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Numero d'incarto:
11.2000.78
Data decisione, Autorità:
06.09.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00078
Lugano
6 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._______ (misure
provvisionali in causa di modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° aprile 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dalla dott. __________ , rispettivamente
dal
lic. iur. __________ __________, studio avv.
__________ __________, __________)
Contro
__________ __________, ora
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l'appello del 7 agosto 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto di stralcio emesso il 27 luglio 2000 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decreto del 27 luglio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
ha stralciato dai ruoli, su richiesta dell'istante, una domanda cautelare del
1° aprile 1999 con cui __________ __________ chiedeva la soppressione immediata
con effetto retroattivo all'ottobre 1998 di un contributo alimentare di fr.
3'000.– mensili da egli dovuto fino al 30 aprile 1999 all'ex moglie __________
__________ in virtù di una sentenza di divorzio passata in giudicato;
che la
tassa di giustizia di fr. 500.– è stata posta a carico dell'istante, tenuto a
rifondere all'ex moglie un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili (dispositivo
n. 2);
che
contro quest'ultimo dispositivo __________ 66
è insorto con un appello del 7 agosto 2000 nel quale postula la suddivisione
della tassa di giustizia fra le parti in ragione di metà ciascuno, senza
concessione di ripetibili o quanto meno, in subordine, il rinvio del giudizio
sugli oneri processuali della procedura cautelare alla causa di merito;
che nelle
osservazioni del 28 agosto 2000 l'appellata propone di respingere l'appello e
di confermare il dispositivo del Pretore;
e considerando
in diritto: che
in materia di spese e ripetibili un decreto di stralcio è appellabile
indipendentemente dal valore litigioso (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);
che in
concreto l'istante ha dichiarato il 6 giugno 2000 di ritirare l'istanza
cautelare, divenuta a suo dire priva di oggetto;
che,
ritenendo l'istante soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC, il Pretore ha
addebitato la tassa di giustizia di fr. 500.– a quest'ultimo, con obbligo di
rifondere alla convenuta un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.–;
che
l'appellante postula il riparto della tassa di giustizia, sostenendo che la sua
desistenza non può assimilarsi a soccombenza, poiché il protrarsi della
procedura cautelare per un anno e due mesi senza l'emanazione di una qualsiasi
decisione rasenta il diniego di giustizia ed è pertanto arbitrario porre a suo
carico gli oneri processuali;
che la
critica è al limite della temerarietà, il Pretore essendosi pronunciato
sull'istanza supercautelare dapprima con la citazione del 6 aprile 1999, nella
quale ha indicato che un provvedimento emanato senza contraddittorio non si
giustificava prima di aver chiarito se esisteva nella fattispecie un
concubinato qualificato, e poi con il decreto del 12 agosto 1999;
che in
quest'ultimo provvedimento il primo giudice ha deciso di non emettere misure
cautelari nelle more istruttorie poiché l'istanza si riferiva in gran parte ai
contributi alimentari dovuti dall'ottobre 1998 al febbraio 1999, mentre l'art.
153 vCC non consentiva la soppressione della rendita con effetto retroattivo
alla data della domanda;
che prima
di sospendere la procedura cautelare in attesa della conclusione della
procedura penale in corso contro la convenuta per falsa dichiarazione in
giudizio, il primo giudice ha sentito le parti per la discussione della
cautelare nel corso di due lunghe udienze tenutesi il 12 maggio e il 23 giugno
1999, statuendo sulle numerose prove offerte dalle parti con ordinanze del 12
agosto 1999 e del 9 maggio 2000;
che nella
fattispecie non è ravvisabile alcun diniego di giustizia nell'evasione della
procedura cautelare, il Pretore avendo a più riprese emanato ordinanze e
decreti;
che, come
questa Camera ha già avuto modo di precisare nella sua sentenza del 2 giugno
2000 (inc. ..) relativa al decreto di stralcio
del 9 maggio 2000 nell'analoga causa ..,
l'istante non avrebbe potuto dimostrare un concubinato suscettibile di
giustificare la soppressione del contributo alimentare (DTF 124 III 52, 118 II
235, 116 II 394), neppure ove la convenuta avesse ammesso la vera frequenza dei
suoi incontri con il nuovo amico;
che non
soccorrono dunque nella fattispecie “giusti motivi” nel senso dell'art. 148
cpv. 2 CPC per derogare al principio della soccombenza e alla costante prassi
per cui chi recede dalla lite deve sopportare gli oneri processuali (Rep. 1985
pag. 146, 1978 pag. 376, 1960 pag. 307);
che il
giudizio sulle spese e le ripetibili della procedura cautelare non può essere
rinviato alla causa di merito (Rep. 1996 pag. 171; 1981 pag. 204), di modo che
anche la domanda subordinata di appello si rivela sprovvista di buon diritto;
che
l'appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto e
il dispositivo impugnato confermato;
che gli
oneri del pronunciato odierno, commisurati all'entità del litigio, seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno pertanto a carico dell'appellante, il
quale rifonderà all'appellata una congrua indennità per ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– lic.
iur. __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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