AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2001.77
Data decisione, Autorità:
03.10.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00077
Lugano
3 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(obbligo d'informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 15 febbraio 2001 da
__________ __________, nata __________, __________ __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 giugno 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 6 giugno 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1948) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________
__________ il ____________________ 1984. Dall'unione sono nate __________
(____________________1986) e __________ (____________________1990),
quest'ultima deceduta nel 1999. Il marito, enologo, è attivo nel settore della
produzione e commercio di vini e liquori, come pure nella gestione di aziende
vitivinicole; la moglie, fiorista, non ha più svolto attività lucrativa dopo il
matrimonio. Il 15 febbraio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ingiungesse al marito di darle informazioni
e di produrre la documentazione relativa alle sue attività professionali, ai
suoi redditi e alla sua sostanza, alle sue relazioni bancarie in Svizzera e all'estero
dal gennaio 1999, alle assicurazioni da lui stipulate, ai suoi beni mobili, ai
suoi crediti verso terzi e all'ammontare degli averi di cassa pensione.
B. All'udienza
del 24 aprile 2001 __________ __________, pur dando atto che il marito aveva
parzialmente adempiuto la richiesta d'informazione, ha esteso la domanda ai
contratti d'acquisto, alle modalità di finanziamento, agli investimenti per
sistemazioni e migliorie, agli incarti dell'imposta sull'utile immobiliare e ai
contratti di locazione o affitto inerenti a vari immobili appartenuti o
appartenenti al medesimo. Essa ha chiesto inoltre ragguagli sul diritto
d'usufrutto della suocera gravante uno stabile di __________, sul credito del
marito nei confronti della __________ __________ __________ __________, sul
finanziamento legato alla sottoscrizione di azioni della __________ __________
__________ __________, sul reddito proveniente da comunioni ereditarie e
indivisioni, sulle polizze di assicurazione sulla vita presso la ,
sull'interessenza del marito nella __________ __________ e su un'operazione
immobiliare denominata “ __________ ”. __________ __________ si è
opposto all'istanza, salvo dichiararsi disposto a produrre la documentazione
riguardante il mobilio, i veicoli e il suo credito nei confronti della
__________ __________ __________ __________, rilevando di avere già dato
seguito per il resto alla domanda.
C. Statuendo
il 6 giugno 2001 il Pretore ha ingiunto a __________ __________ di consegnare
alla moglie, entro trenta giorni, la documentazione richiesta con l'istanza del
15 febbraio 2001 e con la successiva completazione del 24 aprile 2001, salvo
quella che fosse già stata trasmessa. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 200.– sono stati posti a carico del convenuto, tenuto a rifondere
alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.
D. __________
__________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 18 giugno
2001 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, il rigetto
dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il vicepresidente
di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo il 22 giugno 2001.
Nelle sue osservazioni del 6 luglio 2001 __________ __________ propone di
respingere il ricorso e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 170 cpv. 1 CC ogni coniuge può esigere che l'altro lo informi sui suoi
redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Il giudice può obbligare l'altro
coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti
necessari (cpv. 2). Nel caso in cui sia già pendente una procedura di
separazione, di divorzio o di protezione dell'unione coniugale, la domanda
d'informazione si attua attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal
diritto cantonale nel quadro della causa pendente (Rep. 1997 pag. 123 consid. 3
con richiami, 1999 pag. 146 consid. 2 pubblicato anche in FamPra.ch 1/2000
pag. 141 consid. 2). Nel caso in cui – come in concreto – sia presentata
autonomamente, l'istanza è trattata con la procedura contenziosa di camera di
consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 4 LAC combinato con
l'art. 5), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza impugnabile
davanti alla Camera civile di appello entro 10 giorni (art. 370
cpv. 1 e
2 CPC; Rep. 1997 pag. 123 consid. 2). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi
ricevibile.
-
Il Pretore ha ritenuto che in ossequio al diritto d'informazione un
coniuge non può limitarsi a indicare lo stato attuale del suo patrimonio e dei
suoi redditi, ma deve precisarne anche l'evoluzione. Ciò sarebbe suffragato non
solo dallo scopo della norma, analogamente al diritto d'informazione
dell'erede, ma anche dalle norme sugli effetti generali del divorzio. A mente
del primo giudice in concreto la moglie ha reso sufficientemente verosimile un
interesse alle informazioni richieste, giudicate pertinenti ai fini di una
futura domanda di contributi di mantenimento e di una corretta liquidazione del
regime dei beni. Accertato che il marito non pretende di non poter accedere
alla documentazione richiesta, il Pretore ha ingiunto a quest'ultimo – come
detto – di produrre il tutto, salvo evidentemente quanto già trasmesso.
