AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.83
Data decisione, Autorità:
02.04.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00083
Lugano
2 aprile 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Chiesa
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 30 maggio 2000 dalla
Società __________ __________ __________ e
__________ -__________, __________ __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ Sindacato __________ __________
__________, __________
(rappresentato dalla sezione regionale per il Ticino
e la Moesa, Bellinzona)
__________ __________, __________, e
__________ __________,
(patrocinati dagli avvocati __________ __________
e __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 27 giugno 2001 presentata dalla Società __________ __________ -__________
contro la sentenza emessa il 5 giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel
maggio del 2000 taluni attivisti del __________ Sindacato __________
____________________ hanno manifestato quattro volte davanti e dentro il centro
commerciale __________ di __________ , protestando contro la decisione
con cui la Società __________ __________ - aveva deciso di prolungare
temporaneamente di un'ora l'orario d'apertura dei negozi il sabato, dalle 17.00
alle 18.00. Il 30 maggio 2000 la __________ -__________ si è rivolta al Pretore
del Distretto di Bellinzona perché accertasse l'illiceità delle azioni compiute
dal __________, in particolare da __________ __________ e __________
__________, i quali erano entrati nella proprietà per manifestare senza permesso,
avevano invitato i clienti a non accedere al centro commerciale, si erano rifiutati
di lasciare i luoghi nonostante l'ingiunzione dei responsabili, avevano
ingiuriato rappresentanti della cooperativa e scandito motti ostili con un
megafono all'interno del centro, avevano chiuso l'entrata principale con una
rete metallica ed erano passati a vie di fatto nei confronti del personale che
intendeva liberare l'ingresso. L'attrice ha chiesto inoltre che i convenuti
fossero tenuti a versarle in solido un'indennità simbolica di fr. 1.– a titolo
di riparazione morale.
B. In
esito a una domanda cautelare presentata dall'attrice contestualmente alla petizione,
con decreto del 13 novembre 2000 il Pretore, confermando l'ordine impartito
senza contraddittorio il 31 maggio precedente, ha ingiunto “al , Sindacato
__________ __________ __________ in __________ e in particolare a __________
__________ e __________ __________ ” – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
non accedere al centro __________ di __________ __________ né a qualsiasi altra
area di proprietà dell'attrice per svolgere manifestazioni non autorizzate, e
ha posto gli oneri processuali a carico dei convenuti. Un appello presentato da
questi ultimi il 23 novembre 2000 è stato parzialmente accolto da questa
Camera, che con sentenza del 12 aprile 2001 ha respinto l'istanza e ha
revocato il decreto emesso dal Pretore senza contraddittorio il 31 maggio 2000,
mantenendo invariato nondimeno il dispositivo sulla tassa di giustizia e le
spese di primo grado (inc. ..).
C. Nel
frattempo, con risposta dell'11 settembre 2000 il __________ Sindacato
__________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________
hanno proposto di respingere la petizione. Nella sua replica dell'11 ottobre
2000 l'attrice ha esteso le domande, chiedendo che fosse accertata anche l'illiceità
di una manifestazione non autorizzata svoltasi nel frattempo, il 3 giugno 2000,
nei centri commerciali di __________ __________ e di __________ , in
violazione del decreto cautelare emesso del Pretore il 31 maggio 2000. In esito
a un'istanza presentata il 16 novembre 2000 dai convenuti, con sentenza del 20
dicembre 2000 questa Camera ha poi ricusato il Pretore (inc. ..),
il quale è stato sostituito dal Segretario assessore. Nella duplica del 9
gennaio 2001 i convenuti hanno proposto, una volta ancora, di respingere l'azione.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato le loro richieste nelle rispettive
conclusioni e hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 5 giugno
2001, il Segretario assessore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia
di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono state poste per un quarto a carico
dei convenuti in solido e per il resto a carico dell'attrice, tenuta a rifondere
alle controparti fr. 1400.– complessivi per ripetibili ridotte.
