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Numero d'incarto:
11.2001.3
Data decisione, Autorità:
14.03.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00003
Lugano,
1° febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (modifica di sentenza di divorzio) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 luglio 1999 da
__________ __________ __________ -__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
(patrocinato
dall'avv. Luca ___________, Lugano);
__________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 13 dicembre
2000 con cui il Pretore ha
disciplinato il diritto di visita dell'attore alla figlia tra il 26 dicembre
2000 e il 6 gennaio 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 dicembre 2000 presentato da __________ __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 13 dicembre 2000 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nelle osservazioni
all'appello del 10 gennaio 2001;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 24 novembre 1998 il Tribunale di __________ ha sciolto il matrimonio
fra __________ __________ __________ e __________ nata __________, omologando
una convenzione del 31 luglio 1997 sulle conseguenze del divorzio in cui le
parti stabilivano di conservare entrambe l'autorità parentale sulla figlia
__________, nata il ____________________ 1990;
che la
citata convenzione conferiva a __________ __________ __________ un diritto di
visita alla figlia, residente con la madre nel __________, durante le vacanze
scolastiche, le feste natalizie, carnevale, Pasqua e le ferie estive;
che il 20
luglio 1999 __________ __________ __________ -__________ ha introdotto davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una petizione intesa a far
modificare la sentenza di divorzio, nel senso di sospendere il diritto di
visita esercitato dall'ex marito a __________ nei confronti della figlia;
che con
decreto cautelare del 21 luglio 1999, emesso senza contraddittorio, il Pretore
ha sospeso le visite della bambina a __________ durante il periodo estivo del
1999;
che
l'anno seguente il Pretore ha concesso a __________ __________ __________, con
decreto cautelare dell'11 luglio 2000, un diritto di visita alla figlia durante
le vacanze estive per la durata di 15 giorni, da esercitare nel Cantone
__________ e con pernottamento alternato della bambina presso entrambi i genitori,
previo deposito in Pretura dei documenti di legittimazione da parte del padre e
della di lui compagna;
che con
istanza cautelare il 21 novembre 2000 __________ __________ __________ ha
chiesto al Pretore di concedergli un diritto di visita a __________ durante le
feste natalizie, dal 26 dicembre 2000 al
6 gennaio
2001;
che,
statuendo dopo contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e
ha accordato a __________ __________ __________ un diritto di visita dal 26 dicembre
2000 al 6 gennaio 2001 da esercitare nella Svizzera __________ (esclusa la
valle di __________ e la valle __________), con pernottamento alterno della
bambina presso entrambi i genitori e con obbligo per l'interessato di
consegnare al segretario comunale di __________ i documenti di legittimazione
suoi e della di lui compagna;
che la
tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– complessivi sono state poste a
carico dell'istante, cui non è stato confermato per tale procedura il beneficio
dell'assistenza giudiziaria accordatogli nella causa di merito;
che a
__________ __________ __________ -__________ non sono state corrisposte
ripetibili, ma è stato garantito il beneficio dell'assistenza giudiziaria già
conferitole nella causa di merito;
che
contro il decreto predetto __________ __________ __________ è insorto con un
appello del 27 dicembre 2000 nel quale chiede di riconoscergli un diritto di
visita a __________ “da ... a ...”, di ordinare le necessarie misure
accompagnatorie e di ammetterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria, tanto
per il procedimento in Pretura quanto per la causa in appello;
che nelle
sue osservazioni del 10 gennaio 2001 __________ __________ __________
-__________ propone, previa concessione dell'assistenza giudiziaria a sé
medesima, di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato, rimettendosi
al giudizio della Camera per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria sollecitata
dall'appellante;
e considerando
in diritto: che
oggetto del litigio è unicamente, nella fattispecie, il diritto di visita
postulato dall'istante dal 26 dicembre 2000 al 6 gennaio 2001, entro le
scadenze per altro discusse al contraddittorio in Pretura del 6 dicembre 2000;
che
quindi, come l'istante stesso riconosce (memoriale, pag. 2 a metà), l'appello è
divenuto privo d'oggetto, il periodo citato essendo trascorso durante la
litispendenza;
che
nondimeno, “ritenuta la questione di principio che impone e imporrà al signor
__________ l'obbligo dell'esercizio del diritto di visita in __________ e non
al proprio domicilio a __________ ”, l'appellante chiede a questa Camera “di
entrare nel merito e di statuire sul principio della limitazione spaziale del
diritto di visita imposta dal Pretore che verosimilmente si ripresenterà al prossimo
esercizio del diritto di visita e verosimilmente già a Pasqua del 2001” (memoriale,
loc. cit.);
che
l'interrogativo è di sapere, ciò premesso, se l'appellante possa ancora vantare
un interesse legittimo al giudizio di questa Camera;
che un
interesse legittimo è dato – per principio – solo ove sia concreto e attuale,
sicché una causa divenuta priva d'oggetto dev'essere stralciata dai ruoli
(cfr., sul piano federale: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 391 in fondo);
che un
interesse astratto e virtuale può – eccezionalmente – essere ritenuto legittimo,
