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Numero d'incarto:
11.2001.9
Data decisione, Autorità:
23.01.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.0009
Lugano
23 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .__
(sostituzione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
-__________, __________)
alla
Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 gennaio 2001 presentato da __________ __________ contro la
decisione emessa il
5
dicembre 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) è al beneficio di una curatela volontaria,
istituita con risoluzione 8 gennaio 1989 della Delegazione tutoria di
__________, la quale aveva nominato quale curatore __________ __________. Il 15
maggio 1991 la Delegazione tutoria ha designato __________ __________ come curatore
in sostituzione di __________ __________.
B. Il
16 maggio 2000 __________ , rappresentato dall'avv. __________
__________ -, ha chiesto alla Delegazione tutoria di sostituire il
curatore __________ __________, proponendo come curatore amministrativo la sua
“guida spirituale” __________ . La Delegazione tutoria ha comunicato
il 18 maggio 2000 alla legale dell'istante che la persona proposta non
intendeva assumere il mandato e ha sollecitato altre candidature di persone
disposte ad assumere l'incarico a titolo gratuito o a costi molto contenuti,
data la modesta situazione finanziaria del curatelato. Il 24 maggio 2000 l'avv.
__________ __________ - ha indicato come curatrice la sua segretaria
__________ . In un incontro del 5 giugno 2000 negli uffici della
Delegazione tutoria __________ __________ ha confermato la sua istanza e
__________ __________ ha ribadito il suo accordo ad assumere il mandato di
curatrice senza rimunerazione. Durante il mese di giugno è intercorso uno
scambio di corrispondenza tra l'avv. __________ __________ - e la
Delegazione tutoria a proposito dell'onorario della legale e delle condizioni
di rimunerazione della nuova curatrice.
C. Il 24 luglio 2000 __________ __________ ha chiesto, tramite la sua
patrocinatrice, la revoca della curatela volontaria. La Delegazione tutoria ha
comunicato il 28 luglio 2000 che avrebbe esaminato la domanda e ha ribadito che
l'onorario della patrocinatrice doveva essere assunto da __________ __________,
il quale aveva agito senza chiedere il parere del curatore. __________
__________ si è rivolta il 10 agosto 2000 alla Delegazione tutoria per avere
informazioni sulla sua nomina a curatrice, non ancora formalizzata. La
Delegazione tutoria ha risposto il 17 agosto 2000 che era in corso l'esame
dell'istanza di revoca chiesta il 24 luglio 2000 e che era opportuno, in tali
circostanze, tenere in sospeso la sostituzione del curatore.
D. __________
__________ ha introdotto ricorso il 23 agosto 2000 alla Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele,
postulando la nomina di __________ __________ a curatrice e l'ammissione
all'assistenza giudiziaria, sia per la procedura di ricorso che per quella
davanti alla Delegazione tutoria. Il 13 settembre 2000 la Delegazione tutoria
di __________ ha deciso la revoca della curatela. Statuendo il 5 dicembre 2000,
l'autorità di vigilanza, ha respinto il predetto ricorso nella misura in cui
era ricevibile e ha negato al ricorrente l'assistenza giudiziaria, rinunciando
al prelievo di tasse o spese.
E. Contro
la decisione appena citata __________ __________ è insorto con un appello del
10 gennaio 2001 nel quale chiede, previa ammissione all'assistenza giudiziaria,
la revoca del provvedimento impugnato e la conferma della sostituzione del curatore
nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 12 dicembre 2000, con remunerazione
conforme al tariffario. Il gravame non è stato intimato alla Delegazione tutoria.
Considerando
in diritto: 1. L'autorità
di vigilanza ha premesso che il ricorso non appariva ricevibile, la lettera 17
agosto 2000 non sembrando essere una decisione formale, ma che ad ogni modo il
gravame andava respinto nel merito, da un lato perché in concreto non erano
ravvisabili motivi sufficienti per sostituire immediatamente il curatore e
dall'altro perché nel frattempo l'interessato aveva presentato istanza di
revoca della curatela, onde l'opportunità di sospendere la procedura di
sostituzione del curatore. L'autorità di vigilanza ha respinto anche la domanda
di assistenza giudiziaria, per il motivo che il gravame era sprovvisto di buon
esito, ma ha nondimeno rinunciato al prelievo di tasse e spese in
considerazione della situazione economica del ricorrente.
-
L'appellante
ribadisce la necessità di una conferma formale della sostituzione del curatore,
effettiva di fatto dopo le assicurazioni verbali ricevute dal segretario della
Delegazione tutoria. Egli sostiene che il silenzio dell'autorità tutoria è
equiparabile a un diniego di giustizia e viola i diritti della sua sfera
personale, vista l'importanza della persona del curatore per il suo equilibrio
psichico.
-
L'art.
420 cpv. 2 CC prevede che contro le decisioni dell'autorità tutoria è dato ricorso
all'autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla loro comunicazione.
