AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.112
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00112
Lugano
30 ottobre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 17 aprile 2001 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 28 agosto 2001 con
cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 28 agosto 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1945) e __________ __________ (1940) si sono sposati a __________
il ____________________ 1969. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito
lavora come __________ __________ per l'Ufficio __________ alla , la
moglie è anch'essa funzionaria dell' __________. In seguito a
difficoltà di natura familiare e finanziaria, nel maggio del 2000 __________
__________ si è rivolta a un legale, che ha dato avvio a trattative con il
marito. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2000, quando __________
__________ ha lasciato l'abitazione coniugale, di cui è comproprietario con la
moglie (particella n. __________RFD di __________), per trasferirsi in un
appartamento a __________.
B. Il
24 agosto 2000 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione per regolare la
loro “separazione di fatto per un periodo indeterminato”, concordando di sospendere
la vita in comune, di assegnare l'abitazione coniugale alla moglie, di
aumentare il mutuo ipotecario su quell'immobile di fr. 100 000.– per
saldare svariati debiti, di accantonare fr. 1750.– mensili ciascuno su un conto
presso la Banca __________ per la copertura degli interessi e dell'ammortamento
(autorizzandosi reciprocamente a chiedere la trattenuta di quell'importo sul
rispettivo stipendio in caso di mora), di adottare il regime della separazione
dei beni a seguito del quale il marito avrebbe ceduto alla moglie la sua quota
di un mezzo di comproprietà sull'abitazione (rimanendo tuttavia debitore
solidale per gli oneri ipotecari), di ripartire in ragione di metà ciascuno
l'eventuale eccedenza in caso di vendita di quella casa, di attribuire mobilio
e suppellettili in proprietà alla moglie (salvo alcuni beni riservati al
marito), in favore della quale è stato fissato un contributo alimentare di fr.
325.– mensili. L'accordo contemplava inoltre la clausola seguente:
I coniugi convengono sin d'ora che quanto
stabilito con la presente convenzione varrà anche in caso di separazione o di divorzio.
C. L'indomani,
25 agosto 2000, con atto pubblico rogato dal notaio dott. __________ __________
i coniugi hanno adottato la separazione dei beni, stabilendo – in particolare –
che il marito avrebbe trasferito alla moglie con atto separato la sua quota di
un mezzo di comproprietà sul fondo n. __________, che la moglie avrebbe assunto
tutti i mutui ipotecari (il coniuge continuando tuttavia a risponderne solidalmente
nei confronti della banca), che il mobilio, la biancheria e le suppellettili
situate nell'abitazione erano riconosciuti di proprietà di lei. Dall'ottobre
2001 __________ __________, che da anni accusava problemi di salute, è
totalmente inabile al lavoro. Nel gennaio del 2001 il notaio ha convocato i
coniugi per la firma dell'atto di compravendita, mediante la quale il marito
avrebbe ceduto alla moglie la sua quota di un mezzo di comproprietà immobiliare
al prezzo di fr. 643 940.65, soluto mediante assunzione dei debiti nei
confronti della Banca __________. __________ __________ ha rifiutato di
sottoscrivere l'atto e ha interrotto il versamento degli importi pattuiti nella
convenzione. Il fondo risulta tuttora intestato in comproprietà in ragione di
un mezzo ciascuno ai due coniugi.
D. Il
17 aprile 2001 __________ __________ ha promosso azione di separazione davanti
al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo, in ossequio alla convenzione
matrimoniale stipulata il 25 agosto 2000, il trapasso a suo nome della quota di
comproprietà pari a un mezzo della particella n. __________ detenuta dal
marito, l'assunzione nei rapporti interni fra coniugi dei debiti ipotecari (il
marito restando solidalmente responsabile nei confronti della banca),
l'assegnazione in proprietà di mobilio, biancheria e suppellettili posti
nell'abitazione coniugale, il riparto a metà ciascuno di un eventuale utile in
caso di vendita dell'immobile, oltre a un contributo alimentare indicizzato di
fr. 2075.– mensili con relativa trattenuta sul salario del coniuge. In via cautelare
essa ha postulato l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione
dell'abitazione coniugale, un contributo di mantenimento di fr. 2075.– mensili
e la trattenuta di predetto importo dallo stipendio del coniuge.
E. All'udienza
del 3 maggio 2001, indetta per la discussione delle domande cautelari, il
marito ha aderito sia alla richiesta di vita separata sia all'assegnazione in
uso alla moglie dell'abitazione coniugale. Si è opposto invece alle altre
domande, contestando in particolare la validità delle due convenzioni firmate
nell'agosto del 2000 e facendo valere che, in seguito al perdurare della sua
inabilità lavorativa, il suo salario sarebbe presto stato ridotto del 20%.
Entrambe le parti hanno notificato prove e __________ ha sollecitato, nelle
more istruttorie, il contributo di mantenimento in suo favore, domanda
avversata del marito. Statuendo il 4 maggio 2001, il Pretore ha fissato un
contributo di mantenimento per lei di fr. 1500.– mensili dal 1° maggio 2001,
decretando la trattenuta dell'importo dallo stipendio del marito.
F. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno
prodotto un memoriale conclusivo. Nel suo allegato dell'8 agosto 2001
__________ __________ ha ribadito la richiesta di vita separati e di
attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, aumentando il contributo di
mantenimento rivendicato per sé a fr. 2100.– mensili fino al 31 maggio 2001 e a
fr. 2280.– dopo di allora (oltre alla trattenuta di salario per i predetti importi).
Con il suo memoriale del 9 agosto 2001 __________ __________ ha postulato a sua
volta l'autorizzazione a vivere separati e l'attribuzione dell'abitazione in
uso alla moglie (previa restituzione di svariati oggetti), opponendosi alle
altre richieste. Statuendo il 28 agosto 2001, il Pretore ha autorizzato la
sospensione della comunione domestica, ha attribuito l'abitazione coniugale
alla moglie (riconoscendo al marito il diritto di prelevare i suoi effetti
personali), ha fissato per quest'ultima un contributo di mantenimento di fr.
1614.70 mensili dal 1° maggio 2001 e ha ingiunto al datore di lavoro del marito
di trattenere l'importo dal salario, riversandolo alla moglie. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un quinto a carico
dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
G. Contro
il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 7
settembre 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio pretorile, alla moglie
sia rifiutato ogni contributo e che la richiesta di trattenuta di stipendio sia
respinta. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2001 __________ propone di
rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha accertato anzitutto che al momento di firmare le due convenzioni il
marito non versava in uno stato psicologico tale da non comprenderne la
portata, contrariamente a quanto egli pretendeva, tant'è che in quel periodo
egli era abile al lavoro e aveva stipulato altri contratti, compreso l'acquisto
di un terreno a __________ __________. In realtà egli aveva sottoscritto liberamente
le convenzioni, dopo avere partecipato attivamente alla loro confezione, e ne
aveva capito la portata, il rispettivo contenuto essendo chiaro e completo. Se
non che, per il primo giudice, la convenzione del 24 agosto 2000 risultava
manifestamente inadeguata e non poteva essere omologata, prevedendo essa un
onere alimentare sensibilmente superiore a quello calcolato secondo il
principio del riparto a metà dell'eccedenza. Per ragioni di equità il Pretore
ha considerato nondimeno l'impegno dei coniugi a onorare in ragione di metà
ciascuno il debito ipotecario che grava la casa di cui sono comproprietari,
stabilendo perciò che il marito corrisponda alla moglie, in aggiunta al
contributo alimentare, la metà degli interessi ipotecari che questa riverserà
alla banca.
Ciò
posto, il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 6823.–
netti e quello della moglie in fr. 5046.–. Egli ha quindi determinato il
fabbisogno di lui in fr. 4984.85 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, quota degli interessi ipotecari fr. 1179.10, premio della
cassa malati fr. 497.60, locazione fr. 1200.–, assicurazioni fr. 18.15, imposte
fr. 990.–) e quello di lei in fr. 4079.05 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, quota degli interessi ipotecari fr. 1179.10, premio della
cassa malati fr. 285.70, spese di riscaldamento fr. 250.–, tassa di
canalizzazione fr. 21.95, assicurazioni fr. 152.30, imposte fr. 890.–, spese professionali
per l'automobile fr. 200.–). Dedotti i fabbisogni della famiglia dall'insieme
dei redditi, il primo giudice ha suddiviso a metà l'eccedenza di fr. 2805.10,
onde un contributo mensile per la moglie di fr. 435.60. A tale importo egli ha
poi aggiunto la quota di interessi ipotecari a carico del marito (fr. 1179.10),
per un onere complessivo di fr. 1614.70 mensili dal 1° maggio 2001. Egli ha
inoltre confermato la trattenuta di pari importo sullo stipendio del convenuto,
che aveva sospeso unilateralmente i versamenti.
-
L'appellante
ricorda che – come ha attestato il proprio medico psichiatra – se la sua
capacità di discernimento era intatta al momento della firma, la capacità di
agire secondo tale discernimento era scemata già dal febbraio 2000. Per di più,
la convenzione del 24 agosto 2000 riguardava unicamente la separazione di fatto
e non può essere posta a fondamento di un'istanza provvisionale né tanto meno
può valere per il merito. Inoltre, egli soggiunge, il suo reddito diminuirà
presto a fr. 5587.– mensili a causa della persistente inabilità lavorativa.
D'altro canto, la moglie non può pretendere di occupare da sé sola l'abitazione
coniugale, i cui oneri sono eccessivi. Essa dev'essere chiamata ad assumere
pertanto gli interessi ipotecari, mentre il costo per l'alloggio nel fabbisogno
di lei va ridotto a fr. 1200.– mensili. Il convenuto fa valere altresì che
l'attrice ha aumentato inammissibilmente la richiesta di contributo con le
conclusioni e che il di lei fabbisogno va ridotto a fr. 3585.70 mensili,
importo al quale essa può senz'altro far fronte con il proprio reddito,
conservando una disponibilità di fr. 1460.30 mensili. In simili circostanze –
egli conclude – non rimane spazio per un contributo di mantenimento, tanto meno
ove si consideri che il nuovo diritto consacra “il principio
dell'automantenimento di ciascun coniuge”. In ogni modo, a torto il Pretore ha
aggiunto agli alimenti gli oneri ipotecari, i quali non fanno parte del
contributo.
