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Numero d'incarto:
11.2000.56
Data decisione, Autorità:
02.08.2002, ICCA
Incarto n.
11.2000.00056
Lugano,
2 agosto 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
visto l'appello del 24 maggio 2000 presentato da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________
__________, __________)
contro
la decisione del 19 maggio 2000 (..__________) con cui il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato inammissibile
un'istanza tendente a ottenere il rilascio del certificato ereditario nella
successione fu __________ __________ __________ (1911-1995), cittadino
__________ con ultimo domicilio a __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 maggio 2000 presentato da __________ __________ __________
contro la decisione emessa il
19
maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne
4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1911), cittadino __________,
celibe, è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il __________ 1995 senza
lasciare discendenti. Con testamento olografo del 9 aprile 1995 egli aveva
istituito suoi eredi in parti uguali il nipote __________ __________ (figlio
del fratello __________, premorto), allora in __________, __________ __________
e __________ __________ __________ di __________. Il testamento è stato
pubblicato il 15 gennaio 1996 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4. Il 2 febbraio 1996 è stato pubblicato un successivo testamento
pubblico, del 14 novembre 1995, in cui __________ __________, revocata ogni
precedente disposizione di ultima volontà, ha istituito sua erede universale
__________ __________ __________ di __________, dichiarando di sottoporre la
propria successione al diritto svizzero.
B. Con petizione del 31 gennaio 1997 __________ __________ ha
convenuto __________ __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, perché il testamento pubblico fosse dichiarato nullo,
subordinatamente fosse annullato. Nell'ambito di tale processo, del quale ha
avuto modo di occuparsi anche questa Camera (inc.
..__________), le parti sono giunte a una transazione stragiudiziale
del 17 marzo 2000 in cui __________ __________ ha riconosciuto __________
__________ __________ unica erede di __________ __________ __________ e
quest'ultima ha riconosciuto ad __________ __________, da parte sua, un credito
di fr. 290 000.– nei confronti della successione. Le parti hanno stabilito altresì
che __________ __________ __________ avrebbe chiesto il rilascio del
certificato ereditario. Preso atto dell'accordo, il Pretore ha stralciato la
causa dai ruoli.
C. __________
__________ __________ ha instato il 16 marzo 2000 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, per l'emissione del certificato ereditario. Statuendo
il 19 maggio 2000, il Pretore ha dichiarato la richiesta inammissibile. Egli ha
argomentato – in sintesi – che il rilascio di tale certificato rientra nello
statuto successorio dell'eredità, disciplinato in concreto dal diritto
italiano, a nulla rilevando la professio iuris contenuta nel testamento
pubblico. E il foro per giudicare questioni attinenti allo statuto successorio
è quello previsto dalla legge nazionale di cittadinanza del defunto, onde
l'incompetenza per territorio della Pretura del Distretto di Lugano. La tassa
di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico
dell'istante.
D. Contro
la decisione appena citata __________ __________ __________ ha introdotto un
appello del 24 maggio 2000 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato
nel senso di accogliere la sua istanza e di notificarle il certificato
richiesto, dal quale essa risulti unica erede di __________ __________
__________. L'appello non è stato intimato a opponenti, dinanzi al Pretore non
essendosi manifestate resistenze all'emissione dell'atto.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
559 cpv. 1 CC prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficati
di un testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente
contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore
possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, secondo cui sono riconosciuti
eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell'eredità. Tali
richieste sono trattate, nel Cantone Ticino, dal Pretore con procedura di
camera di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il
giudice non è tenuto a indire un'udienza (art. 360 CPC). Dato nondimeno che la
procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360 CPC), egli può –
ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni e provocare spiegazioni da
terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro 10 giorni (art.
370 CPC) da ogni interessato (Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con richiami).
Tempestivo, nel caso in esame l'appello è dunque ricevibile.
-
L'“autorità”
cui si riferisce l'art. 559 cpv. 1 CC è – per diritto federale – quella dell'ultimo
domicilio del defunto (Karrer in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 6 alle note
preliminari degli art. 551–559). Fino al 31 dicembre 2000 ciò risultava dall'art.
551 cpv. 1 CC; dal 1° gennaio 2001 il medesimo principio si desume dall'art. 18
cpv. 2 prima frase LForo (Spühler
in: Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessrecht, GestG, Basilea 2001, n.
14 ad art. 18). La cittadinanza del defunto non è di rilievo: se l'ultimo
domicilio si trovava in Svizzera, tutti i “provvedimenti assicurativi” disposti
dagli art. 551 a 559 CC (compreso quindi il rilascio del certificato
ereditario) rientrano nella competenza per territorio dell'autorità svizzera (art.