D. Contro
la sentenza predetta è insorta la Società __________ __________ -__________ con
un appello del 27 giugno 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio
impugnato, sia accertata l'illiceità delle azioni compiute dai convenuti, i
quali sono entrati nella sua proprietà per manifestare senza permesso, hanno
invitato i clienti a non accedere al centro commerciale, si sono rifiutati di
lasciare i luoghi nonostante l'ingiunzione dei responsabili, hanno ingiuriato
rappresentanti della cooperativa e scandito motti ostili con un megafono
all'interno del centro, hanno chiuso l'entrata principale con una rete
metallica, sono passati a vie di fatto nei confronti del personale che
intendeva liberare l'ingresso e hanno inscenato anche una manifestazione in
violazione del noto decreto cautelare. L'appellante conclude inoltre perché i
convenuti siano tenuti a versarle in solido un'indennità simbolica di fr. 1.– a
titolo di riparazione morale. Nelle loro osservazioni del 30 agosto 2001 il
__________ Sindacato __________ __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza
impugnata.
Considerando
in diritto: 1. I
convenuti contestano preliminarmente l'appellabilità della sentenza, rilevando
che la domanda di versamento di fr. 1.– a titolo di riparazione morale,
congiunta con quella intesa all'accertamento della lesione, conferisce alla
lite valore pecuniario, il quale però non raggiunge la soglia minima di fr.
8000.–. A torto. L'azione intesa alla protezione della personalità non ha
carattere pecuniario, contrariamente all'azione intesa al risarcimento del
danno e alla riparazione del torto morale (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n.
775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione,
pag. 387). Per di più, anche quest'ultima perde il suo carattere pecuniario se
è strettamente connessa a un'azione intesa alla protezione della personalità,
tanto che entrambe le azioni possono poi formare oggetto di un ricorso per
riforma al Tribunale federale (DTF 80 II 30 consid. 1, 78
II 291 consid. 1; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berna 1990, n. 1.3.1 e 1.4 ad art. 44). Si aggiunga che l'indennità simbolica di fr. 1.– richiesta per torto
morale, ancorché cifrata, non configura una domanda di carattere pecuniario nel
senso dell'art. 49 cpv. 1 CO, bensì una modalità di riparazione a norma
dell'art. 49 cpv. 2 CO (DTF 80 II 194).
Essa risulta quindi, per ciò solo, impugnabile con ricorso per riforma, a
prescindere dal valore litigioso (Brehm in:
Berner Kommentar, 2ª edizione,
n. 109 ad art. 49 CO con rinvio). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
Il
Segretario assessore, accertata la legittimazione delle parti a stare in lite,
ha respinto la domanda volta a far accertare l'illiceità delle azioni compiute
dai convenuti, ritenendo che all'attrice difettasse ogni interesse degno di
protezione, non essendo più verosimile l'attualità né l'imminenza di una
turbativa. Egli ha soggiunto che, se al momento in cui l'attrice ha promosso
azione l'accertamento della lesione poteva anche apparire giustificato, ciò
non era più il caso al momento del giudizio, poiché nel frattempo la situazione
era cambiata e non erano più previste altre manifestazioni sindacali. Né
l'attrice ha dimostrato che l'agire dei convenuti fosse altrimenti suscettibile
di produrre effetti molesti a un anno dalla commissione dei fatti. Ne ha concluso,
il Segretario assessore, che la domanda di accertamento risultava infondata già
per carenza d'interesse legittimo, ciò che rendeva superfluo esaminare
l'eventuale lesione della personalità dell'attrice.
-
L'appellante
rimprovera al primo giudice di avere posto requisiti eccessivi all'ammissibilità
della domanda di accertamento, negando il di lei interesse legittimo sulla
base di una giurisprudenza ormai superata. Essa rileva che, come il Tribunale
federale ha avuto modo di stabilire recentemente, l'interesse all'accertamento
è dato – per principio – ogni qualvolta le circostanze non siano mutate al
punto che la questione abbia perduto ogni attualità e interesse. L'appellante
ritiene di conservare perciò un interesse attuale all'accoglimento della
domanda, che consiste nel far cessare il senso di insicurezza e di sconcerto
insinuatosi nei dipendenti, nella clientela e nell'opinione pubblica in genere
riguardo alla legittimità della decisione aziendale di tenere aperti i negozi
il sabato fino alle ore 18 (appello, pag. 13 verso l'alto). Donde
l'ammissibilità della domanda di accertamento, la quale adempie per il resto i
requisiti posti dagli art. 28 seg. CC e deve pertanto essere accolta, con la
conseguente riforma del giudizio impugnato.
