza l'obbligo di trasmissione dei beni previsto alla
clausola n. 7, quest'ultima disposizione essendo rubricata in realtà fra i
punti “secondari”. L'una prevale dunque sull'altra. Inoltre, salvo menzionare
– erroneamente – l'art. 488 CC, il testamento neppure accenna all'istituto
della sostituzione fedecommissaria, quantunque redatto da un notaio. Tutto ciò
dimostrerebbe come la clausola n. 7 connoti un legato sospeso condizionalmente
fino alla morte dell'erede (nel senso del § 2177 BGB) e non una sostituzione fedecommissaria
“sulla rimanenza”. Tale interpretazione risulterebbe suffragata anche dalle
due sentenze germaniche ritenute – a torto – non pertinenti dal Pretore. Di
conseguenza, secondo l'appellante, la vedova poteva liberamente disporre delle
due particelle e altrettanto liberamente poteva donarle, mentre inefficace è la
successiva revoca unilaterale del 7 maggio 1991. Del resto, se non avesse
potuto disporre dei fondi, essa non avrebbe potuto prevedere nemmeno i due
legati a favore di __________ __________ e __________ __________, la cui
validità è fuori discussione.
In
subordine l'appellante sostiene che, quand'anche la clausola n. 7 del
testamento istituisse una sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza (come
reputa il Pretore), l'erede istituita avrebbe potuto procedere ugualmente alla
donazione delle due particelle. Quale befreite Vorerbin giusta il §
2136 BGB, essa poteva in effetti – come ha ricordato il primo giudice –
elargire liberalità in adempimento di un obbligo morale o per rispetto delle
convenienze (§ 2113 cpv. 2 BGB). Né il diritto germanico pone alcun limite di
valore a siffatte donazioni. Nel caso specifico – soggiunge l'appellante –
risulta dagli atti che la zia le era particolarmente affezionata, anzi grata
per l'assistenza e il sostegno a lei prestati in occasione delle frequenti
visite nel Ticino. Aiuto che non aveva solo valenza morale, ma anche economica,
se appena gli si fosse voluto attribuire un valore. L'attrice si duole
pertanto che il Pretore non abbia ammesso le sue domande rogatoriali volte a
dimostrare, attraverso l'escussione di due testimoni, l'intenso legame
affettivo, “quasi filiale”, instauratosi con la zia e chiede che a tale
mancanza si rimedi in appello. Quanto alla revoca unilaterale della donazione,
indubbiamente nulla, essa non può ostare all'adempimento del contratto.
- Dal profilo formale il Pretore ha fondato la propria competenza
per territorio – come detto – sull'art. 86 cpv. 1 LDIP, secondo cui “per il
procedimento successorio e le controversie ereditarie” occorre adire i
tribunali o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Ora,
che la causa in esame vada qualificata come “di natura prettamente ereditaria”
(sentenza impugnata, consid. 1a) è a dir poco dubbio. Alle eredi legittime di
__________ __________ (le sorelle __________ __________ e __________
__________) e al di lei esecutore testamentario l'attrice chiede, né più né
meno, l'adempimento di un contratto di donazione. Nei confronti di __________
__________ e di __________ __________, iscritte nel registro fondiario come titolari
in comune delle due particelle n. __________e __________, essa rivendica la
proprietà degli immobili in forza della donazione e la rettifica del registro
stesso. Le pretese non sono dunque di natura ereditaria. È vero che la
questione di sapere se il contratto di donazione sia o non sia valido,
rispettivamente se __________ __________ e __________ siano o non siano eredi
sostituite di __________ __________ __________, dipende dal diritto successorio.
La sola circostanza che si debba risolvere una questione pregiudiziale di tale
indole ancora non basta, tuttavia, per connotare un “procedimento successorio
o una controversia ereditaria” nel senso dell'art. 86 cpv.
1 LDIP (Siehr, Das Internationale
Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 157 in alto).
Le azioni intese all'adempimento di un contratto possono essere
promosse tra l'altro, sul piano internazionale, “davanti al giudice del luogo
in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” (art.