86 cpv. 1 LDIP: Karrer, op. cit.,
n. 14 alle note preliminari degli art. 551–559 CC). E per “ultimo domicilio” si
intende il luogo dove la persona dimorava con l'intenzione di stabilirvisi
durevolmente o dove si situava il centro dei suoi interessi (DTF 120 III 8 consid.
2a, 119 II 65 consid. 2b/bb con richiami). In concreto è pacifico che l'ultimo
domicilio di __________ __________ __________ era a __________ (come risulta
anche dalla decisione impugnata, primo considerando). Sotto questo profilo la
competenza per territorio del Pretore del Distretto di Lugano era quindi data.
-
È
vero che nei rapporti con l'Italia fa stato tuttora, quanto al foro, l'art. 17
cpv. 3 del trattato bilaterale di domicilio e consolare concluso il 22 luglio
1868 ed entrato in vigore il 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541). In virtù di
tale disposizione “le controversie che potessero sorgere tra gli eredi di un
Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno
portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in
Italia”. I provvedimenti conservativi e assicurativi a tutela di una successione
non rientrano però nelle “controversie tra eredi” cui si riferisce la citata
norma (cfr. DTF 120 II 293 riguardante un inventario assicurativo; Broggini, Le successioni nei rapporti italo-svizzeri:
competenza di autorità svizzere e italiane per la pubblicazione di testamenti e
per emanare provvedimenti conservativi, in: Commissione ticinese per la
formazione permanente dei giuristi, Temi scelti di diritto ereditario, vol. 28,
Lugano 2002, pag. 152). Nemmeno l'art. 17 cpv. 3 del trattato italo-svizzero
osta quindi alla competenza per territorio del giudice adito, sempre che l'ultimo
domicilio del defunto fosse in Svizzera. Nel risultato nulla induce a
scostarsi, in ultima analisi, dalla giurisprudenza evocata dall'appellante a
sostegno del suo ricorso (Rep. 1974 pag. 75).
-
Il
Pretore si richiama a una sentenza emessa il 25 gennaio 2000 (parzialmente riprodotta
in: Rep. 1999 pag. 23 seg.) in cui questa Camera ha ritenuto non sussistere la
competenza per territorio dell'autorità svizzera a ricevere una dichiarazione
di rinuncia da parte di eredi legittimi alla successione di un cittadino
italiano con ultimo domicilio in Svizzera. La Camera ha ricordato allora che lo
statuto successorio dell'eredità era quello italiano, proprio in virtù dell'art.
17 cpv. 3 del noto trattato, il quale regola non solo il foro, ma anche – per
prassi invalsa – la legge applicabile (“unità della successione”: DTF 98 II 91
consid. 2, 58 I 320 consid. 2; Schnyder
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 26 ad art.
86 LDIP; Dutoit/Knoepfler/ Lalive/Mercier,
Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 119; Hotz, Die Rechtswahl im Erbrecht, Zurigo
1969, pag. 54). Dipendeva dunque dall'ordinamento italiano sapere a quali condizioni
soggiacesse la rinuncia. La Camera si è domandata bensì se da tale statuto
andassero scorporati gli atti di giurisdizione volontaria, assoggettandoli al
diritto svizzero, ma ha rinunciato a tale “scissione”, tanto più che gli eredi
interessati avevano già ripudiato la successione in Italia, secondo le forme
previste da quella legge.
-
La
sentenza predetta ha dato lo spunto a critiche (Rep. 1999 pag. 21 segg.), ma anche
a un più generale e vasto approfondimento delle questioni correlate ai
rapporti italo-svizzeri in materia successoria (Commissione ticinese per la
formazione permanente dei giuristi, Temi scelti di diritto ereditario, vol. 28,
Lugano 2002). Le riflessioni scaturite da quello studio inducono a un duplice
ordine di considerazioni. Il primo, consistente nel fatto che la “scissione”
cui si è alluso poc'anzi si rivela per finire ineluttabile, almeno nel senso
che non tutto quanto si riferisce allo statuto successorio può essere riservato
alla competenza del foro chiamato a occuparsi delle “controversie tra eredi”.
Il secondo, conseguente al primo, si riconduce al fatto che, trovandosi l'autorità
svizzera a trattare questioni legate a uno statuto successorio estero
(applicabile in virtù di un trattato internazionale o di una norma del diritto
interno o anche solo di una professio iuris giusta l'art. 90 cpv. 2
LDIP), non deve sussistere ambiguità sulla portata del giudizio. Lo statuto
successorio straniero deve quindi essere chiaramente indicato.
