AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.2
Data decisione, Autorità:
02.08.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00002
Lugano,
2 agosto 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 dicembre 1999 dall'
ing. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
avv. dott. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 12 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 luglio 1998 il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del
Pretore il matrimonio tra __________ __________ (1961) e __________ __________
__________ (1964), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro
sottoscritta il 19 giugno 1998. Tale accordo prevedeva – tra l'altro – l'affidamento
del figlio __________ (nato il 19 giugno 1991) alla madre e un diritto di
visita, da parte del padre, di un fine settimana su due (da venerdì alle ore 20
fino a domenica alle ore 20), come pure di due settimane durante le vacanze
d'estate e di una settimana alternativamente a Pasqua o a Natale.
B. In
seguito a difficoltà nell'esercizio delle visite, il 6 luglio 1999 __________
__________ si è rivolto al medesimo Pretore con un'istanza, cui ha fatto
seguito un contraddittorio del 16 luglio 1999 nel corso del quale le parti si
sono dichiarate d'accordo di sottoporre il problema a un mediatore e di
mantenere la regolamentazione stabilita nella convenzione sugli effetti del
divorzio, ma di precisare le modalità delle visite (inc.
..). __________ __________ ha instato a sua
volta, il 16 settembre 1999, per un tentativo di conciliazione inteso a
“verificare la possibilità di una modifica consensuale delle modalità in cui
potrà avvenire il diritto di visita”. Il tentativo è rimasto senza esito (inc.
..).
C. Il
10 novembre 1999 __________ __________ ha intimato all'ex moglie un precetto
esecutivo civile perché gli consegnasse il figlio a scopo di visita – sotto
comminatoria dell'esecuzione effettiva – nei giorni 20 novembre, 4, 18 e 24
dicembre 1999, sempre alle ore 10. __________ __________ ha presentato
opposizione il 17 novembre 1999 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
che ha indetto il contraddittorio per il 23 novembre 1999 (inc.
..__________). A tale udienza le parti hanno riconosciuto
le difficoltà nell'esercizio delle visite e hanno chiesto al Pretore di designare
un esperto che chiarisse per quali ragioni __________ rifiutava di incontrare
il padre, definisse possibili soluzioni e indicasse quali adattamenti nelle
modalità di esercizio apparivano opportuni a breve termine. Il Pretore ha incaricato
il 24 novembre 1999 lo psicologo e psicoterapeuta __________ __________ di
procedere agli accertamenti necessari. Statuendo il 20 dicembre 1999
sull'opposizione al precetto esecutivo, egli si è limitato a esortare
__________ __________ perché convincesse __________ a trascorrere con il padre
qualche ora durante le vacanze di Natale e perché aiutasse l'ex marito a organizzare
gli incontri.
D. Nel
frattempo, il 7 dicembre 1999, __________ __________ ha convenuto __________
__________ davanti allo stesso Pretore per ottenere che la sentenza di divorzio
fosse modificata nel senso di concedergli il diritto di visita anche una notte
la settimana, da mercoledì sera a giovedì mattina, e che __________ __________
fosse diffidata – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione
effettiva – a “conse-gnare il figlio (…) con regolarità e puntualità”.
