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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.61
Data decisione, Autorità:
08.08.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00061
Lugano
8 agosto 2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(soppressione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con petizione del 10 aprile 1995 da
__________ e __________ __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________) e
__________ __________, ora deceduta, cui è subentrata
l'erede
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolto
l'appello del 5 giugno 2000 presentato da __________ __________ e __________
__________ contro la sentenza emanata il 15 maggio 2000 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
e __________ __________, comproprietari della particella n. __________RFD di
__________, sezione __________, hanno venduto il 2 maggio 1957 a __________
__________, proprietario della confinante particella n. __________, uno
scorporo di 5 m² al prezzo di fr. 75.–. Contestualmente quest'ultimo ha
concesso a favore della particella n. __________ un diritto di passo con ogni
veicolo sulla sua particella, lungo la superficie segnata in giallo sul piano
di mutazione. I fondi si trovano allo stesso livello della strada di
__________. La superficie gravata dall'onere di passo corrisponde al tetto dell'autorimessa
edificata da __________ __________ sulla particella n. __________e si raccorda
all'area del piazzale esistente sulla n. __________, adibito a posteggio, sul
quale sorge il chiosco di una vecchia stazione di servizio in disuso.
B. Il
10 aprile 1995 __________ e __________ __________ __________, diventati
comproprietari della particella n. __________, hanno convenuto davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, __________ e __________ __________,
nuovi comproprietari della particella n. __________, chiedendo che fosse
cancellata la servitù di passo. Con la petizione essi hanno instato altresì
perché fosse fatto ordine ai convenuti di togliere già in via provvisionale la
catena che impedisce l'accesso alla loro particella n. __________. In seguito
alla morte di __________ __________, l'erede __________ __________ è subentrata
in causa. La discussione provvisionale si è tenuta alle udienze del 7 novembre
1995 e del 25 marzo 1996. Con decreto cautelare del 20 febbraio 1997 il Pretore
ha poi ingiunto ai convenuti di togliere la catena litigiosa, confermando un
precedente decreto emanato senza contraddittorio il 18 dicembre 1995.
C. __________
__________ si è opposto alla petizione con risposta del 7 novembre 1995. Il 31
ottobre 1997 __________ __________ ha presentato un'istanza cautelare,
chiedendo che fosse ingiunto a __________ e __________ __________ __________ di
lasciare libero il passaggio sulla superficie gravata dalla servitù e di non
posteggiare sulla particella n. __________. La discussione ha avuto luogo alle
udienze del 13 gennaio e del 6 febbraio 1998, quando si è tenuto anche il dibattimento
finale, il Pretore avendo rifiutato tutte le prove offerte. La domanda
cautelare è stata respinta l'11 maggio 1998. Nel merito __________ __________
ha chiesto con risposta del 2 dicembre 1998 il rigetto della petizione.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
rimettendosi al contenuto delle loro comparse scritte, con le quali hanno
confermato le rispettive domande di giudizio.
D. Statuendo
il 15 maggio 2000, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato la cancellazione
della citata servitù. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'100.–, sono
state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a versare agli attori,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2'500.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza predetta __________ __________ è insorta il 5 giu-gno 2000 con un
appello nel quale chiede che il giudizio impugnato sia annullato e che la petizione
sia respinta. __________ e __________ __________ __________ non hanno
presentato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Gli
attori hanno indicato il valore litigioso in fr. 25'000.–. Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
-
Solo
la convenuta __________ __________ ha impugnato la sentenza del Pretore.
Trattandosi in concreto di un litisconsorzio necessario (Rep. 1994 pag. 370),
nondimeno, la litisconsorte diligente rappresenta anche il litisconsorte
inattivo (art. 46 CPC). Ciò posto, gli atti processuali compiuti dalla sola
appellante sono validi e il gravame può essere esaminato nel merito.
-
Secondo
l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione
di quelle servitù che abbiano perso interesse per il proprietario del fondo
dominante. L'interesse del proprietario del fondo dominante dipende dal
contenuto e dall'estensione della servitù. Decisivo è il principio
dell'identità, che impedisce il mantenimento di una servitù per scopi diversi
da quelli per cui essa è stata costituita (DTF 121 III 54 consid. 2a con
riferimenti; Liver in: Zürcher
Kommentar, n. 63 ad art. 736 CC). Occorre quindi esaminare, in concreto, se per
i proprietari del fondo dominante sussista ancora un interesse all'esercizio
della servitù e se tale interesse corrisponde allo scopo originario per il
quale la servitù è stata costituita (DTF 114 II 428 consid. 2a). L'interesse
del proprietario del fondo dominante al man-tenimento della servitù si
apprezza, per il resto, sulla base di cri-teri oggettivi (DTF 121 III 54
consid. 3 con richiami; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 322 n. 2267).
-
Il
Pretore ha accertato che nella fattispecie la servitù di passo è stata
costituita nel 1957 per migliorare l'accesso alla stazione di rifornimento,
all'epoca in costruzione sul fondo dominante, di modo che dopo la chiusura
della stazione, avvenuta nel 1977, essa ha ormai perduto l'interesse
originario. A mente del Pretore la superficie gravata dall'onere di passo
conserva un interesse per l'uso a posteggio, diverso però da quello primitivo e
quindi inidoneo a giustificare il mantenimento della servitù. Infine il Pretore
ha escluso una ragionevole probabilità che il diritto reale limitato riacquisti
interesse per il fondo dominante, gli attuali proprietari non avendo serie intenzioni
di riaprire la stazione di servizio. Ha così ordinato la cancellazione del passo.