5 n. 1 CL: RS 0.275.11). E, trattandosi di immobili, gli obblighi
dell'alienante si ritengono da assolvere – di regola – nel luogo in cui sono
situati gli immobili (per la compravendita v. Siehr, op. cit., pag. 183 in alto). In concreto i due fondi
si trovano a __________, onde la competenza per territorio del Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna. Interrogarsi se tale foro fosse competente
anche come domicilio svizzero di un litisconsorte (l'esecutore testamentario),
nei confronti del quale egli nulla ha eccepito (pur essendo domiciliato nel
comprensorio di una giurisdizione adiacente: art. 18 CL) e se ciò bastasse per
convenire davanti a quel giudice anche gli altri litisconsorti (art. 6 n. 1 CL)
è dunque superfluo. Quanto alle azioni di rivendicazione e di rettifica del
registro fondiario, esse vertono su diritti reali immobiliari e vanno
imperativamente promosse davanti al giudice dello Stato in cui il fondo è posto
(art. 16 n. 1 lett. a CL), cioè quello del luogo di situazione (art. 97 LDIP; Siehr, op. cit., pag. 181 in fondo). Anche
sotto questo profilo era data, dunque, la competenza per territorio del Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna, sebbene per motivi diversi da quelli addotti
nella sentenza impugnata.
-
In
appello l'attrice chiede che siano sentite preliminarmente, come testimoni,
__________ __________ e __________ __________, il Pretore avendo rifiutato con
ordinanza del 21 maggio 2001 le domande rogatoriali loro dirette. Il dott.
__________ __________ e __________ __________ si oppongono all'assunzione di
tali prove, definite senza rilievo per il giudizio, se non addirittura
improponibili siccome riferite a un preteso obbligo morale di __________
__________ che l'attrice ha fatto valere solo tardivamente, nel memoriale
conclusivo del 28 settembre 2001. Ora, per la formazione del proprio convincimento
la Camera civile di appello può ordinare l'assunzione di prove respinte dal
Pretore (art. 322 lett. b CPC). La domanda dell'appellante è pertanto
ricevibile. Dandone ragione, nulla toglie però che il Pretore potesse
rinunciare ad assumere mezzi istruttori il cui presumibile risultato non
avrebbe portato elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”:
DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid.
1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). Nella fattispecie le domande rogatoriali
all'indirizzo delle due testimoni erano destinate a dimostrare un fatto –
l'obbligo morale di __________ __________ nei confronti dell'attrice – che, in
linea teorica, sarebbe anche potuto apparire d'interesse per l'applicazione del
§ 2113 cpv. 2 BGB. Come si vedrà oltre (consid. 10), nondimeno, già a prima
vista le domande formulate sarebbero risultate insufficienti per provare concretamente
un obbligo del genere. Conviene quindi procedere senza indugio all'esame dell'appello.
-
La
donazione cui l'attrice àncora la sua pretesa non contiene alcuna scelta della
legge applicabile. È regolata pertanto “dal diritto dello Stato di situazione”
dei fondi (art. 119 cpv. 1 LDIP), ovvero dall'ordinamento svizzero (sulla ratio
legis: Siehr, op. cit., pag.
178 in fondo). Ciò posto, la revoca unilaterale di una donazione o di una promessa
di donazione è possibile solo ove ricorrano gli estremi dell'art. 249, rispettivamente
dell'art. 250 CO. Nemmeno i convenuti hanno mai preteso però che nella fattispecie
si ravvisino condizioni del genere. Ne discende che il “contratto di annullamento
