AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.109
Data decisione, Autorità:
14.09.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00109
Lugano,
21 agosto
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(azione di separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 gennaio 1998 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro il
giudizio unico (decreto cautelare e sentenza) emesso il 3 agosto 2001 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ __________ con le osservazioni all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (____________________1943), cittadino italiano, e __________
__________ (____________________1944) si sono sposati a __________ (FL) il
____________________ 1963. Dal matrimonio sono nati __________ (1965),
__________ (1971) e __________ (1976). Il marito, di formazione muratore, è da
anni __________ indipendente e inoltre svolge mansioni di portineria nello
stabile in cui abita. La moglie, che ha esercitato varie attività sporadiche
durante la comunione domestica, lavora attualmente come aiuto cucina alla
Scuola __________ di __________. Nel 1969 __________ __________ aveva intentato
davanti al Pretore della giurisdizione di Lugano Ceresio una causa di separazione,
ritirata quello stesso anno (inc. __________). In esito a una seconda azione da
lei promossa il 1° febbraio 1977, con sentenza del 31 dicembre 1980 il medesimo
Pretore ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato e ha obbligato il
marito a versare un contributo indicizzato di complessivi fr. 1500.– mensili
per moglie e figli (inc. __________). Nel 1984 i coniugi si sono riconciliati e
nel 1985 sono tornati a vivere insieme. Con atto pubblico del 24 novembre 1989
essi hanno adottato poi il regime della separazione dei beni. La comunione
domestica è durata fino all'ottobre del 1996, quando il marito ha lasciato
definitivamente l'abitazione coniugale.
B. Il
14 marzo 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
il 7 maggio successivo. Con decreto cautelare del 22 dicembre 1997 il Pretore
ha imposto al marito un contributo alimentare per la moglie di fr. 1358.–
mensili dal 14 marzo 1997. Un appello del 2 gennaio 1998 presentato da __________
__________ contro il tale giudizio è stato respinto da questa Camera l'11
febbraio 1999 (inc. ..__________). Nel frattempo, con petizione
del 7 gennaio 1998 __________ __________ ha chiesto nuovamente la separazione
per tempo indeterminato, sollecitando un contributo indicizzato in suo favore
di fr. 1300.– mensili e lo scioglimento del regime dei beni, previa
concessione dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 9 marzo 1998
__________ __________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale ha
postulato il divorzio, senza offrire alla moglie alcun contributo e
prospettando lo scioglimento del regime dei beni mediante attribuzione delle
particelle n. __________RFD di __________ __________, __________e __________RFD
di __________, intestate alla moglie, alla moglie stessa e ai figli in ragione
di un quarto ognuno. Il convenuto ha sollecitato a sua volta il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
C. Nel
suo allegato di replica e risposta riconvenzionale del 24 aprile 1998
__________ __________ ha avversato lo scioglimento del matrimonio, rivendicando
in subordine, nel caso in cui fosse stato pronunciato il divorzio, un
contributo (giusta l'art. 151 cpv. 1 o 152 vCC) di fr. 1300.– mensili
indicizzati. Con duplica e replica riconvenzionale del 28 maggio 1998
__________ __________ ha ribadito il suo punto di vista, salvo chiedere che le
note particelle intestate all'attrice fossero vendute e che il ricavo fosse
suddiviso fra i coniugi in ragione di metà ciascuno. La moglie ha rinunciato
alla duplica riconvenzionale e il 15 ottobre 1998 ha donato i predetti fondi al
figlio __________. In una lettera del 9 aprile 1999 essa ha poi dichiarato di
aderire al divorzio. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del
20 settembre 1999 __________ __________ ha postulato una riduzione del contributo
provvisionale riscosso dalla moglie pendente causa (di fr. 1358.– mensili) a
fr. 300.– mensili dal 14 marzo al 31 dicembre 1997 e a fr. 160.– mensili dal 1°
gennaio 1998 al 1° gennaio 1999, con totale soppressione in seguito; riguardo
ai citati immobili di __________ __________ e __________, egli ha rinunciato a
pretese. __________ __________ ha confermato le sue domande al dibattimento
finale del 27 settembre 1999.
D. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il Pretore ha
assegnato alle parti il 2 febbraio 2000 un termine per presentare nuove
conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa e per formulare nuove
richieste di prova. In un memoriale del 3 marzo 2000 __________ __________ ha
precisato la domanda di scioglimento del regime dei beni nel senso che il marito
fosse condannato a versarle un'indennità di fr. 100 000.– (riservate
eventuali modifiche in dipendenza delle risultanze istruttorie), ha chiesto
l'attribuzione di metà dell'avere di vecchiaia accumulato dal convenuto durante
il matrimonio e ha offerto nuove prove volte ad accertare la situazione
finanziaria e previdenziale di quest'ultimo. All'udienza del 22 novembre 2000,
indetta per discutere le prove notificate dall'attrice, __________ __________
ha sollecitato a sua volta l'accertamento dell'avere di vecchiaia maturato
dalla moglie. Completata l'istruttoria, le parti hanno riaffermato le loro
posizioni al dibattimento finale del 24 aprile 2001.
