AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.53
Data decisione, Autorità:
02.08.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00053
Lugano
2 agosto 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 10 dicembre 1996 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 29 marzo 2001 con cui
il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 29 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1944) e __________ __________ (1948) si sono sposati a __________
il __________ __________ 1965. Dall’unione sono nati i figli __________ (1967),
__________ (1969) e __________ (1972). Il marito, già funzionario statale,
beneficia di rendite d'invalidità, mentre la moglie ha alternato periodi di
lavoro presso esercizi pubblici a periodi di disoccupazione. I coniugi si sono
separati nel 1996, quando la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale per
trasferirsi a __________.
B. Il 1° marzo 1996
__________ __________ ha instato davanti al Pretore di Bellinzona per un
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 maggio 1996 (inc.
/). Con petizione del 10 dicembre 1996 essa ha poi promosso
azione di divorzio, tuttora pendente. Il 20 luglio 1999 la moglie si è rivolta
al Pretore per ottenere in via provvisionale un contributo alimentare di fr.
1'700.– mensili, già compresa la rendita completiva AI di fr. 597.– versata
volontariamente dal marito. All'udienza del 29 luglio 1999 __________
__________ si è opposto alla domanda per quanto eccedeva l'ammontare della
rendita. Con decreto cautelare dell'8 settembre 1999 il Pretore ha parzialmente
accolto l'istanza, fissando in fr. 877.– il contributo mensile dovuto dal
marito. Un appello introdotto dalla moglie contro il predetto giudizio è stato
respinto da questa Camera il 5 luglio 2000 (inc. ..__________).
C. Con istanza del 13 novembre 2000 __________ __________ ha postulato
una modifica dell'assetto provvisionale, chiedendo l'aumento a
fr.
2'441.60 del contributo alimentare (compresa la rendita completiva AI di sua pertinenza),
il versamento di fr. 3'129.20 quali arretrati e fr. 2'000.– di provvigione ad
litem, oltre al pagamento della nota d'onorario di fr. 6'152.50 emessa
dall'avv. __________ __________. Alla discussione del 5 dicembre 2000
__________ __________ si è opposto alle domande, postulando la conferma
dell'assetto esistente. Esperita l'istruttoria cautelare, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, producendo entrambe un proprio memoriale
conclusivo del 5 febbraio 2001. In tale sede la moglie ha aumentato la
richiesta di contributo alimentare a fr. 2'682.35 mensili, di arretrati a fr.
3'610.70, di provvigione ad litem a fr. 3'000.– e ha confermato la
domanda di pagamento della nota d'onorario della sua precedente legale, mentre
il marito ha chiesto di respingere la pretesa avversaria nella misura in cui
supera l'importo di fr. 834.55 mensili.
D. Statuendo
il 29 marzo 2001, il Pretore ha portato dal 1° dicembre 2000 il contributo
provvisionale per la moglie a fr. 2'312.60, compresa la rendita completiva AI
di sua pertinenza, respingendo ogni altra richiesta. La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese di fr. 80.– sono state poste a carico delle parti per metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
____________________con un appello del 12 aprile
2001 nel quale chiede che i dispositivi n. 1 e 3 del giudizio impugnato siano
annullati e, in loro riforma, l'istanza avversaria del 13 novembre 2000 sia
respinta. Nelle sue osservazioni del 4 maggio 2001 __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Ai
processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo
diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità
cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che,
pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il
criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come
nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza –
di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella
sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il
Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv.
3 CPC). Per il resto, le misure provvisionali possono sempre essere modificate
qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le
circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni
formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si
siano avverate solo in parte (Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
-
In
concreto il Pretore ha costatato che la moglie, alla quale nel precedente
giudizio cautelare era stato computato un reddito mensile di fr. 3'114.–, non
ha più entrate poiché totalmente inabile al lavoro dal luglio 2000, una sua
domanda di rendita AI essendo in corso di esame. Quanto al reddito del marito –
ha continuato il primo giudice – esso è rimasto invariato. Accertato che le
parti non avevano documentato i fabbisogni aggiornati, limitandosi a
rettificare qualche posizione, egli ha rivalutato quello del marito in fr.