-
L'appellante
non contesta i fatti accertati dal Pretore, ma rileva che la servitù è stata
costituita nel 1957 per consentire agli allora proprietari della particella n.
__________di erigere l'autorimessa a confine. In cambio dello scorporo di 5 m²,
costoro hanno autorizzato l'uso del tetto dell'autorimessa, gravandolo con
l'onere di passo.
-
In
concreto l'iscrizione a registro fondiario è chiara: la servitù litigiosa
consiste in un diritto di passo con ogni veicolo sulla superficie colorata in
giallo sul piano di mutazione n. __________ (richiesta d'iscrizione del 7
maggio 1957, fascicolo richiamato dall'Ufficio del registro fondiario; cfr.
doc. B). Dall'istruttoria risulta, effettivamente,
che la servitù è stata pattuita nel 1957 per le vicendevoli
______________________________, a quel tempo comproprietaria
del fondo n. __________insieme con il marito, ha dichiarato che essi
desideravano “allargare il fronte della nostra particella verso la strada, e
questo per migliorare l'accessibilità alla pompa di benzina che stavamo
costruendo”, mentre al proprietario della particella n. __________occorreva una
porzione di terreno per costruire un'autorimessa. __________ e __________
__________ hanno ceduto così il noto scorporo dalla loro particella n.
__________, ottenendo in contropartita un diritto di passo sul tetto della
costruenda autorimessa (testimonianza del 6 luglio 1999, pag. 2). A carico della
particella n. __________è stato poi iscritto il 10 maggio 1957, secondo le incontestate
affermazioni degli attori, un onere di impianto di distribuzione di benzina e
di limitazione di destinazione a favore della ditta __________ __________
__________ di __________, cancellato il 17 giugno 1977 una volta cessata l'attività.
La vendita della particella n. __________, libera da oneri di limitazione di
destinazione, è avvenuta poi nel 1978/79 (testimonianza __________ __________,
pag. 2).
-
L'appellante
ribadisce che la servitù era stata concessa nell'interesse del proprietario del
fondo serviente, in cambio della cessione di terreno, e doveva intendersi come
servitù d'uso del tetto (appello, pag. 4). In realtà l'argomentazione non trova
conforto agli atti. Il Pretore ha accertato che nel 1957, quando è stata
pattuita la servitù, l'interesse dei proprietari del fondo n.
__________consisteva nel migliorare l'accesso veicolare alla nuova stazione di
servizio. Poco importa quale sia ora l'interesse dei proprietari del fondo
serviente, quali motivi abbiano condotto nel 1957 alla costituzione della
servitù (scambio di favori tra vicini) e per quali ragioni gli attori non
possano sfruttare utilmente la superficie gravata dal diritto di passo.
Determinante è, come si è visto, l'interesse che il proprietario del fondo
dominante ha ancora per la servitù, secondo il suo scopo originario (consid.
3). Tale interesse è venuto meno in concreto con la chiusura della stazione di
benzina, con la cancellazione dell'onere di impianto di distribuzione a carico
della particella n. __________e con il successivo cambiamento di destinazione
dell'immobile, che ha ora soli scopi abitativi. Né la servitù litigiosa è
indispensabile – del resto – per accedere alla strada pubblica, poiché la
particella n. __________confina sul lato nord con la strada di __________, che
è allo stesso livello del piazzale, accessibile su tutta la larghezza (doc. B,
F3, F4, F5, fotografie doc. 1). Venuta a cadere la destinazione commerciale
dello spiazzo, non è dato a divedere ormai quale sia l'interesse dei
proprietari al diritto di passo litigioso, l'accesso alla strada pubblica
essendo possibile senza transitare sul fondo dei vicini. Come ha rilevato il
primo giudice, l'uso a posteggio del piazzale, compresa la superficie gravata
dal diritto di passo, non giustifica il mantenimento della servitù, trattandosi
di uno scopo diverso da quello per il quale la servitù è stata costituita (Petitpierre in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZBG II, Basilea 1998, n. 15 ad art. 736 CC).
-
L'appellante
non contesta che la stazione di servizio sia in disuso dal 1977, ma sostiene
che in un futuro essa potrebbe essere rimessa in attività, dato che il chiosco
e gli impianti sussistono, a dimostrazione della volontà di riaprire un giorno
il distributore. Ora, è vero che il chiosco e le pompe di benzina sono tuttora
sul piazzale (fotografie doc. F), ma si tratta di strutture vetuste, risalenti
al 1957, ormai inutilizzabili ove appena si considerino le nuove esigenze
tecniche imposte dalla legge a tutela dell'ambiente. Già a prima vista la
riapertura della stazione richiederebbe lo smantellamento di quanto rimane e la
costruzione di nuovi impianti conformi agli attuali requisiti legislativi. Se
non che, la particella n. __________ha ormai cambiato destinazione e nulla
lascia presagire che i proprietari attuali, o futuri conduttori, abbiano serie
intenzioni di riaprire il distributore in tempi prevedibili. In siffatte
circostanze la servitù non denota più alcun concreto interesse per i
proprietari del fondo dominante (Rodondi,
L'extinction des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 109-110). La
sentenza del Pretore resiste dunque alla critica. Ne segue che l'appello deve essere
respinto.
-
Gli
oneri processuali sono posti in solido a carico dell'appellante e di __________
__________, suo litisconsorte necessario (art. 148 cpv. 1 e 4 CPC). Non si
giustifica invece di attribuire ripetibili a __________ e __________ __________
__________, che non hanno presentato osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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