AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.75
Data decisione, Autorità:
21.05.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00075
Lugano
21 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(modifica di misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 29 agosto 2000 da
__________ ________,
__________ (____________________________)
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 maggio 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza (recte: decreto cautelare) emessa il 18 maggio 2001 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Città;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ (1955) e __________ nata __________ (1966) si sono
sposati a __________ il __________ __________ 1996. Dal matrimonio è nata
__________, il ____________________ 1997. Il marito è pilota d'aereo e lavora
per la __________. Dopo la nascita di __________ la moglie, già hostess della
medesima compagnia, non ha più esercitato attività lucrativa. Da quel momento i
coniugi si sono stabiliti a __________, dove __________ __________ vive tuttora
con la figlia. Nel novembre del 1998 il marito si è trasferito prima in
__________ e poi negli __________ __________ __________.
B. Il
16 novembre 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 1° febbraio 1999, e il 17 maggio 1999 ha postulato l'emanazione
di misure provvisionali. Con decreto cautelare del 25 maggio 1999, emanato
senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato __________ , fra
l'altro, a versare un contributo provvisionale di fr. 2500.– mensili per la
moglie e di fr. 700.– per la figlia. All'udienza del 12 luglio 1999, indetta
per la discussione, __________ __________ ha offerto solo un contributo mensile
di DM 500.00 per la figlia, opponendosi alle altre domande. Il 16 settembre
1999 __________ __________ ha inoltrato azione di divorzio, che è attualmente
in fase istruttoria (inc. ..). Su richiesta
dell'interessata, il 10 febbraio 2000 il primo giudice ha ordinato alla
__________ __________ __________, , di trattenere l'importo di fr.
3200.– mensili dallo stipendio del marito. Un appello presentato da __________
__________ contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile per tardività da
questa Camera con sentenza del 2 giugno 2000 (inc. ..).
C. Esperita
l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando
memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande. Statuendo in
luogo e vece del Pretore, con decreto cautelare del 12 luglio 2000 il
Segretario assessore ha condannato __________ __________ a versare un
contributo provvisionale di fr. 2250.– mensili per la moglie e uno di fr.
1310.– per la figlia. Tale decreto non è stato impugnato. Su richiesta di
__________ __________, il 18 settembre 2000 il Pretore ha emanato un “decreto
trattenuta di salario (modifica)” con il quale ha impartito alla __________
__________ __________, , l'ordine di trattenere l'importo mensile di
fr. 3560.– (pari a DM 4475.00) dallo stipendio del marito e di versarlo nelle
mani della moglie. Un appello del convenuto contro il predetto decreto è stato
dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 12 dicembre 2000; gli
atti sono stati nondimeno rinviati al primo giudice affinché trattasse il
ricorso come istanza di revoca di un provvedimento adottato senza
contraddittorio (inc. ..).
D. Frattanto,
il 28 agosto 2000, __________ __________ ha postulato che in modifica
dell'assetto provvisionale decretato il 12 luglio 2000, dal 1° aprile 1999 il
contributo a favore della figlia fosse ridotto a fr. 750.– mensili (assegno di
legge incluso) e quello per la moglie soppresso. All'udienza del 6 novembre
2000, indetta per la discussione, __________ __________ si è opposta
all'istanza, chiedendo che fosse dichiarata irricevibile o respinta “in ogni
suo punto”. In subordine essa ha sollecitato una provvigione ad litem di
fr. 5000.– o, in via ancor più subordinata, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Entrambe le parti hanno prodotto documenti e la convenuta ha
notificato svariati altri mezzi di prova, alla cui assunzione l'istante si è
opposto. Statuendo il 18 maggio 2001, il Pretore ha respinto tutte le prove
notificate al contraddittorio e ha rigettato l'istanza del marito. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico
dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
E. Contro
il giudizio appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 31
maggio 2001 nel quale chiede che, in riforma della “sentenza” impugnata, la
propria istanza sia accolta nel senso di ridurre a fr. 750.– il contributo per
la figlia e di sopprimere quello per la moglie dal 1° aprile 1999. Nelle sue osservazioni
del 28 giugno 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello,
postulando la rifusione di “spese, tasse e ripetibili” o, in subordine, il
conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il 16 luglio 2001 l'appellante ha
ribadito il contenuto del proprio ricorso e ha avversato il gratuito patrocino
sollecitato dalla moglie, producendo copia del verbale 8 maggio 2001 relativo
all'interrogatorio formale di lei nell'ambito della causa di merito.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante
ha presentato il 16 luglio 2001 le proprie osservazioni alla richiesta di
assistenza giudiziaria formulata dalla moglie (act. VIII) e in tale
ambito ha ribadito le domande del proprio appello. Ora, gli art. 307 segg. CPC
non prevedono un doppio scambio di allegati in secondo grado, sicché
l'appellante non può replicare alle osservazioni della controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 314). Ne segue che il
memoriale in questione, unitamente al documento allegato, è ricevibile
unicamente nella misura in cui attiene al prospettato beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
-
Le
misure provvisionali chieste da un coniuge in pendenza di divorzio secondo
l'art. 137 CC sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC
(art. 419c cpv. 1 e 376 cpv. 2 lett. d CPC), in esito alla quale il
giudice statuisce con decreto cautelare (nel senso dell'art. 290 lett. b CPC),
non con sentenza. La fallace designazione dell'atto impugnato non ha tuttavia
causato pregiudizio alle parti ed è quindi priva di conseguenze (art. 143 cpv.