-
Per l'art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può,
a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi
all'offesa (cpv. 1). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal
consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato,
oppure dalla legge (cpv. 2). Ravvisandosi i presupposti dell'art. 28 CC,
l'attore può chiedere al giudice – fra l'altro – di accertare l'illiceità di
una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 n.
3 CC). Nella già citata sentenza del 21 dicembre 1994 – cui il Segretario assessore
si è ispirato per respingere la richiesta dell'attrice – il Tribunale federale
aveva invero subordinato la domanda di accertamento alla prova di una molestia
ancora attuale al momento del giudizio (DTF 120 II 373 consid. 3). Tuttavia,
come rileva giustamente l'appellante, la giurisprudenza ha poi mitigato tale requisito,
precisando che l'interesse all'accertamento della lesione – sia esso fondato
sull'art. 9 cpv. 1 lett. c LCSl o sull'art. 28a
cpv. 1 n.
3 CC – può essere negato solo qualora, rispetto al momento dei fatti, le
circostanze siano mutate al punto da far apparire il comportamento lesivo (nel
caso in discussione: un articolo di stampa) senza attualità né significato,
sicché il rischio di reiterazione non appare più verosimile (DTF 123 III 362 consid.
1g). Quest'ultimo orientamento è stato poi confermato (DTF 127 III 483 consid.
1). Di conseguenza, contrariamente all'opinione del primo giudice, il
richiedente non deve più dimostrare il perdurare di una molestia concreta; è
sufficiente ch'egli mantenga un interesse degno di protezione a far cessare
l'inconveniente (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb), purché le circostanze non
siano mutate al punto che l'atto lesivo abbia perso ogni attualità e significato
(DTF 127 III 485 consid. 1c/aa).
-
Nella
fattispecie l'appellante fa valere che la sua domanda mira – come detto – a
eliminare la sensazione insinuatasi nei dipendenti, nella clientela e
nell'opinione pubblica “che la grande azienda commetta un abuso nel tenere
aperti alcuni suoi negozi al sabato oltre le ore 17.00”. In realtà ci si può
chiedere se l'accertamento in merito all'illiceità dei noti fatti sia
suscettibile di eliminare gli effetti molesti lamentati dall'azienda per
giustificare l'interesse attuale all'azione. Ci si può domandare inoltre se il
sentimento di insicurezza evocato dall'attrice sia ancora diffuso nei dipendenti,
nella clientela e nell'opinione pubblica. Sia come sia, già si è spiegato che
la giurisprudenza più aggiornata non impone più alla vittima di dimostrare il
sussistere di una molestia concreta al momento del giudizio (DTF 127 III 485 consid.
1c). Per il resto, non si può certo affermare che, dal momento della pretesa
lesione (maggio e giugno del 2000) alla sentenza del Segretario assessore
(emessa il 5 giugno 2001) le circostanze siano talmente mutate da far escludere
che i convenuti reiterino il loro comportamento o che la molestia possa
altrimenti ripresentarsi (DTF 127 III 485 consid. 1c/aa). Per quanto riguarda
l'interesse legittimo all'accertamento di una lesione della personalità, quello
allegato dall'appellante è dunque sufficiente.