E. Statuendo
con giudizio unico del 3 agosto 2001 sulla divisata modifica dell'assetto
cautelare e sul merito, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha imposto a
__________ __________ un contributo indicizzato per la moglie di fr. 1370.– mensili,
ha sciolto il regime dei beni nel senso che “nulla è dovuto dell'uno(a) in favore
dell'altro(a)” e ha attribuito alla moglie metà (fr. 945.–) dell'avere di
vecchiaia accumulato dal marito durante il matrimonio. Quanto all'assetto
cautelare, egli ha ridotto il contributo mensile per la moglie a
fr. 981.50 dal 14 marzo al 31 dicembre 1997, a fr. 807.50 dal
1° gennaio al 31 dicembre 1998 e a fr. 834.– dal
1°
gennaio al 31 marzo 1999, mantenendolo invariato per il seguito. Gli oneri
della causa di merito, di complessivi fr. 2000.–, sono stati posti per un
quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto; quelli
della cautelare, di fr. 200.–, sono stati addebitati alla moglie. Non sono
state attribuite ripetibili. I coniugi sono stati ammessi entrambi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
F. __________
__________ è insorto contro il giudizio appena citato con un appello del 4
settembre 2001 nel quale chiede che il pronunciato in questione sia riformato
nel senso di sopprimere ogni contributo per la moglie dopo il divorzio e di
ridurre il contributo provvisionale a fr. 545.– mensili dal 14 marzo al 31 dicembre
1997, a fr. 197.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 e a fr. 250.–
dal 1° gennaio 1999 in poi. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2001
__________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il
giudizio del Pretore. Entrambe le parti hanno offerto nuove prove in appello,
postulando altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________
__________ ha formulato dipoi, il 12 luglio 2002, un'istanza di restituzione in
intero per essere ammesso a produrre le sue tassazioni, emanate su reclamo il
17 giugno 2002 dall'Ufficio circondariale di Lugano Città, relative ai bienni
1999/2000 e 2001/2002. L'istanza non è stata oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in
vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da
un'autorità cantonale, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit.
fin. CC). Le parti e il Pretore si fondano, a ragione, sul medesimo principio.
In questa sede è ancora litigioso – come detto – il contributo alimentare per
la moglie, provvisionale e di merito. La pronuncia del divorzio e le altre
conseguenze, in specie lo scioglimento del regime dei beni e il riparto degli
averi di vecchiaia maturati dai coniugi durante il matrimonio non sono invece
appellati e hanno assunto così carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad
art. 148 CC).
-
Il
Pretore ha statuito con giudizio unico sulla postulata modifica dell'assetto
cautelare e sul merito. Nella misura in cui riguarda il divorzio e le sue
conseguenze (dispositivi n. 1 a 4 e n. 6), il pronunciato in questione è una
“sentenza”, appellabile entro 20 giorni (art. 423b cpv. 1 CPC), sicché
in proposito l'appello è tempestivo. Nella misura per contro in cui riguarda la
modifica del contributo provvisionale per la moglie (dispositivi n. 7 e 8), il
giudizio impugnato è un “decreto cautelare” (nel senso dell'art. 290 lett. b
seconda frase CPC), appellabile entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 419c
cpv. 3 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 384bis e 419c cpv. 3
CPC). Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che l'emanazione di un
giudizio unico, provvisionale e di merito, è fuorviante sotto il profilo della
sicurezza giuridica (I CCA, sentenza del 13 dicembre 1999 in re B.,
consid. 7 con riferimenti). Ciò non toglie che nel caso specifico i dispositivi
n. 7 e 8 della decisione impugnata mantengano natura cautelare, né sarebbe
sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede
provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani con lo stesso atto anche
il giudizio di merito. In concreto il giudizio del Pretore, intimato il 14
agosto 2001, è giunto al convenuto l'indomani (appello, pag. 2 a metà).
Introdotta il 4 settembre 2001, l'impugnazione del decreto cautelare si rivela
dunque tardiva.
-
Le
parti producono in questa sede nuovi documenti e postulano l'assunzione di ulteriori
prove intese ad accertare la rispettiva situazione finanziaria. Ora, fatti
nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni sono ammissibili, alle
condizioni previste dall'art. 138 cpv. 1 CC, “al più tardi con la presentazione
dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). I
nuovi documenti acclusi all'appello e alle osservazioni all'appello, non privi
di rilevanza ai fini del giudizio, meritano di essere versati agli atti. Non
sussistono ragioni invece per ammettere ulteriori mezzi istruttori, quelli
prospettati in concreto non essendo suscettibili – come si vedrà oltre con riferimento
alle singole poste – di recare chiarimenti di rilievo. Quanto alle due tassazioni
su reclamo prodotte dall'appellante il 12 luglio 2002 con l'istanza di
restituzione in intero, esse non risultano di alcun pregiudizio alla
controparte (anzi, le giovano qualche poco: sotto, consid. 13d e 14b). Nulla
osta pertanto all'acquisizione dei due documenti.
-
Il
Pretore ha stabilito in favore dell'attrice un contributo alimentare a vita
dopo il divorzio di fr. 1370.– mensili, ritenendo che la beneficiaria – per
età, formazione ed esperienza professionale – non sia in grado di provvedere
in modo autonomo al proprio debito mantenimento. Da un lato essa ha lavorato
solo sporadicamente in costanza di matrimonio, dall'altro essa ha trovato unicamente,
dopo la separazione, un lavoro a orario parziale che non le consente nemmeno di
sopperire al fabbisogno minimo. E ciò pur circostanziando l'impegno profuso in
vista di un'estensione dell'attività lucrativa. Ne ha dedotto, il primo
giudice, che la situazione personale dell'attrice giustifica un contributo
alimentare a norma dell'art. 125 CC senza limiti di tempo. Ciò posto, egli ha
calcolato il reddito netto di lei in fr. 960.– mensili e il relativo fabbisogno
minimo in fr. 2574.– mensili, onde uno scoperto di
fr.
1614.– mensili. Accertato che il convenuto ha un reddito netto di fr. 3500.–
mensili (stimati) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2130.–, con una
disponibilità dunque di fr. 1370.– mensili, il Pretore ha reputato equo che
tale disponibilità vada riversata all'attrice, a parziale copertura del
disavanzo. Ha fissato perciò l'ammontare del contributo in fr. 1370.– mensili.
-
L'appellante
sostiene che durante il matrimonio l'attrice, con un diploma di sarta e una
patente di __________, ha sempre lavorato. Sebbene sia ora prossima ai sessant'anni,
essa gode di buona salute. Né ha dimostrato di essersi seriamente impegnata
nella ricerca di un'attività lucrativa che le permetta di sovvenire in modo autonomo
al proprio debito mantenimento. Le va imputato pertanto – secondo l'appellante
– un reddito ipotetico pari almeno al suo fabbisogno minimo, il che non
giustifica alcuna solidarietà fra coniugi dopo il divorzio. Comunque sia,
l'appellante soggiunge che le proprie entrate personali non gli consentono l'erogazione
di alcun contributo di mantenimento. Anzi, contrariamente all'opinione del
Pretore, egli non consegue introiti sufficienti neppure per vedersi garantito
il fabbisogno minimo, il che esclude d'acchito qualsiasi possibilità di
versamento all'ex moglie.
-
Secondo
l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge
provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza
per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
Tale norma pone il principio per cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve
provvedere – per quanto possibile – al proprio sostentamento in modo autonomo (clean
break: Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 12 ad art. 125 CC). Per consentirgli di raggiungere tale autonomia,
che può essere stata compromessa dal matrimonio, l'altro coniuge può essere
tenuto a versare un contributo alimentare (principio della solidarietà).
L'obbligo di mantenimento dipende allora dai bisogni del coniuge beneficiario,
in particolare dal grado di autonomia che ci si può attendere da lui, ovvero
dalla sua capacità di cominciare o di riprendere un'attività lucrativa
interrotta in seguito al matrimonio (DTF 127 III 138 consid. 2a con
riferimenti).
Per
valutare se si giustifichi un contributo di mantenimento il giudice deve
ponderare gli elementi oggettivi elencati dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri
corrispondono, in larga misura, a quelli stabiliti dalla giurisprudenza in
applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il
riparto dei compiti assunto durante il matrimonio, la durata del medesimo, il
tenore di vita dei coniugi durante l'unione, l'età e la salute di loro, così
come il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure
ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di
reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del
beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il
risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125
cpv. 2 CC). La colpa non entra per converso in linea di conto (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n.
39 ad art. 125 CC).
- In
concreto le parti, sposatesi il 16 febbraio 1963, si sono separate a tre
riprese: nel 1969, nel 1975 e nel 1976 (petizione del
1°
febbraio 1977, pag. 2 verso il basso, pag. 4 nel mezzo e pag. 6 a metà,
nell'inc. __________ richiamato). Sono poi tornate a vivere insieme nel 1985
(act. III, pag. 2 verso l'alto), salvo dividersi di nuovo nell'ottobre del
1996, allorché il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (act. I, pag. 3
nel mezzo; act. XIII, pag. 2 in alto). L'ultimo periodo di vita in comune è
durato, da sé solo, più di dieci anni, onde l'esistenza di un matrimonio di
lunga durata (Schwenzer, op.
cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Ciò significa che l'attrice ha
diritto di conservare, nella misura del possibile, il tenore di vita avuto a
suo tempo durante la comunione domestica (DTF del 29 giugno 2001 in re X,
5C.111/2001, consid. 2c, e del 29 ottobre 2001 in re K., 5C.205/2001, consid.
4c).
- Quanto
al ruolo assunto dai coniugi durante la vita in comune, il Pretore ha accertato
che la moglie ha svolto principalmente l'attività di casalinga, limitandosi per
il resto a condurre sporadicamente il __________ (in sostituzione del figlio
__________) o ad allestire bancarelle al mercato. L'appellante afferma invece
che l'interessata ha esercitato lavori rimunerati, come quello di cassiera per
la ditta __________ __________ __________ o quello per un edicolante a
__________, tant'è che continua a qualificarsi nell'elenco telefonico come
“impiegata d'ufficio” (doc. 25 prodotto in appello). Offre pertanto nuove
prove intese ad appurare le occupazioni di lei durante la comunione domestica.
a) Sentito
come testimone, il figlio __________ ha dichiarato che “quando i miei genitori
vivevano assieme, mia madre faceva la casalinga” e “mio padre sopportava tutte
le spese di famiglia” (act. VII, pag. 2 verso l'alto, act. IV, pag. 6 verso
l'alto, nell'inc. ..__________richiamato). Ciò risulta anche
dalla deposizione del figlio __________, secondo cui “tutto il carico economico
della famiglia era sopportato da mio padre”, che “guadagnava e mia madre
amministrava il ménage
familiare” (act. IV, pag. 3 nel mezzo, nell'incarto citato). I figli hanno
confermato altresì che la madre ha svolto taluni lavori occasionali, nel 1995
come cassiera per la ditta di alimentari __________ e in un'edicola a
__________, eseguendo anche corse di __________ e vendendo oggetti usati nei
“mercatini” di __________, __________ e __________, oltre che sulla rivista
__________ (act. VII, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto, act. IV, pag. 4 nel mezzo,
nell'incarto citato). Si trattava nondimeno di lavori saltuari, che duravano
tutt'al più qualche mese, la madre rimanendo per l'essenziale una casalinga
(act. VII, pag. 5 in fine; act. IV, pag. 6 verso il basso, nell'incarto
citato). La maggior parte di tali attività è stata svolta per di più dopo la
separazione dell'ottobre 1996 (act. IX, pag. 2 in basso, nell'incarto citato;
deposizione testimoniale di __________ __________, act. XII, pag. 2 a metà;
lettera del 2 giugno 1997 della polizia comunale di Locarno, nell'incarto
citato). Neppure l'appellante del resto pretende il contrario. A più riprese
anzi egli ha sottolineato di avere provveduto da sé solo, con il proprio
reddito, al sostentamento della famiglia, la moglie occupandosi dell'economia
domestica (act. II, pag. 2 a metà, act. IX, pag. 2 risposte n. 5, 6 e 7, act.
