AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.138
Data decisione, Autorità:
28.07.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2001.138
Lugano
28 luglio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G.A. Bernasconi e Cocchi
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.(modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 27 marzo 2000 da
__________ __________ , __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________ . __________
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________
-, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 dicembre 2001 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 9 novembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 13 gennaio 2002;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 maggio 1995 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il
____________________ 1988 da __________ __________ (1963), cittadino della
__________ __________ __________, ed __________ nata __________ (1940), cittadina
svizzera, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio firmata
dalle parti. L'accordo prevedeva, tra l'altro, il versamento a favore della
moglie di un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili.
B. __________ __________ si è sposato il __________ __________ 1996 a __________
(______________________________) con la connazionale __________ __________
(1968). Dal matrimonio è nato __________ il ____________________ 1999. Il 27
marzo 2000 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la soppressione del
contributo alimentare, in via subordinata la sua riduzione a un importo non
cifrato, lasciando al Pretore di stabilire la data della modifica. Egli ha chiesto
altresì che tutte le procedure esecutive avviate dalla prima moglie per la
riscossione di contributi arretrati fossero dichiarate nulle e ha instato per
il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ ha dichiarato
il 26 gennaio 2001 di aderire alla petizione, proponendo che almeno le spese
fossero poste a carico dell'attore. All'udienza del 5 marzo 2001 quest'ultimo
ha ribadito la propria domanda sulla base della documentazione prodotta e la convenuta
ha ribadito di non opporsi alla petizione, data l'impossibilità di incassare i
contributi stabiliti nella convenzione di divorzio.
C. Statuendo
il 9 novembre 2001, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha
sospeso il contributo di mantenimento nel periodo dall'aprile al giugno del
2000, riducendolo poi a fr. 375.– mensili dal 1° luglio 2000 al 30 aprile 2001,
salvo ripristinarlo a
fr. 800.–
dal 1° maggio 2001. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1000.– sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
D. __________
__________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 3 dicembre
2001 nel quale chiede, previa ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, che il contributo alimentare sia soppresso dal 1° aprile 2000 e
che tutte le spese siano poste a carico della convenuta. Nelle sue osservazioni
del 13 gennaio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello,
postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla vecchia legge,
fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a
cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare in favore del
coniuge divorziato continua ad applicarsi, quindi, il diritto anteriore (Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC; Geiser in: Vom
alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è
regolata per converso dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit.
fin. CC; Leuenberger, op. cit.,
n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si sono
fondate, a ragione, sul medesimo principio.
- In concreto il Pretore ha ritenuto irrilevante l'adesione della
convenuta alle richieste dell'attore, visto che l'eventualità di un aiuto da
parte dello Stato non può essere anteposto all'obbligo contributivo dell'ex
coniuge. Ha preso atto in seguito della difficile situazione finanziaria della
convenuta, peraltro non contestata dall'attore, e ha accertato che quest'ultimo
conseguiva nel 1995 uno stipendio lordo di fr. 4770.– mensili, pari a fr.
4327.95 netti (sentenza, pag. 4). Egli non ha riconosciuto, in particolare, la
decurtazione di salario del 20% per malattia tra il 1° febbraio e il 30
settembre 1999, poiché suffragata da un certificato medico troppo generico,
senza indicazioni di diagnosi, terapie né prospettive di guarigione, ma ha
accertato che l'attore è rimasto senza reddito dall'ottobre del 1999 al giugno
del 2000, quando ha assistito il figlio __________, ricoverato al reparto cure
intense dell'Ospedale __________ di __________. Ha quindi sospeso l'obbligo
contributivo dal 27 marzo 2000, data d'inoltro della petizione. Proseguendo
nell'analisi della situazione finanziaria dell'attore, il Pretore ha computato
a quest'ultimo invece un reddito ipotetico di fr. 3000.– netti mensili dal 1°
luglio 2000 al 30 aprile 2001, periodo in cui l'interessato non ha svolto
un'attività lucrativa né percepito indennità di disoccupazione nonostante il
buono stato di salute e la giovane età.
Ciò
posto, il Pretore ha stabilito il fabbisogno minimo dell'attore in fr. 2309.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr.
1100.–, locazione con spese accessorie fr. 558.–, premio della cassa malati fr.
271.–, imposte stimate fr. 300.–, spese di trasferta fr. 80.–). Quanto al
fabbisogno minimo della seconda moglie, in mancanza di indicazioni egli l'ha
ritenuto coperto dalla rendita AI. Il fabbisogno in denaro del figlio
__________ è stato fissato per converso in fr. 708.– (fabbisogno mensile senza
spese di cura ed educazione fr. 1190.–, diminuito della rendita completiva AI
di fr. 482.– ricevuta dalla madre). In definitiva il Pretore ha accertato che
l'attore disponesse di fr. 691.– mensili, insufficienti per far fronte
all'obbligo alimentare nei confronti dell'ex moglie e al fabbisogno (scoperto)
del figlio __________a. Il Pretore ha quindi ridotto proporzionalmente il contributo
alimentare indicizzato a favore della convenuta a fr. 375.– mensili. Dal 1°
maggio 2001, per contro, egli ha reputato che l'indennità giornaliera AI di
fr. 160.– fornisse all'attore un'entrata mensile di circa fr. 4800.–, di modo
che con il margine di fr. 2491.– sul proprio fabbisogno minimo egli poteva
onorare tutti gli obblighi di mantenimento a suo carico.
-
L'appellante rimprovera al Pretore di avere definito irrilevante
l'adesione della convenuta alle sue richieste di giudizio. In caso di
acquiescenza dell'avente diritto – egli sostiene – incombe al giudice
verificare le condizioni economiche delle parti, con particolare riferimento al
fabbisogno minimo delle medesime aumentato del 20%, come da costante
giurisprudenza (appello, pag. 4, punto 5). Il Pretore avrebbe dunque dovuto
promuovere d'ufficio l'istruttoria invece di convocare le parti all'udienza
preliminare. In mancanza di istruttoria – egli conclude – il primo giudice non
poteva dare per provata l'indigenza della convenuta, che dispone di una rendita
d'invalidità e di prestazioni LPP. Non avendo l'appellata prodotto documenti
atti a dimostrare la sua difficile situazione economica, il contributo deve
perciò essere soppresso dal 1° aprile 2000.
-
L'art. 153 cpv. 2
vCC stabiliva che il coniuge tenuto a erogare una rendita a titolo di alimenti
poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando il bisogno
più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni
economiche del debitore più non corrispondessero all'importo della rendita.
L'applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC riguardava anche i contributi
alimentari dovuti giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 117 II 361 consid. 3),
tranne quelli destinati a compensare perdite di aspettative in seguito al
divorzio (Hinderling/Steck, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 356; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage
et le divorce, 4ª edizione, pag. 147 n. 737). Decisivo era, sotto il profilo
dell'art. 153 cpv. 2 vCC, che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge
fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al
momento in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine),
sempre che il cambiamento non si riconducesse a decisioni unilaterali del
debitore (DTF 121 III 299 consid. 3b). Occorreva, dunque, un raffronto tra le
condizioni finanziarie in cui versavano le parti al momento del divorzio
(rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima
volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la
soppressione o la riduzione della rendita era poi una questione di equità (art.
4 CC; Hinderling/Steck, op. cit.,
pag. 363).
-
L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva in
concreto – come di regola – a chi li invocava (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad
art. 153 vCC), il diritto federale non imponendo l'applicazione del principio
inquisitorio nell'ambito di un'azione di modifica di contributo alimentare (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art.
153 vCC). Le parti potevano anche concordare la rinuncia a un'azione di
modifica (Bühler/Spühler, op.
cit., nota 19 ad art. 153 vCC; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6, 71 II
132). Tale rinuncia era vincolante, salvo che costituisse una violazione della
personalità a norma dell'art. 27 cpv. 2 CC o che ricorressero i presupposti della
clausola rebus sic stantibus (DTF 122 III 98). Se non che, all'udienza
del 5 marzo 2001 l'attore non ha recato elementi atti a chiarire la situazione
finanziaria della convenuta, limitandosi a confermare le proprie domande sulla
base della documentazione da lui prodotta (verbale di udienza del 5 marzo
2001). E siccome la procedura non era retta dal principio inquisitorio, non si
vede quale motivo dovesse indurre il Pretore a indagare d'ufficio sui redditi
della convenuta. Al riguardo la censura dell'appellante si rivela sprovvista di
consistenza.
-
Rimane
il fatto, sottolineato dall'appellante, che sia con la risposta del 26 gennaio
2001 sia all'udienza del 5 marzo 2001 la convenuta ha esplicitamente dichiarato
di aderire alla petizione. E tale dichiarazione unilaterale con cui la parte
convenuta aderisce alla pretesa della controparte raffigura acquiescenza (Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna
2001, pag. 253 n. 1349). Certo, l'acquiescenza produce effetti solo nel caso in
cui verta su diritti disponibili (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts,
7a
edizione, pag. 241 n. 58). Il problema è di sapere pertanto se nella
fattispecie la convenuta, che ha espresso in modo chiaro e univoco la sua
intenzione, potesse senz'altro condiscendere alle richieste dell'attore. Ora,
contrariamente all'opinione del primo giudice, i rapporti patrimoniali tra
coniugi non sono retti dal principio inquisitorio, sicché le parti possono
liberamente disporne (Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 795 pag. 158 e rif. citati). Nell'ambito di una causa di divorzio
il giudice può invero rifiutare, a determinate condizioni, di omologare una
convenzione (art. 158 n. 5 vCC; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., pag. 159 n. 801). Conclusa la procedura di divorzio, nondimeno, gli
ex coniugi possono liberamente disporre delle reciproche pretese patrimoniali e
accordarsi sulla modifica di un contributo alimentare, senza che a tal fine
occorra l'omologazione del giudice (Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 28 ad
art. 153 vCC; DTF 107 II 12 consid. 2). A quel momento non sussiste più il
pericolo, in effetti, che una parte possa abusare della situazione per trarre
indebito vantaggio a danno dell'altra (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 522; Bühler/Spühler,
op. cit., n. 7 ad art. 153 vCC e n. 167 seg. ad art. 158 vCC; Spühler/Frei-Maurer in: Berner
Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 167 ad art. 158 vCC). La forma scritta è consigliabile
(Bühler/Spühler, op. cit., n. 168
ad art. 158 vCC), ma un accordo in tal senso non è di per sé sottoposto ad
alcun requisito e può essere anche solo verbale (SJ 1986 pag. 553 seg; DTF 107
II 12).
-
Ne segue
che in concreto la convenuta poteva liberamente rinunciare al contributo
alimentare stabilito nella nota convenzione. Ancora in questa sede, del resto,
essa conferma di reputare “inutile e improduttivo iniziare una guerra
giudiziaria volta ad ottenere unicamente un successo cartaceo” (osservazioni
all'appello, pag. 3). Nelle circostanze descritte il Pretore non poteva dunque
statuire nel merito, ma doveva prendere atto dell'acquiescenza e stralciare la
causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC; Hohl,
op. cit., pag. 254 n. 1356). Nel
Cantone Ticino, infatti, una dichiarazione di acquiescenza ha già di per sé
forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta la fine del processo
senza l'intervento del giudice (art. 352 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale
federale 4P.215/2002 del 23 aprile 2003, consid. 3.2.1; Vogel/ Spühler, op. cit., pag. 242 n. 63 e 63). Dichiarando
di aderire alla petizione, la convenuta ha accettato così che il contributo alimentare
decadesse dalla data della petizione (l'attore aveva rimesso la decorrenza
della modifica all'apprezzamento del Pretore), vale a dire dal 1° aprile 2000 (Rep. 1996 pag. 145
consid. 13 con
rinvii). Se ne conclude
che l'appello dev'essere accolto, sia pure per motivi diversi da quelli
invocati dall'appellante, e che la sentenza impugnata dev'essere riformata e
sostituita con un decreto di stralcio (DTF 23 aprile 2003 4P.215/2002 consid. 3.3).
-
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere l'acquiescente
come un soccombente totale o parziale, pur riconoscendo al giudice un largo
margine di apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). A norma dell'art. 151 CPC, inoltre,
quando la causa è tolta per desistenza, transazione o accettazione della
domanda, il giudice adito stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le
tasse, le spese e le ripetibili. Nella fattispecie la convenuta aveva chiesto
con la dichiarazione di acquiescenza che gli oneri processuali fossero assunti
dall'attore. Non risulta che prima di avviare causa costui abbia interpellato
l'ex moglie per sapere se rinunciasse al contributo, né egli pretende ciò. E il
processo, come detto (consid. 6), non sarebbe stato necessario se gli ex
coniugi si fossero intesi, ciò che non sembrava escluso, visto poi il tenore
dell'acquiescenza. In simili circostanze soccorrono giusti motivi nel senso
dell'art. 148 cpv. 2 CPC per ripartire a metà gli oneri processuali e
compensare le ripetibili. Nel suo risultato il dispositivo del Pretore sulle
spese e le ripetibili appare dunque equo e non denota né eccesso né tanto meno
abuso di apprezzamento. Su questo punto l'appello si rivela infondato.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva che la sentenza impugnata fosse
riformata nel senso di sopprimere il contributo alimentare dal 1° aprile 2000,
con addebito delle spese alla convenuta. Egli ottiene causa vinta sul
contributo alimentare, ma soccombe sul riparto delle spese. Nel complesso si
giustifica dunque di porre a suo carico 1/10 degli oneri
processuali di appello e di assegnargli un'indennità per ripetibili ridotte.
L'attribuzione di ripetibili renderebbe invero senza oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria. La disagiata situazione economica della convenuta, a carico
dell'assistenza pubblica, rende verosimile tuttavia l'impossibilità d'incasso,
sicché si giustifica di ammettere già ora l'appellante al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. L'analoga domanda di assistenza giudiziaria
presentata dalla convenuta non può invece essere accolta. Essa si è opposta
infatti alla soppressione del contributo, nonostante in prima sede avesse
aderito alle domande di petizione. Si tiene conto ad ogni modo della sua
difficile situazione economica moderando la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata
è così riformato:
La causa è stralciata dai ruoli per
acquiescenza.
Per il
resto l'appello è respinto e gli altri dispositivi rimangono invariati.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti per 1/10 a carico dell'appellante e per il resto a
carico della convenuta, che rifonderà all'appellante un'indennità di fr. 600.–
per ripetibili ridotte.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________, ;
– avv. __________ __________ -,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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