-
L'appellante
ribadisce che il diritto all'informazione si riferisce alla sola situazione
attuale dei suoi redditi e della sua sostanza. A suo avviso, quando la
richiesta è formulata in un procedimento autonomo, i ragguagli possono
limitarsi a un esposto informativo di natura generale, giacché l'obbligo
documentale dipende dall'interesse giuridico del coniuge richiedente. Egli
afferma che nella fattispecie la moglie non ha giustificato il diritto a
ottenere informazioni particolareggiate, sia perché non ha ancora chiesto un
contributo di mantenimento né la liquidazione del regime matrimoniale, sia
perché non ha reso verosimile alcun pericolo per i suoi diritti.
-
Oggetto
della domanda d'informazione può essere ogni circostanza correlata direttamente
o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 9 ad
art. 170 CC). La richiesta è proponibile in ogni momento, ma non deve assumere
carattere vessatorio né apparire motivata da semplice curiosità o risultare
inutilmente ripetitiva (Rep. 1997 pag. 123 consid. 1 con richiamo; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner
Kommentar, 2a edizione, n. 22 ad art. 170 CC). Il coniuge deve
fornire le informazioni occorrenti e produrre i documenti necessari (art. 170
cpv. 2 CC). In genere l'obbligo di informazione può essere limitato a un
esposto generale (DTF 118 II 29 consid. 3a con rimando), ma in circostanze
particolari può essere anche più esteso, secondo gli interessi in gioco (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000 pag. 160 n. 313 e 314; Schwander in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 15
ad art. 170 CC). Spetta al giudice valutare di volta in volta quali
informazioni e documenti si impongano nel caso concreto (Bräm, op. cit., n. 23 ad art. 170 CC).
-
Nella
fattispecie l'istante adduce che i suoi rapporti con il marito sono da tempo turbati
e che le sue richieste di chiarimento sono rimaste senza riscontro (istanza,
pag. 2; doc. D, E e F). Essa fa valere di dover accertare la situazione
patrimoniale del coniuge per disporre delle basi sulle quali avviare una
procedura giudiziaria, quantificare i contributi di mantenimento e valutare la
regolamentazione degli effetti accessori (istanza, pag. 5). Da parte sua il
marito riconosce che i rapporti coniugali sono deteriorati e che la separazione
sarà inevitabile (memoriale di risposta, pag. 2). Anche in appello egli ammette
che “da tempo sono sorte turbative nel matrimonio” (appello, pag. 2) e che il
divorzio è un'ipotesi “tutt'altro che peregrina” (appello, pag. 9). In
condizioni del genere la prospettiva di una causa di stato fra le parti è più
che concreta, ciò che rende verosimile la necessità per l'interessata di
ottenere informazioni utili nella prospettiva di un'adeguata regolamentazione
delle conseguenze patrimoniali.
Poco
importa che la richiesta sia stata formulata in modo autonomo, prima di un'eventuale
azione di divorzio, di separazione o di una procedura di misure a protezione
dell'unione coniugale. Il diritto di informazione si giustifica anche solo in
vista di simili cause (Bräm, op.
cit., n. 13 ad art. 170 CC) o in vista di negoziare una convenzione sugli
effetti della separazione o del divorzio (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 160 n. 314). Nella fattispecie l'obbligo di informazione del
marito non può pertanto limitarsi a un esposto di carattere generale, poiché in
tal caso l'interessata si vedrebbe costretta ad avviare una procedura
giudiziaria senza adeguata cognizione e a riproporre in quella sede le odierne
richieste. Anzi, dandosi turbativa nelle relazioni coniugali (come in
concreto), non è neppure necessario – contrariamente a quanto pretende
l'appellante – che la moglie renda verosimili problemi finanziari o particolari
rischi per i propri diritti. La dottrina citata dal ricorrente si riferisce in
realtà al caso in cui l'unione coniugale non sia incrinata da difficoltà,
ipotesi estranea alla fattispecie.
-
L'appellante
insiste nel sostenere che i ragguagli devono riferirsi unicamente alla
situazione finanziaria attuale. Invero, di principio, il diritto d'informazione
è volto a conoscere i redditi, la sostanza e i debiti del coniuge al momento
della domanda, non potendosi presumere la legittimità di una richiesta
retroattiva (Rep. 1997 pag. 127 consid. 9 con rimando). Al fine di permettere
la liquidazione del regime matrimoniale – come si prospetta in concreto – o la
firma di una convenzione sugli effetti della separazione o del divorzio, la
sola conoscenza della situazione attuale è nondimeno insufficiente (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n.