3'487.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo dal 1° gennaio 2001
fr. 1'100.–, premio della cassa malati fr. 364.50, imposta di circolazione fr.
40.60, assicurazione auto fr. 45.10, riscaldamento fr. 126.80, tassa fognatura
fr. 14.50, tassa rifiuti fr. 5.80, assicurazione stabili fr. 61.50, assicurazione
economia domestica fr. 48.60, interessi ipotecari e spese bancarie fr. 734.35,
contributo AVS fr. 145.95, imposte fr. 800.–) e ha adeguato quello della moglie
in fr. 1'938.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'100.–,
premio della cassa malati fr. 291.85, imposta di circolazione fr. 26.10,
assicurazione stabili e economia domestica fr. 38.25, assicurazione auto fr.
74.30, riscaldamento fr. 200.–, imposte fr. 200.–, tassa rifiuti fr. 8.35). Ciò
posto, il primo giudice ha portato a fr. 2'312.60 mensili il contributo per
l'interessata a decorrere dal 1° dicembre 2000, compresa la rendita completiva
AI di sua pertinenza versata al marito.
-
L'appellante
contesta che le circostanze si siano modificate in modo rilevante e duraturo e
che si giustifichi un riesame dell'assetto provvisionale. Fa valere che le patologie
della moglie indicate nel certificato medico dell'8 agosto 2000 dal dott.
__________ __________ risalgono già al 17 luglio 1998 e che l'attestazione non
menziona alcun peggioramento. Egli sottolinea inoltre che il medico curante
aveva confermato anche l'8 giugno 1999 un'inabilità lucrativa totale per tempo
indeterminato, ma che la moglie aveva lavorato dal 6 al 31 luglio seguenti. Soggiunge
che proprio a quel momento l'interessata aveva chiesto un primo contributo
provvisionale asserendo, contrariamente al vero, di essere inabile al lavoro.
Del resto – continua l'interessato – non è verosimile che essa faccia fronte al
proprio fabbisogno con il solo contributo alimentare di fr. 877.– mensili. In
sintesi egli rimprovera al primo giudice di aver considerato la moglie inabile
al lavoro e chiede che a costei sia imputato un reddito ipotetico di fr.
3'114.– mensili.
-
L'accertamento
di patologie che comportino l'inabilità lavorativa di una parte richiede, per
principio, un esame specialistico. In un procedimento provvisionale, improntato
alla sommarietà, il giudice statuisce tuttavia sulla base della
verosimiglianza, sicché l'esecuzione di una perizia va riservata al merito (DTF
126 III 260 consid. 4b con richiami). In concreto il medico curante ha certificato
l'8 agosto 2000 che l'appellata soffre di diverse patologie psicofisiche e
“risulta sotto cure e terapie mediche periodiche con un'inabilità nella misura
del 100%” dal 1° luglio 2000, mentre precedentemente era inabile al 50% (doc.
CC). In occasione della sua deposizione il dott. __________ ha confermato che
l'interessata accusa “una sindrome lombo-vertebrale cronica su ernia discale e
sindrome di lombosciatalgia a sinistra a carattere recidivante, tachicardia
parossistica sopraventricolare, ipotensione arteriosa sintomatica,
ipercolesterolemia e una sindrome depressiva dal secondo al terzo grado”
(deposizione del 17 gennaio 2001, verbali pag. 10).
a) I
disturbi menzionati dal certificato più recente corrispondono in sostanza a
quelli diagnosticati il 17 luglio 1998 (doc. CC e doc. S pag. 4). Il medico
curante ha nondimeno precisato che lo stato di salute dell'istante è peggiorato
dopo la prima metà del 1999 (deposizione dott. __________ __________, verbali
pag. 10). Già nel maggio e giugno del 1999 egli aveva invero certificato
un'inabilità lavorativa per una durata da determinare (doc. S, pag. 3). Nel
luglio del 1999 l'interessata aveva poi lavorato a tempo pieno (doc. AA, BB),
svolgendo 30-35 ore di lavoro ancora nell'aprile-maggio del 2000 (deposizione
__________ __________ del 17 gennaio 2001, verbali pag. 12). Il professionista
ha spiegato tuttavia che prima del luglio 2000 l'appellata aveva alternato
periodi di incapacità totale ad altri di parziale inabilità (deposizione dott.