-
L'appellante
chiede che si accerti l'illiceità dei seguenti atti, commessi dai convenuti
allo scopo di ostacolare la normale attività dell'azienda. Essa rimprovera alle
controparti, in particolare:
– di
essersi appostati all'interno della proprietà per svolgere manifestazioni
ostili senza la sua autorizzazione;
– di
avere invitato clienti a non accedere al centro;
– di
essersi rifiutati di lasciare i luoghi, pur essendo stati diffidati ad andarsene;
– di
avere ingiuriato i suoi rappresentanti con epiteti come “schiavisti, nazisti,
kapò”;
– di
avere pronunciato a lungo motti ostili all'interno del centro con un megafono;
– di
avere bloccato l'entrata principale con una rete metallica;
– di
essere passati a vie di fatto contro suoi dipendenti per impedire la rimozione
della rete metallica e
– di
avere svolto un'ulteriore manifestazione senza l'autorizzazione di lei, il 3
giugno 2000, in spregio del decreto pretorile che ne faceva divieto.
Per
l'appellante tali comportamenti ledono il buon nome dell'azienda e la sua
libertà economica, senza che ciò sia giustificato da motivi legittimi nel senso
dell'art. 28 cpv. 2 CC.
-
I
convenuti negano che i fatti descritti offendano la personalità dell'azienda,
rilevando che tutt'al più la lamentata violazione di domicilio potrebbe
configurare una lesione della proprietà. Contestano inoltre che i manifestanti,
in particolare __________ __________ e __________ __________, abbiano rivolto
ingiurie o siano passati a vie di fatto nei confronti di dipendenti della ditta
e soggiungono che, quand'anche ciò fosse, l'appellante non potrebbe valersi di
atti contro terzi per invocare un'offesa a sé stessa. Essi non censurano per il
resto che i manifestanti abbiano bloccato l'accesso principale del centro
commerciale, scandito messaggi con l'ausilio di un megafono e ignorato il noto
decreto del Pretore, ma reputano che la libertà di movimento di clienti o
dipendenti non sia stata ostacolata (le due entrate secondarie essendo rimaste
agibili) e che la personalità economica dell'azienda non sia stata lesa. Negano
inoltre di avere invitato i clienti a non accedere al centro commerciale e
sostengono che gli eventuali atti illeciti dei manifestanti sono imputabili
solo a __________ __________ o a __________ __________ per quanto da essi
compiuto personalmente. Al sindacato sarebbe ascrivibile tutt'al più l'azione
__________ __________ nella sua qualità di segretario regionale, ma non quella
di __________ __________ o di altri attivisti senza mansioni dirigenziali. In
ogni caso – soggiungono i convenuti – l'asserita lesione della personalità
dell'azienda sarebbe giustificata dall'interesse preponderante dei sindacalisti
a manifestare la loro opinione contro una decisione (quella di prolungare
l'orario d'apertura il sabato) da essi ritenuta illegittima e lesiva dei
diritti dei lavoratori.
-
Degli
atti lesivi lamentati dall'appellante, i soli che appaiano suscettibili di
ledere la personalità di lei sono le ingiurie, le vie di fatto, il blocco
dell'accesso al centro commerciale e l'invito ai clienti di non accedere al
supermercato. Il mancato abbandono della proprietà privata nonostante diffida,
la divulgazione di messaggi attraverso un megafono e lo svolgimento di una
manifestazione su suolo privato – sia pure in disattenzione di un ordine
giudiziario – potranno anche configurare violazioni della proprietà e
trascendere in contegni penalmente reprensibili, ma non bastano per recare
offesa al buon nome della ditta. D'altro lato semplici disagi o inconvenienti
dovuti allo svolgimento di una manifestazione non assurgono, di per sé, a
comportamenti lesivi della personalità: a tal fine occorre che il contegno dei
dimostranti ecceda – per gravità, durata o altri motivi – il grado di tolleranza
che si può ragionevolmente pretendere da una persona nella vita quotidiana (Tercier, op. cit., pag. 57 n. 392). Manifestare su una
proprietà privata aperta al pubblico gridando messaggi con un megafono non
basta dunque, di per sé, a ledere la personalità dell'azienda proprietaria del
terreno.
-
Riguardo
agli atti potenzialmente lesivi della personalità, i convenuti ammettono di
avere chiuso con una rete metallica l'accesso principale del supermercato.
