AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.94
Data decisione, Autorità:
28.05.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00094
Lugano,
28 maggio
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure
a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 19 giugno 2000 da
__________ -__________ __________, nata __________i, __________
(patrocinata dall'avv. dott.
contro
dott. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sull'“ordinanza” del 31 agosto 2000 con cui il
Pretore ha respinto un'edizione di documenti postulata dall'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 settembre 2000 presentato da __________ -__________ __________
contro l'“ordinanza” (decreto) emessa il 31 agosto 2000 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1948) e __________ -__________ __________ (1956) si sono
sposati a __________, nel __________ __________ __________, il __________ 1994.
Il marito, __________ __________ __________, era primario della clinica
psichiatrica cantonale a __________. La moglie, __________, lavorava presso il
Servizio medico psicologico per minorenni a . Il 28 settembre 1994 i
coniugi hanno stipulato una convenzione matrimoniale in virtù della quale hanno
escluso dai rispettivi acquisti i redditi dei beni propri. Il 31 dicembre 1994
__________ - __________ ha lasciato l'attività a __________ per
raggiungere il marito a __________ ____________________ e il __________ 1994 ha
avuto un figlio, __________. Essa non ha più ripreso un'attività lucrativa.
B. Poco
più di un anno dopo, nel gennaio del 1996, i coniugi si sono trasferiti nel
__________, stabilendosi a __________, e a distanza di alcuni mesi il marito ha
aperto uno studio __________ a __________. In seguito alla morte del padre, avvenuta
il __________ 1996, __________ ha ereditato un cospicuo patrimonio. Ha
costruito così una villa ad __________, dove la famiglia ha traslocato nel
maggio del 1999. Già nell'agosto successivo, nondimeno, in seguito a difficoltà
coniugali egli è andato a vivere per conto proprio, prendendo in locazione un
rustico riattato a __________ sopra __________ __________ ____________________
I coniugi non si sono più riconciliati.
C. Il
19 giugno 2000 a- __________ ha si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città con un'istanza di misure a protezione
dell'unione coniugale per ottenere – tra l'altro – l'affidamento del figlio
__________ (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione
dell'alloggio coniugale, un contributo indicizzato per sé (fr. 10 000.–
mensili) e per il figlio (fr. 1355.– mensili fino al settimo compleanno e fr.
1505.– in seguito), come pure l'assegnazione in uso di una vettura Volvo “V40”.
In via cautelare essa ha formulato le medesime richieste, postulando inoltre
una provvigione ad litem di fr. 30 000.–, il pagamento di talune fatture
da parte del marito e il blocco degli averi facenti capo a quest'ultimo presso
__________ __________ per l'ammontare complessivo di fr. 3 639 168.-.
D. All'udienza
dell'11 agosto 2000, indetta per discutere le domande cautelari e le misure a
protezione dell'unione coniugale, __________ __________ ha rivendicato dal 1°
ottobre 2000 l'assegnazione della villa a __________ e ha offerto alla moglie
un contributo di fr. 4000.– mensili fino al 1° ottobre 2000, di fr. 4037.–
mensili fino al 31 dicembre 2000 e di fr. 3000.– mensili in seguito, più la
copertura dei costi dell'automobile, il versamento di fr. 2000.– mensili per la
locazione di un nuovo alloggio e lo stanziamento di fr. 10 000.– a titolo di
provvigione ad litem. Per quanto riguarda il figlio, __________
__________ ha consentito all'affidamento alla madre, chiedendo tuttavia un
diritto di visita più esteso rispetto alla disciplina da questa prospettata, e
dichiarando la sua disponibilità a versare un contributo alimentare per lui di
fr. 1000.– mensili fino al dicembre del 2000 e di fr. 1200.– mensili in
seguito.
E. Durante
la citata udienza __________ -__________ __________ ha notificato numerosi
mezzi di prova, tra cui una perizia “sul reddito reale e virtuale professionale
del marito”, come pure l'edizione da __________ __________ di __________,
__________, __________ “e da ogni altra succursale ed agenzia in __________ e
all'estero della stessa” della documentazione relativa a tutti i depositi di
qualsiasi genere, cifrati compresi, dei quali il marito è intestatario o avente
diritto economico personalmente o congiuntamente dal 1° gennaio 1997. Il
convenuto ha proposto a sua volta svariate prove, compresa l'edizione da
__________ __________ di __________ e dalla __________ svizzera degli estratti
relativi ai conti correnti della moglie. Per il resto egli ha avversato sia la
domanda di edizione verso __________ __________ di __________ sia quella verso
ogni altra succursale o agenzia di tale banca in __________ o all'estero.