__________ __________, loc. cit.). Attività sporadiche della moglie, quindi,
non sembrano in contraddizione con quanto riferito dal medico curante, almeno a
un esame dei fatti sommario, limitato alla verosimiglianza.
b) A
dire dell'appellante già in occasione della precedente domanda di misure
provvisionali la moglie avrebbe sostenuto, contrariamente al vero, di essere inabile
al lavoro. A prescindere dal fatto che la circostanza non è rilevante ai fini
del presente giudizio (relativo all'assetto cautelare dopo il novembre 2000),
la censura appare infondata, giacché all'epoca l'istante si era limitata ad
allegare l'esistenza di problemi di salute, senza negare di avere comunque
qualche entrata. Inoltre – come ha confermato il medico – nel frattempo è stata
presentata una domanda di prestazioni AI (deposizione dott. __________
__________, verbali pag. 10). L'appellante obietta che tale richiesta mira a
influenzare la valutazione dello stato di salute della controparte in questa
sede, come dimostrerebbe il fatto che, sebbene il peggioramento risalga alla
prima metà del 1999, la domanda è stata presentata solo ora. Egli disconosce
però che il diritto ad una rendita AI sorge, in caso di malattia a carattere
evolutivo (come in concreto), solo quando l'assicurato risulti incapace al
lavoro da almeno un anno (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). Presentare una domanda
prematura non avrebbe quindi avuto gran senso.
c) A
parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto tenere conto in ogni modo che
la moglie beneficia di introiti, non essendo verosimile che essa faccia capo al
proprio fabbisogno con il solo contributo alimentare di fr. 877.– mensili.
L'interessata spiega nelle proprie osservazioni di avere superato il periodo di
ristrettezze grazie all'aiuto della figlia e di amici. A prescindere dalla
ricevibilità di siffatte spiegazioni, addotte per la prima volta in appello,
l'interessata non consta avere spese di locazione, poiché abita nella casa di
sua proprietà, libera da ipoteche (incarto fiscale richiamato, questionario
elenco debiti). Inoltre durante l'inverno essa pernotta spesso dalla figlia, la
quale ha precisato che la madre non conduce una vita dispendiosa (deposizione
__________ __________ del 17 gennaio 2001, verbali pag. 13). Che il contributo
versato dal marito sia insufficiente a coprire tutte le necessità della moglie
non basta dunque per presumere che costei lavori oltre la sporadica attività
riconosciuta (verbali, pag. 14, domande n. 15 e 16). Tanto meno se si pensa che
il medico curante attesta un'inabilità lucrativa totale dal 1° luglio 2000
(doc. CC) e che a un esame sostanzialmente sommario come quello che disciplina
l'emanazione di misure provvisionali non si intravedono elementi per scostarsi
dall'attestazione medica.
d) Se
ne conclude che nella fattispecie l'appellata ha reso sufficientemente verosimile,
con il certificato medico e la deposizione testimoniale di chi l'ha allestito,
di non essere più in grado di lavorare. Circostanze che smentiscano tale stato
di cose non possono ritenersi date, quanto meno a un esame di mera apparenza.
Ciò impedisce di applicare all'interessata la teoria del reddito ipotetico (DTF
119 II 314 consid. 4a e rinvii; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Un'altra questione è sapere se la moglie
presenti un'incapacità lucrativa di lunga durata. Tale problema andrà esaminato
con pieno potere cognitivo – come si è detto – nella causa di merito.
- Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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