-
Litigiosa è in primo luogo la validità della convenzione sottoscritta
dai coniugi il 24 agosto 2000. Nel diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999
una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione o del divorzio
vincolava le parti già dalla stipulazione, non solo dall'omologazione per opera
del giudice. Tutt'al più un coniuge poteva poi chiedere al giudice di non
approvare l'accordo invocando vizi della volontà, oppure adducendo un notevole
cambiamento di circostanze per rapporto al giorno della firma, o ancora
censurando l'intesa come manifestamente iniqua o illegale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 149 segg. ad art. 158 vCC; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 25 ad
art. 158 vCC con richiami). Ciò non toglie che, per principio, una convenzione
legasse le parti sin dalla sottoscrizione.
Nel
diritto odierno occorre distinguere secondo la procedura di divorzio o di separazione
adottata (si veda il rinvio generale dell'art. 117 cpv. 2 CC). In caso di
divorzio su richiesta comune (art. 111 CC), i coniugi hanno la facoltà di
revocare il loro accordo unilateralmente fino al giorno dell'ultima audizione
(FF 1996 I 155 in alto; Sutter-Somm,
Neuerungen im Scheidungsverfahren, in: Hausheer, Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 234 n. 5.34), ovvero fino alla conferma
scritta inviata al giudice dopo il periodo bimensile di riflessione (art. 111
cpv. 2 CC; Werro, Concubinage,
mariage et démariage, Berna 2000, pag. 110 n. 485; Rhiner, Die Scheidungsvoraussetzungen
nach revidiertem schweizerischen Recht, Zurigo 2001,
pag. 184 con rimandi di dottrina alla nota 741). Ciò vale per analogia anche in
caso di divorzio su richiesta comune con accordo parziale (art. 112 CC; Sutter-Somm, loc. cit.; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 41 ad art. 140 CC). Trattandosi di un
divorzio su azione unilaterale (art. 114 e art. 115 CC), invece, la dottrina
maggioritaria ritiene che la convenzione diventi vincolante sin dalla firma e
non possa più essere rescissa unilateralmente (FF 1996 I 155 n. 234.7 in fine; Sutter-Somm, loc. cit.; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 39 ad
art. 140 CC; Leuenberger, in:
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 5 ad art. 140 CC;
critici: Fankhaser, Die
einverständliche Scheidung nach neuem Scheidungsrecht, Basilea 1999, pag. 79 in
alto; Liatowitsch in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, Anh. K n. 11; Rumo-Jungo, Scheidung auf gemeinsames
Begehren, in: Vortrag an der Tagung Eherecht unter besondere Berücksichtigung
des Scheidungsrechtes vom 16. November 2001, pag. 8 e 9 n. III.2 lett. e in fine).
Anche
nell'ipotesi testé accennata, comunque sia, rimane alle parti la facoltà di
chiedere al giudice di non omologare la convenzione invocando vizi della
volontà o una notevole e imprevista mutazione delle circostanze, oppure facendo
valere che l'accordo non adempie i requisiti degli art. 140 cpv. 2 e 141 cpv. 3
CC (FamPra.ch 1/2001 n. 7 pag. 112 consid. 3; Fankhauser,
op. cit., n. 43 ad art. 111 CC; Werro,
op. cit., pag. 111 n. 486; Sutter/
Freiburghaus, op. cit.,
n. 6 ad art. 140 CC). E l'art. 140 cpv. 2 CC impone al giudice di verificare
che i coniugi abbiano stipulato la convenzione di loro libera volontà, dopo
matura riflessione, e che l'accordo sia chiaro, completo e non manifestamente
inadeguato. Il disposto si applica, per analogia, anche nell'ambito di misure
provvisionali e di protezione dell'unione coniugale (Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 7 ad art. 140 CC). La
prova delle circostanze che si oppongono all'omologazione incombe, per il
resto, a chi se ne prevale (Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 82 ad art. 140 CC).
- L'appellante
sostiene che la sua capacità di discernimento era scemata già dal febbraio
2000, motivo per cui non era in grado di capire la portata e gli effetti del documento
sottopostogli per la firma. L'interessata obietta che il marito ha sottoscritto
liberamente e consapevolmente le due convenzioni, ha partecipato attivamente
al loro allestimento e ha risposto con cognizione di causa davanti al Pretore,
segnatamente in occasione dell'interrogatorio formale. In ogni modo, essa
aggiunge, il medico curante del marito ha attestato che la sua capacità di
discernimento era intatta; inoltre in quel periodo egli era abile al lavoro e
ha firmato altri contratti, in particolare per l'accensione di un piccolo
credito e per l'acquisto di un terreno a __________ __________.
Il dottor
__________, psichiatra del marito, ha attestato di averlo in cura fin dal 1989
e di avere costatato nell'ultimo anno “che la capacità di discernimento del
paziente era intatta, mentre era diminuita quella di agire secondo tale
discernimento”, la diminuzione potendo essere “stabilita da lieve a media”.