Negano invece che i manifestanti, in particolare __________ __________ e
__________ __________, abbiano rivolto ingiurie o usato violenza nei confronti
dei dipendenti dell'azienda, oppure invitato i clienti a non accedere al negozio.
a) __________
__________ (gerente del centro commerciale) ha dichiarato che “… rivolgendosi a
me, mi hanno detto che ero un kapò e ciò è stato ripetuto 4 o 5 volte… Su una
delle fotografie riconosco il qui presente __________ __________ … In seguito
uno dei signori ha continuato a prendermi in giro dicendomi che eravamo dei
servi della __________, degli schiavi… e noi facevamo i kapò” (verbale del 3
luglio 2000, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Interrogato in sede penale,
__________ __________ ha riconosciuto di avere detto a __________ __________,
__________ __________ e __________ __________ (altri impiegati) – durante la
manifestazione del 6 maggio 2000 – “che essendo anche loro dei dipendenti,
stavano facendo qualche cosa per finire contrario ai loro interessi… Poi ho
fatto l'esempio dei kapò, dicendo che anche i kapò facevano lavori di sorveglianza”
(doc. 2, pag. 2 in basso). Dalla deposizione di __________ __________ non
risulta però che gli epiteti di “servi” e “schiavi” siano stati proferiti da
__________ __________, sebbene egli sia stato riconosciuto dal testimone come
autore di altri atti (verbale citato, pag. 6 a metà), né da __________
__________, il quale non era presente in quel momento (doc. 2, pag. 2 in alto;
doc. 3, pag. 2 in alto).
b) Per
quanto attiene alle asserite vie di fatto intercorse il 13 maggio 2000 dopo la
posa della rete metallica, __________ __________– dipendente del centro
commerciale – ha dichiarato di essere stato spintonato da un manifestante e di
avere riportato lividi a un braccio (verbale dell'8 agosto 2000, pag. 17 in
fine). In fotografia il testimone ha poi identificato l'autore del gesto in un
terzo attivista, ritratto accanto a __________ __________. Non si trattava
dunque né di __________ __________ di di __________ __________. Altri testimoni
hanno confermato la colluttazione seguita alla posa della rete
(____________________, verbale del 3 luglio 2000, pag. 6 verso il basso;
__________ __________, verbale citato, pag. 8 in fine; __________ __________,
verbale citato, pag. 12 verso il basso e __________ __________n, verbale dell'8
agosto 2000, pag. 15 verso il basso), ma nessuno di loro ha accusato i
convenuti di avere personalmente spintonato o maltrattato chicchessia. Riguardo
all'invito ai clienti perché non entrassero nel centro commerciale, i convenuti
negano l'episodio e invano si cercherebbe un qualsivoglia indizio nel fascicolo
processuale che consenta di rendere almeno verosimile tale circostanza.
c) In
definitiva, gli unici episodi ascrivibili ai convenuti sono la definizione di
“kapò” rivolta il 6 maggio 2000 da __________ __________ al gerente del supermercato
e ad altri due impiegati, così come la posa della rete metallica il 13 maggio
2000 per opera – fra gli altri – di __________ __________ e __________
__________. Ai convenuti non possono invece essere imputati eventuali atti illeciti
perpetrati da altri manifestanti, giacché nell'ambito delle azioni previste
all'art. 28a cpv. 1 CC non vige alcuna responsabilità per atti di terzi
(cfr. Tercier, op. cit., pag. 118
n. 850 seg.). Ciò posto, occorre esaminare se i due comportamenti citati
abbiano effettivamente leso la personalità dell'azienda.
- I
convenuti ritengono che l'appellante non possa in nessun caso ritenersi offesa
da un'ingiuria di cui essa non era neppure destinataria. Tuttavia, stando allo
stesso autore dell'affermazione, l'epiteto di “kapò” è stato da lui proferito
perché i dipendenti dell'azienda gli avrebbero “detto che la loro presenza era
stata ordinata dai dirigenti del negozio” (interrogatorio di __________
__________: doc. 2, pag. 2 in fine). L'invettiva era quindi diretta anche
contro l'azienda, che tratta i suoi dipendenti alla stregua di “kapò”, ossia di
“detenuti, nei campi di concentramento e di sterminio nazisti, che avevano
funzioni direttive nei confronti dei compagni di prigionia e ne organizzavano
il lavoro” (Battaglia, Grande
dizionario della lingua italiana, vol. VIII, Torino 1973, pag. 641, 3ª colonna
in alto). Ne discende che la contumelia, ancorché rivolta al gerente del
supermercato e a due dipendenti, era suscettibile di danneggiare l'attrice nella
sua personalità giuridica, messa verso terzi in una luce equivoca, nel riflesso
di un'immagine biasimevole della sua gestione socio-aziendale. Tanto più ove si
consideri che il diritto civile offre, per rapporto al diritto penale, una protezione
più ampia alla persona offesa (Tercier,
op. cit., pag. n. 204 pag. 31; DTF 107 II 4, 100 II 179).