di donazione” firmato dalla sola __________ __________ il 7 maggio 1991 non può
essere opposto all'attrice. La convenuta __________ __________ obietta invero
che, da parte sua, non si reputa vincolata alla donazione di __________
__________, avendo essa regolarmente ricevuto i due fondi in buona fede (art.
973 cpv. 1 CC). Se non che, il contratto di donazione le era noto sin dal
giugno del 1991 (doc. 3 e 5 del convenuto __________i), di modo che quando essa
ha acquisito le due particelle, il 4 maggio 1998, non poteva dirsi all'oscuro
di tutto. Resta la circostanza – decisiva – che, per essere valida, in
concreto la donazione doveva essere compiuta da una persona legittimata a
disporre dei beni (chi dona beni di cui si è indebitamente appropriato, ad
esempio, compie un atto inefficace: Vogt
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I,
2ª edizione, n. 42 ad art. 239). Che le due particelle n. __________e
__________pertengano alla successione del marito è pacifico. La questione di
sapere se la donatrice potesse disporre di quei fondi dipende dunque dalla
veste giuridica che le conferiva il testamento di __________ __________
__________.
-
La
successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto
svizzero (art. 90 cpv. 1 LDIP). Lo straniero può tuttavia – per testamento o
contratto successorio – sottoporre l'eredità a uno dei suoi diritti nazionali
(art. 90 cpv. 2 prima frase LDIP). __________ __________ __________ si è valso
di tale facoltà nella clausola n. 3 del suo testamento pubblico, assoggettando
a chiare lettere (e in un punto a sé stante) la propria successione alla legge
germanica. Certo, la clausola n. 7 del testamento accenna poi – tra parentesi –
all'art. 488 CC, ma ciò non basta per far apparire la professio iuris
come dovuta a una svista o a un malinteso. Nessuna delle parti, del resto,
prospetta in appello un'ipotesi siffatta. Dovuta a inavvertenza risulta piuttosto
la menzione dell'art. 488 CC (anziché del § 2137 BGB) nella clausola n. 7, tale
norma disciplinando la sostituzione fedecommissaria del diritto svizzero. Non
si comprenderebbe invero perché, proprio in tema di sostituzione fedecommissaria,
il testatore avrebbe dovuto assoggettare la sua eredità alla legge elvetica –
ripudiando la professio iuris – dopo avere autorizzato la moglie in
maniera esplicita a disporre liberamente di tutti i beni successori (clausola
n. 4). L'art. 488 CC, in effetti, prevede solo la sostituzione fedecommissaria
“ordinaria”, che obbliga l'erede istituito a conservare l'esistenza e
la consistenza dei beni a lui pervenuti. La sostituzione fedecommissaria
“sulla rimanenza” è stata recepita dal diritto svizzero – come rammenta il
Pretore – solo per via di giurisprudenza (DTF 100 II 92, pubblicata per esteso
in Rep. 1975 pag. 26), con le incertezze che ne conseguono. Tant'è che il
problema di sapere in che misura l'erede istituito possa consumare beni senza
essere tenuto a reintegrare la parte mancante non risulta essere stato approfondito,
finora, dal Tribunale federale (“senza che sia necessario approfondire l'esame
di questo punto”: DTF 100 II 95 consid. b). Tutto induce a concludere,
pertanto, che nel caso specifico lo statuto della successione è governato dalla
legge germanica.
-
Nel
caso specifico il testatore ha istituito la moglie sua “erede universale” –
come si è visto – con facoltà espressa di disporre liberamente dell'intero
patrimonio (clausola n. 4), salvo obbligarla poi a trasmettere la rimanenza
dell'eredità, dopo la morte, a __________ __________ e __________ __________ in
parti uguali (clausola n. 7). Il Pretore ha ravvisato in quest'ultima disposizione,
appunto, una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” (§ 2137 BGB).
L'appellante sostiene invece che la disposizione va interpretata come un legato
sospeso condizionalmente fino alla morte dell'erede universale (§ 2177 BGB) e
che, quand'anche si trattasse – per avventura – di sostituzione fedecommissaria
“sulla rimanenza”, la vedova sarebbe stata abilitata ugualmente a donarle i due
immobili, a lei elargiti in adempimento di un giustificato obbligo morale (§
2136 combinato con il § 2113 cpv. 2 BGB).
a) Nella
legge tedesca la sostituzione fedecommissaria “ordinaria” (Nacherbschaft)
corrisponde sostanzialmente – l'origine dell'istituto risale al diritto comune
(fideicommissum eius quod supererit) – a quella dell'art. 488 CC, nel
senso che l'erede istituito è tenuto a conservare l'esistenza e la consistenza
dei beni ricevuti affinché al momento della sostituzione essi giungano il più
possibile intatti all'erede sostituito
(§
2100 segg. BGB). Il disponente può svincolare l'erede istituito – in tutto o
in parte – da tale obbligo (Befreiung des Vorerben: § 2136 BGB), ma non può esonerarlo dal divieto di compiere
donazioni né da quello di adempiere promesse di donazione, a meno che simili
liberalità avvengano in ossequio a un obbligo morale o per rispetto delle
convenienze (Firsching in: Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann,
Internationales Erbrecht, vol. II, “Deutschland”, Monaco, 49° aggiornamento
2003, 1ª parte, pag. 225, n. 347 lett. δ). Tale restrizione sussiste anche
qualora il disponente svincoli l'erede istituito da ogni limite,
autorizzandolo a disporre dei beni e a intaccarli fino a consumarli (Nacherbeinsetzung
auf den Überrest: § 2137 BGB). Ciò corrisponde alla
sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” ammessa per giurisprudenza dal
diritto svizzero. Secondo la legge germanica, però, nemmeno in tal caso però
l'erede istituito può compiere donazioni o adempiere promesse di donazione,
salvo che simili liberalità avvengano – si ripete – in ossequio a un obbligo morale
o per rispetto delle convenienze (Firsching,
op. cit., pag. 226 n. 347 lett. δδ).
b) A
mero titolo comparativo giovi soggiungere che il diritto svizzero non è così
univoco. Quanto al potere di disposizione dell'erede istituito nel quadro di
una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” – come detto – il Tribunale
federale non risulta finora avere approfondito il tema, limitandosi a enunciare
il principio per cui tale erede gode di “un potere di apprezzamento assai lato.