Egli ha precisato che “in linea di principio il paziente capiva i quesiti che
gli venivano sottoposti, poiché il discernimento era intatto. La diminuzione
riguardava soltanto la capacità di agire secondo tale discernimento” (verbali,
pag. 12). Non risulta tuttavia che nell'agosto del 2000 l'appellante fosse
inabile al lavoro (incarto personale richiamato della Sezione delle risorse
umane; interrogatorio formale della moglie, verbali, pag. 7, risposta n. 13).
Anzi, il citato professionista ha confermato che “nei periodi in cui egli lavorava
era in grado di prendere decisioni”, fosse pure con grande difficoltà (verbali,
loc. cit.). Dagli atti emerge inoltre che il convenuto ha condotto
personalmente le trattative per l'allestimento degli accordi, fornendo il
calcolo delle imposte (interrogatorio formale: verbali, pag. 9, risposte n. 4,
5 e 6; doc. R). Per di più, ancora nell'agosto del 2000 l'interessato ha
sottoscritto un prestito di fr. 20 000.– (doc. 9), nell'ottobre ha venduto
la propria automobile e fra agosto e ottobre ha acquistato unitamente alla
propria amica un terreno a __________ __________ (deposizione __________
__________: verbali, pag. 14 verso il basso e nel mezzo). A un giudizio di mera
verosimiglianza non si scorgono dunque ragioni sufficienti per ritenere che
egli non fosse in grado di comprendere la portata delle convenzioni sottoscritte.
- A
parere dell'appellante, in ogni modo, la convenzione era stata allestita
unicamente nella prospettiva di una separazione di fatto e non può essere posta
a fondamento di una procedura giudiziaria. Ora, l'accordo contempla invero una
clausola secondo cui quanto stipulato sarebbe stato valido “anche in caso di
separazione o di divorzio” (sopra, consid. B; doc. N, pag. 4, n. 9). Se non
che, la premessa dell'intesa menziona unicamente la volontà dei coniugi di
“tentare una separazione di fatto per un periodo indeterminato nella speranza
di salvare il matrimonio” (doc. N, pag. 2 in alto). La corrispondenza del
legale dell'attrice, inoltre, faceva riferimento espresso a una “separazione
consensuale di fatto” (doc. O; doc. 3, 4 e 5) e anche l'interessata riconosce
che “si è sempre discusso di separazione di fatto” (osservazioni, pag. 7, n.
14.1). In simili circostanze appare dubbio che la pattuizione possa vincolare
le parti anche solo in sede provvisionale, non potendo essere omologata una
convenzione il cui testo non è chiaro e la cui portata non sia stata oggetto di
matura riflessione (art. 140 cpv. 2 CC). Per di più, come si è visto (consid.
3), una convenzione di divorzio o di separazione obbliga le parti sin dalla
firma solo ove essa sia allestita ai fini di una procedura unilaterale, mentre
negli altri casi essa può essere liberamente revocata fino alla decorrenza del
termine di riflessione. Il valore vincolante della pattuizione in esame,
pertanto, dipenderebbe dalla decisione dell'attrice di introdurre, dopo la
firma, una petizione unilaterale di separazione. Simile conseguenza appare
urtante ove appena si pensi che l'ipotesi non era neppure stata presa in considerazione
dalle parti. Né si scorgono motivi per limitare gli effetti dell'accordo alla
sola procedura provvisionale, quanto meno in mancanza di qualsiasi accenno in
tal senso.
Sia
come sia, nel caso specifico la questione circa la validità di una pattuizione
volta a regolare una separazione di fatto nell'ambito di una successiva
procedura giudiziaria può restare aperta. Le parti, infatti, non censurano
l'opinione del Pretore nella misura in cui questi ha rifiutato di omologare la
convenzione del 24 agosto 2000 per manifesta inadeguatezza in applicazione
dell'art. 140 cpv. 2 CC (si vedano in particolare le osservazioni dell'appellata,
pag. 9, punti 17 e 18), né spetta a questa Camera verificare d'ufficio
l'apprezzamento del primo giudice. Ne discende che la convenzione del 24 agosto
2000 non può essere considerata vincolante per regolare l'assetto cautelare
nella causa di merito. Per quanto attiene al computo degli oneri ipotecari nel
fabbisogno dei coniugi, si dirà oltre (consid. 8). Giovi rilevare, in ogni
modo, che la portata della convenzione del 25 agosto 2000 con cui le parti
hanno adottato il regime della separazione dei beni non è oggetto del presente
giudizio.
-
Ciò
posto, in difetto di una valida convenzione fra i coniugi, l'assetto
provvisionale è disciplinato dall'art. 137 cpv. 2 prima frase CC, secondo cui,
pendente una causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta “le
necessarie misure provvisionali”. Il criterio per la definizione dei contributi
di mantenimento si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art.
145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta
dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger, op. cit., n. 29 segg., in
particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus,
op. cit., n. 30 segg., in
particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art.
376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è
limitato alla verosimiglianza (DTF 118 II 377 consid. 3).
