AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.143
Data decisione, Autorità:
16.02.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00143
Lugano
16 febbraio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause .____.___
(protezione dell'unione coniugale) e DI.2001.00691 (provvedimenti cautelari) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanza del 4 ottobre
2001 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 17 dicembre 2001 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il
5
dicembre 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ __________ (1942) si sono sposati a
__________ il ____________________ 1969. Dal matrimonio sono nati __________
(1970) e __________ (1971). I coniugi vivono separati dal 25 giugno 1999,
quando il marito è andato ad alloggiare per conto proprio, pur conservando il
domicilio politico e il recapito postale presso l'abitazione coniugale.
B. Il 4
ottobre 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale, in particolare
per essere autorizzata a sospendere la comunione domestica, formulando in via
provvisionale la medesima domanda. Come patrocinatore del marito essa ha indicato
lo “studio legale e notarile __________ & __________ ”. L'avv. __________
__________, ricevuta l'istanza e la citazione all'udienza del 21 novembre 2001
per la discussione, ha comunicato al Pretore il 17 ottobre 2001 di non essere
abilitato a rappresentare __________ __________ in procedure relative al
diritto di famiglia, invitando la Pretura a notificare gli atti direttamente al
convenuto “presso il suo domicilio coniugale, in via __________ __________,
____________________ ”.
C. Il
Segretario assessore ha intimato in luogo e vece del Pretore l'istanza e la
citazione per raccomandata, il 19 ottobre 2001, al recapito indicatogli, ma il
plico postale è tornato il 30 ottobre 2001 con la menzione “non ritirato”.
L'indomani il Segretario assessore ha invitato il Comune di __________ a
notificare l'invio per usciere. La cancelleria comunale ha comunicato il 15 novembre
2001 che “il signor __________ è introvabile presso il suo domicilio. Da informazioni
avute pare che risieda a __________ __________ ”. All'udienza del 21 novembre
2001 il Segretario assessore, constatata l'assenza del convenuto, ha
preliminarmente reso noto di avere accertato telefonicamente che __________
__________ risultava tuttora domiciliato a __________ e di ritenere pertanto il
plico validamente notificato per posta. La discussione si è tenuta così alla
sola presenza dell'istante. Non essendovi prove da assumere, il dibattimento
finale ha avuto luogo seduta stante.
D. Statuendo
il 5 dicembre 2001, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha autorizzato
i coniugi a vivere separati. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 300.– di ripetibili. La domanda provvisionale, senza oggetto, è
stata stralciata dai ruoli senza prelevare oneri né assegnare ripetibili. La
decisione è stata intimata al convenuto nelle vie edittali ed è apparsa sul
__________ __________ del Cantone __________ n. __________/__________di venerdì
____________________ 2001.
E. Contro il giudizio predetto è insorto __________ __________ con un
appello del 17 dicembre 2001 in cui chiede di annullare l'atto impugnato “per
violazione di norme essenziali di procedura” o, in subordine, di annullarlo,
“non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 175 CC”. Nelle sue
osservazioni del 9 gennaio 2002 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerato
in diritto: 1. L'appellante lamenta l'irregolarità della notifica relativa
all'istanza e alla citazione in Pretura, censurando la violazione dell'art. 124
cpv. 5 CPC. Afferma di essere tuttora domiciliato a __________, in __________
__________ __________, e di non avere “rifiutato né impedito la consegna degli
atti giudiziari a lui destinati presso il suo domicilio”. A suo avviso, qualora
lo avesse ritenuto assente dal Cantone e di ignota dimora, il Segretario assessore
avrebbe dovuto applicare l'art. 123 cpv. 2 CPC già al momento di notificargli
il primo invio e non solo al momento di notificargli la sentenza.
-
Secondo
l'art. 120 cpv. 1 CPC la notificazione di atti giudiziari alle persone
domiciliate nel Cantone avviene con la consegna di un esemplare al destinatario.