Inammissibile appare solamente una vera e propria dilapidazione o una
distruzione dolosa dei beni ereditari” (DTF 100 II 95 in fondo). Da parte sua,
la dottrina definisce la questione come spinosa e reputa che, quanto meno nel
dubbio, l'erede istituito non debba ritenersi abilitato a eseguire donazioni
con i beni ricevuti, salvo che proceda a regali d'uso (Bessenich in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB
II, Basilea 1998, n. 9 in fine ad art. 491 con numerosi richiami). In linea di
massima l'indirizzo dell'ordinamento svizzero sembra ricalcare, pertanto,
quello della legge germanica.
c) L'istituto
del legato secondo la legge germanica (§ 1839 BGB) corrisponde pressoché
letteralmente a quello del diritto svizzero (art. 484 cpv. 1 CC). E un legato
può essere sottoposto anche a condizione sospensiva, diventando esigibile al
momento in cui sopraggiunge l'evento indicato dal disponente (§ 2177 BGB),
alla stessa stregua di quanto permette il diritto svizzero (Staehelin in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, op. cit., n. 8 ad art. 482 CC, rispettivamente Bessenich, n. 2 in fine ad art. 488 CC).
Un erede potrebbe quindi vedersi imporre, in base alle norme sul legato, l'obbligo
di trasmettere a un terzo, a un determinato momento (per esempio alla di lui
morte), quanto rimane della successione. In tal caso l'erede non soggiace alle
restrizioni del potere di disporre che caratterizzano la sostituzione fedecommissaria,
compresa quella “sulla rimanenza”. Può quindi alienare anche a titolo gratuito
i beni ricevuti. Il legatario, da parte sua, rimane tale e non diventerà mai
erede (Firsching, op. cit., pag.
224 n. 346 lett. bb), come del resto non diventerà mai erede nel diritto
svizzero (tant'è che al legatario non si applica la garanzia dell'art. 488 cpv.
2 CC). Il problema consiste nel distinguere, all'atto pratico, una sostituzione
fedecommissaria “sulla rimanenza” da un semplice legato sotto condizione
(subordinato al fatto, cioè, che al momento dell'esigibilità sussistano ancora
beni della successione). A tal fine è bene esaminare anzitutto i due precedenti
di cui si vale l'attrice.
d) La
prima sentenza, emanata il 14 ottobre 1955 dall'Hans. Oberlandesgericht
di Brema (doc. O), riguardava il caso di un uomo che, deceduto
senza figli, aveva istituito con testamento pubblico la moglie quale sua unica
erede (alleinige Erbin), obbligandola però a trasmettere quanto sarebbe
rimasto della successione – dopo la di lei morte – a determinati parenti di
lui, in parti uguali. Con successivo testamento pubblico egli aveva poi
abilitato la moglie a disporre della successione del tutto liberamente e a
piacimento (völlig unbeschränkt, nach ihrem Belieben), per atto tra vivi o per disposizione a causa di morte (unter
Lebenden und von Todes wegen). Dopo il decesso di lui, la
moglie aveva alienato un immobile dell'eredità (il cui valore non è noto)
riservandosi un diritto di abitazione a vita, contro versamento di una somma
in denaro e di una rendita vitalizia (di entità imprecisate). L'ufficio del
registro fondiario aveva rifiutato di iscrivere il trapasso di proprietà senza
il consenso degli eredi sostituiti. Il Landesgericht aveva confermato
tale decisione, rilevando come la vedova non potesse disporre a titolo gratuito
di beni successori senza l'assenso degli eredi sostituiti. L'Oberlandesgericht
è stato di altro avviso. Pur ravvisando nel testamento originario una
sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”, esso ha ritenuto che con il secondo
testamento l'interessato avesse inteso modificare radicalmente la posizione
della moglie, conferendo a quest'ultima la facoltà di disporre dell'eredità a
beneplacito. Così facendo, egli aveva dimostrato di voler favorire la moglie al
massimo, liberandola da ogni vincolo, ciò che la sostituzione fedecommissaria
non avrebbe consentito. Donde l'esistenza di un semplice legato sotto condizione.
e) La
seconda sentenza, pronunciata il 12 ottobre 1957 dall'Oberlandesgericht
di Oldenburg (doc. P), riguardava il caso di un uomo, anch'egli deceduto senza
figli, che con “testamento speciale” (Nottestament) aveva istituito sul
letto di morte la moglie sua erede universale (Universalerbin), senza
nulla aggiungere sul potere di disporre, prevedendo nondimeno che quanto
sarebbe rimasto dopo il decesso di lei sarebbe spettato ai nipoti di lui in
parti uguali. La vedova aveva poi chiesto il rilascio del certificato
ereditario, dichiarandosi unica erede, ma si era vista respingere la richiesta,
l'autorità reputando ch'essa fosse soltanto erede istituita, i nipoti del
marito essendo eredi sostituiti “sulla rimanenza”. Il Landesgericht
aveva condiviso tale punto di vista, ma era stato smentito dall'Oberlandesgericht.