F. Il
Pretore ha statuito sulle prove con ordinanza del 31 agosto 2000, ammettendo
tutti i mezzi istruttori, salvo respingere le domande di edizione dell'istante
nei confronti di __________ __________ e quella del convenuto in merito ai
conti correnti della moglie. Egli si è riservato invece di statuire più tardi
sulla menzionata perizia. In luogo e vece delle domande di edizione verso
__________ __________, il primo giudice ha fissato a __________ __________ un
termine di 30 giorni “per produrre (...) la documentazione completa concernente
l'ammontare dei suoi averi patrimoniali, con relativi giustificativi circa le
condizioni attuali di investimento di tale patrimonio”.
G. __________
-__________ __________ è insorta il 6 settembre 2000 con un appello contro
l'ordinanza predetta, nella misura in cui questa respinge le sue domande di
edizione, chiedendone la riforma nel senso di ammettere tali mezzi istruttori.
Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all'appello il 13 settembre 2000.
Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2000 __________ __________ propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il
giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la
data d'inizio della loro assunzione (art. 182 cpv. 1 CPC). Tale ordinanza è
inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407). Per quanto riguarda
invece eventuali domande di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo
2001 – median-te decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC, cui rinviava art. 182
cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC). L'eccezione si
giustificava, a mente del legislatore, perché il giudizio sull'edizione
“comporta un preciso accertamento preliminare dei rapporti stabiliti tra le
parti o tra una parte ed il terzo che, quali veri e propri presupposti, non
dipendono dall'apprezzamento del giudice, ma dalla loro puntuale verifica”
(Rep. 1991 pag. 483 consid. 6 con rinvio).
-
L'art.
213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a
cpv. 1 CPC (BU 2000 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso
la controparte il giudice statuisce con ordinanza, mentre continua a
decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il legislatore ha
ritenuto di “rendere più semplice e più consona alle esigenze della ricerca
della verità la prova dell'edizione di documenti, che non deve più adempiere le
condizioni materiali attuali (comunanza del documento), spesso di difficile
interpretazione, ma solo apparire rilevante per l'accertamento dei fatti di
causa (art. 206 nCPC). Nei confronti delle parti in causa, l'ammissione di
questo mezzo di prova assume poi la forma dell'ordinanza (art. 213a nCPC)”
(messaggio n. 4857 del 23 febbraio 1999, in via di pubblicazione). Il nuovo
art. 213a cpv. 1 CPC è applicabile, tuttavia, alle sole cause introdotte
dal 1° aprile 2001 (art. 515 nCPC). In concreto le misure a protezione
dell'unione coniugale sono state chieste il 19 giugno 2000. Fa stato quindi il
vecchio diritto. Ciò significa che nella misura in cui si riferisce alle
domande di edizione, l'ordinanza impugnata configura in realtà un decreto. E
siccome il Pretore ha munito l'appello di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC),
nulla osta all'emanazione del giudizio.
-
Il
Pretore ha rilevato che nel caso specifico il convenuto medesimo valuta il
proprio patrimonio in circa 9 milioni di franchi e che la moglie non contesta
tale stima, limitandosi a obiettare che pochi anni addietro il capitale
ammontava a circa 12 milioni. Ne ha dedotto, il Pretore, che quanto l'istante
intende dimostrare con le domande di edizione nei confronti di __________
__________ è “una circostanza di fatto praticamente già assodata”, il reddito
degli averi bancari del marito potendosi calcolare solo sugli attivi ancora
esistenti. In ogni modo – ha soggiunto il Pretore – “al fine di consentire
l'accertamento del reddito del patrimonio è necessario possedere i dati
relativi all'attuale collocazione dei capitali”. Valendosi del principio
inquisitorio che governa il diritto di filiazione egli ha sostituito perciò le
domande di edizione verso terzi, a suo avviso ingiustificate, “con l'invio da
parte del convenuto (...) dell'elenco e della natura, con i relativi
giustificativi (per quanto non già agli atti), dei suoi investimenti (azioni,
obbligazioni, valuta ecc.)”.
-
L'appellante sottolinea anzitutto che all'udienza dell'11 agosto
2000 il marito non si è opposto a tutte le domande di edizione nei confronti di
__________ __________, tant'è che ha rinunciato a contestare quelle verso la
succursale di __________ e verso l'agenzia di __________. Ciò posto, essa nega
di avere mai riconosciuto che il patrimonio del coniuge fosse di fr. 12 580
669.– il 1° gennaio 1999 o che la rimanenza sia oggi di soli 9 milioni.