XIII, pag. 2 a metà e pag. 5 verso il basso; riassunto scritto allegato
all'act. VI, pag. 2 verso il basso, act. IX, pag. 2 a metà, nell'incarto
citato).
b) Dagli
atti si desume in definitiva che l'attrice ha lavorato solo occasionalmente
durante la vita in comune, attendendo per l'essenziale alla cura della casa e
all'educazione dei figli. Le ulteriori indagini prospettate dall'appellante per
accertare le attività da lei svolte non sono dunque suscettibili di recare
chiarimenti di rilievo. Determinante ai fini del giudizio rimane il fatto che
in costanza di matrimonio la moglie ha conservato anzitutto il ruolo di
casalinga, con qualche disparata attività accessoria esercitata temporaneamente
a scadenze irregolari. Di ciò va tenuto calcolo, tant'è che già in prima sede
l'interessata si è vista imputare un reddito proprio. Resta il fatto che,
essendosi dovuta dedicare primariamente alla casa e ai figli, l'attrice non ha
potuto crearsi una posizione professionale idonea a permetterle di provvedere
al proprio sosten-tamento dopo il divorzio in modo autonomo. Quanto
all'attività accessoria, essa non le ha consentito nemmeno di crearsi
un'adeguata previdenza professionale (dichiarazione 3 gennaio 2001 dell'avv.
__________ __________, nel fascicolo “corrispondenza diversa”).
-
Per
quanto attiene alle prospettive di reddito della moglie, essa dichiara in
questa sede di avere iniziato il 1° settembre 2001 un'attività a tempo parziale
come aiuto cucina presso la Scuola __________ di __________, con uno stipendio
netto di fr. 1200.– mensili. Dal “contratto di lavoro personale ausiliario”
(doc. B allegato alle osservazioni all'appello) risulta un'occupazione di 22
ore e 40 minuti settimanali, retribuite fr. 19.70 l'ora. Ciò dà modo
all'attrice di guadagnare circa fr. 1785.– mensili lordi che, dedotti gli oneri
sociali, corrispondono approssimativamente a fr. 1650.– netti. Nella
rimunerazione oraria sono comprese tuttavia le indennità per vacanze, sicché
quando è in ferie la dipendente non riceve nulla. L'interessata fa valere
inoltre di non lavorare durante “i periodi di vacanze scolastiche, in
particolare del 1° novembre, Natale, carnevale e Pasqua” (osservazioni
all'appello, pag. 4 in alto). In simili circostanze le entrate di lei possono
equamente essere valutate in fr. 1300.– netti mensili. Il contratto di lavoro
ha invero una durata limitata fino al 21 giugno 2002, ma l'appellata non nega
che il rapporto d'impiego possa essere prolungato, né pretende di non essere in
grado di conseguire dopo di allora una retribuzione analoga. Lei stessa si diparte
anzi dal nuovo salario per la valutazione della propria situazione finanziaria
(osservazioni all'appello, pag. 4 verso l'alto).
-
L'appellante
reputa che la moglie, dando prova di buona volontà, potrebbe coprire da sé sola
le proprie necessità. Ora, è fuori dubbio che in una causa di separazione o di
divorzio il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente
conseguito da una parte ove quest'ultima abbia la concreta e ragionevole possibilità
di maggiori entrate. La questione è di sapere, nel caso in esame, se il
guadagno effettivo dell'interessata sia adeguato oppure se, tenuto conto
dell'età, della formazione e dello stato di salute, oltre che della situazione
in cui versa il mercato del lavoro, essa abbia la ragionevole possibilità di
conseguire un maggior reddito estendendo la sua attività o assumendo lavori
meglio rimunerati (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii).
a) In
concreto risulta, come si è visto (consid. 8), che durante la comunione domestica
l'attrice ha svolto attività occasionali. Dopo la separazione in particolare, alla
fine del 1996, essa ha trovato lavoro come ausiliaria di pulizia a tempo parziale
per l'Istituto tecnico sperimentale di __________ (giudizio impugnato, pag. 3
in alto) e dal 1° settembre 2001 è impiegata praticamente a metà tempo come
aiuto cucina presso la Scuola __________ di __________ (doc. B esibito in appello).
Essa non consta soffrire di affezioni che limitino la sua capacità lucrativa ed
è libera dalla cura e dall'educazione dei figli, tutti maggiorenni. Sotto questo
profilo essa sarebbe tenuta, in linea di principio, ad assumere un'attività a orario
completo (DTF 128 III 69 consid. 4c). Il fatto è ch'essa ha ormai 58 anni, un'età
in cui molto difficilmente potrà inserirsi appieno nel mondo del lavoro (cfr.
anche DTF 127 III 140 consid. 2c). Ne sono la dimostrazione le dodici lettere
di infruttuosa ricerca d'impiego, spedite fra il 7 ottobre 1999 e il 27
novembre 2000, e le dieci risposte negative di datori di lavoro prodotte in
questa sede (fascicolo A allegato alle osservazioni all'appello). Che
l'interessata riesca ancora a estendere la sua attività lucrativa risulta di
conseguenza improbabile.
b) L'appellante
sostiene che la moglie ha un diploma di sarta – di cui chiede l'edizione in
appello – e conserva pertanto buone prospettive di riciclarsi in tale mestiere.
L'asserto è puramente teorico. L'interessato non pretende infatti che durante
la vita in comune l'attrice abbia mai esercitato simile attività, né spiega come
essa potrebbe concretamente integrarsi professionalmente in un comparto di
sartoria con un diploma vecchio di quasi quarant'anni. Lo stesso appellante, di
formazione muratore, afferma di non essere più in grado di svolgere tale mestiere
dopo tredici anni di assenza dal settore dell'edilizia (verbale
d'interrogatorio penale del 12 luglio 2001, pag. 2 in basso, allegato alla
lettera 13 luglio 2001 della patrocinatrice, nel fascicolo “corrispondenza
diversa”). Ne discende che sulla formazione dell'attrice come sarta non si può
più fare serio assegnamento, né le ulteriori indagini proposte dall'appellante
apporterebbero elementi d'interesse. Non soccorrono dunque i requisiti per
imputare alla moglie una potenzialità concreta di reddito superiore a quella
effettiva, che le consente come detto di guadagnare attorno ai
fr.
1300.– netti mensili.
-
L'appellante
ritiene che alla moglie vada imputato, comunque sia, un reddito supplementare
di fr. 500.– mensili per tenere conto del fatto che il figlio maggiorenne
Patrizio vive con lei. La tesi è infondata. Nessuna norma impone a un genitore
di lucrare sulla coabitazione di un figlio maggiorenne. Tutt'al più questi può
essere tenuto a coprire i costi supplementari dell'economia domestica causati
da tale convivenza, ma ciò equivarrebbe a un rimborso delle spese e non
potrebbe considerarsi un reddito del genitore (I CCA, sentenza del 12 febbraio
1999 in re T., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 138, consid. 3). Su questo
punto l'appello non merita quindi altra disamina.
-
Il
Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2574.– mensili
(arrotondati), così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, locazione fr. 1066.55, premio della cassa malati fr. 270.60,
assicurazione dell'economia domestica fr. 37.–, imposte fr. 100.– stimati.
L'appellante chiede che il premio della cassa malati sia ridotto a fr. 100.–
mensili, dovendosi dedurre il sussidio cantonale, e che l'onere fiscale sia
stralciato. L'interessata non solo avversa tali decurtazioni, ma rivendica
un'indennità supplementare di fr. 100.– mensili per l'uso dell'automobile,
necessaria per il trasporto della refezione alla scuola in cui lavora.
a) Per
quel che attiene alla cassa malati, il premio mensile figurante nella polizza
del 17 gennaio 1997 (doc. G, nell'inc.
..__________richiamato) va effettivamente ridotto, anche se
non a fr. 100.–. Dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria presentato dall'attrice il 16 ottobre 2001 risulta in effetti che
nel 2001 il premio a suo carico si attestava a fr. 140.60 mensili (doc. C, pag.
2 in alto). Nel fabbisogno minimo dell'interessata deve perciò essere incluso
tale importo.
b) Riguardo
all'onere fiscale, in difetto di tassazioni aggiornate il Pretore ha stimato
l'aggravio della moglie in fr. 100.– mensili. L'appellante riformula il calcolo
del fabbisogno minimo dell'attrice senza tenere conto del carico d'imposta, ma
non spiega perché la valutazione del primo giudice sarebbe errata. Né le parti
si trovano in ristrettezze finanziarie tali da indurre il giudice a ignorare
l'obbligo tributario (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, confermato in DTF 127 III
70 consid. 2b). Sprovvisto di qualsiasi motivazione, su questo punto l'appello
riesce finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv.
5).
c) Quanto al canone di locazione di fr. 1066.55 mensili (doc. F, nel
noto inc. ..__________richiamato), esso comprende anche la
quota concernente il figlio maggiorenne __________, che abita con la madre.
L'appellante non muove particolari contestazioni in proposito, ma ciò non
toglie che i criteri per la definizione dei contributi alimentari vadano applicati
d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7). E al fabbisogno minimo dell'interessata è
del tutto estranea la spesa per l'alloggio del figlio. All'attrice va pertanto
riconosciuto il canone ch'essa dovrebbe presumibilmente pagare qualora abitasse
da sé sola, per conto proprio (I CCA, sentenza del 12 febbraio 1999 in re T.,
pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 138 consid. 3). Valutato il costo degli
alloggi nell'area urbana di Lugano, tale pigione va equamente stimata in fr.
800.– mensili.
d) Per converso si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo della
moglie l'indennità di fr. 100.– mensili da quest'ultima postulata per l'uso
dell'automobile (osservazioni all'appello, pag. 4 a metà). La necessità di far
capo a un veicolo privato per scopi professionali legittima in effetti la
richiesta (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Ne discende che il fabbisogno minimo
dell'attrice va ridotto dai fr. 2574.– mensili fissati dal Pretore a fr.
2277.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, alloggio
fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 140.60, assicurazione dell'economia
domestica fr. 37.–, indennità di trasferta fr. 100.–, imposte fr. 100.– stimati).
- Le
entrate del marito sono state accertate dal Pretore in complessivi fr. 3500.–
netti mensili: fr. 2975.– dall'attività di tassista indipendente, fr. 550.– dalla
mansione accessoria di custode,
Lit.
60 000 (pari a circa fr. 50.–: doc. 22, fogli 1 e 2 in basso) dalla
pensione riscossa dallo Stato italiano. Il primo giudice si è fondato in
sostanza su quanto aveva dichiarato lo stesso convenuto all'interrogatorio
formale del 30 gennaio 2001, quando ha affermato che come tassista guadagna
“circa fr. 3000.–/3500.– lordi dai quali vanno dedotti circa il 15-20% per
giungere al netto” (act. XIX, risposta 2, pag. 1 in fondo), mentre l'attività
di custode gli rende “fr. 550.– netti al mese per 12 mesi l'anno” (risposta n.
2, pag. 2 in alto) e la pensione italiana “Lit. 60 000 al mese dal
1°
gennaio 1999” (risposta n. 6, pag. 2 verso il basso).
L'appellante
non smentisce di per sé le entrate da egli dichiarate all'interrogatorio
formale, riconoscendo anzi un reddito lordo dall'attività principale di fr.
3530.– mensili (appello, pag. 7 in basso e pag. 8 in alto). Sostiene tuttavia
che la sua risposta alla domanda circa le spese professionali era “lacunosa e
poco realistica sulla base dei costi effettivi” (appello, pag. 8 in alto),
soggiungendo di dover far fronte in realtà a oneri di fr. 2030.– mensili (premio
dell'assicurazione perdita di guadagno fr. 328.–, contributi AVS fr. 166.–,
spese telefoniche fr. 142.–, spese di posteggio
fr. 42.–,
premio assicurativo del veicolo fr. 176.–, “tassa di circolazione, Touring Club
e Assista, collaudi e lavaggi auto” fr. 176.–, costi generali del veicolo fr.
