Withdrawal of appeals and allocation of second-instance costs

11.2001.107Other CourtNov 14, 2001Withdrawn

Summary

In a family-law proceeding concerning measures to protect the marital union, both parties appealed the Bellinzona District Court judgment of 24 August 2001 and then jointly withdrew their appeals on 31 October 2001. The Court of Appeal took note of the withdrawal and struck the case from the docket. Applying the usual rule that withdrawal of an appeal is equivalent to desistance, it allocated the second-instance costs to the parties in equal shares, while reducing the court fee because the case ended without judgment. The court also ordered compensation between the parties to be offset, since both spouses were treated as unsuccessful within the meaning of the procedural code.

Regest

Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; withdrawal of appeal and allocation of costs on reciprocal desistance. The withdrawal of an appeal is, as a rule, equivalent to desistance and entails that the withdrawing party bears the costs caused by the proceedings. If both parties withdraw their respective appeals, the appellate court may strike the case from the roll and equitably apportion the procedural costs, reducing the court fee when the proceedings end without judgment (art. 21 LTG). Where both spouses are to be regarded as unsuccessful, reciprocal compensation may be set off under art. 148 cpv. 1 CPC.

Full text

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2001.107

Data decisione, Autorità: 14.11.2001, ICCA

Incarto n. 11.2001.00107

Lugano, 14 novembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 maggio 2001 da

__________ __________,


(già patrocinato dall'avv. __________ __________, __________, e ora dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);

premesso che con sentenza del 24 agosto 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emanato una serie di misure a tutela dell'unione coniugale fra le parti;

accertato che contro tale sentenza ha ricorso sia la convenuta, con appello del 5 settembre 2001, sia l'istante, con appello del 7 settembre successivo;

ricordato che entrambe le parti hanno vicendevolmente proposto il rigetto dell'appello avversario;

rilevato che un'istanza di sospensione della procedura introdotta da __________ __________ è stata respinta dal giudice delegato con ordinanza del 25 ottobre 2001;

preso atto che il 31 ottobre 2001 le parti hanno dichiarato simultaneamente di ritirare gli appelli;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

ritenuto che nelle circostanze descritte appare giustificato compensare le ripetibili, ambedue i coniugi dovendosi ritenere “soccombenti” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per reciproca desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia unica fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione:

– avv. __________ __________, __________;

– Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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