AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.97
Data decisione, Autorità:
18.10.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00097
Lugano
18 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__ della
Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 19 febbraio 1998 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 30 luglio 2001 con
cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 agosto 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il
30
luglio 2001 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (____________________1938) e __________ __________
(____________________1943) si sono sposati a __________ il ____________________
1963. Dall'unione sono nati __________ (1963), __________ (1965) e __________
(1969). I coniugi si sono separati nell'estate del 1996. In quell'anno il
marito, già elettricista alle dipendenze della __________, è stato ammesso al
beneficio di prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione. Fino al 30
giugno 1998 egli ha poi lavorato al 50% per la Società __________ __________ e
il 30 settembre 1998 è stato collocato in pensione anticipata. La moglie si è
sempre occupata dei figli e dell'economia domestica e dopo la separazione è
stata al beneficio di indennità di disoccupazione fino al marzo 1998. Essa è
titolare di una rendita d'invalidità dal 1° gennaio 1999.
B. Il 26 aprile 1996
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera
per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 9 maggio 1996 (inc.
..). __________ __________ ha presentato il 5
giugno 1996 un'istanza di provvedimenti cautelari, chiedendo un contributo
alimentare di fr. 773.– mensili. All'udienza del 6 agosto 1996 i coniugi si
sono accordati per un contributo alimentare mensile di fr. 900.–, ratificato
dal Pretore in calce al verbale di udienza (inc.
..). Il marito ha rinnovato la domanda di
tentativo di conciliazione il 27 febbraio 1997, postulando nel contempo
l'adozione di misure cautelari, con la riduzione a fr. 113.– mensili del
contributo alimentare dovuto alla moglie. Decaduto infruttuoso il tentativo di
conciliazione il12 marzo 1997 (..), in esito alla
procedura provvisionale il Pretore ha fissato un contributo alimentare mensile
di fr. 350.– per la moglie con decreto cautelare del 26 marzo 1997. Un terzo
tentativo di conciliazione, su istanza 26 gennaio 1998 della moglie, è fallito
il 2 febbraio 1998 (..).
C. Con petizione del
19 febbraio 1998 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, tuttora
pendente (inc. ..__________), e nel contempo ha chiesto un
contributo alimentare in via provvisionale di fr. 1'275.– mensili. All'udienza
del 23 marzo 1998 __________ __________ si è opposto alla modifica del
contributo alimentare stabilito in precedenza. Nel corso dell'istruttoria provvisionale
il Pretore ha ridotto il contributo alimentare mensile per la moglie a fr.
250.– con decreto del 4 giugno 1999. Conclusa l'istruttoria e sentite le parti
al dibattimento finale provvisionale del 6 luglio 1999, con decreto del 29
luglio 1999 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr.
825.– mensili dal 1° giugno 1999 al 31 marzo 2000 e in fr. 1'025.– mensili dal
1° aprile 2000.
D. __________
__________ ha instato il 13 agosto 1999 per la trattenuta del contributo dalla
rendita pensionistica del marito. Il Pretore ha accolto la richiesta senza contraddittorio
con decreto del 6 settembre 1999. __________ __________ ha postulato la
soppressione del contributo alimentare provvisionale e la revoca del decreto 29
luglio 1999. Statuendo senza contraddittorio il 2 giugno 2000, il Pretore ha
ridotto con effetto immediato il contributo alimentare provvisionale a fr.
300.– mensili e ha adattato di conseguenza la trattenuta di stipendio. Alla
discussione del 20 giugno 2000 la moglie si è opposta alle domande. Nel corso
dell'istruttoria il marito ha sollecitato il 3 gennaio 2001 in via provvisionale
la soppressione di ogni contributo alla moglie. Alla discussione del 1°
febbraio 2001 le parti hanno mantenuto le reciproche domande e il Pretore ha
congiunto per l'istruttoria e il giudizio tutte le istanze provvisionali ancora
pendenti. Esperita l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, producendo entrambe un memoriale conclusivo del 7 e dell'8
marzo 2001.
E. Statuendo
il 30 luglio 2001, il Pretore ha parzialmente accolto le istanze e ha stabilito
un contributo alimentare di fr. 300.– mensili in favore della moglie dal 1°
febbraio al 31 luglio 2001, ha revocato la trattenuta dalla pensione dal 1°
agosto 2001. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, riservandosi di
decidere in separata sede sull'assistenza giudiziaria postulata dalla moglie.
F. Contro
il predetto decreto è insorta __________ __________ con un appello del 9 agosto
2001 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che il
decreto impugnato sia riformato nel senso di accordarle un contributo
alimentare di fr. 570.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001 e di fr.
895.– dal 1° agosto 2001, di ordinare la trattenuta di fr. 895.– dalla pensione
erogata al marito e di disporre una diversa ripartizione degli oneri
processuali. Nelle sue osservazioni del 23 agosto 2001 __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo
diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità
cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che,
pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il
criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso,
come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza
– di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella
sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il
Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv.