Sostiene per altro che la documentazione chiesta a __________ __________ è
necessaria per dimostrare come il marito abbia dilapidato parte del capitale,
circostanza che incombe a lei di provare per ottenere il blocco di averi del
coniuge a copertura dei contributi di mantenimento. A tale scopo – essa rileva
– l'ingiunzione al convenuto di documentare il proprio patrimonio e il relativo
rendimento non basta, poiché non dà garanzie di completezza. Il richiamo
diretto dalle banche si giustificherebbe dipoi per economia processuale, “per
evitare controlli, nuove istanze, nuove udienze e nuove decisioni”. Infine
l'appellante afferma che l'ampiezza della domanda di edizione è giustificata
nel caso in esame dall'entità della sostanza coniugale, dal fatto che patrimoni
così importanti vengono in genere smembrati in investimenti di vario genere e
dal fatto ch'essa tutto ignora sugli averi del marito.
-
Il
convenuto ammette di non essersi opposto a tutte quante le domande di edizione
verso __________ __________, ma fa valere che tali richieste sono superate “dai
documenti prodotti in causa”. Egli ripete che la sua situazione è chiara e
comprovata. Spiega che dal capitale di fr. 12 580 669.– posseduto il 1° gennaio
1999 occorre dedurre il costo sopportato per la costruzione della villa a
__________ (circa fr. 1 700 000.–) e una perdita dovuta a un cattivo
investimento finanziario (fr. 1 148 000.–), oltre alle normali oscillazioni di
borsa, onde il saldo documentato di circa 9 milioni (per la precisione fr. 9
061 000.–) il 31 maggio 2000. Per di più, egli aggiunge, il patrimonio è
rimasto costante negli anni, salvo l'eredità paterna da egli ricevuta nel 1997,
né la moglie ha addotto alcun indizio atto a far presumere ch'egli stia dissipando
i propri averi. E in ogni modo – egli epiloga – la domanda di edizione verso
__________ __________ di __________ “e da ogni altra succursale e agenzia in
__________ e all'estero” è manifestamente sproporzionata e palesemente indagatoria,
di modo che in nessun caso potrebbe essere ammessa.
-
Un'edizione
di documenti era ammissibile, giusta l'art. 206 vCPC, se l'istante era
proprietario o comproprietario dei documenti richiesti, se il detentore era
obbligato alla produzione per legge o per contratto (n. 1) oppure se i
documenti erano stati redatti per un interesse comune alle parti o attestavano
reciproci diritti e obblighi, ritenuto che suscettibile di edizione era anche
l'eventuale corrispondenza su un affare comune o quella fra le parti e un
intermediario (n. 2). Nella fattispecie la documentazione bancaria cui mira
l'istante non adempie necessariamente tali requisiti. Per diritto federale,
nondimeno, ogni coniuge può esigere che l'altro lo informi sui suoi redditi, la
sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). Il giudice inoltre può obbligare
l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti
necessari (art. 170 cpv. 2 CC), fatto salvo il segreto professionale di
avvocati, notai, medici, ecclesiastici e dei rispettivi ausiliari (art. 170
cpv. 3 CC). Oggetto d'informazione può essere ogni circostanza correlata
direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi. La
richiesta è proponibile in ogni momento, ma non deve assumere carattere
vessatorio né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutilmente
ripetitiva (Rep. 1997 pag. 122 consid. 1 con richiamo). Essa si attua – se è
già pendente una procedura di separazione, di divorzio o di protezione
dell'unione coniugale – attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal
diritto cantonale nel quadro della causa pendente (Rep. 1997 pag. 123 consid. 2
con richiami, 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 1/2000 pag. 141 consid. 2).
-
Nella
fattispecie l'istante ha presentato all'udienza dell'11 agosto 2000 tre domande
di edizione vertenti tutte sul medesimo oggetto (“la documentazione relativa a
tutti i depositi di qualsiasi genere, cifrati compresi, dei quali il
__________. __________ __________ è intestatario o avente diritto economico
personalmente o congiuntamente a partire dal 1° gennaio 1997 in poi”). La prima
era diretta nei confronti di __________ __________ a __________, la seconda nei
confronti di __________ __________ a __________ e la terza nei confronti di __________
__________ a __________, rispettivamente – e l'aggiunta figurava su tutte le
domande – nei confronti di “ogni altra succursale e agenzia in __________ o
all'estero”. Dato che la procedura a protezione dell'unione coniugale era già
pendente (promossa dall'istante medesima), a giusto titolo la richiesta – che
poteva interpretarsi solo come istanza d'informazione a norma dell'art. 170 CC
– è stata formulata per via di edizione e introdotta alla prima udienza (art.