1 CPC).
-
I
provvedimenti cautelari possono essere appellati solo “dopo
contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Per contraddittorio non va intesa ogni
discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione
finale (v. l'art. 395 CPC), tenuta dopo l'istruttoria (Rep. 1983 pag. 280
consid. 1 con rinvii; Cocchi/ Trezzini, op.
cit., n. 1 ad art. 382 CPC) o, quanto meno, dopo che il giudice ha rifiutato le
prove offerte (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 4 e 5 ad art. 379; I CCA, sentenze del 17 ottobre 1993 nella causa
T., consid. 2; del 25 marzo 1994 nella causa K.; del 9 luglio 1995 nella causa
R., pag. 4 in alto; del 29 maggio 1998 nella causa C.; del 22 luglio 1998 nella
causa G.; del 13 aprile 2000 nella causa F., consid. 4). Nella fattispecie le
parti hanno prodotto, all'udienza del 6 novembre 2000, nuovi documenti e la
convenuta ha indicato ulteriori prove (interrogatorio formale dell'istante,
escussione di tre testimoni, sette richiami di documenti da pubbliche autorità
e 13 edizioni di documenti dal convenuto o da terzi: verbale, pag. 2 verso
l'alto, 5 e 6). Il marito si è opposto alla relativa assunzione (verbale, pag.
2, n. 5), che l'interessata ha mantenuto, salvo rinunciare a un testimone
(verbale, pag. 2 in fondo e segg.). Per finire, il Pretore ha rifiutato tutte
le prove spiegando di avere “bastevoli elementi per giungere ad un pronunciato
sul tema sottopostogli” (decreto impugnato, dispositivo n. 1). Nelle condizioni
descritte egli ha ritenuto che un dibattimento finale sarebbe pertanto stato
inutile (pag. 6, consid. 2).
-
Ora,
contrariamente all'opinione del primo giudice, il rifiuto di qualsiasi altra
prova non rendeva automaticamente superflua la discussione finale. Alle parti
andava garantita almeno la facoltà, infatti, di dichiarare almeno se, nonostante
la reiezione di tutte prove offerte, esse persistessero nelle loro domande (da
ultimo:
I CCA,
sentenza del 13 aprile 2000 nella causa F., consid. 4). Per il resto, né dal
verbale dell'udienza 6 novembre 2000 né da altri atti risulta che costoro
abbiano rinunciato al dibattimento finale, né tale rinuncia può essere
presunta: anzi, l'omissione del dibattimento finale configura, di regola, una
violazione del diritto d'essere sentito (I CCA, sentenza del 29 maggio 1998
nella causa C., pag. 4 in alto). È vero che l'appellante non si duole del
mancato contraddittorio, ma ciò poco importa. La ricevibilità di un rimedio
giuridico invero va controllata d'ufficio, come quella di ogni singolo atto
processuale (art. 97 n. 5 CPC). E nell'ambito di un procedimento cautelare
l'appellabilità del decreto dipende, come detto (consid. 2), dal requisito
della discussione finale (cfr. l'art. 382 cpv. 1 CPC). Si aggiunga che il caso
specifico non può essere assimilato a quello citato dal Pretore, che riguardava
un procedimento speciale in materia di locazione (II CCA, sentenza del 6 luglio
1994 nella causa C., consid. 6, citata in: Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 280 CPC), ove appena si pensi che tale
rito non prevede un disposto analogo all'art. 382 cpv. 1 CPC (v. l'art. 404
segg. CPC). Quanto ai provvedimenti cautelari emanati in tale materia, essi
non sono neppure impugnabili (art. 413 cpv. 2 CPC). Ne segue che in concreto il
Pretore dovrà ancora citare le parti per la discussione finale cautelare e in
quella sede l'istante potrà far valere tutte le sue argomentazioni. L'appello,
per converso, sfugge a qualsiasi esame.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
essendo stato indotto a piatire in buona fede dalla procedura irrita adottata
dal Pretore, si giustifica eccezionalmente di rinunciare al prelievo di tasse e
spese. Egli deve rifondere in ogni modo alla controparte, la quale ha presentato
osservazioni al ricorso, un'equa indennità per ripetibili. L'attribuzione di
congrue ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
presentata, del resto in subordine, dall'appellata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
L’appello è irricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse o spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili d'appello.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata
senza oggetto.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster