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Numero d'incarto:
11.2001.149
Data decisione, Autorità:
31.05.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00149
Lugano,
31 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(ammortamento di cartella ipotecaria) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 13 dicembre 2001 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 dicembre 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 18 dicembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 luglio 1990 __________ __________ (1911) ha donato alla
figlia __________ (1955) la proprietà per piani n. __________, pari a 9/1000
della particella n. __________ RFD di __________ (appartamento n. 131), sulla
quale egli ha mantenuto un diritto di abitazione a vita, e una quota di 10/140
(quota “K”) della proprietà per piani n. __________, pari a 10/1000
della medesima particella (autorimessa n. __________). Su tali beni era
iscritta in 1° grado sin dal 13 luglio 1972 una cartella ipotecaria al portatore
di nominali fr. 88 000.– con interessi al 7%, che l'interessata ha esplicitamente
assunto al momento di ricevere la donazione.
B. Il
13 dicembre 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città, chiedendogli di pronunciare l'ammortamento della nota cartella
ipotecaria. Essa ha argomentato di voler vendere le sue proprietà a __________
e di ignorare dove si trovi il titolo, di cui dopo la donazione avvenuta nel
1990 “non si è più saputo niente”. Con sentenza del 18 dicembre 2001 il Pretore
ha respinto l'istanza in ordine “per incompetenza territoriale del giudice
adito”, senza riscuotere tasse né spese.
C. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 21
dicembre 2001 nel quale propone di annullare il giudizio impugnato e di ritornare
gli atti al Pretore “affinché dia seguito alla procedura di ammortamento”.
Trattandosi di una procedura non contenziosa, l'appello non è stato oggetto di
intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo secondo la
procedura di ammortamento dei titoli al portatore, col termine di un anno per
le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC). Sull'ammortamento di titoli al portatore
(art. 981 segg. CO) il Pretore statuisce con rito sommario non contenzioso
(art. 2 cpv. 3 n. 5 e art. 3 LAC con rinvio all'art. 360 CPC). Introdotto nel
termine di dieci giorni dalla notifica della sentenza impugnata, l'appello in
esame è pertanto ricevibile (art. 370 cpv. 2 CPC).
-
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto che competente per l'ammortamento di titoli
di credito sia solo “il giudice del domicilio o della sede del debitore” (art.
30 cpv. 1 LForo), come del resto stabiliva il vecchio art. 981 cpv. 2 CO.
Presumendo che l'istante, proprietaria del pegno, sia anche debitrice nei
confronti del portatore della cartella ipotecaria, rimane il fatto che
abilitato ad annullare quest'ultima è il tribunale competente per la
giurisdizione di Spreitenbach. Sotto l'egida dell'abrogato art. 981 cpv. 2 CO
– ha continuato il Pretore – certa giurisprudenza ammetteva, come foro alternativo,
anche quello del luogo in cui si trova l'immobile. Oggi ciò non è più giustificato
se non nell'ipotesi in cui il debitore sia domiciliato all'estero, l'art. 30
cpv. 1 LForo avendo ripreso la formulazione del cessato art. 981 cpv. 2 CO
senza nulla concedere. Il che denota ormai – ha concluso il Pretore – un silenzio
qualificato, non una lacuna legislativa.
-
L'appellante
sostiene che la dottrina non condivide unanimemente l'opinione del Pretore e
che, secondo taluni autori, l'art. 30 cpv. 1 LForo lascia tuttora spazio, per
l'ammortamento di titoli ipotecari, alla competenza alternativa del giudice nel
luogo in cui si trova l'immobile (Vock
in: Spühler/Tenchio/Infanger, Bundesgesetz über den
Gerichtsstand in Zivilsachen, Basilea 2001, n. 5 in
fine ad art. 30). Nel caso specifico le proprietà per piani gravate di pegno si
trovano a __________. Inoltre il padre dell'appellante era domiciliato a
Muralto al momento della donazione e a __________ egli era domiciliato anche al
momento in cui la cartella ipotecaria è andata smarrita. Non avrebbe alcun
senso, quindi, postulare l'ammortamento del titolo davanti al giudice di un
altro Cantone.
-
Prima
che entrasse in vigore la legge federale sul foro in materia civile (RS 272),
che ha unificato la competenza per territorio sul piano nazionale, l'art. 981
cpv. 2 CO prescriveva testualmente, per l'ammortamento di titoli al portatore
(azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il
rinnovo di tali fogli e così via): “È competente il giudice del domicilio del
debitore e, trattandosi d'azioni, il giudice del luogo in cui ha sede la società
anonima”. Una parte ragguardevole della dottrina e della giurisprudenza
reputava nondimeno che, dovendosi annullare cartelle ipotecarie, fosse data
anche la possibilità – per diritto federale – di adire il foro nel luogo in cui
si trova l'immobile (forum rei sitæ), un rapporto di pegno ipotecario
rivelando per sua natura un nesso molto più stretto con l'ubicazione del fondo
che non con il domicilio del debitore (da ultimo: Staehelin in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 5 ad art. 870).