L'autorità di vigilanza ha ritenuto dubbia la ricevibilità del rimedio
presentato il 23 agosto 2000, respingendolo in ogni modo nel merito. Ciò non
toglie che questa Camera debba verificare d'ufficio la ricevibilità dell'appello.
a) Solo
decisioni formali dell'autorità tutoria sono impugnabili con ricorso (Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1998, n. 11 ad art. 420 CC).
Ora, la lettera del 17 agosto 2000, oggetto del ricorso 23 agosto 2000, non è
manifestamente una “decisione” della Delegazione tutoria nel senso dell'art.
420 cpv. 2 CC, nemmeno volendo interpretare largamente tale nozione. Con tale
scritto, infatti, la Delegazione tutoria ha risposto a una lettera 10 agosto
2000 dell'aspirante curatrice, che voleva sapere quando essa sarebbe stata
nominata formalmente in sostituzione del curatore in carica (doc. 15). La lettera
del 17 agosto 2000 è un semplice riscontro: non è intestata come “decisio-ne”,
non è indirizzata al curatelato e non contiene elementi dai quali desumere che
la Delegazione tutoria volesse adottare un provvedimento formale nella
procedura di sostituzione del curatore in corso, contrariamente a quanto emerge
dalla decisione di revoca della curatela del 13 settembre 2000 (doc. 3). La Delegazione
tutoria si è limitata a spiegare alla destinataria come intendeva trattare
l'istanza di sostituzione del curatore del 16 maggio 2000 dopo la
presentazione, il 25 luglio 2000, di un'istanza di revoca della curatela
volontaria (doc. 12). Non essendo stata presa il 17 agosto 2000 una formale
decisione della Delegazione tutoria suscettibile di ricorso (né il ricorrente
l'ha mai pretesa), il gravame interposto il 23 agosto 2000 doveva d'acchito
essere dichiarato irricevibile.
b) L'appellante
sostiene che la mancata nomina della nuova curatrice equivarrebbe a un diniego di
giustizia. La dottrina ammette invero che la via del ricorso è esperibile anche
contro omissioni dell'autorità tutoria (Geiser,
op. cit., loc. cit.). Nella fattispecie, tuttavia, non si ravvisano gli estremi
di una qualsiavoglia inattività. Dopo un nutrito scambio di corrispondenza
sulla remunerazione della futura curatrice e della patrocinatrice (doc. 8 a
11), quest'ultima ha chiesto il 24 luglio 2000 la revoca della curatela, in via
subordinata la sostituzione del curatore ove la decisione non potesse essere
presa con urgenza. La Delegazione tutoria ha comunicato il 28 luglio 2000 che
dava immediato avvio all'esame della revoca, con un'indagine eseguita dal
Servizio psico-sociale di __________. Nello scritto litigioso del 17 agosto
2000 l'autorità tutoria non rifiutava di procedere alla sostituzione del
curatore, ma esprimeva l'opinione che una simile decisione poteva rivelarsi
inutile in caso di revoca della curatela in tempi brevi. La sospensione di
fatto della procedura relativa alla sostituzione del curatore non era quindi
ingiustificata, né è durata a lungo, poiché la curatela è stata formalmente
revocata il 13 settembre 2000. In siffatte circostanze non si può pertanto
considerare la sospensione di fatto della procedura di sostituzione alla
stregua di un diniego di giustizia.
-
L'appellante
postula il riconoscimento alla curatrice di fatto della remunerazione per le
prestazioni svolte dal maggio al dicembre 2000, conformemente alle tariffe applicabili.
La Delegazione tutoria, come si è detto, non ha adottato alcuna decisione con
lo scritto del 17 agosto 2000 né tanto meno ha statuito su eventuali pretese
della persona che sostiene di essere stata curatrice di fatto. Spetta quindi a
quest'ultima il compito di presentare la propria domanda di indennità e il
conteggio delle spese all'autorità tutoria per l'approvazione (art. 3 del
Regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele, RL
4.1.2.2.1, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). La richiesta del
curatelato è pertanto d'acchito improponibile. Ne segue che l'appello, in
quanto ricevibile, si rivela manifestamente infondato in ogni suo punto e può
essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC). Data la particolarità del caso e la situazione finanziaria
dell'appellante, si giustifica però – eccezionalmente – di rinunciare al
prelievo di spese, né si giustifica di attribuire ripetibili alla Delegazione
tutoria, cui l'appello non è nemmeno stato intimato. La domanda di ammissione
all'assistenza giudiziaria deve in ogni modo essere respinta, sia per quel che
concerne la procedura di ricorso che per quella di appello. Del tutto inconsistente
fin dall'inizio, l'appello non adempie in effetti il requisito cumulativo della
probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Quanto al ricorso del 23 agosto
2000 all'autorità di vigilanza, esso era addirittura irricevibile.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________ -__________, __________.
Comunicazione:
–
Delegazione tutoria di __________;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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