-
Per
quanto si riferisce al reddito del marito, il Pretore ha accertato che,
nonostante il perdurare dell'assenza dal lavoro per malattia, le sue entrate
rimarranno sostanzialmente invariate, visto che egli percepirà in seguito
un'indennità assicurativa sostitutiva del salario. L'appellante ribadisce che,
proprio per l'inabilità lavorativa, il suo stipendio sarà ridotto a fr. 5587.–
mensili. Egli non si confronta tuttavia con l'argomentazione del primo giudice
ossia sulla questione dell'indennità per malattia. Comunque sia, dagli atti
emerge che, dopo 360 giorni di assenza, il salario dell'interessato sarà
ridotto a fr. 6112.– mensili come persona coniugata, rispettivamente a fr.
5587.– in caso di divorzio (lettera della Sezione delle risorse umane del 4
maggio 2001, nel fascicolo “richiami”; v. anche doc. 2). In caso di ulteriore
assenza per malattia e fino a un eventuale divorzio, il suo guadagno sarà pertanto
di fr. 6112.– mensili, cui occorre aggiungere “l'indennità giornaliera di fr.
50.– a copertura della differenza” ottenuta dall'assicurazione malattia per la
perdita di guadagno (interrogatorio formale del convenuto: verbali, pag. 10,
risposta n. 24; doc. 1, 2° foglio). Ne discende che a un esame sommario come
quello che presiede all'emanazione di un giudizio provvisionale la valutazione
del primo giudice resiste alla critica. Del resto, dovessero le parti rendere
verosimili cambiamenti durevoli (in particolare il marito rendere verosimile un
reddito inferiore alle previsioni a causa del perdurare dell'inabilità
lavorativa), un adattamento alle nuove circostanze sarà sempre possibile (art.
179 cpv. 1 CC).
-
L'appellante
adduce che non si giustifica di conteggiare ai fini del contributo per la
moglie l'intero onere ipotecario. Fa valere che l'abitazione coniugale è
eccessiva e troppo costosa per la sola attrice, la quale non può pretendere di
continuare ad occuparla imponendogli il relativo costo. Del resto, solo una
minima parte del mutuo ipotecario concerne i debiti da lui contratti senza il
consenso della coniuge. Considerato che la moglie rifiuta di vendere
l'abitazione, spetta a lei sola coprire i relativi oneri, anche se l'immobile è
di proprietà di entrambi. Egli chiede pertanto che la spesa per l'alloggio nel
fabbisogno dell'attrice sia ridotta a fr. 1200.– mensili e che le ulteriori
spese per l'abitazione coniugale vadano a carico di lei sola. L'attrice osserva
che la soluzione concordata – di comune intesa con il marito – nell'ambito
della convenzione aveva per scopo di salvare l'abitazione coniugale dai debiti
da lui contratti e di permettere la ripresa della vita in comune dopo un
periodo di riflessione. Se non che, nel frattempo il marito si è invaghito di
un'altra donna, con la quale ha acquistato “pagando di tasca sua” un terreno a
__________ __________, pretendendo oggi di sottrarsi all'impegno di onorare
metà dell'onere ipotecario, confermato liberamente anche nell'ambito della
convenzione di separazione dei beni. Essa chiede così, nell'ipotesi in cui
questa Camera non le riconoscesse l'intero onere ipotecario, di modificare
l'assetto stabilito dal Pretore solo dopo un periodo transitorio, per darle il
tempo di locare la casa.
a) Il
Pretore ha calcolato l'onere ipotecario per l'abitazione coniugale, limitato ai
soli interessi, in fr. 2358.20 mensili, che ha ripartito nel fabbisogno dei due
coniugi, salvo poi obbligare il marito a versare all'attrice la sua quota in
aggiunta al contributo di mantenimento. Egli ha inoltre inserito nel fabbisogno
mensile della moglie fr. 250.– per le spese di riscaldamento, fr. 21.95 per la
tassa di canalizzazione e fr. 152.30 per le assicurazioni. In quest'ultima
posta figurano in particolare le assicurazioni che riguardano l'immobile nella
misura di fr. 81.– mensili (l'assicurazione stabili di fr. 900.30 annui,
stabili piscina esterna di fr. 71.60: doc. G2 e G3),
mentre le assicurazioni RC private, economia domestica e oggetti di valore per
complessivi fr. 71.30 mensili costituiscono una posta distinta che va
conteggiata separatamente (doc. G1, G4 e G5;
DTF 114 II 395 consid. 4c; v. pure Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.38).
b) L'interessata
fa valere che gli oneri ipotecari annui ammontano a fr. 27 805.–, pari a
fr. 2317.10 mensili (osservazioni, pag. 9 in alto). Essa non spiega come giunga
a tale importo, ma considerato che esso risulta inferiore a quello accertato
dal Pretore non sussistono ragioni per scostarvisi. Tanto più che dagli atti
emerge unicamente l'onere ipotecario semestrale al 31 dicembre 2000 per
complessivi fr. 12 223.50, pari a fr. 2037.25 mensili (doc. S1,
1° e 10° foglio). Per il resto, la banca ha verosimilmente sospeso l'incasso
degli ammortamenti (v. doc. T e doc. S1). Tutto considerato, a un
esame di semplice verosimiglianza, il costo per l'abitazione coniugale occupata
dalla moglie può essere calcolato in complessivi fr. 2670.05 mensili, inclusi
gli oneri ipotecari indicati dall'interessata, le spese di riscaldamento, la
tassa di canalizzazione e le assicurazioni per l'immobile (sopra, consid. 8a).
c) Ora,
per costante giurisprudenza nessuno dei coniugi può chiedere contributi all'altro
per conseguire un tenore di vita più elevato di quello avuto durante la vita in
comune e non può pretendere che l'altro gli sovvenzioni per sé solo un'abitazione
occupata in precedenza dalla coppia (FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con
rimandi). Ove un coniuge occupi un alloggio eccessivamente costoso per rapporto
a quello dell'altro, la spesa va ricondotta nella norma (da ultimo: I CCA
sentenza del 12 agosto 2002 in re T., consid. 6c con richiami; Rep. 1993 pag.
150 consid. 2, 1991 pag. 371 consid. 5; in materia di esecuzione: DTF 114 III
14 consid. 2). Inoltre i coniugi hanno diritto, per principio, a un trattamento
paritario anche sotto il profilo logistico (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 79 n. 02.34; Rep. 1994 pag. 300 consid. 4), la colpa nella
disunione essendo irrilevante (Leuenberger,
op. cit., n. 39 ad art. 137 CC con rimandi; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 275 n. 632).
d) Nella
fattispecie non si deve tuttavia trascurare che inizialmente il marito si era
adoperato per conservare l'abitazione coniugale, impegnandosi nelle convenzioni
del 24 e 25 agosto 2000 a pagare la propria quota di oneri (doc. N, pag. 2 n.3,
doc. P, 2° foglio; interrogatorio formale: verbali, pag. 9, risposte n. 2 e 7).
Solo nel gennaio del 2001 egli ha sospeso i pagamenti, invocando la mancanza
di mezzi (interrogatorio formale: verbali, pag. 9, risposta n. 8). Né dopo
l'avvio della causa egli ha chiesto immediatamente la vendita o la locazione
dell'alloggio coniugale. Ancora all'udienza di contraddittorio la sua posizione
non era esplicita, giacché si è limitato a rifiutare il pagamento dei relativi
oneri, facendo valere di aver ceduto la sua quota alla controparte (verbali,
pag. 2 in mezzo). Nel giugno del 2001 la moglie, pur immaginando che al marito
interessasse vendere la casa, ignorava quale fosse la sua posizione, i coniugi
non avendone mai parlato (interrogatorio formale, verbali pag. 7, risposta 6).
In sostanza non risulta che il convenuto abbia dichiarato la propria
disponibilità alla vendita prima del memoriale conclusivo del 9 agosto 2001
(pag. 11 in fondo).
e) In
simili circostanze l'eccessivo onere d'alloggio per la moglie è dovuto anche
all'atteggiamento contraddittorio del marito. Si giustifica pertanto di
concedere all'appellata, così come da lei richiesto, un adeguato periodo
transitorio per locare o vendere lo stabile (cfr. DTF del 27 agosto 2001,
5P.112/2001, consid. 5d/aa). Detto termine può essere fissato in sei mesi dal
momento in cui la moglie ha conosciuto con sufficiente chiarezza la posizione
del coniuge (cfr. in materia esecutiva: Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Bellinzona
2002, pag. 43 n. 133). Ne discende che sino al febbraio del 2002 va conteggiato
nel fabbisogno dell'attrice l'intero onere per l'abitazione coniugale. Dopo di
allora, la spesa per l'alloggio dev'essere ridotta a complessivi fr. 1200.–
mensili, pari a quanto propone il ricorrente. Tale cifra appare, a un esame dei
fatti limitato alla verosimiglianza e considerata la situazione del mercato
nella regione, adeguata per una persona sola. Quanto agli obblighi assunti dal
marito in esito alla separazione dei beni, essi esulano – come detto – dal
presente giudizio.
- L'appellante
sostiene che nel memoriale conclusivo la moglie ha aumentato in modo inammissibile
la propria domanda di contributo alimentare da fr. 325.– a fr. 530.– mensili.
In realtà nell'istanza cautelare contestuale alla petizione l'attrice aveva
postulato il versamento di un contributo di ben fr. 2075.– mensili, compresi
gli oneri ipotecari. Il giudizio del Pretore rientra dunque in tale limite, la
domanda dovendo essere considerata nel suo complesso. Per il resto il
ricorrente assevera che il fabbisogno mensile dell'interessata va ridotto a fr.
3585.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della
cassa malati
fr.
285.70, spese per l'alloggio fr. 1200.–, spese professionali per l'automobile
fr. 300.–, imposte fr. 700.–). L'attrice, da parte sua, fa valere che il computo
del primo giudice dev'essere corretto in fr. 4854.05, dato che le spese per
l'automobile assommano ad almeno fr. 400.– mensili, calcolati su una distanza
di 8 km dal posto di lavoro con una spesa di fr. 0.60 il chilometro.
a) Il
Pretore ha ammesso spese per l'automobile fino a concorrenza di fr. 200.–
mensili. Si tratta di un importo più che adeguato per le necessità
professionali dell'interessata, la quale non ha reso verosimile di dover far
uso di un veicolo privato, mentre l'abbonamento dei trasporti pubblici dal
domicilio al posto di lavoro ha un costo di fr. 58.– mensili (abbonamento
“arcobaleno” per due zone, da __________ a __________). Il fatto è che
l'appellante medesimo riconosce all'attrice, in questa sede, una spesa di fr.