Sospingendosi oltre l'opinione dell'Hans. Oberlandesgericht
di Brema, esso ha ritenuto che la disposizione secondo cui,
alla morte della vedova, i beni ereditari residui sarebbero toccati ai nipoti
del testatore non bastasse per connotare una sostituzione fedecommissaria
“sulla rimanenza”. Decisiva era la volontà del testatore: se essa mirava a
conservare la successione nella sua unità anche dopo la morte della vedova, era
dato effettivamente un caso di fedecommesso; se invece l'intenzione del
testatore era solo quella di lasciare ai nipoti quanto sarebbe rimasto alla
morte della vedova, i nipoti sarebbero risultati semplici legatari. La corte ha
quindi rinviato gli atti al tribunale di primo grado perché procedesse ai necessari
accertamenti.
f) In
una nota alla sentenza predetta (doc. P, secondo foglio) Eder ne approva il criterio distintivo,
ribadendo che determinante per riconoscere una sostituzione fedecommissaria “sulla
rimanenza” da un semplice legato sotto condizione è la volontà del testatore.
Se il proposito del testatore era quello, per finire, di lasciare il patrimonio
della successione – o una porzione di esso – nella sua integrità al
beneficiario, quest'ultimo va considerato come erede sostituito; se invece al beneficiario
erano destinati solo singoli beni residui della successione, si tratta di
legato. Commentando il § 2137 BGB (doc. 8 delle convenute __________ e
__________r), al n. 2 Behrends
sottolinea a sua volta che prioritaria è l'intenzione del testatore, non le
denominazioni o le parole inesatte da egli usate. Il solo fatto che il
testatore abbia imposto all'erede, cui ha conferito la libera disponibilità
dei beni successori, l'obbligo di lasciare a un terzo – dopo la morte – quanto
sarebbe rimasto della successione ancora non significa ch'egli abbia inteso
costituire una sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”; potrebbe anche
aver voluto semplicemente gravare l'erede di un legato sotto condizione. Il §
2137 cpv. 2 BGB, secondo cui nel dubbio si presume che una sostituzione fedecommissaria
“sulla rimanenza” comporti il diritto di consumare i beni ereditari (ma non di
disporne a titolo gratuito, salvo le riserve note), presuppone – appunto – che
il disponente abbia inteso costituire un fedecommesso. Non esclude però che il
testatore mirasse a un semplice legato, lasciando così all'erede la facoltà di
alienare i beni ricevuti anche a titolo gratuito.
- Circa la volontà di __________ __________ al
momento di firmare il testamento pubblico del 2 aprile 1980, gli atti non danno
alcun ragguaglio oggettivo. Il notaio, benché interrogato formalmente (verbali,
pag. 6 seg.), non si è visto porre domande al riguardo. D'altro lato il
processo in esame non è retto dal principio inquisitorio, né incombe a questa
Camera far capo all'art. 322 lett. a CPC per supplire a mancanze cui le parti
avrebbero potuto rimediare (COCCHI/TREZZINI, CPC massimato e commentato, Lugano
2000, n. 2 ad art. 322). L'opinione delle convenute __________ __________ e
__________ __________ (doc. 8 del convenuto __________), secondo cui la volontà
del __________ era proprio quella di lasciar loro l'abitazione coniugale dopo
la morte della moglie, appare fin troppo interessata per riuscire determinante.
I quesiti rogatoriali respinti dal Pretore con l’ordinanza del 21 maggio 2001
esulano da tale argomento e non giustificano quindi l’escussione delle due
testimoni ( art. 322 lett. B CPC). Nelle circostanze descritte non rimane che
far capo al testamento, interpretandolo così com’è stato rogato dal notaio.