Contestualmente egli ha sollecitato in via provvisionale la nomina di un
esperto incaricato di accertare se e per quale motivo __________ si opponesse
alle sue visite, di prospettare soluzioni atte a “migliorare i rapporti
relazionali del figlio con i genitori” e di valutare l'opportunità di “mutare
l'attuale situazione quo all'affidamento del bambino”. L'attore ha precisato di
avere introdotto la petizione “anche per giustificare e formalizzare dal punto
di vista procedurale” l'intervento dello psicologo e psicoterapeuta __________
__________ nell'ambito dell'opposizione al precetto esecutivo civile.
All'udienza del
2 marzo
2000, indetta per discutere la domanda cautelare, __________ __________ ha
proposto di respingere l'istanza, comunicando nondimeno la disponibilità di
__________ incontrare il padre il sabato successivo.
E. Con
ordinanza del 31 marzo 2000 il Pretore ha assegnato a __________ __________ un
termine di 30 giorni per preparare un rapporto “sui motivi del rifiuto di
__________ ad incontrare il padre emersi durante lo svolgimento del mandato
conferitogli” e il 21 aprile 2000 ha completato l'ordinanza, formulando quesiti
intesi ad accertare le cause precise delle difficoltà legate all'esercizio del
diritto, nella prospettiva di trovare soluzioni adeguate. __________ __________
ha consegnato la propria relazione il 19 maggio 2000, dopo di che il Pretore ha
modificato in via cautelare – e inaudita parte – la regolamentazione delle
visite stabilita nella sentenza di divorzio, estendendo con decreto del 23
maggio 2000 gli incontri durante i fine settimana dal venerdì alle ore 17
(anziché alle ore 20) sino al rientro a scuola del lunedì successivo (anziché
la domenica sera), fissando un diritto di visita straordinario dal 25 giugno al
23 luglio 2000 e imponendo alla madre – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
di condurre __________ al “punto d'incontro” della __________ __________
__________ a __________ per l'inizio delle visite. In seguito a varie richieste
delle parti, con decreti del 31 maggio, 21 giugno, 4 luglio e 27 settembre 2000
il Pretore ha poi precisato le modalità di esercizio del diritto, disciplinando
in particolare le relazioni telefoniche tra la madre e il figlio durante le
visite e disponendo un ulteriore diritto di visita straordinario del padre dal
27 ottobre al 6 novembre 2000.
F. Esperita
l'istruttoria cautelare, al dibattimento finale del 16 novembre 2000 __________
__________ ha chiesto di modificare l'assetto delle visite previsto nella
convenzione sugli effetti del divorzio concedendogli la possibilità di
incontrare il figlio durante i fine settimana dal venerdì alle ore 17 fino al
rientro a scuola del lunedì (come aveva decretato inaudita parte il Pretore il
23 maggio 2000). Inoltre ha chiesto che __________ __________ fosse tenuta,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva, a condurre
__________ al noto punto d'incontro per l'inizio delle visite, che il bambino
potesse essere “preso in consegna anche dai nonni paterni, o da persona di
fiducia nota” a __________, che il diritto di visita fosse portato a un mese durante
le ferie scolastiche estive ed esteso alle vacanze scolastiche autunnali, che
gli fosse conferito il diritto di telefonare al figlio e di concordare direttamente
un incontro infrasettimanale, che la madre fosse tenuta ad autorizzare l'iscrizione
del nome del figlio sul passaporto del padre e che lo psicologo e psicoterapeuta
__________ __________ fosse incaricato di “indagare in merito agli sviluppi
della relazione genitori-figlio”, dandone conto alla Pretura con rapporti trimestrali
e proponendo eventuali adeguamenti. __________ __________ non è comparsa al
dibattimento finale, ma ha prodotto un allegato di quello stesso giorno in cui,
senza opporsi alle modifiche decise dal Pretore il 23 maggio 2000, confermava
sostanzialmente il postulato rigetto dell'istanza.
G. Statuendo
il 12 dicembre 2000, il Pretore ha confermato l'assetto cautelare decretato
senza contraddittorio il 23 maggio 2000, salvo estendere il diritto di visita a
due settimane durante le vacanze di Natale e – alternativamente – di Pasqua o
di carnevale, come pure a una settimana ogni due anni a Ognissanti e a un mese
durante le ferie scolastiche estive. Il Pretore ha invitato altresì entrambi i
genitori a informarsi vicendevolmente sul luogo scelto per trascorrere le
vacanze con il figlio e ha commissionato alla dott. __________ __________ di
__________ regolari rapporti (a intervalli non superiori ai sei mesi)
sull'evolvere della situazione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese
di fr. 1800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro
il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 27
dicembre 2000 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, che gli
oneri processuali siano addebitati per intero alla convenuta e che questa sia tenuta
a rifondergli un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni
del 25 gennaio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'istante chiede, in uno scritto del 30 gennaio 2001, che questa
Camera verifichi preliminarmente la tempestività delle osservazioni
all'appello. Ora, nei procedimenti cautelari il termine per presentare
osservazioni è di 10 giorni (art. 314 CPC). In concreto l'appello, intimato per
raccomandata l'11 gennaio 2001, è stato ritirato dalla convenuta il 15 gennaio
2001, come risulta dal timbro postale sulla busta di ricevimento che la
destinataria ha prodotto il 7 febbraio 2001 su richiesta del giudice delegato.