300.– mensili a tale titolo. Non vi sono ragioni quindi per scostarsi da tale
cifra, in materia di pretese patrimoniali tra coniugi vigendo la massima
dispositiva e il principio attitatorio (FamPra.ch 2001 n. 12 pag. 127; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC).
b) Quanto
agli oneri d'imposta, l'appellante non motiva la censura diretta contro la
valutazione del primo giudice, che ha stimato un esborso di fr. 890.– mensili
in base a un conteggio allestito dal marito stesso (doc. R). Né l'appellante
spende una parola per spiegare come mai egli abbia tralasciato tutte le spese
di assicurazione, che – come si è visto (consid. 8a) – sono ammissibili come
posta separata nella misura in cui non riguardano l'abitazione coniugale, ossia
per fr. 71.30 mensili. Circa i costi dell'alloggio, si è già detto (consid.
8e).
c) In
sintesi, il fabbisogno mensile dell'attrice ascende pertanto a fr. 5317.05
sino al febbraio del 2002 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, premio della cassa malati fr. 285.70, spese per l'alloggio e il
riscaldamento fr. 2670.05,
assicurazioni
domestiche fr. 71.30, imposte fr. 890.–, spese professionali per l'automobile
fr. 300.–) e a fr. 3847.– dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 285.70, spese per l'alloggio e il
riscaldamento fr. 1200.–, assicurazioni domestiche fr. 71.30, imposte fr.
890.–, spese professionali per l'automobile fr. 300.–). Giovi rammentare che il
reddito dell'attrice, valutato dal Pretore in fr. 5046.– mensili, non è invece
contestato.
-
L'attrice
chiede, da parte sua, di ridurre l'onere di cassa malati nel fabbisogno dell'appellante
da fr. 497.60 a fr. 456.50 mensili, sostenendo che la spesa è eccessiva. Dagli
atti risulta che nel 2001 il marito pagava – appunto – un premio di fr. 497.50
mensili, di cui fr. 238.50 per l'assicurazione di base e il rimanente per le
coperture complementari, fra le quali l'indennità giornaliera per perdita di
guadagno (doc. 1). L'anno precedente il costo era di fr. 456.60 mensili per la
medesima copertura (doc. B1). Non è il caso dunque di imporre
all'interessato una riduzione della copertura, tanto meno ove si pensi che egli
versa in precarie condizioni di salute e che l'indennità giornaliera garantita
dalle assicurazioni complementari gli consente di far fronte alla diminuzione
del reddito (sopra, consid. 7; interrogatorio formale del convenuto: verbali
pag. 10, risposta n. 24). Né i coniugi si trovano in ristrettezze finanziarie tali
da imporre lo stralcio di assicurazioni non obbligatorie (RDAT I-1999 n. 59).
Dal fabbisogno del marito va tolta invece, come egli medesimo ammette, la quota
di interessi ipotecari di fr. 1179.10, poiché i costi dell'abitazione coniugale
vanno conteggiati unicamente nel fabbisogno della moglie, che ne usufruisce
(sopra, consid. 8c). Il fabbisogno dell'appellante ammonta di conseguenza a fr.
3805.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio
della cassa malati fr. 497.60, locazione fr. 1200.–, assicurazioni domestiche
fr. 18.15, imposte fr. 990.–).
-
Il
convenuto ricorda che, in ogni caso, il nuovo diritto del divorzio ha
introdotto il principio del clean break, secondo cui ogni coniuge deve
sopperire a sé stesso. A parer suo, pertanto, egli non può essere tenuto a
versare nulla alla moglie, che ha sempre lavorato ed è in grado di sovvenire al
proprio fabbisogno con il suo reddito, conservando una buona disponibilità. In
sostanza l'appellante rivendica, già durante causa di separazione, l'applicazione
per analogia dell'art. 125 cpv. 1 CC, secondo cui dopo il divorzio ogni coniuge
deve, nella misura del possibile, provvedere autonomamente ai suoi bisogni (DTF
127 III 136). Se non che, l'obbligo reciproco di mantenimento previsto
dall'art. 163 CC persiste per tutta la durata del matrimonio, fino al passaggio
in giudicato di un eventuale divorzio, e non cessa né durante la sospensione
della comunione domestica, né durante la pendenza di una causa di stato, né in
caso di separazione giudiziaria (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 230, n. 502; Werro,
op. cit., pag. 200, n. 936). In concreto, poi, l'attrice adempie nella misura
delle proprie forze l'obbligo di mantenimento della famiglia che le compete
(DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a), dato che già lavora a tempo pieno.
