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Numero d'incarto:
11.2001.7
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00007
Lugano
6 luglio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'8 aprile
1998 dalla
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
Società Cooperativa
__________ __________, __________,
ora __________
__________ __________ Società Cooperativa, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 gennaio 2001 presentato da Società Cooperativa __________
__________ contro la sentenza emessa il 18 dicembre 2000 in luogo e vece del
Pretore dal segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
Società Cooperativa __________ __________ ha affidato nel 1994 alla ditta
__________ __________ i lavori di gessatura, intonacatura e tinteggio interni
ed esterni di quattro villette sulle particelle n. __________9, __________0,
__________e __________RFD di __________ __________. I primi tre edifici sono
stati ultimati e la __________ __________ ha ricevuto acconti per importi imprecisati.
I lavori nella quarta villetta sono iniziati il 25 aprile 1995 e sono stati sospesi
il 25 maggio 1995 a causa delle difficoltà che la Società Cooperativa
__________ __________ incontrava nel pagamento delle prestazioni fornite nei
primi tre stabili. Il 7 aprile 1997 la __________ __________ ha chiesto il
pagamento dei lavori eseguiti anche nella quarta costruzione.
B. L'8
aprile 1998 la __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud, chiedendo che sulla particella n. __________della Società
Cooperativa __________ __________ fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori per fr. 50'000.– oltre interessi al 10%.
Con decreto emesso inaudita parte il giorno successivo il Pretore ha accolto
l'istanza e ha fissato all'istante un termine di 60 giorni per promuovere
l'azione ordinaria. Al contraddittorio sull'iscrizione provvisoria del 28
maggio 1998 l'istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposta la
convenuta. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale l'arch. __________
__________ è stato chiamato ad allestire una perizia, al dibattimento finale
del 28 novembre 2000 le parti hanno confermato le loro richieste, la convenuta
rimettendosi al contenuto del suo memoriale conclusivo.
C. Statuendo
il 18 dicembre 2000 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
accolto l'istanza e ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale
in favore della __________ __________ per fr. 45'087.30 oltre interessi al 10%,
assegnando all'istante un termine di 60 giorni per promuovere l'azione volta
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca. La tassa di giustizia di fr. 1'500.– e
le spese sono state poste a carico della Società Cooperativa __________
__________, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr.
3'000.– per ripetibili.
D. Contro
il giudizio appena citato la Società Cooperative __________ , ora
“ __________ __________ ” Società Cooperativa, è insorta con un
appello dell'8 gennaio 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio
impugnato, l'istanza sia respinta e sia fatto ordine all'ufficiale del registro
fondiario di cancellare l'ipoteca legale iscritta in via provvisoria il 9
aprile 1998. La __________ __________ non ha presentato osservazioni
all'appello.
E. La
giudice delegata di questa Camera ha assegnato alla __________ __________, con
ordinanza del 7 maggio 2001, un termine di dieci giorni per comunicare se
avesse introdotto l'azione per ottenere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca.
La destinataria è rimasta silente. Su richiesta della giudice delegata, le
cancellerie delle Preture del Distretto di Lugano, sezione 2, e della
giurisdizione di Mendrisio Sud hanno comunicato che l'azione non è stata
promossa.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre
mesi dal compimento dell'opera (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il
termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961
cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 214 n. 739), sulla quale
il giudice statuisce con procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC) di camera di
consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Questi stabilisce la durata e gli
effetti dell'iscrizione e fissa, se occorre – ma secondo giurisprudenza ciò deve
costituire la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere
giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC). La durata del
termine deve essere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2)
e il rispetto della scadenza va controllato d'ufficio (DTF 89 II 310 in alto).
Ove il termine decorra infruttuoso, l'ufficiale dei registri cancella di
propria iniziativa l'iscrizione provvisoria (art. 76 cpv. 1 RRF).
-
In
concreto il Segretario assessore ha assegnato all'istante, come detto, un
termine di 60 giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine,
l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Ora, l'art. 290 lett. b CPC
prevede che le sentenze appellabili sono esecutive dal giorno successivo a
quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro
di una procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno
dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare appello (art. 370 cpv. 2
CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere
esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all'appello sia
conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC; cfr. anche Bollettino
dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 12).
-
Nella
fattispecie all'appello non è stato conferito effetto sospensivo, nemmeno richiesto,
sicché la sentenza impugnata, giunta all'appellante il 27 dicembre 2000
(memoriale, pag. 2 in alto), è divenuta esecutiva il 10 gennaio 2001. Ne
discende che l'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 9
aprile 1998 è decaduta il 12 marzo 2001, decorso infruttuoso il termine di 60
giorni per intentare la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale. Ciò posto, la procedura di appello si rivela priva d'interesse pratico
e attuale. Deve così essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
-
Gli
oneri processuali d'appello, divenuto senza oggetto, andrebbero attribuiti tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite
(art. 72 PC per analogia), a meno che la mancanza d'interesse non sia
imputabile al comportamento della parte medesima. In concreto la decadenza
della procedura si riconduce proprio al fatto che l'istante ha lasciato
trascorrere il termine assegnato dal Segretario assessore senza inoltrare
azione alcuna né postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello,
ciò che ha provocato l'estinzione dell'iscrizione provvisoria (cfr. DTF 123 III
331 consid. 2). Essa deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente
cagionati e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Tanto
più che, secondo giurisprudenza, quando l'azione volta all'iscrizione
definitiva di un'ipoteca legale non è validamente promossa – com'è appunto il
caso in concreto – gli oneri processuali sono per principio da addebitare
all'artigiano o all'imprenditore, a prescindere dal buon fondamento della
domanda intesa all'iscrizione provvisoria (Schumacher,
op. cit., pag. 221 n. 761 in fine). La tassa di giustizia deve nondimeno essere
adeguatamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito
(art. 21 LTG).
-
Le
spese e le ripetibili di primo grado andrebbero poste anch'esse a carico dell'artigiano
o dell'imprenditore che non ha intentato l'azione volta all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7). Per evitare al
giudice di dover riconsiderare gli oneri della decisione d'iscrizione
provvisoria alla luce di tale circostanza, Schumacher
propone di porre sin dall’inizio – almeno di regola – le spese e le ripetibili
della procedura d'iscrizione provvisoria a carico dell’istante, riservato un
diverso riparto nella sentenza d'iscrizione definitiva (op. cit., pag. 222 n.
763; cfr. anche DTF 110 Ia 98). Non incombe tuttavia a questa Camera decidere,
senza che il Pretore (o il Segretario assessore in sua vece) sia stato chiamato
a statuire come autorità di primo grado, se e come debba essere modificato il
dispositivo sulle spese e le ripetibili della decisione impugnata in esito alla
sopravvenuta decadenza dell’iscrizione provvisoria. Incomberà se mai alla
convenuta chiedere al Pretore un nuovo sindacato in materia di spese e ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico per decadenza
dell'iscrizione provvisoria formante oggetto del giudizio impugnato e la causa
è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico della __________ __________,
che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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