207 cpv. 2 CPC). Da parte sua, il Pretore l'ha accolta nella forma meno
incisiva della domanda rivolta al coniuge (e non a terzi). Il problema è di
sapere se tale conversione fosse giustificata e, in caso affermativo, se ciò comportasse
il rigetto della domanda verso terzi (cioè verso __________ __________).
-
a)
Che il marito non si sia opposto a tutte le
domande di edizione ancora non significa che il Pretore dovesse ammettere le
domande non contestate. Sulle offerte di prova il giudice statuisce invero
liberamente, già per il fatto che deve limitare l'istruttoria all'accertamento
dei fatti rilevanti (art. 184 cpv. 1 CPC). Trattandosi poi di una richiesta
d'informazione a norma dell'art. 170 CC, incombe al giudice verificarne
d'ufficio i presupposti, essendo egli tenuto ad applicare d'ufficio il diritto
federale (art. 63 cpv. 1 e 3 OG, art. 87 cpv. 1 CPC). Su questo punto l'argomentazione
dell'appellante non basta quindi per revocare in dubbio l'operato del Pretore.
b)
Più delicata appare la critica dell'appellante
circa l'ammontare del patrimonio coniugale che essa avrebbe riconosciuto. È
vero che in sede di replica orale essa non ha partitamente contestato le
spiegazioni del convenuto, ma nemmeno ha riconosciuto le cifre da quegli
allegate (verbale dell'11 agosto 2000, replica “ad 26”). Se da un lato tale
atteggiamento non è un esempio di chiarezza, dall'altro non si può ragionevolmente
escludere – quanto meno in mancanza di indizi concreti – che l'istante non
disponesse di informazioni precise sul patrimonio del coniuge, sicché nel dubbio
è difficile intravedere nelle vaghe digressioni di lei (replica, loc. cit.) una
vera e propria ammissione. L'interrogativo può nondimeno rimanere irrisolto,
dato quanto si vedrà in appresso (consid. d).
c) Poco
verosimile riesce ad ogni modo l'asserzione dell'appellante, secondo cui il
marito sta dilapidando la propria sostanza. Da un esame sommario degli atti –
come quello che presiede all'esame di una domanda a protezione coniugale – non
emergono indizi concreti in tal senso. Certo, il convenuto ha speso una somma
ragguardevole per costruire la villa di __________ (doc. 2, 6, 7 e doc. E), ma
egli non consta avere sperperato somme rilevanti, a prescindere dal fatto
ch'egli risulta avere usato beni propri, di cui nel regime della partecipazione
agli acquisti è libero di disporre (art. 201 cpv. 1 CC). Quanto alla sua
attività lucrativa, essa era deficitaria già nel 1997/98 (doc. 10), allorché
non sussistevano ancora dissidi coniugali. Più discutibile è invero il
collocamento degli averi bancari, dai quali il convenuto pretende di trarre
solo un modesto beneficio (riassunto scritto di risposta, pag. 5). Proprio per
chiarire tale aspetto il Pretore ha ingiunto tuttavia al convenuto di produrre
tutta la documentazione necessaria per valutare il reddito degli investimenti.
Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
d) Il
punto decisivo è in realtà quello connesso alla completezza della documentazione
che sarà prodotta dal convenuto. Intanto è bene sgombrare il campo dalla tesi
dell'appellante, secondo cui un richiamo diretto dalle banche si imporrebbe per
economia di giudizio. Il principio della proporzionalità e un mimino di riguardo
per la personalità del coniuge richiedono in primo luogo che sia il convenuto
medesimo a illustrare la sua situazione finanziaria. L'interpellazione di terzi
entra in linea di conto, per principio, solo ove il coniuge in questione appaia
renitente, riluttante o nell'impossibilità di fornire indicazioni adeguate
(Rep. 1997 pag. 126 consid. 9; Bräm,
Zürcher Kommentar, 2a ed., Zurigo 1998 op. cit., n. 25 ad art.170 CC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts,
4a edizione, pag. 199 n. 19.12). Dagli atti non risulta che la
moglie abbia sollecitato invano il marito a documentare la sua situazione
finanziaria, né che costui abbia tenuto un contegno ambiguo. Anzi, egli ha già
prodotto spontaneamente un buon numero di documenti, fra cui gli atti di acquisto
degli immobili di sua proprietà (doc. 2, 6 e 8), la liquidazione finale dei
costi di costruzione relativi alla villa di __________ (doc. 7), le tassazioni
per gli anni 1995 e 1996 (doc. 3 e 4), la dichiarazione d'imposta completa per
il biennio 1999/2000 (doc. 10) e gli estratti di due suoi depositi bancari
valutati al 31 maggio e al 7 giugno 2000 (doc. 23 e 24).
e) Ciò
non significa ancora, con ogni evidenza, che la situazione finanziaria del
convenuto sia già adesso del tutto chiara ed esauriente. Già a un sommario esame
mancano, per esempio, i dati sui redditi della sostanza. A ragione il Pretore
ha impartito dunque all'interessato un termine per documentare adeguatamente,
giusta l'art. 170 cpv. 1 CC, l'entità dei suoi averi patrimoniali e le condizioni
di investimento. Il che risponde pure al precetto dell'economia processuale,
evitando che agli atti si versi una mole di estratti bancari inutilmente
copiosa. Rimane da esaminare se l'ingiunzione pretorile giustificasse il
rigetto delle domande di edizione verso __________ __________. Allo stadio
attuale della procedura è invero praticamente impossibile sapere se il
convenuto ottempererà pienamente all'obbligo. Dandosi riluttanze, renitenze o
una produzione di atti oggettivamente incompleta, le domande di edizione
dell'istante verso la banca potrebbero ancora risultare giustificate. La
decisione pretorile di respingere sin d'ora tali domande appare perciò
prematura, giacché nell'ipotesi testé accennata l'istante si vedrebbe costretta
a introdurre una nuova richiesta d'informazione verso terzi.
f) L'art.
182 CPC non costringe il giudice a statuire simultaneamente su tutte le prove
offerte, quanto meno nelle procedure inerenti al diritto di famiglia. Lo stesso
Pretore, del resto, si è riservato nella fattispecie di giudicare più tardi sull'ammissibilità
di una perizia prospettata dall'istante (sopra, consid. F). Non si vede perché
ciò non potesse valere anche per le domande di edizione verso __________
__________. Una volta esaminata la documentazione prodotta dal convenuto, il
Pretore potrà ancora decidere, così, se ammettere o respingere le domande di
edizione verso l'istituto di credito. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che
un'eventuale incompletezza delle informazioni rilasciate dal convenuto ancora
non giustifica necessariamente l'ampiezza delle edizioni postulate
dall'istante. La legittimità di domande di informazione che risalgono fino al
1° gennaio 1997 non appare data per forza. Né appare scontata la
proporzionalità di domande estese a tutte le succursali o agenzie di __________
__________ in __________– e addirittura all'estero – solo perché grossi investimenti
possono anche essere diversificati o perché a un determinato momento i coniugi
si sono trasferiti dal Canton __________ __________ nel Canton __________. Su
tali questioni non giova tuttavia pronunciarsi già ora. Competerà al Pretore
ponderare la situazione al momento in cui sarà scaduto il termine impartito al
convenuto per ottemperare alla produzione dei documenti.
- Se
ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento, nel senso che non si giustifica
di respingere sin d'ora le domande di edizione formulate dall'istante. L'esito
di tali richieste rimane nondimeno aperto, a dipendenza di quanto il convenuto
esibirà al Pretore. Si giustifica così di suddividere la tassa di giustizia e
le spese fra le parti in ragione di metà ciascuno (art. 148 cpv. 2 CPC),
compensando le ripetibili. L'atto impugnato essendo stato emesso senza spese,
non si pone il problema di statuire sugli oneri di prima sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 dell'“ordinanza”
impugnata è così riformato:
Tutte
le prove indicate dalle parti all'udienza dell'11 agosto 2000 sono ammesse, ad
eccezione:
– della
perizia “sul reddito reale e virtuale professionale del marito”, della perizia
sulla cassetta il cui contenuto è stato trascritto sul doc. 28 e sulle domande
di edizione presentate dell'istante nei confronti di __________ __________
(lett. C1, C2 e C3 di cui all'elenco prove di __________ -__________ __________),
al cui riguardo sarà giudicato più tardi;
– della
domanda di edizione formulata dal convenuto in merito agli estratti relativi
alle relazioni con __________ __________ __________ e l'Ufficio dei conti
correnti postali, che è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
dott. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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