3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate
qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le
circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni
formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si
siano avverate solo in parte (Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
-
In
concreto il Pretore ha accertato che dal 1° febbraio 2001 il marito ha esaurito
il diritto alle indennità di disoccupazione, con una perdita di reddito di
circa fr. 1'200.–/1'300.– mensili, e dispone solo della rendita di
prepensionamento, corrispondente dal 1° ottobre 1990 a fr. 1'790.– mensili. Tenuto
conto del reddito della sostanza, di fr. 20.– mensili, egli dispone di un
reddito mensile di fr. 1'810.–, con il quale non è nemmeno in grado di coprire
il proprio fabbisogno di fr. 2'200.– mensili, donde l'impossibilità di versare
un contributo alimentare alla moglie. Il Pretore ha nondimeno computato
all'interessato un reddito ipotetico di fr. 960.– men-sili dal 1° febbraio al
31 luglio 2001, poiché egli aveva rinunciato a chiedere le indennità
straordinarie previste dalla legge sul rilancio all'occupazione e sul sostegno
ai disoccupati, alle quali avrebbe verosimilmente avuto diritto. Secondo il
Pretore un reddito ipotetico dopo il 1° agosto 2001 non può invece essere considerato,
vista l'età del marito, che gli preclude un reinserimento professionale.
Accertata una disponibilità del marito di fr. 570.– mensili rispetto al proprio
fabbisogno nel periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 2001, il Pretore ha
attribuito alla moglie un contributo mensile di fr. 300.–, sopprimendolo dal 1°
agosto 2001.
-
L'appellante
contesta il calcolo del Pretore e afferma che dal
1°
febbraio al 31 luglio 2001 l'eccedenza di fr. 570.– mensili del marito deve
esserle versata integralmente, mentre dopo il 1° agosto 2001 il contributo
alimentare in suo favore ammonta a fr. 895.– mensili. Essa sostiene che il
reddito del marito deve essere stabilito in fr. 3'300.–, poiché a quello
effettivo di fr. 2'770.– si deve aggiungere un introito ipotetico di fr. 530.–
mensili, il marito essendo atto al collocamento e potendo ritrovare un lavoro.
-
Nel
decreto cautelare del 29 luglio 1999 il Pretore aveva accertato per il marito entrate
complessive nette di fr. 3'303.30, composte delle indennità di disoccupazione
(fr. 1'788.30), della rendita pensionistica (fr. 1'475.–) e del reddito della
sostanza (fr. 40.–), a fronte di un fabbisogno di fr. 2'475.– (decreto, act.
XXXVII, pag. 3 e 4). Con il decreto impugnato egli ha constatato che il marito
ha esaurito il diritto a indennità di disoccupazione e consegue solo la rendita
di prepensionamento, corrispondente a fr. 1'790.– per dodici mensilità.
L'appellante non contesta il reddito ipotetico di fr. 960.– mensili dal 1°
febbraio al 31 luglio 2001. In tale periodo, quindi, il reddito del marito
decisivo per il calcolo del contributo alimentare ammonta a fr. 2'770.– mensili
(rendita fr. 1'790.–, reddito ipotetico fr. 960.–, reddito della sostanza fr.
20.–). Per il seguito l'appellante è incorsa in una svista manifesta, poiché
essa riprende il reddito di fr. 2'770.–, senza avvedersi che in tale importo
era compresa l'indennità straordinaria di disoccupazione di fr. 960.–
attribuita solo per un lasso di tempo limitato (art. 10 della legge sul
rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati: RL 10.1.4.1), alla
quale il marito non avrebbe comunque più avuto diritto dopo il 1° agosto 2001,
come ha accertato il Pretore. Dal fascicolo processuale emerge quindi un
reddito complessivo del marito di fr. 1'810.– mensili (rendita di
prepensionamento fr. 1'790.– e reddito della sostanza fr. 20.–).
-
Si
tratta quindi di determinare se al marito vada imputato anche un reddito
ipotetico. L'appellante afferma che il coniuge rinuncia a conseguire un reddito
ragionevolmente esigibile, poiché si sottrae al lavoro nonostante sia idoneo al
collocamento e abbia avuto diverse occasioni di riprendere un'attività
lucrativa. Essa rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto della più
recente giurisprudenza del Tribunale federale sull'obbligo di riprendere un
lavoro per la moglie divorziata, applicabile anche agli uomini non più in
giovane età. La censura non è priva di leggerezza.
a) Nella
fattispecie il marito ha 63 anni e la sua inattività lavorativa non è dovuta a
libera scelta, bensì alla situazione congiunturale e all'età avanzata. Dal
fascicolo processuale risulta che l'interessato, una volta perduto il lavoro in
seguito alla chiusura della __________ e avere ritrovato un'occupazione al 50%
presso la Società __________ __________, è stato posto in pensionamento
anticipato per volontà del datore di lavoro, ciò che nemmeno l'appellante
contesta. Egli è poi stato ritenuto idoneo al collocamento dall'assicurazione
per la disoccupazione e ha quindi ricevuto indennità di disoccupazione fino al
31 gennaio 2001, in aggiunta alla rendita di prepensionamento servita dalla
cassa pensioni dell'ultimo datore di lavoro.