Se questi è assente dal Cantone, ma è noto il luogo ove si trova, gli atti
possono essere notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali o per il
tramite dell'autorità giudiziaria del luogo, riservate le disposizioni dei
trattati (art. 122 CPC). Nel caso in cui il destinatario sia assente dal
Cantone, non sia provvisto di rappresentante, sia ignoto il luogo ove dimora e
non ricorrano le condizioni per la nomina di un curatore, la notifica avviene
mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (art. 123 cpv. 2
CPC). Quanto alla forma, la notificazione avviene, di regola, tramite invio postale
raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti
postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Eccezionalmente, quando il giudice lo ritenga
opportuno o se un'intimazione per posta non sia riuscita, la notificazione è
eseguita per mezzo di usciere di qualunque autorità o di agente della polizia
cantonale o comunale (cpv. 2). La notifica per via edittale è una soluzione
estrema (DTF 112 III 8 consid. 4 secondo paragrafo), cui il giudice ricorre a
titolo eccezionale, se la notificazione non è possibile altrimenti (DTF 103 III
5 consid. 3).
-
Nella
fattispecie l'appellante conferma di avere tuttora il proprio domicilio politico
e il proprio recapito postale a __________, in __________ __________ __________
(appello, pag. 3, punto 4). Correttamente dunque il giudice ha intimato gli
atti a tale indirizzo. E siccome la notificazione di atti giudiziari per
raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124 CPC; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa
con riferimenti; RDAT 2001 II pag. 56), nella fattispecie la notificazione
dell'istanza e della citazione all'udienza del 21 novembre 2001 è validamente
avvenuta quel giorno. È vero che il Segretario assessore ha poi incaricato
l'autorità comunale di __________ di ripetere l'intimazione per usciere e che
al recapito di via Maroggia 36 il convenuto è risultato introvabile, ma ciò non
inficia la validità della notificazione per posta.
-
Certo,
mal si comprende perché il Segretario assessore, pur comunicando all'udienza
di ritenere valida la notificazione per posta, abbia poi proceduto a intimare
la decisione per via edittale. Irregolare, tuttavia, è se mai quest'ultima
notificazione, che a norma dell'art. 124 cpv. 7 CPC potrebbe finanche essere
dichiarata nulla. La prassi è però meno categorica, nel senso che non reputa
inefficace qualsiasi notificazione solo perché irrita; tale è soltanto la
notificazione che ha causato pregiudizio al destinatario (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 360
nota 427). Dato che nel caso in esame l'intimazione per via edittale non ha
impedito al convenuto di appellare tempestivamente, non soccorrono gli estremi
per sanzionarla di nullità. Resta il fatto che la notificazione avvenuta a suo
tempo per posta è in regola e che al riguardo l'appello dev'essere respinto.
-
In
subordine l'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata, “non
ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 175 CC” (sospensione della
comunione domestica). Una simile domanda, meramente cassatoria, sarebbe di per
sé irricevibile, l'appello essendo per sua natura un rimedio riformatorio (art.
309 cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 307 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa
G., consid. 2). Dalle motivazioni del ricorso si desume, nondimeno, che il
convenuto postula la modifica della decisione appellata nel senso di respingere
l'istanza della moglie. Ancorché sia al limite della sufficienza formale,
l'esposto può dunque essere ritenuto ammissibile.
-
Il
convenuto reputa arbitrarie le conclusioni del primo giudice secondo cui il
fatto di essere irreperibile al domicilio di __________ e quindi essere
considerato di ignota dimora dimostra in modo concludente il suo disinteresse
per il matrimonio, sicché non può pretendere che la moglie rimanga in comunione
domestica. Egli ricorda inoltre di essere stato “letteralmente e fisicamente
buttato fuori casa dalla moglie, per il tramite del figlio __________o, in data
25 giugno 1999” e di non potervi più fare ritorno. Ora, a prescindere dal fatto
che tali circostanze, invocate per la prima volta in appello, non sono
proponibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; I CCA, sentenza dell'8 febbraio 2001
in re M.), così argomentando l'interessato conferma implicitamente di non
vivere più con la moglie da oltre due anni. Né egli nega di averla minacciata seriamente,
l'8 novembre 2001, tanto da essere stato fermato l'indomani dalla polizia
(vedi verbale del 21 novembre 2001). E l'art. 175 CC autorizza ogni coniuge a sospendere
la comunione domestica sintanto che la convivenza ponga in grave pericolo la
sua integrità fisica o psichica (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, n. 622, pag. 271). Ne segue che la decisione
del primo giudice merita conferma e che, anche su questo punto, l'appello è
destinato all'insuccesso.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per mezzo di
un avvocato, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster