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11.2001.115 ΓÇó Provisional artisan lien not waived by debt assumption agreement
11.2001.115Other CourtDec 27, 2001Confirmed
The Ticino Court of Appeal dismissed the owners’ appeal against the provisional inscription of an artisan’s lien. The dispute turned on a short agreement of 24 October 2000 under which the site manager took over payment of part of the unpaid invoice. The appellants argued that this created a novation or, alternatively, a waiver of the lien right. The court held that novation was neither stated nor prima facie shown, and that the agreement only indicated an assumption of debt and an exemption of the owners from payment. The provisional lien for CHF 14,000 plus interest was therefore confirmed, and the appellants were ordered to pay costs and compensation.
Art. 839 cpv. 2 CC; art. 961 cpv. 1 n. 1 et cpv. 3 CC; novation and waiver of the artisan’s lien: novation is not presumed and must be made prima facie probable by the party invoking it. A terse agreement concerning payment of an invoice does not suffice where it merely suggests a debt assumption or an exemption of the owner from payment, without a clear common intention to extinguish the original claim and replace it with a new one. Because novation also extinguishes accessories and securities (art. 114 cpv. 1 CO), a lien waiver or loss of security must appear clearly from the wording or surrounding circumstances; absent such indication, the provisional inscription is to be ordered on a summary, probability-based review (consid. 1, 3-5).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.115
Data decisione, Autorità: 27.12.2001, ICCA
Incarto n.: 11.2001.00115
Lugano 27 dicembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza del 4 luglio 2001 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ e __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 24 settembre 2001 presentata da __________ __________ e __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 settembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 marzo 2000 i coniugi __________ __________ e __________ __________ __________, proprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. __________ RFD di __________, hanno stipulato con __________ __________ un contratto avente per oggetto “opere di sanitario e riscaldamento” da eseguire in una casa sul loro fondo al prezzo “globale/forfetario” di fr. 47'380.–. Il 24 ottobre 2000 __________ __________ (responsabile della direzione lavori) e __________ __________ hanno concluso il seguente accordo, firmato in calce anche da __________ __________ e __________ __________ __________:
pagamento fattura __________cantiere __________ __________
Il pagamento, da parte del sig. __________, della fattura della ditta __________ di fr. 14'000.–, del 7 giugno 2000 (con un 1° richiamo il 26 luglio 2000), non è ancora avvenuto effettivamente.
I signori __________ e __________ hanno preso altri accordi per il saldo della fattura (portante n. IVA __________) e sottoscrivendo il presente esonerano i signori __________ dal dover saldare la fattura citata, anche in futuro.
B. __________ __________ ha inviato il 4 maggio 2001 a __________ __________ e __________ __________ __________ la liquidazione relativa alle opere dell'impianto sanitario, di riscaldamento, solare e di lattoniere, per un importo complessivo di fr. 64'012.–. Dedotto un acconto di fr. 45'000.–, rimaneva scoperto un saldo di fr. 29'012.–, di cui fr. 14'000.– a carico di __________ __________ e fr. 15'012.– a carico dei committenti. __________ __________ non ha pagato la sua parte.
C. Il 4 luglio 2001 __________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo che sulla particella n. __________ RFD di __________ fosse iscritta in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 14'000.– oltre interessi. Con decreto del 5 luglio 2001 emanato senza contraddittorio il Pretore ha ordinato l'iscrizione. All'udienza del 30 agosto 2001, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la domanda, alla quale si sono opposti i convenuti, argomentando che l'accordo stipulato il 24 ottobre 2000 configurava una novazione del credito.
D. Statuendo il 13 settembre 2001, il Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per la somma di fr. 14'000.– con interessi al 5% dal 4 luglio 2001 e ha assegnato all'istante un termine al 15 ottobre 2001 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva. La tassa di giustizia di
fr. 350.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ e __________ __________ __________ sono insorti con un appello del 24 settembre 2001 in cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e di cancellare l'ipoteca legale annotata in via provvisoria. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2001 __________ __________ postula il rigetto dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera, da quando cioè sono stati eseguiti tutti i lavori costitutivi del contratto e l'oggetto può essere consegnato (DTF 125 III 116 consid. 2b, 106 II 25 consid. 2b). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 214 n. 739). La procedura di iscrizione provvisoria è sommaria (art. 961 cpv. 3 CC), di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Incombe all'istante rendere verosimile – senza che il giudice ponga esigenze troppo rigorose – la sua pretesa, ovvero l'esistenza e l'ammontare del credito, il fatto ch'esso sia suscettibile di ipoteca legale e il rispetto del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori. In caso di dubbio l'iscrizione va ordinata, il giudice rinviando la decisione sul buon fondamento dell'ipoteca alla sentenza di merito (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, pag. 224 n. 2890 con rinvii).
Il Pretore ha constatato che il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori previsti dal contratto di appalto era pacificamente rispettato e che i convenuti non contestavano l'entità dell'importo ancora scoperto, ma sostenevano che con la firma dell'accordo 24 ottobre 2000 era avvenuta una novazione del credito originario. Esaminato il contenuto di tale accordo, egli è giunto alla conclusione che la volontà delle parti non era quella di considerare estinto il credito derivante dal contratto di appalto, ma di far assumere parte del debito dal direttore dei lavori, senza che l'artigiano avesse rinunciato al diritto di chiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale.
Gli appellanti ribadiscono che l'accordo sottoscritto il 24 ottobre 2000 configura una novazione del credito, con conseguente estinzione dei suoi accessori, fra i quali il diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale. Essi sostengono che i firmatari dell'accordo, entrambi cogniti del settore edile, miravano a esonerare i committenti dal pagamento della fattura, e ciò “anche in futuro”. In tali condizioni l'artigiano si impegnava inequivocabilmente a non chiedere iscrizione alcuna, essendo sorta tra lui e il direttore dei lavori un'obbligazione del tutto nuova e sprovvista di garanzia reale. Nella fattispecie occorre pertanto determinare se l'accordo del 24 ottobre 2000 possa essere considerato, a un sommario esame dei fatti limitato alla verosimiglianza, come una novazione. Ora, la novazione è l'estinzione di un debito mediante la creazione di uno nuovo (art. 116 CO). Essa non si presume. Incombe quindi alla parte che si prevale dell'avvenuta novazione dimostrare che la volontà delle parti era quella di estinguere il debito originario e di crearne uno nuovo (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 1998, pag. 417, n. 80.02). Con la novazione si estinguono anche, in virtù dell'art. 114 cpv. 1 CO, gli accessori e le garanzie del credito originario (Schwenzer, op. cit., n. 80.04 pag. 418).
Il testo del citato accordo (doc. E), invero laconico, sembrerebbe lasciar desumere che i contraenti intendessero sostituire il debitore del credito (i committenti proprietari del fondo) con un altro (il direttore dei lavori). Se non che, esso nemmeno allude a un'eventuale sostituzione del debito. Il lapidario richiamo ad “altri accordi per il saldo della fattura” non è sufficiente, preso isolatamente, per ammettere la verosimiglianza di una novazione. La circostanza che i contraenti siano persone cognite del settore edile e degli usi in tale ambito lascia supporre se mai, contrariamente all'opinione degli appellanti, che nella fattispecie l'intenzione dei contraenti fosse quella di stipulare un'assunzione di debito e non una novazione del credito originario. Che quest'ultima fosse la reale e comune intenzione dei firmatari non trova alcun riscontro agli atti. Se si pensa poi che la novazione comporta la decadenza delle garanzie legate al credito originario, mal si comprende perché nessun accenno figuri nel documento a una circostanza tanto importante per l'esecutore delle opere. Ne segue che, a un semplice esame di verosimiglianza, non si può ritenere data nella fattispecie una novazione del credito.
I convenuti sostengono, in via subordinata, che il noto accordo costituirebbe in ogni caso una rinuncia dell'artigiano a valersi dell'ipoteca legale. Nemmeno tale intenzione traspare però dallo stringato testo dell'accordo, il quale denota solo l'intenzione di esonerare i committenti dal pagamento della fattura. Gli appellanti scorgono una rinuncia del diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale nella frase “i signori __________ e __________ hanno preso altri accordi per il saldo della fattura portante il n. IVA __________ e sottoscrivendo il presente esonerano i signori __________ dal dover saldare la fattura citata, anche in futuro”. Simile interpretazione però non trova alcun conforto nel testo. Manifestamente sprovvisto di fondamento, l'appello deve dunque essere respinto in ogni suo punto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla controparte un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno a __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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