Per quel
che è del blocco con rete metallica dell'entrata principale, i convenuti non
contestano – di per sé – la versione dei fatti esposta dall'appellante, ma obiettano
di avere tolto l'ostacolo nel giro di 5 minuti circa (doc. 3; deposizione __________,
verbale del 3 luglio 2000, pag. 12 a metà) e di non avere impedito ai clienti
di accedere al negozio attraverso altre entrate. Sta di fatto che, comunque
sia, un simile intralcio all'accesso di un centro commerciale, per quanto
dotato di ingressi secondari, è un efficace mezzo di pressione per dissuadere
parte della clientela dal compiere acquisti. Arreca all'azienda quindi un
pregiudizio economico, oltre che d'immagine, e l'art. 28 CC protegge anche la
personalità economica, non solo l'immagine, la nomea, la sfera privata e
l'onorabilità (Meili in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 31 ad art. 28 con rinvii). Quanto al comportamento
in questione, per poco che sia durato, esso travalica manifestamente il grado
di tolleranza che si può ragionevolmente pretendere anche da un'impresa commerciale,
fosse pure nell'ambito di manifestazioni sindacali. Che nei confronti dei responsabili
il Procuratore pubblico abbia decretato un non luogo a procedere per l'accusa
di coazione ancora non significa, del resto, che il comportamento predetto non
abbia leso la personalità economica dell'attrice.
-
I
convenuti eccepiscono che, foss'anche stata lesa la personalità
dell'appellante, la loro azione si giustificava in ogni modo per l'interesse
prevalente a manifestare contro una decisione – quella di prolungare di un'ora
l'apertura dei negozi il sabato – da essi ritenuta illegale e pregiudizievole
per i lavoratori. L'argomentazione non può essere condivisa. I convenuti
disconoscono in effetti che il loro diritto di protestare e di manifestare non
legittimava a qualsiasi eccesso. Nella ponderazione dei contrapposti interessi
si può in effetti giustificare una dimostrazione (pacifica) con l'uso di megafoni,
pur su suolo privato aperto al pubblico, ma non l'equiparazione del centro
commerciale a un lager nazista, quella di suoi dipendenti a kapò, e nemmeno si
può ravvisare un interesse preponderante nel chiudere l'ingresso del
supermercato con una rete metallica. Al riguardo non soccorrono ragioni
giustificative preponderanti che legittimino una lesione della personalità
dell'azienda a norma dell'art. 28 cpv. 2 CC.
-
Gli
interessati contestano infine che l'eventuale comportamento illecito di
attivisti senza funzioni dirigenziali possa essere imputato al sindacato. Ora,
per ravvisare una lesione della personalità da parte di una persona giuridica
occorre che questa, agendo per il tramite dei suoi organi (art. 55 CC), abbia
in qualche modo favorito, permesso o – quanto meno – tollerato l'azione
offensiva (Tercier, op. cit.,
pag. 118 n. 850 seg.). In concreto, come ha rilevato il Segretario assessore,
nulla permette di affermare che la sezione regionale del sindacato per il
Ticino e la Moesa abbia effettivamente personalità giuridica. L'agire dei
manifestanti potrebbe quindi essere addebitato, tutt'al più, al __________ Sindacato
__________ ____________________ con sede a __________, iscritto nel registro di
commercio di quel Cantone come associazione a norma degli art. 60 segg. CC.
