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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.68
Data decisione, Autorità:
20.06.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00068
Lugano
20 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(comproprietà immobiliare: rendiconto) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con petizione dell'8 giugno 1993 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
al quale sono subentrati gli eredi
, __________ -, __________ e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
premesso
che con sentenza del 24 aprile 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud ha respinto un'azione di rendiconto promossa da __________ __________
contro il fratello __________ __________, relativa alla comproprietà della
particella n. __________RFD di __________, e ha posto la tassa di giustizia di
fr. 6'000.– con le spese a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto
fr. 14'000.– per ripetibili;
accertato
che contro tale sentenza __________ __________ ha interposto appello il 14
maggio 2001, chiedendo l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma
del giudizio impugnato;
constatato
che con osservazioni del 19 giugno 2001 , __________ -,
__________ e __________ __________i, subentrati al padre, deceduto in pendenza
di causa, hanno proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza
impugnata;
ricordato
che in seguito all'avvio di trattative per una soluzione stragiudiziale della
vertenza la presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello con
ordinanza del 12 ottobre 2001;
preso
atto che il 7 giugno 2002 le parti hanno comunicato di avere raggiunto un
accordo transattivo che mette fine a ogni loro controversia e hanno chiesto lo
stralcio della procedura, con spese a carico dell'appellante e compensazione
delle ripetibili;
stabilito
che nelle circostanze descritte la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta
per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto della transazione. La causa è
stralciata dai ruoli.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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