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Numero d'incarto:
11.2000.69
Data decisione, Autorità:
31.07.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00069
Lugano
31 luglio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con istanza del 12 novembre 1999 da
__________ __________ __________ (1998), __________
(rappresentata dal curatore __________ __________,
__________,
e patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 6 luglio 2000 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 16 giugno 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ ha dato alla luce il __________ 1998 la figlia __________
__________, che è stata riconosciuta da __________ __________ (1962).
Quest'ultimo è padre anche di __________ (1991), nato da un precedente
matrimonio e al quale egli si è impegnato nel 1994 a versare un contributo alimentare
di fr. 600.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 700.– fino al 12° anno, di
fr. 800.– fino al 16° anno e di fr. 900.– fino alla maggiore età. __________
__________ è disegnatore e fino all'ottobre del 1999 è stato socio e gerente
della omonima società a garanzia limitata, attiva nella progettazione,
consulenza e direzione lavori nel settore edile. __________ __________,
__________, lavora in proprio.
B. Il
12 novembre 1999 __________ __________ __________, rappresentata dal curatore,
ha introdotto nei confronti di __________ __________ un'azione di mantenimento
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo un contributo
alimentare mensile di fr. 650.– fino al 6° anno di età, di fr. 890.– fino al
12° anno, di fr. 940.– fino al 16° anno e di fr. 1'200.– fino alla maggiore
età, oltre alla regolamentazione del diritto di visita e al versamento di fr.
7'800.– per contributi arretrati. In via cautelare essa ha postulato un
contributo alimentare di fr. 650.– mensili già dal novembre 1999. Con decreto
cautelare emanato senza contraddittorio il 15 novembre 1999 il Pretore ha fatto
obbligo al convenuto di versare un contributo per la figlia di fr. 650.–
mensili.
C. All'udienza
del 3 dicembre 1999 __________ __________ si è opposto all'istanza e ha chiesto
di essere esonerato da qualsiasi versamento. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno riaffermato i loro punti di vista in memoriali conclusivi. Con sentenza
del 16 giugno 2000 il Pretore ha fissato il contributo alimentare litigioso in
fr. 525.– mensili indicizzati, più l'assegno familiare, ha obbligato il
convenuto a versare fr. 6'300.– per arretrati e ha regolamentato il diritto di
visita. La tassa di giustizia e spese sono state poste a carico dello Stato.
Non sono state attribuite ripetibili.
D. Insorto
contro la sentenza citata con un appello del 6 luglio 2000, __________
__________ chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di ridurre
il contributo alimentare per la figlia a fr. 325.– mensili e di ridimensionare
l'importo degli arretrati in fr. 3'900.–. Nelle sue osservazioni del 20 luglio
2000 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare la sentenza impugnata.
E. Nel
frattempo, con sentenza del 16 giugno 2000 il medesimo Pretore ha parzialmente
accolto un'istanza promossa da __________ __________ nei confronti di
__________ __________, madre di __________, riducendo a fr. 650.– mensili il
contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio. Anche tale sentenza è
stata impugnata da __________ , il quale con appello del 6 luglio
2000 postula la riduzione del contributo a fr. 450.– mensili. L'appello è
tuttora pendente (inc. ..).
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere
commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei
genitori per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze,
reddito conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer in: Droit suisse de la filiation,
4a
edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art.
285 CC). In concreto sono litigiose unicamente le entrate del convenuto. Il
Pretore ha fissato il reddito di quest'ultimo in fr. 3'500.– mensili e quello
della madre in fr. 4'000.–. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, egli ha
calcolato quello del convenuto in fr. 2'225.– mensili e quello della madre in
fr. 2'550.–. Sulla base delle disponibilità mensili dei genitori, egli ha
imposto così al convenuto un contributo mensile indicizzato di fr. 525.–.
-
Nella
commisurazione del reddito il primo giudice ha ripreso in sostanza quello stimato
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, adito dal convenuto con
l'azione di modifica della sentenza di divorzio (sentenza del 13 ottobre 1997,
doc. 1 pag. 4). Tale Pretore aveva rilevato che l'interessato è un uomo nel
pieno vigore professionale, capace di guadagnare fr. 4'200.– mensili lordi.
Avendo come padre ed ex marito responsabilità finanziarie accresciute, si può
anche esigere che – dandosi il caso – egli svolga attività fuori del suo campo
professionale, eventualmente fuori Cantone. L'appellante contesta il reddito
ipotetico valutato dal primo giudice e chiede che lo si fissi in fr. 3'100.–
mensili.
-
Dagli
atti risulta che dal 1995 il convenuto, disegnatore edile, ha alternato periodi
di disoccupazione a periodi di attività (doc. 1, pag. 3). Nell'aprile del 1998,
versando fr. 19'000.–, egli è diventato socio e gerente di una ditta (la
__________ __________ ) attiva nella progettazione, consulenza
tecnica e direzione lavori nel settore edile (doc. P, ultimo foglio nell'inc.
.. richiamato). Nell'ottobre del 1999 egli ha poi
ceduto fr. 18'000.– della sua quota (doc. 5) e nel dicembre del 1999 ha
alienato anche il resto (loc. cit.). Nel frattempo, dopo avere ricevuto
disdetta dalla ditta per il 31 maggio 1999, il 24 giugno 1999 egli ha chiesto
indennità di disoccupazione a decorrere dall'11 giugno 1999 (doc. 6). Il 4
gennaio 2000 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato il rifiuto
espresso dall'Ufficio del lavoro, rinviando gli atti all'amministrazione per
nuovi accertamenti (doc. N nell'inc.
..__________richiamato). Per finire, nel gennaio del 2000
l'appellante ha riscosso indennità di disoccupazione pari a fr. 2'362.65 (doc.
M nell'inc. ..__________richiamato).
-
Il
reddito attualmente conseguito dall'appellante non può considerarsi decisivo.
Che egli abbia dovuto lasciare la ditta per mancanza di lavoro è possibile,
tuttavia egli non ha per nulla dimostrato di avere fatto quanto si poteva
ragionevolmente esigere da lui per evitare una diminuzione del reddito. Invano,
del resto, si cercherebbe alcunché nell'appello. Si ricordi che egli è ancora
giovane, in buona salute, ha una formazione professionale adeguata e quando
lavorava alle dipendenze dell'omonima società percepiva un salario tra fr.
3'000.– e fr. 3'500.– mensili (v. anche la deposizione di __________
__________, act. V). Stando poi agli accertamenti del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, egli non ha fatto quanto ci si poteva attendere da lui per
trovare lavoro, limitandosi a tentare di rendersi attivo come indipendente
(sentenza 4 gennaio 2000, pag. 12 in fondo). Né egli illustra i motivi per i
quali non si potrebbero pretendere da lui ulteriori sforzi nella ricerca di
un'occupazione, in un settore economico che per altro appare in ripresa. Tutto
ciò premesso, nelle circostanze descritte la valutazione del primo giudice sul
reddito ipotetico resiste alla critica. L'appello, infondato, deve pertanto essere
respinto.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC),
che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, al
ricorso mancando sin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157
CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per
ripetibili di appello.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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