Il termine per formulare osservazioni, cominciato a decorrere il
16
gennaio 2001, scadeva perciò la mezzanotte del 25 gennaio 2001. Consegnato alla
posta lo stesso 25 gennaio 2001, il memoriale dell'appellata è pertanto tempestivo
(art. 131 cpv. 4 CPC).
- L'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica
di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni
relative ai figli e alla procedura. La ripartizione degli oneri processuali di
primo grado e l'entità delle ripetibili in favore dell'istante – unici punti
impugnati – sarebbero pertanto disciplinate dal nuovo diritto (cfr. anche SJ
123/2001 I pag. 250 con-
sid. 2b).
Se non che, la nuova procedura cantonale in materia di divorzio ha lasciato
immutata la disciplina degli art. 148 segg. CPC sulle spese e le ripetibili (BU
n. 4/2000 pag. 19 segg.). L'applicazione del nuovo diritto nel caso specifico
non ha quindi portata propria.
-
Secondo
l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra
parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza
reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a una
suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili possono, in ogni caso, essere poste a
carico di chi le ha provocate (cpv. 3). L'art. 148 cpv. 2 CPC ha una certa
importanza nelle cause di stato, ove possono ravvisarsi “giusti motivi” che
inducano a prescindere da riparti strettamente aritmetici (Rep. 1996 pag. 137 consid.
7 con richiamo di giurisprudenza). Nella determinazione e nel riparto delle
spese e delle ripetibili, comunque sia, il primo giudice fruisce di un notevole
potere di apprezzamento, che può essere censurato con appello solo per eccesso
o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
-
In
concreto il Pretore ha suddiviso gli oneri processuali fra le parti in ragione
di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili, rilevando che in materia di
filiazione “il principio della pura soccombenza non trova applicazione
immediata, tanto che il codice prevede l'eccezione dell'art. 148 cpv. 2”.
Determinante – egli ha soggiunto – “è la definizione di un assetto per il bene
del bambino e che non contribuisca a scardinare gli equilibri relazionali”
(decreto impugnato, pag. 5 verso il basso).
-
L'appellante
sostiene che gli oneri e le ripetibili di primo grado devono andare interamente
a carico della convenuta, la quale è uscita soccombente su tutta la linea. Egli
afferma che persino lo psicologo e psicoterapeuta __________ __________ ha accertato
come l'ex moglie abbia “assunto un comportamento diseducativo nei confronti del
figlio (…) allo scopo di squalificare la figura paterna”. Tale stato di cose lo
ha costretto a promuovere causa per tutelare le relazioni con __________ gli
interessi di lui, messi a repentaglio dall'atteggiamento della madre. Il
Pretore – egli soggiunge – ha dunque abusato del suo potere di apprezzamento
scostandosi dal principio della soccombenza sancito dall'art. 148 cpv. 1 CPC,
non essendo in ciò sorretto né da “giusti motivi” né, tanto meno, da spese
ch'egli avrebbe inutilmente cagionato (art. 148 cpv. 3 CPC).
-
Per
quanto riguarda il criterio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), nella sua
istanza cautelare del 7 dicembre 1999 l'appellante aveva chiesto al Pretore la
designazione di un esperto che accertasse l'eventuale “imbarazzo del figlio
__________ nell'ambito dell'esercizio del diritto di visita con il padre,
nonché le relative ragioni”, che proponesse soluzioni atte a “migliorare i
rapporti relazionali del figlio con i genitori” e che valutasse l'opportunità
di “mutare l'attuale situazione quo all'affidamento del bambino” (pag. 9 in
basso e pag. 10 in alto). Alla discussione del 2 marzo 2000 egli ha poi
confermato la domanda, specificando che il provvedimento era “finalizzato
innanzi tutto alla formalizzazione dal punto di vista procedurale
dell'intervento del perito” (act. II, pag. 1 nel mezzo) nell'ambito
dell'opposizione al noto precetto esecutivo (sopra, consid. D), fatto per altro
già accennato nell'istanza (pag. 8 in basso e pag. 9 in alto).