-
Ne
segue che, data l'inevitabilità della “scissione” (Broggini, op. cit., pag. 147), non soccorre evitarla
rinviando le parti davanti all'autorità estera. D'altro lato, ammettendosi la
competenza dell'autorità svizzera a ricevere dichiarazioni di rinuncia da parte
di eredi legittimi nell'ambito di una successione disciplinata dal diritto
estero, occorre che il Pretore indichi nel “registro speciale” dell'art. 570
cpv. 3 CC che la rinuncia è retta dalla legge straniera. Non che il registro
abbia forza di giudicato (Schwander
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 14 ad art. 570 CC
con rinvio; Tuor/Picenoni in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 570 CC; Escher
in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 16 ad art. 570 CC). Ha nondimeno
finalità informative ed è preposto, appunto, a un primo chiarimento dei
rapporti ereditari da parte di chi detiene un interesse legittimo alla consultazione
(Schwander, loc. cit.). Esso deve
quindi avvertire gli interessati circa l'eventuale applicabilità – a un
sommario esame – del diritto estero.
-
Per
tornare al caso specifico, nulla osta – come si è spiegato – alla competenza
per territorio dell'autorità svizzera. Tutt'al più ci si può domandare,
coerentemente con le riflessioni che hanno fatto seguito alla sentenza testé
menzionata, se il certificato ereditario non debba precisare, ove si tratti di
una successione retta da una legge estera, secondo quale diritto gli eredi sono
riconosciuti tali. __________ evoca esplicitamente simile esigenza nel caso in
cui l'autorità svizzera rilasci un certificato ereditario nella successione di
una persona con ultimo domicilio all'estero, l'autorità straniera non
occupandosi dell'eredità (op. cit., n. 18 in fine alle note preliminari degli art.
551–559 CC). Comunque sia, nella fattispecie non si pone nemmeno tale interrogativo.
__________ __________ __________ ha dichiarato espressamente, nel suo
testamento pubblico, di sottoporre la propria successione al diritto svizzero,
il quale regola pertanto lo statuto dell'appellante come erede istituita. Dal
punto di vista elvetico tale opzione è senz'altro lecita, non facendo altro
che ripristinare il principio generale dell'art. 86 cpv. 1 LDIP. Il problema è
di sapere se la scelta appaia compatibile con l'art. 17 cpv. 3 del noto
trattato bilaterale.
-
Il
quesito può essere risolto affermativamente. Già nel diritto interno italiano,
infatti, l'art. 46 comma 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato), entrata in vigore il 2
settembre 1995, prevede:
Il soggetto
della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma
testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La
scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva
più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la
scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai
legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui
successione si tratta.
Al
momento della morte __________ __________ __________ risiedeva a __________, né
egli consta avere lasciato eredi legittimari in Italia. Non si vede di
conseguenza, tanto meno a un sommario esame come quello che presiede al rilascio
di un certificato ereditario, perché la sua professio iuris offenderebbe
l'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale. Ne discende che la successione in
esame soggiace al diritto svizzero, ciò che dispensa da particolari
precisazioni nel certificato ereditario.
-
Se
ne conclude che a ragione l'interessata chiede, in concreto, la riforma della
decisione impugnata. L'appello merita dunque accoglimento. Ciò non toglie che
il Pretore debba ancora essere invitato a emettere egli medesimo il certificato
ereditario, il cui scopo è di conferire all'erede istituita un idoneo titolo di
legittimazione – ancorché provvisorio – di fronte a terzi (Karrer, op. cit., n. 3 ad art. 559 CC).
L'attuale sentenza sarebbe di scarsa praticità a tal fine. Giovi ribadire da
ultimo, a scanso di equivoci, che il giudizio odierno riguarda unicamente
successioni in cui l'ultimo domicilio del defunto si trovava in Svizzera.
Trattandosi di persone con ultimo domicilio all'estero, il tutto andrebbe
riconsiderato dipartendosi dalla questione di sapere se il rilascio di un
certificato ereditario sia un provvedimento “conservativo” o “assicurativo”
(v. Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Temi scelti
di diritto ereditario, op. cit., pag. 4 segg.). Tale disamina esula manifestamente
dal contesto odierno.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC). Nella fattispecie, tuttavia, nessuno si è opposto al rilascio del
certificato ereditario. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte
in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
nota 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159). Ne segue che in concreto non vi è alcun
“soccombente” a norma dell'art. 148 CPC che possa essere tenuto al pagamento di
spese o alla rifusione di ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso
che il Pretore è invitato a rilasciare il certificato ereditario nella
successione fu __________ __________ __________ (1911-1995), dal quale risulti
che unica erede è __________ __________ __________, nata __________.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
all'avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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