b) Nel
corso del 2000 l'appellato si è presentato senza esito a tre colloqui per trovare
un lavoro. Il collocatore, sentito come testimone, ha riferito di essersi
interessato dei motivi delle mancate assunzioni e di avere appreso che “si
trattava di una questione di età” (deposizione __________ __________, verbale
del 22 febbraio 2001, pag. 7, act. LXVIII). Lo stesso collocatore ha precisato
che non sono state adottate sanzioni nei confronti del disoccupato, vista l'età
e il fatto che il lavoro proposto si svolgeva in galleria (loc. cit.). Non si
ravvisano dunque i presupposti per il calcolo di un reddito ipotetico, già per
il fatto che l'interessato non ha rinunciato a un lavoro alla sua portata, ma
non riesce a trovarlo a causa dell'età avanzata (cfr. DTF 119 II 314 consid. 4a
e rinvii; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). È inoltre notorio che una persona, uomo o
donna, di età superiore ai 60 anni non ha più apprezzabili possibilità di
reinserirsi come lavoratore o lavoratrice dipendente nel mondo professionale.
La giurisprudenza invocata dall'appellante, d'altra parte, si riferisce a
persone tra i 40 e i 50 anni (DTF 127 III 136, consid. 2c pag. 139) e non ha
quindi portata pratica trattandosi di una persona ultrasessantenne. Ne segue
che, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure
cautelari, l'apprezzamento del Pretore sulla capacità lucrativa del marito dopo
il 1°agosto 2001 resiste alla critica. Su questo punto l'appello si rivela infondato.
- Nelle
circostanze descritte, il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali
si presenterebbe come segue:
Periodo dal 1° febbraio al 31
luglio 2001
reddito del marito fr.
2'770.–
reddito
della moglie (rendita AI) fr. 1'340.–
fr.
4'110.– mensili
fabbisogno
del marito fr. 2'200.–
fabbisogno della moglie fr. 2'030.–
fr.
4'230.– mensili
ammanco fr.
120.– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
2'200.– mensili,
e deve
versare per la moglie:
fr.
2'770.– ./. fr. 2'200.– fr. 570.–
mensili.
Periodo dal 1° agosto 2001
reddito del marito fr.
1'810.–
reddito
della moglie (rendita AI) fr. 1'340.–
fr.
3'150.– mensili
fabbisogno
del marito fr. 2'200.–
fabbisogno della moglie fr. 2'030.–
fr.
4'230.– mensili
ammanco fr.
1'080.– mensili.
Dandosi il caso di redditi della famiglia insufficienti a coprire i
costi di due economie domestiche separate, come in concreto, al debitore del
contributo deve essere lasciato almeno il fabbisogno minimo (DTF 121 I 97, 123
III 1), mentre la rimanenza deve essere versata alla moglie. A detta del
convenuto il debitore alimentare deve poter conservare almeno il proprio
fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (osservazioni all'appello della moglie,
pag. 2). Tale supplemento però entrava in considerazione solo nell'ambito di
una rendita di indigenza a norma dell'art. 152 vCC, non al fine di contributi
provvisionali (DTF del 28 marzo 2000 nella causa G., inc. 5P.65/2000, con
rinvio a DTF 123 III 1, 121 III 49, 297). Ciò posto, l'appello si dimostra
provvisto di buon diritto solo nella misura in cui contesta l'entità del
contributo da versare nel periodo dal 1° febbraio al 31 luglio 2001, che deve
essere di fr. 570.– mensili, pari alla differenza tra il reddito del marito e
il suo fabbisogno. Dal 1° agosto 2001, invece, con le sue entrate il debitore
non riesce nemmeno a coprire le proprie necessità e non può quindi essere
tenuto a versare contributi alimentari per la moglie. Essa dovrà dunque far
capo alle prestazioni complementari dell'AI, alle quali ha verosimilmente
diritto, vista la sua situazione finanziaria e l'impossibilità di ottenere
contributi dal marito.
- Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza reciproca (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene l'aumento del contributo alimentare per sei mesi, ma
soccombe sul principio di prestazioni alimentari provvisionali dopo il 1°
agosto 2001. Si giustifica quindi che sopporti tre quarti degli oneri
processuali e rifonda alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte
di appello, commisurate alla stringatezza delle osservazioni. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita accoglimento, dato che
l'appello presentava, quanto meno in parte, probabilità di esito favorevole.
L'indennità del patrocinatore, ad ogni modo, terrà conto solo del dispendio di
tempo necessario a contestare il sistema di calcolo adottato dal primo giudice,
che ha indotto l'appellante a piatire. Il dispositivo di prima sede sulle spese
e le ripetibili può rimanere invariato, l'attuale riforma non incidendo in
maniera apprezzabile sull'ammontare della tassa di giustizia né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2.1
del decreto impugnato è così riformato:
__________ verserà alla moglie pendente causa, a titolo di contributo di
mantenimento, fr. 570.– mensili dal 1° febbraio al 31 luglio 2001.
Per il
resto il decreto rimane invariato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico
dell'appellante, tenuta a rifondere alla controparte fr. 450.– per ripetibili
ridotte di appello.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. dott. __________ __________.
- Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
Carlo __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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