18 ad art. 170 CC; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., pag. 160 n. 314). Nella fattispecie il patrimonio
del marito è del resto costituito da numerosi immobili, alcuni dei quali – come
indica lo stesso convenuto (doc. 1, pag. 4) – sono stati acquistati in costanza
di matrimonio facendo capo anche a redditi immobiliari. Vigendo fra le parti il
regime ordinario della partecipazione agli acquisti, informazioni concernenti
siffatti investimenti o il finanziamento di lavori di miglioria su beni propri
appaiono utili – a un esame sommario come quello che presiede al procedimento
in esame – alla determinazione degli acquisti del marito.
-
Asserisce
l'appellante che i documenti richiesti con la domanda di completazione
presentata all'udienza del 24 aprile 2001 non sono necessari né per la
fissazione del contributo di mantenimento né per la liquidazione del regime
matrimoniale. A suo dire le richieste hanno un intento manifestamente
indagatorio, lesivo della sua personalità e ai limiti dell'abuso di diritto.
Ora, la domanda in esame riguarda 18 oggetti, fra cui immobili, crediti, assicurazioni,
partecipazioni a comunioni ereditarie, a società e operazioni immobiliari. Per
alcuni di essi la moglie ha chiesto più documenti e informazioni diverse. In
siffatte circostanze la censura dell'appellante, puramente generica, si rivela
insufficientemente motivata. Sia come sia, a un esame di mera verosimiglianza
le informazioni in questione appaiono utili per determinare i diritti derivanti
dagli effetti generali del matrimonio e del regime dei beni. Alcuni documenti
– ad esempio le indicazioni sui redditi da comunioni ereditarie o quelle sui
contratti di locazione e di affitto in vigore – risultano necessari per
stabilire il reddito dell'interessato e, conseguentemente, i contributi di
mantenimento per la moglie e la figlia. Altri appaiono pertinenti in vista
della liquidazione del regime dei beni. Per determinare la partecipazione
dell'istante agli acquisti del marito è verosimilmente giustificato raccogliere
elementi, inoltre, sul patrimonio immobiliare (atti di acquisto, finanziamenti,
migliorie, incarti dell'imposta sull'utile immobiliare), sull'evoluzione di
crediti, sul finanziamento della sottoscrizione di una società, sulle polizze
di assicurazioni vita, sulla cessione di ditte o su operazioni immobiliari.
Tanto più se si pensa che il rifiuto di informazioni va ammesso con riserbo (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 158 n. 310).
-
L'appellante
obietta che non si giustifica la richiesta di esibire il contratto di acquisto
dell'appartamento coniugale, giacché egli ha acquistato l'immobile lo stesso
giorno del matrimonio e quindi necessariamente con beni propri. A prescindere
dal fatto che dagli atti non risulta, né l'interessato indica, se il pagamento
del prezzo di acquisto sia avvenuto prima del trapasso di proprietà, il
convenuto stesso riconosce di avere effettuato durante il matrimonio un
importante ammortamento del debito ipotecario (doc.1, punto 1.1). Nell'ipotesi
in cui il rimborso sia stato finanziato da acquisti, il prezzo dell'immobile
può quindi risultare un'informazione utile per il calcolo dei compensi tra
acquisti e beni propri del marito (art. 209 cpv. 3 CC) e della partecipazione
all'aumento di pertinenza della moglie (art. 210 e 215 CC). Ne segue che l'utilità
di siffatto documento ai fini della liquidazione del regime dei beni riesce
sufficientemente verosimile.
-
Per
il ricorrente non si può esigere che egli presenti i giustificativi relativi al
diritto di usufrutto della madre, visto che concerne un immobile intestato alla
comunione ereditaria. La tesi non può essere condivisa, lo stesso convenuto
facendo parte di quella comunione ereditaria. Il documento potrebbe di per sé
essere utile per determinare i redditi della comunione, ad esempio in caso di
usufrutto costituito a titolo oneroso, e conseguentemente la quota parte che
gli compete. A un esame di verosimiglianza, i redditi provenienti da
partecipazioni in comunioni ereditarie appaiono pertinenti per la definizione
degli obblighi di mantenimento a carico del convenuto.
-
L'appellante
si oppone pure alla produzione dei documenti relativi all'alienazione degli
immobili di Locarno pervenutigli in eredità, sia perché i redditi figurano già
nella dichiarazione d'imposta, sia perché la moglie – a suo dire – non può
vantare alcuna pretesa al riguardo. L'interessato ammette tuttavia che il
contratto di divisione ereditaria è del 1985 e che i fondi sono stati alienati
il 23 giugno 2000, ragion per cui in costanza di matrimonio possono state
eseguite migliorie grazie ad acquisti, elemento che figura appunto nelle
dichiarazioni sugli utili immobiliari. La documentazione può rivelarsi utile
per determinare eventuali compensi tra acquisti e beni propri del marito (art.
209 CC). La pertinenza di siffatti ragguagli è quindi sufficientemente verosimile.
-
Infine
l'appellante assevera che un diritto d'informazione tanto esteso costituisce
per il coniuge richiedente “una formidabile arma di pressione”, mentre
nell'ambito di un'eventuale trattativa le parti devono “essere poste sul piano
di perfetta parità nel senso che la trattativa stessa possa essere avviata solo
quando entrambi i coniugi abbiano chiaramente espresso la volontà di sciogliere
il matrimonio”. A mente sua, fintanto che il coniuge richiedente non ha
manifestato siffatta volontà, l'obbligo di informazione dev'essere limitato ad
un esposto generico. Già si è detto che una domanda approfondita può
giustificarsi anche in assenza di una causa (sopra, consid. 5). La richiesta di
informazioni può infatti essere formulata in ogni momento, durante tutto l'arco
del matrimonio, e non è subordinata alla cessazione della comunione domestica
né all'avvio di una procedura di divorzio (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 156 n. 306; Bräm,
op. cit., n. 7 ad art. 170 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 6 ad art. 170 CC). Per il resto, scopo dell'istituto è di
consentire l'accesso a informazioni utili per la protezione dei diritti che
ridondano al richiedente dagli effetti generali del matrimonio e dal regime dei
beni (FF 1979 II pag. 1197). È quindi facoltà del coniuge informarsi
preventivamente sulle conseguenze economiche di una causa di stato, tanto più
che nell'ordinamento in vigore dal 1° gennaio 2000 pure il giudice deve assicurarsi
che i coniugi abbiano presentato la richiesta comune di divorzio dopo matura
riflessione e per libera scelta (art. 111 cpv. 1 CC).
-
L'appellante
adduce, in subordine, che il dispositivo del giudizio impugnato è troppo vago
e, ricordato di avere già fornito alla moglie vari incartamenti, chiede che sia
riformato nel senso di precisare i documenti che dovrà ancora produrre. A
prescindere dal fatto che l'interessato neppure ripropone tale richiesta nelle
proprie domande, spettava allo stesso indicare per lo meno nelle motivazioni
come concretamente avrebbe dovuto essere riformato il giudizio impugnato, o
almeno quali documenti fra quelli postulati dalla moglie egli ha già prodotto e
quali delle richieste avversarie vanno conseguentemente respinte. Egli si
limita invece a fare riferimento agli atti di causa (appello, pag. 10; doc. 1,
2 e 3). Una censura tanto generica non consente di determinare le modifiche
proposte con l'appello e risulta pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.
CPC combinato con il cpv. 5; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 7 e 9 ad
art. 309 CPC).
Certo, la
genericità di un dispositivo può inficiare la validità della sentenza (art. 285
cpv. 2 lett. f CPC), che va verificata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò non
è tuttavia il caso in concreto, la sanzione imponendosi solo se alle
manchevolezze non può essere posto rimedio con la lettura degli atti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 18 ad art.
285 CPC). In concreto il Pretore ha ordinato al convenuto di “produrre
all'istante, nel termine di 30 giorni, la documentazione richiesta con istanza
del 15 febbraio 2001 e successiva completazione del 24 aprile 2001 (salvo,
naturalmente, la documentazione già trasmessa)”. Sarebbe senz'altro stato
preferibile integrare le richieste di giudizio nel dispositivo, ovvero nel
titolo stesso, foss'anche solo ai fini di un'eventuale esecuzione effettiva. Il
contenuto dell'ingiunzione è nondimeno facilmente determinabile in base
all'istanza del 15 febbraio 2001 e a quella del 24 aprile successivo, nelle
quali figura l'elenco delle carte richieste. Anche a tale proposito l'appello
si rivela destinato perciò all'insuccesso.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto.
- Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'100.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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