1000.–), che ridurrebbero l'introito dell'attività principale da fr. 3530.–
lordi a fr. 1500.– netti. L'appellante evoca inoltre problemi di salute che
inciderebbero sulla sua capacità lavorativa, si duole che il Pretore gli abbia
imputato il guadagno occasionale derivante da un'attività di giardiniere e
critica per finire le considerazioni del primo giudice inerente alla stima del
proprio reddito secondo il tenore di vita durante la comunione domestica.
a) In
merito all'assicurazione perdita di guadagno, giovi rilevare che il relativo premio
è già stato inserito dal Pretore nel fabbisogno personale dell'interessato e
non può dunque essere conteggiato in doppio. Sull'entità della spesa si dirà in
appresso (consid. 14a). Relativamente ai contributi AVS, dalla documentazione
esibita in appello risulta un onere di fr. 160.– mensili (doc. 31 e tassazione
2001/2002), anziché di fr. 166.– come adduce l'interessato. L'esborso va rettificato
di conseguenza. Quanto alle spese telefoniche, nulla dimostra che il cellulare
privato dell'appellante (doc. 33) sia usato per scopi aziendali (tanto meno
nella misura di fr. 100.– mensili), mentre sulla “quota parte telefono del
Comune di __________ diviso con altri __________ ” (fr. 42.– mensili) manca
qualsiasi giustificativo. Per quel che è infine delle asserite spese di posteggio
(fr.
42.– mensili), l'appellante si limita a esibire una ricevuta di fr. 500.– per
“tasse diverse” pagate al Comune di __________ (doc. 34). La dicitura “telefono
e posteggio” aggiunta a mano sul documento non basta però a comprovare la causale
del versamento, men che meno per fr. 42.– mensili.
b) Riguardo
alle spese per “tassa di circolazione, Touring Club e Assista, collaudi e
lavaggi auto”, l'appellante produce due ricevute di pagamento alla Sezione
della circolazione di complessivi fr. 120.–, una ricevuta di pagamento alla
Sezione medesima di fr. 469.– e una ricevuta di pagamento al Touring Club
Svizzero di fr. 79.– (l'altra risalendo all'11 luglio 2000: doc. 29 allegato
all'appello). Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale tuttavia un documento
qualunque che comprovi i costi del lavaggio auto. All'interessato possono
dunque essere riconosciute solo le spese risultanti dai giustificativi agli
atti, di complessivi fr. 668.– (doc. 29), pari a fr. 55.– mensili (arrotondati).
c) Circa
l'importo di fr. 1000.– per spese generali del veicolo, l'appellante allega un
grafico dei costi chilometrici elaborato dal Touring Club Svizzero (doc. 28). A
parte il fatto però che i valori su cui esso si fonda già comprendono
i premi assicurativi e l'imposta di circolazione, nel caso in esame
calcolati a parte (appello, pag. 7 in basso), una tabella statistica non è – da
sé sola – un mezzo di prova. In mancanza di elementi concreti sui costi
generali del mezzo, all'appellante possono essere riconosciuti tutt'al più
esborsi fino a concorrenza degli oneri professionali complessivi da egli
dichiarati all'interrogatorio formale del 30 gennaio 2001 (act. XIX, risposta
n. 2, pag. 1 in fondo), ossia il 15-20% delle entrate lorde ammesse in questa
sede (fr. 3530.– mensili), per un costo medio di fr. 620.– mensili compreso il
contributo AVS (fr. 160.– mensili: sopra, consid. a), l'imposta di
circolazione, i collaudi, la tassa del TCS (fr. 55.–: sopra, consid. b) e
l'assicurazione dell'automobile fr. 176.– (doc. 35), ossia fr. 230.– mensili.
d) Se
ne conclude che il reddito netto dall'attività principale dell'appellante si
attesta a fr. 2910.– mensili (fr. 3530.– lordi ammessi in appello, meno spese
professionali per complessivi
fr.
620.–). Le tassazioni su reclamo 1999/2000 e 2001/2002 prodotte il 12 luglio
2002 con l'istanza di restituzione in intero nulla mutano, sia perché da esse
non risulta né quali introiti né quali spese l'autorità tributaria abbia
riconosciuto per giungere al reddito aziendale di fr. 28 450.–, rispettivamente
di fr. 24 458.– annui, sia perché il periodo di computo è quello del biennio
precedente, mentre i dati decisivi ai fini del giudizio (entrate e fabbisogno
di entrambi i coniugi) sono quelli del 2001.
e) L'appellante
adombra problemi di salute che, a suo dire, “non gli permettono tutti i giorni
di lavorare” (appello, pag. 8 in fondo). Egli produce un certificato medico
allestito il 24 agosto 2001 dal dott. __________ __________, da cui risulta che
egli è in cura sin dal 1994 per ipertensione arteriosa e “stato ansiodepressivo
reattivo” (doc. 36). In un secondo certificato medico, del 31 agosto 2001, lo
stesso medico dichiara che l'appellante è stato totalmente inabile al lavoro
dal 9 al 26 settembre e dal 1° al 5 ottobre 1999, così come dal 22 marzo al 15
aprile 2001 e – nella misura del 50% – dal 16 aprile al 17 giugno 2001 (doc.
37). Dagli atti non risulta tuttavia che dopo di allora l'interessato sia stato
impedito di lavorare, né ch'egli non sia più in grado di svolgere l'attuale occupazione.