Tuttavia dal fascicolo processuale non si desume – né l'appellante pretende –
che fra i partecipanti alle manifestazioni figurassero organi della sede
centrale del sindacato, o che costoro abbiano in qualche modo favorito,
consentito o tollerato azioni illecite nei confronti della società
cooperativa. Ciò posto, i convenuti riconoscono nondimeno che __________
__________– segretario della sezione regionale – “può impegnare la responsabilità
del __________ (…) nella misura in cui ha partecipato concretamente a delle
manifestazioni” (conclusioni, pag. 10 in alto; risposta, pag. 15 in alto). Pur
non essendo formalmente iscritto come organo dell'associazione, da questo
profilo __________ __________ risulta perciò un organo di fatto, in grado di
impegnare con il proprio agire la persona giuridica (Tercier, op. cit., pag. 250 n. 1887). Se ne conclude che al
__________ Sindacato __________ __________ __________ è imputabile il blocco
con rete metallica dell'accesso al centro commerciale attuato da __________
__________.
-
Il
Segretario assessore ha respinto la richiesta dell'attrice intesa a ottenere il
versamento simbolico di fr. 1.– per torto morale, rilevando che la lesione
invocata – seppure illecita – è stata di breve durata e non ha impedito
all'azienda di esercitare la propria attività commerciale. A suo parere inoltre
i requisiti per un simile indennizzo devono essere valutati con maggior rigore
ove la vittima dell'offesa sia una persona giuridica. E nella fattispecie la
molestia non aveva raggiunto un'intensità tale da giustificare il versamento di
un'indennità. Infine, l'attrice neppure aveva tentato di allegare o
circostanziare una qualsiasi sofferenza suscettibile di giustificare una
riparazione morale.
L'appellante
ribadisce di avere dimostrato una grave lesione della personalità. A suo dire,
l'immagine dell'azienda sarebbe stata posta ripetutamente in cattiva luce dalle
azioni sindacali, mirate a divulgare false informazioni riguardo a possibili
abusi nel prolungare il sabato l'apertura dei negozi. Essa sottolinea inoltre
che i convenuti le hanno impedito di svolgere normalmente la propria attività,
cagionandole un pregiudizio “non soltanto economico” e si duole che nei suoi
confronti sono stati finanche perpetrati reati, in particolare quando gli
aderenti al sindacato hanno ingiuriato taluni suoi dipendenti intervenuti per
sedare gli animi.
a) Giusta
l'art. 49 cpv. 1 CO, al quale rinvia l'art. 28a cpv. 3 CC, chi è illecitamente
leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo
giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una
somma a titolo di riparazione morale. Il versamento di tale indennità entra in
considerazione solo ove la vittima abbia subìto pregiudizi che per la loro
intensità eccedano quanto una persona, secondo le concezioni attuali, dev'essere
in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (Meili, op. cit., n. 17 ad art. 28a CC con richiamo).
L'oggettiva gravità della lesione deve inoltre essere soggettivamente risentita
dall'interessato – rispettivamente, per una persona giuridica, dai suoi organi
(Brehm, op. cit., n. 42 ad art.
49 CO) – come una sofferenza morale (DTF 120 II 98 consid. 2b con rinvio).
b) L'ammissibilità
di una richiesta d'indennizzo simbolico è controversa in dottrina, giacché la
sua portata non è chiaramente distinta da altre forme di riparazione morale a
norma dell'art. 49 cpv. 2 CO (cfr. Brehm,
op. cit., n. 109 ad art.
49 CO), da cui essa rileva (DTF 80 II 194). Sia come sia, quand'anche si
ammettesse tale modalità di riparazione morale, essa sarebbe subordinata, come
ogni altra forma di riparazione nel senso dell'art. 49 cpv. 2 CO, alle
condizioni previste dall'art. 49 cpv. 1 CO (Brehm,
op. cit., n. 98 ad art. 49 CO). L'accoglimento della domanda soggiace
dunque – fra l'altro – all'esistenza di una lesione della personalità, che come
detto dev'essere grave dal profilo oggettivo e soggettivo (Brehm, op. cit., n. 19 segg. ad art. 49
CO con citazioni di dottrina e giurisprudenza).
c) Nella
fattispecie il comportamento dei convenuti, ancorché illecito, non bastava per
offendere gravemente la personalità dell'attrice. Intanto, già dal
profilo oggettivo, una lesione dei diritti di una persona giuridica giustifica
un'indennità per torto morale solo con riserbo (Brehm, op. cit., n. 43 ad art. 49 CO con richiami).
