AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.52
Data decisione, Autorità:
19.06.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00052
Lugano
19 giugno
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione dell'11 maggio 1998 da
__________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________, __________
(ora patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________), e
__________ __________, __________
contro
Comunione dei comproprietari del
condominio __________
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto del 13 marzo 2001 con cui il
Pretore ha dimesso __________ __________ dalla lite;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto
l’appello (“ricorso”) del 10 aprile 2001 presentato da __________ __________
contro il decreto emesso il
13
marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ possiede la proprietà per piani n.
____________________ (appartamento n. __________), pari a 16/1000
della particella n. __________RFD di __________ (“Condominio __________
__________ ”);
che il 9
aprile 1998 l'assemblea dei comproprietari ha approvato a maggioranza, fra
l'altro, il consuntivo 1997, il bilancio al 31 dicembre 1997 e il preventivo
1998, dando scarico all'amministratore e deliberando il risanamento dei
balconi, cui __________ __________ e altri comproprietari si sono opposti;
che il 20
aprile 1998 lo studio fiduciario __________ & __________ __________ &
__________ __________, rappresentato dall'amministratrice unica __________
__________, ha invitato __________ __________ a decidersi se impugnare le deliberazioni
contestate;
che il 6
maggio 1998 __________ __________ ha trasmesso allo studio la seguente lettera:
Gentil.ma Sig.ra __________i,
ho ricevuto
la Sua del 20/04/98 e sono concorde nell'impugnare la decisione assembleare del
09 aprile 1998 per il Condominio __________ __________ a __________.
La incarico
pertanto in tal senso
che la
__________ & __________ __________ & __________ __________, a sua
volta, ha conferito procura all'avv. __________ __________ per rappresentare
__________ __________, insieme con altri comproprietari, nella causa volta a contestare
le predette risoluzioni assembleari del
9 aprile
1998;
che l'11
maggio 1998 l'avv. __________ __________, agendo in rappresentanza di
__________ __________, __________ __________, dell'Immobiliare __________
__________, dell'Immobiliare __________ __________, della __________ __________
__________, della __________ __________ __________, della __________ __________
__________, della __________ __________ __________, della __________ __________
__________, della __________ __________ __________, della __________ __________
__________, della __________ __________ __________ e della __________
__________, ha convenuto la Comunione dei comproprietari del “Condominio
__________ __________ ” davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
per far accertare la nullità o – in subordine – per far annullare le note
risoluzioni assembleari;
che nella
sua risposta del 17 settembre 1998 la Comunione dei comproprietari si è opposta
alla petizione;
che nei
successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro posizioni;
che con
lettera del 1° giugno 2000 alla __________ & __________ __________ &
__________ __________, __________ __________ ha revocato con effetto immediato
la procura rilasciata il 6 maggio 1998 relativamente alla sua proprietà per
piani;
che il 7
giugno 2000 __________ __________ ha comunicato all'avv. __________ di avergli
corrisposto fr. 401.60 a saldo dell'onorario, dichiarando “di ritenere – per
quanto mi concerne – terminata la causa”;
che il 22
settembre 2000 __________ __________ ha chiesto al Pretore di essere estromessa
dalla lite e di essere esentata dal pagamento di oneri processuali;
che nelle
sue osservazioni del 9 ottobre 2000 la Comunione dei comproprietari, preso atto
della domanda dell'attrice, ha postulato congrue ripetibili;
che con
decreto del 13 marzo 2001 il Pretore ha dimesso __________ __________ dalla
lite, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 350.– e obbligandola a
rifondere alla Comunione dei comproprietari fr. 950.– per ripetibili;
che
contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello
(“ricorso”) del 10 aprile 2001 nel quale chiede, in sostanza, la riforma del
giudizio impugnato nel senso di rinunciare al prelievo di spese e
all'assegnazione ripetibili;
che
l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che l'azione intesa alla contestazione di una delibera assembleare
ha per principio natura pecuniaria (DTF 108 II 77);
che in un
memoriale del 3 settembre 1998 gli attori hanno indicato il valore litigioso in
fr. 499 283.45, sicché la soglia appellabile di fr. 8000.– risulta ampiamente
superata;
che in
materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio per ritiro dell'azione
(art. 352 CPC) – ancorché limitato a un solo litisconsorte facoltativo, com'è
il caso in concreto – è senz'altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo),
di modo che sotto questo profilo il gravame è ricevibile;
che
l'appello non indica invece quale sia la controparte, non desumibile neppure dalle
motivazioni, ragion per cui ci si potrebbe interrogare sulla sufficienza dei
requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC combinato con il cpv. 5);
che la
questione può nondimeno rimanere indecisa, l'appello dovendo in ogni modo
essere respinto per i motivi in appresso;
che il
Pretore ha interpretato la domanda di dimissione dalla lite come desistenza e
ha posto quindi la tassa di giustizia di fr. 350.– a carico di __________
__________, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 950.– per ripetibili;
che l'appellante
insorge contro l'addebito degli oneri processuali (di cui non contesta
l'entità), sostenendo di non avere mai inteso avviare un'azione volta a
contestare la deliberazione assembleare del 9 aprile 1998;
che
infatti, a suo dire, dalla lettera 20 aprile 1998 della __________ &
__________ __________ & __________ __________ (doc. D esibito –
tardivamente – in appello) non si desumeva la necessità di promuovere una
causa, ragion per cui la procura rilasciata il 6 maggio 1998 non poteva
riferirvisi;
che
giusta l'art. 33 cpv. 2 CO, ove la facoltà di rappresentanza sia conferita da
un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello
stesso;
che in
concreto l'appellante, con la nota procura del 6 maggio 1998, ha incaricato
__________ __________ di “impugnare la decisione assembleare del 09
aprile 1998” (doc. C);
che
l'appellante sostiene di avere con ciò inteso conferire alla rappresentante la
sola facoltà di contestare la delibera in seno a successive riunioni
assembleari;
che,
nondimeno, per i combinati art. 712m cpv. 2 e 75 CC la contestazione di
una decisione dell'assemblea dei comproprietari dev'essere fatta valere,
riservati i casi di nullità, con azione giudiziaria entro un mese da quando
l'attore ne ha avuto conoscenza (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 368 n. 1319; Meier-Hayoz/Rey in: Berner Kommentar,
Berna 1988, n. 126 e 140 ad art. 712m CC);
che del
resto, stando allo scritto 20 aprile 1998 evocato dall'appellante medesima, ai
comproprietari è stata prospettata – in alternativa all'impugnazione – la
possibilità di “accettare le decisioni assembleari e rinunciare ad una azione
legale” (pag. 2 nel mezzo);
che per
di più, nello scritto citato, la __________ & __________ __________ &
__________ __________ ha sottolineato come “il termine di ricorso scade
il 09 maggio 1998”, invitando i comproprietari a prendere posizione entro la
fine di aprile 1998 (pag. 2 verso il basso);
che
quindi, si volesse anche tener conto della lettera 20 aprile 1998 allegata tardivamente
in appello, da tale documento emerge con sufficiente chiarezza – contrariamente
al parere dell'appellante – come l'impugnazione delle delibere assembleari dovesse
essere fatta valere mediante azione giudiziaria;
che
l'appellante nega inoltre di avere conferito ad __________ __________ la facoltà
di subdelegare a terzi qualsiasi potere di agire in suo nome a norma degli art.
32 segg. CO;
che essa
disconosce tuttavia come la rappresentanza processuale nelle cause civili –
riservati i casi enunciati all'art. 64a CPC – spetti esclusivamente agli
avvocati iscritti all'albo e ai detentori di una rappresentanza legale (art. 64
cpv. 1 CPC);
che
__________ __________ non è avvocato né rappresentante legale dell'appellante,
ragion per cui la contestazione delle risoluzioni prese il 9 aprile 1998 dall'assemblea
dei comproprietari doveva necessariamente avvenire per il tramite di un
avvocato ammesso al libero esercizio della professione;
che, pur
non essendo esplicitamente menzionata nella procura del 6 maggio 1998, la
subdelega a un avvocato non solo era lecita, ma risultava finanche imposta
dalle circostanze (art. 398 cpv. 3 CO; Fellmann
in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 113 ad art. 396 CO e n. 625 seg. ad
art. 398 CO);
che l'appellante
lamenta per finire un abuso di procura da parte di __________ __________, la
quale non avrebbe agito in conformità agli accordi intercorsi;
che,
tuttavia, un diverso agire di __________ __________ avrebbe implicato la perenzione
del diritto dell'appellante di contestare le delibere assembleari e, di riflesso,
una violazione dei doveri della mandataria nel senso dell'art. 398 cpv. 2 CO;
che,
quand'anche si condividesse per avventura la tesi dell'appellante, l'estensione
della rappresentanza nei confronti di terzi in buona fede andrebbe determinata,
comunque sia, in base al contenuto dell'atto notificato a costoro (art. 33 cpv.
3 CO; Zäch in: Berner Kommentar,
Berna 1990, n. 9 e157 ad art. 33 CO con rinvii), ossia – in concreto – in base
alla nota procura del 6 maggio 1998;
che il
pagamento di una quota dell'onorario all'avv. __________ __________ (doc. E e
F, nel fascicolo “dimissione dalla lite”, mappetta viola) configurerebbe per di
più una ratifica dell'operato del patrocinatore nel senso dell'art. 38 cpv. 1
CO;
che ciò
vale a maggior ragione ove si consideri come l'appellante abbia atteso quasi un
anno da quando ha avuto conoscenza della causa (lettera 26 ottobre 1999 dell'avv.
__________, nel fascicolo citato; appello, pag. 3 verso il basso), per chiedere
al Pretore di essere dimessa dalla lite (lettera del 22 settembre 2000, nel
fascicolo citato);
che dagli
atti non risulta per il resto – né l'appellante pretende – l'esistenza di un
vizio di volontà o di altri motivi di nullità della procura litigiosa;
che, in
simili circostanze, la domanda dell'attrice di essere dimessa dalla lite – regolarmente
presentata in suo nome dall'avv. __________– equivale a desistenza (art. 77
cpv. 2 CPC);
che la
desistenza comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede
dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per
ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC; Rep. 1985 pag. 146);
che, in
siffatta evenienza, il giudice statuisce d'ufficio sulle spese, ma non sulle
ripetibili, le quali sono stabilite e ripartite – per espressa disposizione di
legge – solo a richiesta di parte (art. 151 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, n. 7 ad art.
151);
che in
concreto la comunione dei comproprietari, come si è detto, ha esplicitamente
protestato congrue ripetibili in uno scritto del 9 ottobre 2000;
che
l'appellante non contesta per il resto l'ammontare della tassa di giustizia e
delle ripetibili stabilite dal primo giudice, né fa valere motivi che giustifichino
una deroga al principio enunciato dall'art. 77 cpv. 3 CPC;
che, dato
quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, sicché l'appello –
manifestamente infondato – può essere respinto con la procedura dell'art. 313bis
CPC;
che gli
oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che ad
ogni modo la tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto del
fatto che il ricorso verteva solo sull'addebito delle spese e delle ripetibili;
che non
si giustifica di assegnare ripetibili alla Comunione dei comproprietari, la
quale non si è nemmeno vista notificare il gravame e non ha quindi sopportato
costi apprezzabili;
in applicazione dell'art.
313bis CPC,
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello (“ricorso“) è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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