Ora, non
fa dubbio che il testatore abbia inteso lasciare alla moglie la totalità dei
suoi beni e il diritto di disporne liberamente in qualsiasi forma. La
formulazione della clausola n. 4 è univoca. Parimenti non fa dubbio però che il
testatore abbia voluto far pervenire alle due sorelle, in parti uguali, quanto
sarebbe rimasto della sua successione dopo la morte della moglie. Anche tale
clausola (n. 7) è di per sé chiara. Ci si limitasse a questi soli elementi,
seguendo il criterio posto dall'Oberlandesgericht di Oldenburg (sopra,
consid. 7e) ci si troverebbe verosimilmente di fronte a un legato sotto
condizione. Non consta infatti – a parte quanto sostengono le stesse convenute
__________ __________ e __________ __________– che il testatore volesse far
giungere integra alle sorelle una porzione specifica del suo patrimonio (l'ex
abitazione coniugale). Le sorelle avrebbero dovuto accontentarsi, piuttosto,
dei singoli beni residui che avrebbe lasciato loro la vedova. Se non che, un
elemento di peso sovverte inequivocabilmente tale impressione: l'accenno
esplicito del testatore all'art. 488 CC. Certo, il richiamo al diritto svizzero
è dovuto con ogni verosimiglianza a una svista (sopra, consid. 6), ma sta di
fatto che nel suo contenuto la norma riguarda proprio la sostituzione
fedecommissaria, mentre non è in alcun rapporto con il legato. Se indizi chiari
sorreggono la conclusione che il testatore abbia citato per inavvertenza
l'ordinamento giuridico svizzero, nulla induce a credere ch'egli sia caduto in
errore anche sul contenuto dell'articolo. Che poi la norma evochi la sostituzione
fedecommissaria “ordinaria” anziché quella “sulla rimanenza” poco conta, il
Codice civile svizzero disciplinando il fedecommesso in quell'unico articolo.
- L'appellante
obietta che nel testamento __________ __________ __________ ha designato la
moglie come erede universale, ciò che sembra contrastare già di primo acchito
con la prospettata sostituzione fedecommissaria. A torto. I termini “erede universale”
(Universalerbe), “erede unico” (Alleinerbe)
o “erede principale” (Haupterbe) sono sinonimi e significano soltanto –
quanto meno nel diritto germanico – che tutto il patrimonio della successione
passa a un solo destinatario. Non escludono tuttavia che l'eredità sia gravata
da sostituzione fedecommissaria. Se mai la distinzione verte fra Vollerbschaft
e Nacherbschaft (Stürner
in: Jauernig, BGB, 5ª edizione, n. 3 al § 2100; Behrends, op. cit., n. 18 al § 2136 BGB; Eder, loc. cit.). Che taluni disponenti
confondano un termine con l'altro, tuttavia, ancora non consente di trarre
dall'uso del vocabolo Universalerbe conclusioni
particolari.
L'asserto
stando al quale cui la clausola n. 7 sarebbe una disposizione di second'ordine,
posta dopo le clausole n. 5 e 6 sui legati, sicché non integrerebbe gli estremi
di una sostituzione fedecommissaria, è del tutto soggettivo, nulla imponendo a
un testatore di collocare una clausola di sostituzione fedecommissaria subito
dopo l'istituzione d'erede. Il richiamo all'art. 488 CC poi, per quanto
riferito erroneamente al diritto svizzero, fa cadere nel vuoto
l'interpretazione sistematica adombrata dall'appellante. Né la clausola n. 4
del testamento contraddice la clausola n. 7. Anzi, essa si concilia proprio con
la sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza” esplicitamente disciplinata
dalla legge tedesca. L'appellante eccepisce, invero, che non necessariamente il
testatore conosceva il diritto svizzero e che non necessariamente il notaio ha
illustrato al testatore la portata dell'art. 488 CC. Essa non pretende tuttavia
che il notaio abbia aggiunto nell'atto pubblico una menzione di fantasia, estranea
alla volontà del testatore. La circostanza ch'egli abbia tradotto in una norma
del diritto svizzero quanto il disponente gli aveva espresso con le sue parole
ancora non vuol dire che la menzione vada considerata irrilevante.
Puramente
soggettivo è anche l'assunto stando al quale, se il testatore avesse voluto una
sostituzione fedecommissaria “sulla rimanenza”, non sarebbero occorse due
disposizioni. In realtà la clausola n. 4 e la clausola n. 7 non si
contraddicono affatto. Che poi la sostituzione fedecommissaria “sulla
rimanenza” non conferisca all'erede istituito un potere di disposizione
illimitato, impedendo alienazioni a titolo gratuito non giustificate da un
obbligo morale o dalle convenienze, ancora non basta per scorgere un'incongruenza.
Quanto ai due precedenti già illustrati (sopra, consid. 7d e 7e), in nessuno
dei due il testatore aveva minimamente accennato a una norma qualsiasi sulla
sostituzione fedecommissaria, come nel caso in esame. Egli si era limitato a prevedere
che quanto sarebbe rimasto dell'eredità dopo la morte della vedova sarebbe
spettato a terzi. Donde, appunto, la necessità di distinguere in quei casi tra
sostituzione fedecommissaria e legato sotto condizione.
L'argomento
– infine – secondo cui la vedova, ritenendosi in diritto di donare i due fondi,
doveva senz'altro conoscere la volontà del marito è una mera petizione di
principio. Poco importa altresì ch'essa abbia revocato la liberalità per
esservi stata indotta dal notaio. Anzi, il fatto ch'essa abbia proceduto in tal
senso attesta se mai una deliberata correzione di rotta. Che poi, nel suo testamento,
__________ __________ abbia dichiarato di lasciare i due fondi alle cognate a
nulla rileva, essendosi essa limitata a ribadire la volontà del marito,
corroborandola finanche con l'aggiunta di due conti a lui appartenuti. Quanto
ai legati in favore delle sue sorelle, la testatrice si è limitata a disporre
di sostanza propria. Non si vede pertanto quale argomento a proprio favore
possa desumere l'appellante da tali circostanze. Nella sua motivazione principale
il ricorso è destinato all'insuccesso.
- In
subordine l'appellante assevera che, si ravvisasse pure nel testamento di
__________ __________ __________ una sostituzione fedecommissaria “sulla
rimanenza”, la zia avrebbe potuto ugualmente donarle i due fondi, il § 2113
cpv. 2 BGB non ostando a liberalità eseguite in adempimento di un obbligo morale.
__________ __________ eccepisce l'irricevibilità dell'argomento, formulato
davanti al Pretore solo nel memoriale conclusivo (art. 78 CPC). La tesi non è
priva di fondamento, giacché negli allegati preliminari l'attrice non aveva
invocato obblighi morali atti a giustificare la donazione in suo favore. Se ne
è prevalsa solo in sede di conclusioni, dopo un vago accenno nelle osservazioni
dell'11 maggio 2001 sull'opposizione dei convenuti alle domande rogatoriali
(“circostanze che hanno condotto alla donazione”). Sia come sia, la
motivazione subordinata non è destinata a miglior sorte della motivazione
principale.
a) Il
divieto, per l'erede istituito nel quadro di una sostituzione fedecommissaria,
di compiere donazioni o di dar seguito a promesse di donazione, salvo che tali
liberalità avvengano in ossequio a un obbligo morale o per rispetto delle convenienze
(sopra, consid. 7a), si ispira all'analogo precetto del § 534 BGB, che sottrae
alla possibilità di ripetizione o di revoca le donazioni ordinarie eseguite per
gli stessi motivi (Behrends, doc.
7 delle convenute __________ e __________, n. 57 al § 2113 BGB). Per “obbligo
morale” si intende di conseguenza un dovere etico, che prevalga su quello –
morale anch'esso – di trasmettere la rimanenza della successione all'erede
sostituito. Una giustificazione fondata sulla semplice benevolenza non basta,
come non basta uno stretto legame personale, per quanto affettivo sia. La
donazione deve legittimarsi alla luce delle particolari condizioni di vita
degli interessati (Behrends, loc.
cit.; Vollkommer in: Jauernig,
op. cit., n. 1 al § 534 BGB). Per “rispetto delle convenienze” si intende invece
l'osservanza di obblighi che, se disattesi, offenderebbero le consuetudini
sociali: regali di compleanno, di matrimonio, doni abituali tra parenti
prossimi o in occasioni di festività, mance (Behrends,
doc. cit., n. 58 al § 2113 BGB; Vollkommer
in: Jauernig, op. cit., n. 2 al § 534 BGB).