Né è lontanamente ravvisabile nel suo comportamento un abuso di diritto, il
marito non avendo neppure chiesto il divorzio. Il contributo di mantenimento
deve pertanto essere calcolato secondo la metodica – di diritto federale –
indicata poc'anzi (sopra, consid. 6).
-
Il
quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è
visto, come segue:
Periodo
fino al 28 febbraio 2002
reddito del marito fr.
6 823.—
reddito
della moglie fr. 5 046.—
fr.
11 869.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3 805.75
fabbisogno
minimo della moglie fr. 5 317.05
fr.
9 122.80 mensili
eccedenza fr.
2 746.20 mensili
metà
eccedenza fr. 1 373.10 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3805.75 + fr. 1373.10 = fr. 5 178.85 mensili
e
dovrebbe versare alla moglie:
fr.
6823.– ./. fr. 5178.85 = fr. 1 644.15 mensili.
Periodo dal 1° marzo 2002 in poi
reddito del marito fr.
6 823.—
reddito
della moglie fr. 5 046.—
fr.
11 869.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3 805.75
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 847.—
fr.
7 652.75 mensili
eccedenza fr.
4 216.25 mensili
metà
eccedenza fr. 2 108.15 mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
3805.75 + fr. 2108.15 = fr. 5 913.90 mensili
e
deve versare alla moglie:
fr.
6823.– ./. fr. 5913.90 = fr. 909.10
mensili.
Ne
discende che per il periodo fino al 28 febbraio 2002 il contributo stabilito
dal Pretore di fr. 1614.70 mensili, finanche favorevole all'appellante,
dev'essere confermato. Dopo di allora esso è da ridurre a fr. 909.10 mensili e
l'appello va dunque accolto entro tale limite.
- L'appellante,
per finire, contesta la trattenuta di salario per la somma di fr. 1179.10
destinata alla copertura degli oneri ipotecari. Come si è visto, tuttavia, i
costi dell'abitazione occupata dalla moglie rientrano nel fabbisogno di lei
(consid. 8c), né vi sono ragioni per distinguere le singole posizioni sulle
quali è stato calcolato il contributo di mantenimento. La diffida ai creditori
prevista dall'art. 177 CC è destinata infatti a garantire ogni importo dovuto
dal coniuge debitore in ragione dell'obbligo reciproco di mantenimento, compreso
quello destinato al sostentamento della famiglia giusta l'art. 163 cpv. 2 CC (Hausheer/Geiser/Kobel, Das
Eherecht
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2a edizione, pag. 100 n.
09.41). Inoltre, contrariamente a quanto reputa il convenuto, il Pretore non ha
giudicato oltre i limiti della domanda dell'attrice, che aveva postulato la
misura dell'art. 177 CC a garanzia dell'intero importo del contributo
(petizione, pag. 8, n. 5.1; memoriale conclusivo, pag. 10, n. 2.1). Giovi
rilevare che, in ogni caso, il ricorrente non contesta il mancato adempimento
dei propri obblighi, né di avere sospeso unilateralmente i versamenti. Sotto
quest'aspetto l'appello è pertanto destinato all'insuccesso, fermo restando che
l'ordine di trattenuta dev'essere adeguato agli importi calcolati poc'anzi
(sopra, consid. 12).
- Gli
oneri del giudizio odierno, adeguati all'impegno richiesto a questa Camera, seguono
il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene
una riduzione del contributo di mantenimento in favore della moglie e il conseguente
adeguamento della trattenuta di salario, ma non nella misura richiesta e soltanto
a decorrere dal 1° marzo 2002. Appare equo pertanto porre a suo carico due
terzi degli oneri processuali. Egli verserà inoltre alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del presente giudizio
impone anche una riforma del dispositivo sugli oneri di prima sede, che il
Pretore ha addebitato per un quinto all'attrice e per il resto al convenuto,
con obbligo per quest'ultimo di rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
Considerata la reciproca soccombenza, tutto sommato si giustifica di
suddividere anche in primo grado la tassa di giustizia e le spese in ragione di
un terzo alla moglie e di due terzi al marito, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità
di fr. 1250.– per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 4, 4.1, 5 e 6 del decreto
impugnato sono così riformati:
-
__________ __________ è tenuto a versare a
__________ __________ un contributo di mantenimento anticipato di fr. 1614.70
mensili dal 1° maggio 2001 al 28 febbraio 2002 e di fr. 909.10 mensili dal 1°
marzo 2002.
-
È ordinato
all'Ufficio cantonale stipendi e assicurazioni, __________, di trattenere dallo
stipendio di __________ __________ l'importo mensile di fr. 1614.70 fino al 28
febbraio 2002 e di fr. 909.10 dal 1° marzo 2002 in poi, riversandolo a __________
__________, __________o, sul conto bancario sul quale essa già riceve il
proprio stipendio.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 120.–, da anticipare dall'attrice,
sono poste per un terzo a carico di lei e per due terzi a carico del convenuto,
che rifonderà all'attrice fr. 1250.– per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico
dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili
ridotte.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. dott. __________ __________, __________;
– Ufficio
stipendi e assicurazioni, Dipartimento delle finanze e dell'economia (limitatamente
al dispositivo n. I/5).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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