Al
dibattimento finale del 16 novembre 2000 l'istante ha concluso invece – sulla
scorta del referto specialistico – per una modifica dell'assetto stabilito
nella convenzione sugli effetti del divorzio, nel senso che si ampliassero le
visite durante i fine settimana dal venerdì alle ore 17 fino al rientro a
scuola del lunedì, che si obbligasse la madre – sotto comminatoria dell'art.
292 CP e dell'esecuzione effettiva – a condurre __________ alla __________
__________ __________ per l'inizio delle visite, che si autorizzasse la presa
in consegna del figlio da parte dei nonni paterni o di persone di fiducia note
al bambino, che si prolungasse il diritto di visita a un mese durante le ferie
scolastiche estive e lo si estendesse alle vacanze scolastiche autunnali, che
si concedesse al padre il diritto di telefonare al figlio e di concordare con
lui un incontro infrasettimanale (con pernottamento), che si ingiungesse alla
madre di sbrigare le formalità per far iscrivere il figlio nel passaporto del
padre e che si affidasse allo psicologo e psicoterapeuta __________ __________
un'indagine sugli sviluppi della relazione tra genitori e figlio, con resoconto
trimestrale da inviare alla Pretura unitamente a eventuali proposte di adeguamento
(sopra, consid. F).
Nel
decreto impugnato il Pretore ha accolto per finire la postulata estensione
delle visite durante i fine settimana e le ferie scolastiche estive, la
concessione di un diritto di visita supplementare (biennale) durante le vacanze
di Ognissanti, la fissazione del punto d'incontro presso la __________
__________ __________ e l'incarico alla dott. __________ __________ di
presentare rapporti semestrali sull'evolversi della situazione. Ha respinto
invece le richieste intese a visite infrasettimanali per la notte, al prelievo
di __________ da parte dei nonni paterni o di terzi, all'iscrizione del nome
del figlio nel passaporto dell'istante e alla comminatoria dell'esecuzione effettiva,
imponendo inoltre a entrambe le parti un vicendevole dovere di informazione
circa il luogo in cui sarebbero state trascorse le vacanze con il figlio. Ciò
posto, non si vede come l'appellante possa pretendere di essere uscito
pienamente vittorioso dalla procedura cautelare. Sul grado “tecnico” di
soccombenza si può opinare, giacché nessuna delle questioni controverse aveva
valore litigioso. Sul riparto a metà si può anche discutere. In nessun modo si
può ritenere tuttavia che, giudicando nel complesso equivalente il parziale
successo e insuccesso riportato da entrambi i genitori, il primo giudice abbia
ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento.
Si
aggiunga che pure il grado di vittoria dell'istante appare relativo. Nella
domanda cautelare, per vero, egli si era limitato a sollecitare la designazione
di un perito, il che non gli avrebbe permesso – in sé – di ottenere una
modifica della sentenza di divorzio. Solo in esito alla relazione dello
psicologo egli ha formulato richieste concrete. D'altro lato, proprio in esito
alla relazione dello specialista, neppure l'ex moglie si è più opposta nel
memoriale conclusivo ai provvedimenti decretati senza contraddittorio dal
Pretore. In meri termini di reciproca vittoria e sconfitta (art. 148 cpv. 1
CPC) la valutazione del primo giudice sfugge pertanto a censura.
- Rimane
da esaminare se, nonostante la parziale soccombenza dell'istante, soccorressero
“giusti motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per caricare alla convenuta
tutti gli oneri processuali e le ripetibili. Il referto dello psicologo e
psicoterapeuta __________ __________ desta invero serie perplessità sull'indole
dell'appellata, “essenzialmente responsabile” di tutte le difficoltà insorte
(pag. 13, punto 2 in fine) attraverso un contegno suscettivo di compromettere
il necessario avvicinamento tra padre e figlio (pag. 14 seg.). Invano
l'interessata contesta la validità di tale rapporto, a suo dire acquisito “in
dispregio dell'art. 228 CPC”, senza considerare che l'art. 419b CPC
autorizza il giudice ad assumere d'ufficio nell'interesse di figli minorenni
ogni informazione atta a formare la sua convinzione (cpv. 1), avvalendosi dell'aiuto
di operatori sociali, sanitari o pedagogici, ai quali può chiedere informazioni
sulla situazione dei minorenni interessati (cpv. 2). E ancor più a sproposito
essa contesta l'opinione dell'esperto, imparziale e disinteressato, con
l'argomento che “la medicina non è una scienza esatta e la psicologia (...)