L'appellante sostiene bensì che i convenuti hanno divulgato false informazioni
circa il diritto dell'azienda di prolungare l'orario d'apertura dei negozi,
così come hanno impedito il regolare esercizio dell'attività commerciale. Tali
atti ancora non denotano però una grave offesa alla personalità della ditta.
Certo, l'azienda può avere recepito l'insulto di “kapò” al suo gerente e ad
altri dipendenti – di riflesso – come una lesione della propria personalità
(sopra, consid. 10), ma ciò non è sufficiente per denotare una grave offesa.
Che l'ingiuria abbia leso l'onore dei diretti interessati al punto da giustificare
una riparazione morale in loro favore è possibile, ma tale diritto non può
essere riconosciuto all'azienda.
d) L'interessata
si limita per il resto a evocare la gravità oggettiva della molestia, ma non
spiega in che modo l'azienda abbia risentito soggettivamente – per il tramite
dei propri organi (Brehm, op. cit.,
n. 43 ad art. 49 CO con richiami) – del comportamento dei convenuti. La prova
di una sofferenza morale è invero difficile da dimostrare, ma ciò non la
dispensava dal circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 99 consid. 2b). Per
di più, di fronte all'argomentazione con cui il primo giudice ha respinto la
domanda di riparazione anche perché non risultava addotta alcuna sofferenza
morale a sostegno della pretesa, l'appellante riafferma la gravità oggettiva della
lesione subita, ma non si confronta con l'aspetto soggettivo della lesione, né
spiega perché il giudizio impugnato sarebbe errato su questo punto.
Insufficiente motivato, l'appello si rivela al proposito finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
- Gli
oneri processuali, commisurati all'impegno richiesto a questa Camera, seguono
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa
sull'accertamento della lesione, ma solo riguardo all'epiteto di “kapò”
proferito da __________ __________ e alla posa della rete metallica, imputabile
a tutti i convenuti, mentre soccombe sugli altri episodi e sul versamento di
un'indennità simbolica per torto morale. Tutto ben ponderato, si giustifica
dunque di porre gli oneri processuali per un mezzo a carico dell'appellante,
per un terzo a carico di __________ __________ e per il sesto rimanente a
carico degli altri convenuti in solido. L'appellante rifonderà inoltre ai
convenuti un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio
impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima
istanza, che seguono il medesimo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta, nel senso che
è accertata una lesione della personalità della Società __________ fra
__________ e __________ __________ -__________ da parte di
– __________ __________, per avere
apostrofato il 6 maggio 2000 di “kapò” __________ __________, __________
__________ e __________ __________, dipendenti dell'azienda, come pure da parte
di
– __________ __________i, __________
__________ e del __________ Sindacato __________ ____________________, per
avere ostruito il 13 maggio 2000 l'accesso principale al centro commerciale
__________ di __________ __________ con una rete metallica.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono poste per un mezzo
a carico dell'attrice, per un terzo a carico di __________ __________ e per il
resto solidalmente a carico del __________ Sindacato __________
____________________ e di __________ __________. L'attrice rifonderà al
__________ e a __________ __________ un'indennità per ripetibili ridotte di fr.
1000.– complessivi, oltre a un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 400.– a
__________ __________.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti per un mezzo a carico dell'appellante, per un terzo a carico di
__________ __________ e per il resto solidalmente a carico del __________ Sindacato
__________ ____________________ e di __________ __________. L'appellante
rifonderà al __________ e a __________ __________ un'indennità per ripetibili
ridotte di fr. 1000.– complessivi, oltre a un'indennità per ripetibili ridotte
di fr. 400.– a __________ __________.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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