Neppure l'appellante pretende del resto di non poter conseguire il reddito
lordo da egli riconosciuto in questa sede di fr. 3530.– mensili. La questione è
perciò superata.
f) Il
marito lamenta dipoi che il Pretore gli ha imputato il guadagno occasionale derivante
dalla manutenzione del giardino appartenuto al defunto prof. __________
__________ (doc. L, nell'inc. ..__________richiamato). Se
non che, contrariamente al parere dell'appellante, il primo giudice non ha
tenuto calcolo di tale entrata, bensì del reddito accessorio di fr. 550.–
mensili conseguito dall'interessato grazie alla sua attività di custode nello
stabile in cui abita (giudizio impugnato, pag. 5 a metà). Tale introito non è
per altro contestato dall'appellante (si veda anzi l'act. XIII, pag. 4 in basso
e l'act. XIX, risposta n. 2, pag. 2 in alto) e risulta dagli atti (doc. 1,
foglio 2, punto 10). Nei conti economici del 1999 e del 2000 l'interessato ha
esposto proprio per siffatto lavoro un'entrata annua di fr. 6693.– (doc. 22,
fogli 1 e 2 in alto), pari a fr. 557.75 mensili.
g) Ne
discende che il reddito netto dell'appellante assomma a
fr.
3510.– mensili (fr. 2910.– dall'attività principale, fr. 550.– dall'attività
accessoria, fr. 50.– dalla pensione italiana). La valutazione del Pretore
riguardo alle entrate del marito (fr. 3500.– mensili), non contestata dalla
moglie, merita pertanto conferma. L'appellante critica invero le argomentazioni
del primo giudice in merito alla stima del proprio reddito secondo il tenore di
vita anteriore. La censura risulta tuttavia priva d'oggetto, ove si consideri
che – comunque sia – il reddito fissato dal Pretore risulta dal conteggio
appena esposto. Su questo punto l'appello si rivela sprovvisto di buon diritto.
- Il
primo giudice ha stimato il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 2130.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di
locazione fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 243.–, assicurazione perdita
di guadagno fr. 37.–, imposte fr. 100.– stimati). L'appellante chiede che il
premio della cassa malati sia portato a fr. 263.– mensili, l'assicurazione
perdita di guadagno a fr. 328.– mensili e le imposte a fr. 200.– mensili. Egli
evoca inoltre debiti personali e procedure esecutive per oltre
fr.
200 000.–.
a) Per
quel che riguarda il premio della cassa malati, l'appellante produce dodici
ricevute attestanti il pagamento nel 2001 di complessivi fr. 3156.–, pari a fr.
263.– mensili (doc. 32). Nel fabbisogno minimo dell'interessato va perciò
inserita tale cifra. Quanto al premio dell'assicurazione perdita di guadagno,
dagli atti risulta un onere mensile di fr. 328.– (doc. 27 e 30 prodotti in
appello), anziché di fr. 37.– come ritenuto dal primo giudice. Il fabbisogno
minimo del marito va adeguato di conseguenza.
b) Sull'onere
fiscale, dalla tassazione 2001/2002 esibita in appello risulta un aggravio per
il marito di circa fr. 92.– mensili (imposta federale diretta fr. 67.75, imposta
cantonale fr. 548.15, imposta comunale [con un moltiplicatore per il Comune di
__________ del 75%] fr. 466.–, imposta personale fr. 20.–, il tutto riportato
su dodici mesi). L'esborso a carico dell'interessato deve perciò essere ridotto
in tale misura.
c) L'appellante
evoca l'esistenza di debiti personali che hanno dato luogo a procedure
esecutive terminate con 91 atti di carenza beni, per complessivi fr.
246 104.80 (doc. A e doc. 2, nell'incarto della Pretura). Egli non
rivendica tuttavia l'inserimento di tali oneri nel proprio fabbisogno, né fa valere
che i debiti siano stati accesi per esigenze familiari o con l'accordo della
moglie. Tali spese non possono dunque essere riconosciute (cfr. DTF 127 III 292
consid. 2a/bb con riferimenti). Ciò premesso, Il fabbisogno minimo del marito
si attesta in definitiva a fr. 2433.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 650.–, premio della cassa malati
fr. 263.–, premio dell'assicurazione perdita di guadagno fr. 328.–, onere
fiscale fr. 92.–).
-
Il quadro complessivo della situazione va riassunto, in ultima
analisi, come segue: l'appellante ha redditi mensili per complessivi fr. 3500.–
netti e un fabbisogno minimo di fr. 2433.–, con una disponibilità pertanto di
fr. 1067.– mensili. La moglie consegue un reddito netto di fr. 1300.– mensili e
ha un fabbisogno minimo di fr. 2277.60 mensili. La sua disponibilità
finanziaria è quindi nulla: anzi, essa abbisogna di fr. 980.– mensili
(arrotondati) per sopperire a sé medesima, importo cui l'appellante è in grado
di far fronte con il proprio agio di fr. 1067.– mensili. Ora, il “debito mantenimento”
cui si riferisce l'art. 125 CC va apprezzato di caso in caso. Verso il basso,
esso non può situarsi sotto la copertura del fabbisogno minimo; verso l'alto,
esso non può situarsi sopra il livello del tenore di vita avuto dai coniugi
durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; cfr. Werro, Concubinage,
mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673
segg.), fermo restando che al debitore del contributo va lasciato almeno il
fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).
Nella fattispecie il reddito delle parti basta appena – come si è detto – a
sopperire alle loro necessità, ragion per cui non v'è spazio per il versamento
di un contributo che garantisca alla moglie entrate superiori al fabbisogno
minimo. Del resto entrambi i coniugi hanno riconosciuto che anche durante la
comunione domestica la famiglia viveva ai limiti del minimo esistenziale (act.
I, pag. 3 verso l'alto; act. III, pag. 2 verso il basso; act. XIII, pag. 5
verso il basso). Nelle condizioni descritte si giustifica quindi che
l'appellante versi all'attrice un contributo di mantenimento di fr. 980.–
mensili.
-
Per
l'art. 125 cpv. 3 CC un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o
ridotto ove sia manifestamente iniquo, soprattutto ove l'avente diritto abbia
gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della
famiglia (n. 1), oppure abbia deliberatamente provocato la situazione di
necessità nella quale versa (n. 2) o abbia commesso un grave reato contro l'obbligato
o una persona a lui intimamente legata (n. 3). In concreto, per tacere del
fatto che il diniego o la riduzione di un contributo vanno ammessi con riserbo
(DTF 127 III 66 consid. 2a), non si scorgono estremi del genere, né il marito
pretende che la moglie abbia commesso una colpa grave o che la pretesa di lei
costituisca un abuso di diritto.
-
Per
quel che concerne la durata della rendita, il Pretore ha considerato che
l'attrice non è in grado di crearsi in futuro una situazione suscettibile di
metterla al riparo dall'indigenza e ha fissato perciò un contributo alimentare
vitalizio. Non si può disconoscere tuttavia che, dopo il pensionamento, il
marito potrà contare in pratica solo su una rendita di vecchiaia AVS, l'avere
di cassa pensione (fr. 945.– dopo l'attribuzione di metà del capitale alla
moglie) non bastando con ogni evidenza a garantirgli prestazioni di rilievo.
Egli non sarà dunque più in grado di contribuire al mantenimento dell'ex
moglie, giacché la rendita di vecchiaia (non superiore a fr. 2060.– mensili:
art. 34 cpv. 3 LAVS e art. 1 cpv. 1 dell'Ordinanza 01 sugli adeguamenti
all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI: __________
.), non sarà neppure sufficiente a coprire il suo
fabbisogno minimo di fr. 2433.– mensili. Si aggiunga che il sistema dello splitting
introdotto con la decima revisione dell'AVS (in vigore dal 1° gennaio 1997) e
la divisione dell'avere di vecchiaia sancita dal Pretore in base all'art. 122
CC pongono le parti – dai fabbisogni analoghi (sopra, consid. 15) – in una
situazione economica sostanzialmente equivalente. Ciò posto, si giustifica di
mantenere il contributo alimentare per l'attrice fino all'età ordinaria di
pensionamento dell'appellante (il
1°
dicembre 2008: art. 21 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAVS), quest'ultimo avendo il
diritto in ogni modo di conservare almeno – come detto (consid. 15) – il
proprio fabbisogno minimo.
È vero
che l'attrice, nata il 13 marzo 1944, potrà contare sulla rendita AVS già dal
1° aprile 2008 (il mese successivo al compimento dei 64 anni: art. 21 cpv. 1
lett. b e cpv. 2 LAVS), otto mesi prima del marito. Dato il lasso di tempo
limitato che intercorre fra il pensionamento di lei e quello di lui, non è il
caso tuttavia di indagare d'ufficio sull'ammontare prevedibile della rendita
AVS a favore dell'ex moglie, potendosi ragionevolmente presumere che esso non
si scosterà apprezzabilmente dal reddito attuale computato all'interessata (fr.
1300.– mensili). Si ricordi del resto che in materia di pretese patrimoniali
fra i coniugi vige la massima dispositiva e il principio attitatorio (I CCA,
sentenza del 28 giugno 2000 in re K.P., pubblicata in: FamPra.ch 1/2001 pag.
127; Cocchi/Trezzini, CPC massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC). In mancanza di
specifiche domande delle parti, non spetta a questa Camera promuovere inchieste
di propria iniziativa. Ne deriva che il contributo di mantenimento per
l'attrice può rimanere invariato fino al 30 novembre 2008.
-
Dato che le rendite AVS non saranno verosimilmente sufficienti –
come si è visto – per coprire il rispettivo fabbisogno minimo, le parti
potrebbero avere diritto di per sé alle prestazioni complementari (art. 2 cpv.
1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]: RS
831.30). Contrariamente alla rendita di vecchiaia come tale, le prestazioni
complementari sono però sussidiarie, stanziate cioè nella misura in cui il
reddito determinante sia inferiore alle spese riconosciute all'assicurato (art.
2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per calcolare il reddito determinante
l'autorità amministrativa deve tener conto, fra l'altro, delle “pensioni
alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo
le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice
civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di
mantenimento a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide
se erogare prestazioni complementari. Queste non incidono dunque sull'obbligo
contributivo dell'appellante, non rientrando nei redditi delle parti (v. anche
DTF inedite del 29 maggio 2002 in re A., 5P.173/2002, consid. 4b e dell'11
giugno 2002 in re K., 5C.6/2002, consid. 2c con riferimenti).
-
Ne discende, in ultima analisi, che all'attrice dev'essere riconosciuto
un contributo di mantenimento dopo il divorzio di fr. 980.– mensili fino al 30
novembre 2008. Il principio dell'indicizzazione (art. 128 CC) non essendo
litigioso, la somma sarà ancorata ogni anno al rincaro, come ha stabilito il
Pretore. L'adeguamento interverrà quindi il 1° gennaio di ogni anno sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo del novembre precedente, la prima volta nel
gennaio 2003.
-
Gli oneri del sindacato odierno seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante nulla ottiene per quanto attiene al
contributo provvisionale, ma vede ridurre l'ammontare e – soprattutto – la
durata di quello di merito. Ponderata l'entità degli interessi in gioco, si
giustifica di addebitare gli oneri dell'attuale sentenza per un terzo
all'appellante e per il resto all'attrice, con obbligo per quest'ultima di
rifondere al primo un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito
dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sugli oneri
processuali di primo grado (nella misura in cui riguardano il merito), da
suddividere in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Le
richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti, di comprovate
ristrettezze finanziarie (sopra, consid. 15), meritano accoglimento (art. 155
CPC), le rispettive pretese non potendo dirsi sprovviste sin dall'inizio di
buon diritto e le ripetibili concesse all'appellante risultando di difficile –
se non impossibile – incasso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto e il giudizio impugnato è così riformato:
-
__________ è tenuto a versare a __________ __________, in via anticipata entro
il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 980.– mensili fino al 30
novembre 2008.
Il
contributo è ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'agosto
2002 e sarà adeguato il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre
precedente, la prima volta nel gennaio del 2003.
- La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2000.–, sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il
resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
600.–
sono
posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico di
__________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili
ridotte.
III. __________
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
IV. __________
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
V. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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