b) Nella
fattispecie è fuori discussione che la donazione di immobili per un valore di
fr. 700 000.– non può giustificarsi come un mero atto di buona creanza. Deve
motivarsi quindi come l'adempimento di un obbligo morale. Se non che, quanto la
stessa appellante adduce non basta lontanamente a suffragare un dovere etico da
parte di __________ __________. Che fra zia e nipote si fosse instaurato un rapporto
quasi filiale, che l'appellante abbia “concretamente e costantemente
sostenuto, aiutato e assistito __________ __________ ” (appello, pag. 17 in
fondo), che quest'ultima desiderasse donarle gli immobili, sono circostanze
inidonee a giustificare una liberalità di complessivi fr. 700 000.–, pur considerando
le agiate condizioni in cui viveva la vedova. Intanto l'interessata non pretende
di avere sussidiato __________ __________ finanziariamente, sebbene asserisca
che alle sue prestazioni potrebbe essere attribuito un valore (senza tuttavia
precisare quale). In secondo luogo le prestazioni fornite rimangono pur sempre
nel vago: concretamente si sa soltanto che l'appellante faceva visita alla zia,
interessandosi durante le “frequenti” trasferte nel Ticino dei di lei affari (appello,
pag. 16 seg.). Per quanto numerose fossero, tali visite non sarebbero bastate
però a legittimare un obbligo morale (nemmeno una convivenza, di per sé, sarebbe
bastata: Behrends, doc. 7 delle
convenute __________ e __________, n. 57 in fine al § 2113 BGB). Quanto all'interesse
dimostrato per gli affari della zia, tutto si ignora sull'entità delle
prestazioni fornite. Circa infine il presunto rapporto “quasi filiale” o il
desiderio personale della zia di donarle gli immobili, essi non sono idonei a
giustificare un dovere etico nel senso predetto.
c) L'appellante
si duole, certo, di non aver potuto escutere per rogatoria due testimoni che
avrebbero confermato le sue allegazioni. Le uniche domande sul tema sarebbero
state quelle, però, in cui essa invitava le testimoni a confermare che
esisteva “una particolare affezione” tra lei e la zia (n. 5), che lei si era
“sempre amorevolmente occupata della zia” per anni (n. 6) e che la zia aveva
espresso l'intenzione di donarle la proprietà immobiliare (n. 7). Nessuna di
tali circostanze tuttavia avrebbe giustificato, ancorché provata, una donazione
di fr. 700 000.– in deroga al divieto di liberalità che grava la sostituzione
fedecommissaria. Sull'irrilevanza di un attaccamento “quasi filiale” si è già
detto. Sull'amorevole dedizione alla zia, la domanda posta non avrebbe
verosimilmente portato elementi per sapere quale potesse essere concretamente
il valore delle prestazioni fornite (e per valutare quindi l'esistenza di
un'eventuale “donazione rimunerativa”: cfr. Vollkommer,
op. cit., n. 4 lett. e/aa al § 516 BGB), senza scordare – ad ogni buon conto –
che __________ __________ ha dimostrato all'attrice la propria riconoscenza,
legandole nel testamento l'inventario della casa (clausola n. 6). Sulla volontà
di __________ __________, poco avrebbe sussidiato conoscerla, la questione
essendo di sapere se fossero date le condizioni oggettive per derogare
all'obbligo di trasmissione nei confronti delle eredi sostituite. Il giudizio
con cui il Pretore ha rinunciato alla commissione rogatoria sfugge dunque alla
critica.
-
Se ne
conclude che, quale erede istituita sulla rimanenza, __________ __________ non
avrebbe potuto stipulare la donazione del 30 aprile 1991. Il contratto non era
radicalmente nullo. Era però giuridicamente inefficace (unwirksam), nel
senso che avrebbe potuto trovare esecuzione solo se le eredi sostituite vi
avessero consentito (Firsching,
op. cit., pag. 225, n. 347 lett. γ). Tale non essendo il caso, a torto
l'attrice ne chiede l'attuazione in giudizio e altrettanto a torto rivendica la
proprietà dei fondi.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderà a __________ __________ e al dott. __________
__________, i quali hanno formulato osservazioni, eque ripetibili (art. 150
CPC). L'indennità in favore di __________ __________, patrocinata da un legale,
va determinata considerando la difficoltà medio-alta della pratica (imperniata
sull'applicazione della legge straniera) in base agli art. 9 cpv. 1 (aliquota
attorno al 6%) e 17 TOA (aliquota attorno al 50%), posto un valore litigioso di
fr. 700 000.–. L'indennità al dott. __________ __________, che si è difeso da
sé, va fissata in base al tempo da egli profuso nella stesura delle
osservazioni. Al riguardo si impone nondimeno un certo rigore: non va scordato
per vero che l'attuale causa è stata originata, indirettamente, dai suoi stessi
rogiti: da un testamento pubblico in cui si dichiarava applicabile la legge
d'origine del disponente, salvo poi menzionare una norma del diritto svizzero
proprio su un punto determinante, da una donazione lesiva di quel testamento
(pubblicato dal notaio medesimo) e, per finire, da una revoca della donazione
tanto unilaterale quanto inefficace. Equitativamente non è il caso di
eccedere, di conseguenza, l'importo di fr. 2000.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 6000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
6050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ __________ fr.
20 000.– e al dott. __________ __________ fr. 2000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ , __________ ();
– __________ , __________ ().
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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