Questa Camera si era allineata per finire a tale tendenza, anche perché in
materia di diritti reali immobiliari e di azioni possessorie l'art. 18 cpv. 1
CPC prevedeva, a livello intracantonale, la competenza del giudice nel luogo di
situazione dell'immobile addirittura come esclusiva (I CCA, sentenza del 10 giugno
1996 in re G., consid. 3 e 4).
-
L'art.
30 cpv. 1 LForo, in vigore dal 1° gennaio 2001, dispone ora che “per l'ammortamento
di azioni della società anonima è competente il giudice della sede della società
e per l'ammortamento dei rimanenti titoli di credito il giudice del domicilio o
della sede del debitore”. In favore del forum rei sitæ la norma nulla
riserva. Né il messaggio del Consiglio federale accenna in qualche modo al
tribunale nel luogo di situazione del fondo. Esso si limita a rilevare che
“alla stessa stregua di quanto previsto dal diritto vigente, per l'ammortamento
di azioni della società anonima e di altri titoli di credito è competente il
giudice della sede della società o quello del domicilio del debitore (…).
L'art. 981 cpv. 2 CO è abrogato” (FF 1999 pag. 2466 in fondo). Alla
controversia che opponeva, circa la disponibilità di un foro alternativo per
l'ammortamento di titoli ipotecari, due orientamenti di dottrina e di giurisprudenza
il messaggio non fa alcuna allusione.
-
La
dottrina più recente rispecchia in prevalenza l'opinione espressa dal Pretore
nella sentenza impugnata. __________ reputa che, dopo l'entrata in vigore
dell'art. 30 cpv. 1 LForo, l'esistenza di un forum rei sitæ per
l'annullamento di titoli ipotecari non sia più sostenibile, la norma in
questione disciplinando ormai esaustivamente la competenza ratione loci
per l'ammortamento di titoli di credito (in: Müller/Wirth, Gerichtsstandsgesetz,
Zurigo 2001, n. 40 ad art. 30). Anche a parere di Kurth/Bernet non è più possibile riscontrare nell'ordinamento
federale lacuna di sorta, il testo dell'art. 30 cpv. 1 LForo essendo
inequivocabile (in: Kellerhals/von Werdt/Güngerich,
Gerichtsstandsgesetz, Berna 2001, n. 4 in fine ad art.
30). Di avviso analogo Donzallaz,
il quale ribadisce che con la promulgazione dell'art. 30 cpv. 1 LForo è venuta
a cadere, per l'ammortamento di titoli ipotecari, la competenza del giudice
nel luogo in cui si trova la cosa, l'art. 20 LForo valendo solo per procedure
contenziose (Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile,
Berna 2001, n. 8 ad art. 30). Denis Piotet,
da parte sua, definisce inadeguata la regolamentazione dell'art. 30 cpv. 1
LForo per quanto riguarda l'ammortamento di titoli ipotecari, ma non afferma
che ciò giustifichi la sussistenza di un foro alternativo (in: Haldy/Poudret/
Piotet/Tappy/Corboz,
Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, Losanna 2001, pag. 77 in alto). Solo Vock, citato dall'appellante (sopra,
consid. 3), avanza una simile tesi, ma nel panorama della dottrina attuale il
suo assunto rimane isolato.
-
Se
ne conclude che, così come stanno oggi le cose, gli elementi di giudizio non consentono
più di riscontrare una competenza facoltativa, accanto a quella dell'art. 30
cpv. 1 LForo, per l'ammortamento di titoli ipotecari. Oltre al silenzio del
legislatore e all'indirizzo prevalentemente contrario degli autori, è appena il
caso di ricordare che l'art. 30 LForo configura – già di per sé – una deroga
alla norma generale dell'art. 11 LForo sulla competenza in materia di
volontaria giurisdizione (FF 1999 pag. 2466 in fondo). Per giustificare altre
eccezioni, tanto più extra legem, occorrerebbero fondamenti solidi e di
sicuro affidamento dottrinale, che in concreto fanno manifesto difetto. Nelle
circostanze evocate la sentenza del Pretore merita quindi conferma.
-
Gli
oneri processuali, con una tassa di giustizia volutamente contenuta per tenere
conto del caso di principio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa giudiziaria fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante.
- Intimazione
all'avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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