nonostante l'intervenuta caducità del litigio (al proposito è opportuno
applicare per analogia la giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 88
OG: Poudret, op. cit., pag. 390 a
metà), qualora ricorrano tre condizioni cumulative;
che, per
quanto riguarda tali requisiti, il primo verte sulla questione divenuta senza
oggetto, la quale dev'essere suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in
circostanze identiche o quanto meno analoghe, il secondo riguarda la soluzione
del caso, che dev'essere di fondamentale importanza e giustificarsi alla luce
del pubblico interesse, la terza attiene alla durata della procedura, che
dev'essere tale da impedire all'atto pratico una verifica tempestiva delle
censure da parte dell'autorità di ricorso (Kälin,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261 seg. con richiami; Spühler, Die Praxis der
staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 28 n. 16
con rinvii);
che nella
fattispecie estremi del genere non si ravvisano, la regolamentazione di un
diritto di visita provvisionale sull'arco di
15 giorni
non potendosi ritenere una questione di fondamentale importanza, la cui
legittimità debba essere verificata anche a posteriori in virtù di preminenti
interessi pubblici;
che
comunque sia, quand'anche si reputasse sufficiente in concreto un interesse astratto
e virtuale, oggetto del giudizio rimane la disciplina provvisionale del diritto
di visita tra il 26 dicembre 2000 e il 6 gennaio 2001, questione sulla quale
nemmeno l'interessato chiede di statuire nuovamente;
che
quanto l'appellante postula, in realtà, non è una riforma del decreto
impugnato, bensì un'altra regolamentazione del suo diritto di visita
provvisionale per il futuro (“da ... a ...”), da definire direttamente per
opera di questa Camera;
che una
simile conclusione è manifestamente improponibile, la Camera civile di appello
non potendo regolare essa medesima, come se fosse un'autorità di primo grado,
un assetto provvisionale la cui disciplina non è nemmeno stata chiesta al Pretore
(si pensi al diritto di visita durante le prossime vacanze scolastiche
pasquali, cui accenna l'appellante: memoriale, pag. 2 a metà);
che
pertanto, nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello
sull'esercizio del diritto di visita va dichiarato inammissibile;
che, ciò
posto, rimane da esaminare se nel decreto impugnato il primo giudice abbia
rifiutato a torto l'assistenza giudiziaria all'interessato;
che il
Pretore ha motivato tale diniego con la manifesta infondatezza dell'istanza
(art. 157 CPC), ritenuta “priva di fumus boni iuris” (decreto, pag. 2 in
basso);
che
tuttavia l'istanza non appariva completamente infondata, ove appena se ne consideri
il parziale accoglimento;
che
d'altro lato non appariva neppure fuori luogo, a sei mesi di distanza
dall'ultimo decreto cautelare sull'esercizio del diritto di visita, una
sommaria verifica giudiziaria delle restrizioni cautelari disposte a suo tempo;
che di
conseguenza l'addebito della tassa di giustizia all'interessato, in deroga all'assistenza
giudiziaria concessagli nella causa di merito, non si giustificava, onde
l'accoglimento dell'appello su questo punto;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'interessato per
quanto concerne il diritto di visita (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il
caso di riscuotere tasse o spese per quanto attiene all'assistenza giudiziaria
in prima sede, la controparte essendosi rimessa alla decisione di questa Camera;
che
nondimeno, visto il modesto ammontare degli oneri processuali complessivi e le
particolarità del caso, si soprassiede per equità a ogni prelievo;
che non
si può prescindere invece dall'assegnare a __________ __________ __________
-__________ un'equa indennità per ripetibili sulla questione del diritto di
visita;
che
l'istante merita il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello solo per
quel che è dell'ingiustificata restrizione all'assistenza giudiziaria decisa
dal Pretore, l'appello rivelandosi per il resto destituito di ogni consistenza
fin dall'inizio;
che
all'appellata l'assistenza giudiziaria va conferita invece per intero,
l'incasso dell'indennità per ripetibili apparendo difficile a causa delle
condizioni economiche e della residenza all'estero dell'istante;
che la
tassazione della nota professionale emessa dalla legale dell'appellata andrà
commisurata, in ogni modo, al tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe
impiegato per eccepire l'irricevibilità dell'appello sul diritto di visita,
senza indugiare su argomenti la cui proponibilità appariva esclusa d'acchito;
pronuncia: I. Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è accolto e il
dispositivo n. 5 del decreto impugnato è così modificato:
a) La tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 200.–, sono poste a carico dell'istante, e in sua vece sono
assunte dallo Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
b)
L'istante è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
Per il
resto l'appello è irricevibile.
II. Non si
riscuotono tasse né spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 500.–
per ripetibili ridotte.
III. __________
__________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per
quanto riguarda l'addebito degli oneri processuali in prima sede, con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
IV. __________
__________ __________ -__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria nel senso dei considerandi con il gratuito patrocinio dell'avv.
__________ __________, __________.
V. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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