ancor meno” (osservazioni, pag. 4). Se la soluzione adottata dal Pretore
resiste alla critica anche sotto il profilo dell'art. 148 cpv. 2 CPC, ciò è
dovuto ad altri motivi.
Intanto
la nozione di colpa sulla base della quale l'appellante invoca l'applicazione dell'art.
148 cpv. 2 CPC è obsoleta nelle cause di divorzio e, a maggior ragione, nelle
cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio fondate sul nuovo
diritto. Decisivo è, di regola, il comportamento processuale dei contendenti. A
prescindere dai casi di manifesta disparità finanziaria tra coniugi (che
possono indurre a sorvolare sulla parziale soccombenza di quello economicamente
più debole), di massima chi esce vittorioso solo in parte da una causa può
vedersi esonerare dalla quota di spese e ripetibili a suo carico – per “giusti
motivi” – se l'atteggiamento deliberato dell'avversario fa passare tale soccombenza
in second'ordine. In effetti, l'art. 148 cpv. 2 CPC implica non solo una valutazione
di diritto, ma anche un apprezzamento in termini di equità.
Nella
fattispecie la convenuta si era bensì opposta all'istanza cautelare. Di fronte
all'ordinanza del 31 marzo 2000 con cui il Pretore ordinava l'allestimento di
un rapporto “sui motivi del rifiuto di __________ ad incontrare il padre” e
alla successiva ordinanza del 21 aprile 2000 con cui il Pretore enunciava
precisi quesiti intesi ad accertare le cause delle difficoltà legate all'esercizio
del diritto, in modo da trovare soluzioni adeguate (sopra, consid. E), la
convenuta si è prestata tuttavia a collaborare. Che tale indagine le sia poi
risultata sfavorevole ancora non significa che, per “giusti motivi”, essa
dovesse sopportare tutte le spese e le ripetibili. Basti considerare che al referto
dello specialista era interessato anzitutto l'appellante, che senza tale rapporto
non era stato in grado di prospettare alcuna concreta modifica della sentenza
di divorzio. Solo al dibattimento finale egli ha poi chiesto l'estensione del
suo diritto di visita, per altro già accordatogli d'ufficio – in parte – dal
primo giudice con decreto del 23 maggio 2000 (sopra, consid. E).
Ne segue
che, ponderate tutte le circostanze, il Pretore non può dirsi caduto in un
eccesso o in un abuso del suo potere d'apprezzamento disconoscendo “giusti motivi”
atti ad addebitare la totalità delle spese e delle ripetibili alla convenuta.
Diverso sarebbe stato il caso ove l'istante avesse formulato sin dall'inizio
concrete proposte di modifica al diritto di visita e la convenuta avesse
osteggiato con ogni mezzo l'allestimento di un rapporto specialistico. Diverso
potrà ancora essere il caso, alla luce delle le risultanze contenute nel
referto specialistico, qualora la convenuta risulti soccombente
nell'opposizione ad altri mezzi di prova o ad altri provvedimenti del giudice.
Per ora non si ravvisano estremi del genere. Nel suo risultato il riparto degli
oneri a metà e la compensazione delle ripetibili resiste pertanto alla critica
anche sotto il profilo dell'art. 148 cpv. 2 CPC.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono a loro volta la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Nella commisurazione delle ripetibili si tiene conto del fatto che per
difendere la sua causa l'appellata non si è dovuta rivolgere a un legale.
L'indennità si limita quindi a indennizzare equitativamente il dispendio di
tempo che le è occorso per far valere personalmente le sue ragioni in appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, il quale rifonderà alla controparte fr. 400.–
per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster