AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.35
Data decisione, Autorità:
27.09.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00035
Lugano
27 settembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 12 ottobre 1999 da
__________ __________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ a __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 marzo 2000 presentato da __________ __________ __________
contro la sentenza (“decreto”) emessa il 13 marzo 2000 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolto l'appello dello stesso 24 marzo 2000 presentato da
__________ __________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem presentata da
__________ con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1953) e __________ nata __________ (1957) si sono
sposati a __________ il __________ 1987. Dall'unione sono nati __________
(__________1988), __________ (__________1990) e __________ (__________1992). La
famiglia vive a __________ dal 1° gennaio 1989. Il marito è invalido dal 1990 e
percepisce indennità per complessivi
fr.
7'054.– netti mensili; la moglie si occupa dal 10 gennaio 2000 della
distribuzione di materiale pubblicitario, conseguendo uno stipendio netto di
fr. 373.– mensili. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale presentata da __________ __________ il 16 giugno 1994 davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona, __________ __________ si è impegnato all'udienza
del 5 luglio successivo a cercare un maggiore dialogo con la moglie e con i
figli, come pure a limitare le proprie assenze da casa e a informare
previamente la moglie. Egli ha accettato inoltre che la figlia __________
seguisse – qualora si fosse rivelato necessario – una terapia
medico-psicologica e che la moglie trascorresse le vacanze con i figli presso i
genitori di lei (inc. n. /). Con una seconda istanza del 4
dicembre 1995, ____________________ ha chiesto al medesimo Pretore che fosse
ordinato ai debitori del marito di eseguire i pagamenti nelle mani della
moglie. Il Pretore ha accolto la domanda con sentenza (“decreto”) del 20
dicembre 1995 (inc. n. /). Il Servizio medico-psicologico
di __________ è intervenuto in favore dei figli – dietro segnalazione della
direzione delle scuole comunali – dal mese di febbraio al mese di giugno 1998 e
poi, su richiesta della moglie, dal mese di settembre 1999.
B. Il
12 ottobre 1999 ____________________ ha instato per il tentativo di conciliazione
e ha postulato – in via provvisionale – l'attribuzione dell'abitazione
coniugale, dei mobili e delle suppellettili (tranne gli effetti personali del
marito), l'assegnazione dell'automobile a sé medesima e della moto al marito,
l'allontanamento immediato di quest'ultimo dall'abitazione coniugale con il
divieto di ripresentarvisi, la consegna da parte del marito delle chiavi
dell'appartamento, del garage, della cassetta delle lettere e dell'automobile,
l'affidamento dei figli e la privazione temporanea di qualsiasi diritto di
visita o contatto tra padre e figli, la confisca di tutte le armi e munizioni
del marito e il divieto di acquistarne altre. La moglie ha chiesto inoltre che
le predette ingiunzioni fossero munite della comminatoria dell'art. 292 CP e
dell'esecuzione effettiva, offrendo per finire al marito un contributo
alimentare di fr. 1888.– mensili. I coniugi si sono separati il 24 ottobre
1999, quando il marito è stato ricoverato per tempo indeterminato alla clinica
__________ __________ di __________.
C. Il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 26 ottobre 1999.
All'udienza dello stesso giorno, indetta per discutere le domande cautelari,
__________ vi ha aderito in parte, sollecitando nondimeno la regolamentazione
del diritto di visita ai figli, il versamento di fr. 5'000.– per l'acquisto di
mobili e suppellettili, la soppressione della diffida ai creditori decisa dal
Pretore il 20 dicembre 1995, offrendo inoltre un contributo alimentare per la
moglie di fr. 1'200.– e uno per ciascun figlio di fr. 500.– mensili. In
subordine, qualora fosse stata mantenuta la diffida ai creditori, egli ha concluso
per un contributo alimentare in suo favore di
fr.
2'824.30 mensili e per una provvigione ad litem di fr. 2'500.– o, se non
altro, per la concessione dell'assistenza giudiziaria. La moglie ha consentito
in replica alla domanda di provvigione ad litem e non si è opposta per
principio all'indennità per l'acquisto del mobilio domestico. Alle successive
udienze del 22 dicembre 1999 e del 27 gennaio 2000 il Pretore – con l'accordo
delle parti – ha disciplinato tre incontri e un contatto telefonico tra il
padre e i figli. Lo stesso 27 gennaio 2000, statuendo senza contraddittorio,
egli ha obbligato la moglie a versare al marito un contributo di fr. 1'800.–
per il mese di febbraio 2000 e a pagare direttamente il premio della cassa
malati di lui. Il 17 febbraio 2000 inoltre egli ha assegnato alla moglie
inaudita parte l'automobile con ordine al marito di consegnare immediatamente
le chiavi del veicolo.
D. Nel
frattempo, con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 del nuovo diritto sul
divorzio, gli effetti del tentativo di conciliazione del 26 ottobre 1999 sono
decaduti, sicché il Pretore ha commutato la procedura di misure cautelari in
una a protezione dell'unione coniugale. Esperita l'istruttoria, in un memoriale
conclusivo dell'8 marzo 2000 __________ ha ribadito in sostanza le sue domande,
aumentando tuttavia il contributo alimentare offerto al marito a fr. 2'246.30
mensili, rinunciando a insistere per la confisca delle armi e munizioni del
marito (limitandosi a postulare un divieto di acquisto) e riconoscendo a costui
un'indennità – già corrisposta – di fr. 6'300.– per l'arredamento domestico,
come pure una provvigione ad litem di fr. 1'800.–, dedotti fr. 700.– già
versati. Nel suo memoriale dello stesso 8 marzo 2000 __________ __________ ha
offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 2'347.40 mensili e uno
per ciascun figlio di fr. 505.– mensili, ha sollecitato un'indennità per
l'arredamento della propria abitazione di fr. 8'360.55, dedotti eventuali
importi già versati dalla moglie per il medesimo titolo, e ha concluso per il
pagamento di una provvigione ad litem di fr. 6'000.–. In subordine,
qualora fosse stata mantenuta la diffida ai debitori decisa il 20 dicembre
1995, egli ha postulato un contributo per sé di fr. 3'157.– mensili. Le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo
il 13 marzo 2000, il Pretore ha assegnato alla moglie l'abitazione coniugale e
l'automobile, ha affidato i figli alla madre, ha incaricato il Servizio
medico-psicologico di dar corso a una “mediazione terapeutica allo scopo di
ripristinare le relazioni” fra il padre e i figli (informandone il giudice
attraverso rapporti trimestrali), ha disposto incontri tra costoro –
pianificati dal Servizio medico-psicologico – dal 2 maggio 2000, ha confermato
la diffida ai debitori decisa il 20 dicembre 1995, ha imposto alla moglie un
contributo alimentare per il marito di fr. 2'000.– mensili dal 1° novembre 1999
(aumentato a fr. 2'689.20 mensili dal 1° febbraio 2000), ha riconosciuto al
marito un'indennità per l'arredamento del proprio alloggio, già versata dalla
moglie, di fr. 8'360.–, come pure una provvigione ad litem di fr.
6'000.– e ha fatto ordine al marito, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e
dell'esecuzione effettiva, di non accedere all'abitazione coniugale, di non
molestare moglie e figli per telefono, di non avere contatti con i figli all'infuori
di quelli previsti nell'ambito della mediazione terapeutica, di consegnare alla
moglie le chiavi dell'automobile ancora in suo possesso e di non “acquistare o
altrimenti procacciarsi qualsiasi arma o entrarne in possesso”. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per un quarto a carico
della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere all'istante
fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
la sentenza (“decreto”) appena citata __________ è insorta con un appello del
24 marzo 2000 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo
alimentare dovuto al marito dal 1° febbraio 2000 sia ridotto a fr. 2'390.–
mensili e che a quest'ultimo sia riconosciuta un'indennità per l'arredamento
del proprio alloggio limitata a fr. 6'360.– (già versati). In subordine,
qualora non fosse accolta la divisata riduzione del contributo alimentare, essa
conclude perché la domanda di provvigione ad litem sia accolta solo
nella misura di fr. 2'500.–.
G. __________
è insorto a sua volta contro il giudizio del Pretore con un appello dello
stesso 24 marzo 2000 in cui chiede, previo versamento di una provvigione ad
litem di fr. 1'500.– per la procedura d'appello, la disciplina di un
diritto di visita accompagnato suscettibile di progressiva estensione, l'invio
di rapporti bimestra-li (anziché trimestrali) da parte del Servizio
medico-psicologico, la possibilità di versare egli medesimo un contributo
alimentare per la moglie di fr. 2'681.20 dal 1° novembre 1999 (fr. 2'331.20
mensili dal 1° febbraio 2000) e di uno complessivo per i figli di
fr.
1'601.90 mensili dal 1° novembre 1999, come pure la limitazione della
trattenuta sulle rendite decisa il 20 dicembre 1995 ai contributi predetti. In
subordine, qualora la diffida ai debitori fosse confermata, __________
rivendica un contributo per sé di fr. 2'736.80 mensili dal 1° novembre 1999
(fr. 3'086.80 mensili dal 1° febbraio 2000) o, in via ancor più subordinata, un
contributo di fr. 2'640.70 mensili dal 1° novembre 1999 (fr. 2'990.70 mensili
dal 1° febbraio 2000). Egli contesta infine il riparto degli oneri processuali
deciso dal primo giudice.
H. Nelle
rispettive osservazioni del 25 aprile 2000 entrambe le parti propongono di respingere
l'appello avversario e di accogliere il proprio, __________ rettificando
nondimeno la postulata modifica del contributo alimentare in fr. 2'437.10
mensili (anziché fr. 2'390.– mensili come chiesto nel ricorso).
I. Con
ordinanza del 12 febbraio 2001 la presidente di questa Camera ha acquisito agli
atti un rapporto allestito il 1° giugno 2000 dal Servizio medico-psicologico di
__________, sul quale le parti hanno avuto modo di esprimersi. Il 14 febbraio
2001 __________ __________ ha chiesto la sospensione della procedura d'appello,
in attesa dell'esito di due istanze di modifica delle misure a protezione
dell'unione coniugale da egli presentate al Pretore il 29 gennaio e il 14
febbraio 2001. La richiesta è stata respinta con ordinanza del 5 marzo 2001. La
presidente della Camera ha provveduto infine ad aggiornare i dati contenuti
nell'incarto fiscale del marito.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi
pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie
per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi
alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto
federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare
del contributo si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola
a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e
dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, 2a edizione, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, pag. 289, n. 685 segg.). Nel Cantone Ticino le
misure sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla
verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
-
L'entrata
in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio, non ha modificato
la procedura applicabile alle misure di protezione dell'unione coniugale.
L'art. 423b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità in appello di fatti
nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni “alle condizioni previste
dall'art. 138 CC”, si applica solo alle cause di divorzio, di separazione personale,
di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di
separazione (art. 423a cpv. 1 CPC). I nuovi documenti prodotti dalla
moglie in questa sede (relativi ai premi assicurativi) possono nondimeno essere
considerati ai fini del giudizio in virtù del principio inquisitorio illimitato
e della massima ufficiale che governano il diritto di filiazione (DTF 122 III
404, 120 III 231 consid. 1; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit.,
n. 41 ad art. 176 CC; Wullschleger
in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 18–20 delle osservazioni generali agli art.
276–293 CC, cui rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC), trattandosi di determinare anche
i contributi destinati ai figli minorenni.
-
In
concreto il Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 7'054.–
netti e quello della moglie in fr. 726.–. Egli ha quindi determinato il
fabbisogno del marito in fr. 2'127.20 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 282.50, locazione fr. 700.–, spese
mediche fr. 64.50, imposte fr. 55.20), quello della moglie in fr. 2'795.30
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr.
279.50, locazione appartamento e garage fr. 880.–, oneri sociali fr. 51.50,
imposte fr. 165.60, tassa circolazione fr. 51.–, assicurazione RC auto fr.
116.80, assicurazione infortuni fr. 55.20, assicurazione “Liberty Plan” fr.
23.70, assicurazione RC domestica e mobilio fr. 43.50, assicurazione
“__________ Assista” fr. 16.90, assicurazione vita __________ fr. 86.60) e
quello complessivo per i figli in fr. 1'671.30. Dedotti i fabbisogni di tutta
la famiglia dall'insieme dei redditi, è risultata un'eccedenza di fr. 1'186.20,
che il primo giudice ha suddiviso a metà tra i coniugi, onde un contributo mensile
di fr. 2'000.– dal novembre 1999 al gennaio 2000 e di fr. 2'686.20 dal 1°
febbraio 2000 a favore del marito da parte della moglie, la quale incassa tutte
le rendite versate al coniuge in forza di una misura di protezione dell'unione
coniugale emanata il 20 dicembre 1995 (inc. n. /). In
questa sede rimangono litigiosi i contributi alimentari, segnatamente i
fabbisogni dei coniugi e dei figli, il diritto alle relazioni personali del
padre con i tre figli, la quota di ripartizione dell'eventuale eccedenza,
l'indennità per arredamento e la provvigione ad litem assegnate al
marito.
I. Sull'appello
di __________
-
L'appellante
si duole anzitutto del fatto che in realtà il Pretore ha trasferito alla moglie
l'amministrazione delle sue rendite, mettendo a carico di lei un contributo
alimentare in favore del marito e disponendo il versamento diretto alla moglie
di tutte le prestazioni assicurative di cui egli è titolare. Il Pretore si è
invero limitato a confermare le precedenti misure protettrici dell'unione
coniugale, emanate il 20 dicembre 1995 (inc. n. /), quando
le parti vivevano in comunione domestica. Se non che, dal 24 ottobre 1999 i
coniugi vivono separati e le misure decretate nel 1995 devono essere adattate
alle loro mutate circostanze. Il marito non contesta la necessità di garantire
alla moglie e ai figli il versamento dei contributi alimentari e non si oppone
a una diffida ai debitori, nella forma della trattenuta delle rendite limitata
agli importi da lui dovuti alla famiglia, come prevede l'art. 177 CC. La
pretesa appare provvista di buon diritto, tanto più se si considera che il
giudice può disporre il versamento diretto di rendite sociali completive per
figli al genitore affidatario (cfr. art. 35 LAI: RS 831.20; art. 76 OAVS: RS
831.101), per assicurarne l'uso conforme allo scopo. Non risulta quindi
necessario che in concreto, per garantire alla famiglia il debito mantenimento,
la moglie incassi tutte le rendite del marito, bastando a tal fine l'ordine di
versare le rendite per il coniuge e per i figli direttamente all'interessata e,
nell'ipotesi in cui ciò non fosse sufficiente a coprire i contributi
alimentari, la diffida ai debitori per la differenza. L'appellante del resto
non si oppone alla diffida ai debitori, ma chiede di poter riscuotere la quota
che gli spetta senza essere obbligato a riceverla dalla moglie. Al riguardo
l'appello riesce fondato.
-
Il
marito non rimette in discussione i redditi familiari accertati dal Pretore, di
fr. 7'780.– (fr. 7'054.– il marito, fr. 726.– la moglie), ma chiede che dal
fabbisogno della moglie sia tolto il premio per l'assicurazione sulla vita del figlio
maggiore, di fr. 86.60, e siano stralciati gli importi mensili relativi alle
proprie assicurazioni personali (“Liberty Plan” fr. 24.–, protezione giuridica
fr. 16.90, assicurazioni infortuni fr. 55.20), da includere nel proprio. Egli
contesta inoltre l'inserimento nel fabbisogno della moglie degli oneri relativi
al veicolo privato (garage fr. 80.–, tassa di circolazione
fr. 51.–
e assicurazione RC auto fr. 116.80), il quale non sarebbe necessario per l'attività
lucrativa da lei svolta. Nell'ipotesi in cui tale posta sia confermata, egli
rivendica l'inserimento nel proprio fabbisogno di fr. 24.70 mensili per i costi
relativi alla moto di cui fa uso. Infine egli chiede che gli siano conteggiati
gli oneri sociali di fr. 51.50, come alla moglie, e che gli oneri fiscali di
fr. 220.80 ripartiti dal Pretore in ragione di ¾ alla moglie e ¼ al marito, siano
suddivisi tra i coniugi in ragione di metà ciascuno. Posti tali correttivi,
dipartendosi dai calcoli svolti dal Pretore, l'appellante rivaluta il proprio
fabbisogno in fr. 2'373.60 e riduce quello della moglie a fr. 2'309.90 mensili.
a) Nel
fabbisogno di ogni coniuge vanno inseriti di principio i premi delle
assicurazioni obbligatorie (Rep. 1997, 113) e delle assicurazioni facoltative
necessarie per l'economia domestica o per l'attività professionale (DTF 114 II
395 consid. 4c; Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 CC). Rientrano quindi
nel fabbisogno familiare, trattandosi di una famiglia con reddito medio, i
premi per l'assicurazione RC domestica, per la protezione giuridica e
l'assicurazione infortuni, nella misura in cui sono resi verosimili. Ciò è il
caso in concreto e i relativi premi possono essere inseriti nel fabbisogno del
coniuge tenuto al pagamento dei premi. Non vi è quindi motivo, a un sommario
esame dei fatti, di negare al marito il computo del premio di assicurazione
“Liberty Plan”, quello per la protezione giuridica, quello per la RC privata e
quello per l'assicurazione infortuni (doc. R, T, S, Q) per un totale di fr.
139.60, con effetto dal 1° novembre 1999, quando sono state costituite due distinte
economie domestiche. Altrettanto vale per i contributi obbligatori all'AVS, che
il marito, invalido senza attività lucrativa, deve notoriamente versare (Rep.
1997 pag. 113), al pari della moglie, la quale riconosce del resto tale spesa
(osservazioni all'appello, pag. 5). In simili circostanze l'inserimento di fr.
51.50 nel fabbisogno del marito appare giustificato. In quello della moglie,
parallelamente, vanno di principio inseriti i premi assicurativi per le polizze
contratte in seguito alla divisione delle economie domestiche. Essa adduce
nelle osservazioni all'appello di avere stipulato per sé e i figli le
assicurazioni domestiche abituali, con un onere complessivo di fr. 143.70
(“Liberty Plan” fr. 24.–, protezione giuridica fr. 28.70, infortuni fr. 55.20,
RC domestica fr. 35.80: memoriale, pag. 5 e 6), ciò che appare adeguato alle
necessità della famiglia.
b) Il
marito si duole della circostanza che il Pretore ha suddiviso in ragione di fr.
165.60 alla moglie e fr. 96.10 al marito gli oneri fiscali della famiglia e ne
rivendica la divisione a metà. Il primo giudice non ha invero spiegato i motivi
del riparto in ragione di tre a uno. L'appellante afferma che la suddivisione a
metà è logica, visto che egli sarà tassato con l'aliquota meno favorevole
prevista per le persone sole, mentre la moglie beneficerà di quella destinata
alle persone coniugate o con figli minori a carico. Se non che, tale
circostanza non è di per sé sufficiente per rendere verosimile l'errore
rimproverato al Pretore. Il marito sarà invero tassato con l'aliquota per persone
sole, ma potrà dedurre dal proprio reddito la somma dei contributi alimentari a
suo carico, che figureranno nella partita fiscale della moglie. Per giungere a
una diversa ripartizione dell'onere fiscale occorrerebbero calcoli almeno
approssimativi, che l'appellante neppure tenta. In simili circostanze il prudente
apprezzamento del primo giudice resiste alla critica.
c) A
detta del marito, dal fabbisogno della moglie dev'essere stralciato il premio
per l'assicurazione sulla vita del figlio maggiore, di fr. 86.60 mensili.
L'assunto è provvisto di buon diritto. Il premio per un'assicurazione mista
sulla vita potrebbe essere inserito, di per sé, nel fabbisogno del coniuge
assicurato (DTF 114 II 393; RDAT 1999-I pag. 204 n. 59). Nella fattispecie,
tuttavia, la polizza riguarda uno dei figli minorenni e il relativo costo
appare d'acchito estraneo al fabbisogno del genitore affidatario, anche a un
sommario esame dei fatti. Non vi è quindi motivo perché tale importo sia
considerato nel fabbisogno della moglie.
d) Secondo
l'appellante, nel fabbisogno della moglie non possono essere considerati i
costi relativi alle spese di trasporto, come la locazione del garage (fr.
80.–), l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC per l'autoveicolo. Nel
fabbisogno minimo di un coniuge possono essere inserite spese d'automobile solo
ove quest'ultima sia destinata a trasferte professionali o all'esercizio del
diritto di visita. Il coniuge che rivendica l'inserimento nel proprio
fabbisogno di una simile posta deve rendere verosimile, tanto più in caso di
contestazione, la necessità di usare un veicolo proprio (da ultimo: I CCA, sentenza
dell'11 gennaio 2001 nella causa D. c. D.). Nella fattispecie la moglie si è
limitata ad allegare i costi di automobile nell'istanza 12 ottobre 1999, senza
dare spiegazione alcuna. Il marito si è opposto a tali costi all'udienza del 26
ottobre 1999 (riassunto scritto allegato al verbale, pag. 6) e ha ribadito tale
posizione nel memoriale conclusivo. Il Pretore, per contro, ha ammesso tale
posta giustificandola con l'inizio, nel gennaio 2000, dell'attività lucrativa
di distributrice pubblicitaria della moglie e con le necessità di trasporto dei
figli. Solo con le osservazioni all'appello, tuttavia, la moglie ha spiegato
che il veicolo privato serve per le trasferte da diporto dei figli e per la sua
nuova attività lucrativa, di cui tutto o quasi si ignora. Le affermazioni
dell'istante inoltre non sono affatto sostanziate, nemmeno a livello di
verosimiglianza. Per di più, le trasferte dei figli, a scopo ricreativo e
scolastico, sono da ritenere comprese nel fabbisogno dei figli stessi, come si
vedrà in seguito. Contrariamente a quanto ritiene il marito, tuttavia, il costo
di fr. 80.– mensili per la locazione del garage può essere ammesso nel canone
di locazione complessivo di fr. 880.– mensili, che per moglie e figli non
appare affatto esagerato, alla moglie potendo essere riconosciuto lo stesso
onere di locazione del marito (fr. 700.–), mentre la rimanenza va considerata
nei fabbisogni dei figli (Rep. 1988 pag. 176 con richiami di dottrina e
giurisprudenza), in ragione di fr. 60.– ciascuno.
e) Tutto
considerato, dunque, il fabbisogno minimo dell'appellante assomma dal 1°
novembre 1999 al 31 gennaio 2000 a fr. 1'659.20 mensili (minimo vitale del diritto
esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60, imposte
fr. 96.10, contributi AVS fr. 51.50 doc. M, spese mediche non rimborsate fr.
64.50), aumenta poi a fr. 2'359.20 mensili dal 1° febbraio 2000, data alla
quale il marito ha preso in locazione un appartamento proprio, al 31 dicembre
2000 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 700.–,
cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60, imposte fr. 96.10,
contributi AVS fr. 51.50 [doc. M], spese mediche non rimborsate fr. 64.50), e
dopo il 1° gennaio 2001 ascende a fr. 2'434.20 mensili (minimo vitale del
diritto esecutivo fr. 1'100.– secondo la tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001, gli altri costi
rimanendo invariati). Il fabbisogno della moglie, invece, deve essere
ricondotto a fr. 2'365.30 mensili fino al 31 dicembre 2000 (minimo vitale del
diritto esecutivo fr. 1'025.–, quota di alloggio fr. 700.–, premio della cassa
malati fr. 279.50, imposte fr. 165.60, contributo AVS fr. 51.50, premi
assicurativi domestici fr. 143.70), aumentato poi a fr. 2'590.30 dal 1° gennaio
2001 (minimo vitale del diritto esecutivo per persona sola con figli minorenni
a carico fr. 1'250.–, in base alla citata tabella dei minimi esecutivi, gli
altri costi rimanendo invariati).
- L'appellante
critica il Pretore anche per quel che concerne il fabbisogno dei figli, che a
suo giudizio sarebbe di fr. 505.– mensili e non di fr. 510.–, sia perché
dovrebbe essere operata una deduzione del 10% rispetto agli importi delle
raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù per tenere conto del minor costo
della vita nel Ticino, sia perché i costi per i corsi di musica dei figli non
sarebbero stati dimostrati nella misura ammessa dal primo giudice. Nel caso
specifico i figli avevano, al momento in cui ha giudicato il Pretore, 12, 10 e
8 anni. Il Pretore ha calcolato il loro fabbisogno sulla base delle
raccomandazioni nell'edizione 1996, deducendo l'importo per l'alloggio, già
considerato nel fabbisogno del genitore affidatario e aggiungendo i costi
mensili per la scuola di musica di __________ (fr. 25.–), oltre che per le
lezioni di violino a __________ (fr. 116.30).
a) Secondo
la giurisprudenza di questa Camera, il fabbisogno dei figli minorenni si
determina fin dagli anni ottanta separatamente da quello del genitore
affidatario in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton
Zurigo, applicandovi i necessari correttivi e adattandole di caso in caso,
segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998
pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5). Le raccomandazioni nella versione in vigore
dal 1° gennaio 1996 (indice novembre 1995: 102.8) prevedevano (già compresa
l'indicizzazione al novembre 1999: indice 107.2) per tre fratelli fra i 7 e i
12 anni un fabbisogno di fr. 1'001.– ciascuno, compresi fr. 235.– per la cura e
l'educazione. Pur considerando le favorevoli condizioni di alloggio dei figli,
anche a un sommario esame il fabbisogno di ognuno di questi deve pur comprendere
una posta per l'alloggio, in concreto una quota di fr. 60.– (sopra, consid. 5d)
in luogo e vece della posta prevista dalle raccomandazioni, di fr. 235.–.
Considerando l'indicizzazione, si otterrebbe quindi un fabbisogno medio in
denaro di fr. 591.– per ogni figlio, onde un totale di fr. 1'773.– nel quale
sono da ritenere compresi i costi vari per le attività ricreative, le
trasferte, le vacanze ecc.
b) Nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2000, invece, le citate raccomandazioni
prevedono, nel caso di tre fratelli fra i 7 e i 12 anni, un fabbisogno di fr.
1'370.– ciascuno, compresi fr. 300.– per la cura e l'educazione. L'onere di
alloggio, nella fattispecie, può ancora essere considerato di fr. 60.–
ciascuno, le citate raccomandazioni dipartendosi da una spesa di fr. 280.–,
mentre in realtà il costo effettivo è di fr. 180.– per tutti e tre i ragazzi.
Ne segue che il fabbisogno medio in denaro, sia pure a un limitato esame di
verosimiglianza, va d'ufficio rivalutato (cfr. Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b).
Fino al 31 gennaio 2000 esso deve essere portato a fr. 591.– mensili per ogni
figlio e dal 1° febbraio 2000 a fr. 850.– ciascuno, onde un totale di fr.
2'550.– (fabbisogno complessivo di fr. 1'370.–, dedotti fr. 300.– per la cura e
l'educazione prestate in natura dal genitore affidatario e fr. 220.– per
l'alloggio) fino al 31 luglio 2000, data alla quale il figlio maggiore è
passato alla fascia d'età superiore. Dal 1° agosto 2000 il fabbisogno in denaro
di __________ ammonta, applicando gli stessi parametri, a fr. 1'140.– mensili e
per i tre figli il fabbisogno medio complessivo sale pertanto a fr. 2'840.–.
c) L'appellante
reputa che gli importi suggeriti dalle citate raccomandazioni vadano ridotti
del 10%, per tenere conto del minor costo della vita nel Cantone Ticino. I
fabbisogni indicati nella nuova edizione, tuttavia, non sono più commisurati al
costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a
valori medi nazionali (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für
Kinder, Zurigo 2000, pag. 10). Il reddito familiare considerato dalle
raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media nazionale, al punto che i
fabbisogni esposti sono consigliati soprattutto per famiglie di condizione
modesta (op. cit., pag. 10). Per il periodo precedente, il minor costo concreto
è già stato considerato riducendo la posta per l'alloggio. Una riduzione
lineare del fabbisogno, come auspica l'appellante, non appare pertanto
giustificata. Devono nondimeno essere stralciati i costi per le attività musicali,
aggiunti dal Pretore, poiché tali spese rientrano nel citato fabbisogno medio,
che alla voce “costi vari” comprende, tra gli altri, quelli per i trasporti, le
attività sportive, le assicurazioni, la formazione e l'istruzione, le attività
ricreative, la cultura, le vacanze e la “paghetta” (op. cit., pag. 11). Il fabbisogno
medio, per altro, non si confonde con il contributo effettivamente dovuto, che
va stabilito in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive
dei genitori (DTF 123 III 4 consid 3b/bb).
- Per
quel che attiene al diritto di visita del padre, il Pretore ha escluso di
poterlo concedere nella misura usuale, nell'interesse dei figli, duramente
provati dal comportamento passato del genitore, tanto che rifiutano di avere
contatti con lui. Il primo giudice ha disposto una mediazione terapeutica,
incaricandone il Servizio medico-psicologico di __________. L'appellante non
nega le difficoltà dei figli, ma chiede che gli sia concesso un diritto di visita
sorvegliato, 3 ore ogni due settimane, dalle ore 14 alle ore 17 e ribadisce che
i figli dovrebbero essere sottoposti a una perizia, affidata a un altro
specialista, in modo da ristabilire i contatti con lui, e soggiunge di non
avere “mai picchiato moglie e figli”.
a) Quando
il figlio è affidato alla custodia di un solo genitore, l'altro genitore e il figlio
minorenne hanno il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle
circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tali relazioni comprendono non solo il
diritto di visita in senso stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti
telefonici, epistolari e così via (Schwenzer
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 273 CC). Quanto al diritto di visita,
fra gli elementi da tenere in considerazione per regolamentarne la durata e la
frequenza si annoverano l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo, i
rapporti personali (Leuenberger,
op. cit., n. 22 ad art. 137 CC), le esigenze scolastiche del figlio e quelle professionali
dei genitori, così come la distanza e le condizioni delle rispettive dimore (Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 273
CC; Hegnauer in: RDT 1998 pag.
174). Il giudice ha pure riguardo ai desideri espressi dal figlio capace di
discernimento, ritenuto che il criterio decisivo è comunque il bene di lui (Schwenzer, op. cit., n. 9 art. 273 CC).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha sentito personalmente i tre figli, che il 2 febbraio
2000 hanno confermato in modo deciso di non voler vedere il padre, come risulta
dai rapporti rilasciati il 27 novembre 1999 e il 1° giugno 2000 dal Servizio
medico-psicologico di __________a. I ragazzi hanno manifestato importanti stati
di ansia e di angoscia alla sola idea di incontrare il genitore (rapporto del
27 novembre 1999, pag. 2), di cui temono reazioni aggressive, in particolare le
urla e i rimproveri. Nel corso della procedura di appello, il Servizio medico-psicologico
ha dato avvio alla mediazione terapeutica decisa dal Pretore. Un primo
incontro, sotto forma di picnic, è sembrato incoraggiante, nonostante le
reticenze dei figli. L'operatore sociale ha riferito però che pochi giorni dopo
l'appellante “ha fatto un intervento intempestivo e inopportuno nei confronti
della famiglia (…) durante il quale ha spaventato la famiglia e in modo
particolare i bambini, suscitando in loro non soltanto la paura, ma
risvegliando anche una forte avversione nei suoi riguardi” (rapporto del 1°
giugno 2000, pag. 2). Il dott. __________, capo del Servizio
medico-psicologico, e lo psicoeducatore __________ hanno riferito al Pretore
che gli incontri tra padre e figli dovevano – a loro avviso – essere sospesi
per tempo indeterminato, non intravedendosi “il minimo spiraglio” per nuove visite.
In siffatte circostanze, considerata la chiusura dei figli, che da un lato
appaiono intimoriti dal comportamento verbale aggressivo del padre e dall'altro
manifestano preoccupanti tendenze a reazioni violente (come ha già fatto il
figlio minore il 29 ottobre 1999, quando si è messo un cappio al collo e si è
buttato dal letto a castello: deposizione del dott. __________, verbale del 18
novembre 1999, pag. 10), a un sommario esame la conclusione del Pretore,
fondata sull'interesse dei ragazzi, sfugge alla critica. Gli incontri potranno
se mai riprendere, come suggeriscono gli specialisti, quando padre e figli
saranno disposti a collaborare (rapporto del 1° giugno 2000).
c) In
questa sede la Camera potrebbe invero statuire essa medesima sul diritto di
visita, tenuto conto delle nuove circostanze emerse nell'istruttoria di
appello, in particolare il vicolo cieco in cui si trova la mediazione
terapeutica. L'interesse dei figli, così come traspare dai rapporti del
Servizio medico-psicologico, appare nondimeno essere meglio tutelato da una
sospensione del diritto di visita. I ragazzi, in effetti, sono provati
psicologicamente dall'atteggiamento aggressivo e rivendicativo del genitore –
sia pur solo verbale – e hanno espresso il desiderio di non volere contatti con
lui. Tale richiesta, nella situazione oggettiva di disagio in cui versa la
separazione dei genitori (ammessa anche dall'appellante), appare degna di
protezione. Il desiderio del figlio va tenuto nel debito rispetto (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4a
edizione, n. 77 ad art. 273 CC), soprattutto ove, data la sua età e il suo sviluppo,
il minorenne esprima un convincimento fermo e consolidato (DTF 124 III 93
consid. 3b; DTF 122 III 403 consid 3b in fine; Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes in: AJP 1999 pag. 1587).
Del resto, se la visita avviene contro la volontà del figlio, difficilmente
potrà avere effetti pratici positivi (Schwenzer,
op. cit., n. 13 ad art. 274 CC). Per di più, alla luce del nuovo art. 273 cpv.
1 CC, il diritto alle relazioni personali è reciproco (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 26 ad art. 133
CC). Anche per tale motivo il nuovo diritto del divorzio prescrive non solo
l'obbligo di sentire i figli nelle questioni che li concernono (art. 144 cpv. 2
CC), ma anche di tenere in considerazione, nella misura del possibile, la loro
opinione (art. 133 cpv. 2 CC; Schweighauser
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 4 ad art. 144 CC).
d) Nel
caso precipuo la sospensione del diritto di visita appare dipoi, oltre che conforme
al desiderio dei figli (di età compresa tra i 9 e i 13 anni), indispensabile
per l'equilibrio psichico dei ragazzi, come consigliano gli specialisti del
Servizio medico-psicologico. Né giova al padre invocare l'allestimento di una
perizia sui figli, da affidare a un altro specialista. Gli atti di causa sono
sufficienti per consentire un giudizio sulla situazione di loro, anche
prescindendo dalle impietose descrizioni dei comportamenti tenuti dal padre in
famiglia (donde il timore e il rancore che i figli nutrono verso il genitore:
deposizione dott. __________, verbale del 18 novembre 1999, pag. 9-10), dalle
quasi quotidiane scenate del padre durante il pranzo, con urla e bestemmie,
dalle saltuarie scenate notturne nel corso del quale egli sbatteva le porte,
gridava e imprecava, proferendo talvolta minacce di morte verso la moglie, ciò
che incuteva terrore ai ragazzi (deposizioni __________ e __________
__________, __________ __________: verbale del 17 febbraio 2000). In simili
circostanze non appare necessario ordinare ulteriori perizie, tanto meno se si
pensa che i ragazzi appaiono ormai provati. Del resto l'interessato ha già
introdotto il 14 febbraio 2001 un'istanza volta alla modifica delle misure
protettrici dell'unione coniugale, in particolare per quel che concerne le
relazioni personali con i figli. In tale procedura i rapporti tra il padre e i
figli potrebbero essere riconsiderati, qualora un aggiornamento
dell'istruttoria relativa ai figli e – se del caso – un'indagine
medico-psicologica sul comportamento del padre medesimo consentissero di giungere
a conclusioni diverse da quelle attuali. L'appello, su questo punto, deve
pertanto essere respinto, a tutela del benessere psichico dei ragazzi.
II. Sull'appello
di __________
-
Il
Pretore ha ripartito a metà tra i coniugi l'eccedenza mensile del bilancio
familiare, conformemente a giurisprudenza invalsa. La moglie chiede che il riparto
avvenga per tre quarti a favor suo e dei figli e per il resto a favore del
marito, invocando una recente giurisprudenza del Tribunale federale. In realtà
la suddivisione a metà dell'eccedenza è la regola quando non vi sono figli o
quando i genitori non hanno obblighi di mantenimento nei loro confronti (DTF
126 III 9 in fondo con rimandi). Al riparto paritario si può derogare ove ciò
conduca a una tesaurizzazione del contributo alimentare o a una divisione
anticipata della sostanza coniugale (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti), ciò
che non è il caso in concreto. In una recente giurisprudenza il Tribunale federale
ha avuto modo di precisare che un'ulteriore eccezione alla suddivisione per
metà si impone quando uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni, nella
misura in cui il fabbisogno per i minori non è stato calcolato separatamente da
quello dei genitore affidatario (DTF 126 III 9; cfr. pure DTF del 26 marzo 2001
consid. 4b, inc. 5P.69/2001 pubblicata in www.bger.ch). Ciò non è il caso nel
Cantone Ticino, ove il fabbisogno del figlio è calcolato separatamente da
quello del genitore, sulla base appunto delle raccomandazioni di Zurigo (sopra,
consid. 6). Gli importi tenuti in considerazione per i figli, del resto,
comprendono anche un'adeguata posta per le attività ricreative (cfr. consid.
6b). La ripartizione a metà dell'eccedenza non pregiudica di conseguenza il
mantenimento dei figli, già ampiamente tutelato con la rivalutazione d'ufficio
dei loro fabbisogni. In simili circostanze non vi è motivo, ancor meno a un
esame di verosimiglianza, per derogare al principio cui si è ispirato il Pretore.
-
Nelle
osservazioni all'appello della moglie il marito sostiene che il reddito
ipotetico di lei ammonterebbe ad almeno fr. 2'500.– mensili, perché essa
potrebbe riprendere un'attività lucrativa se solo lo volesse. Se non che,
nemmeno la più recente giurisprudenza del Tribunale federale sul reddito
ipotetico impone al genitore affidatario che si occupa, in virtù della
ripartizione dei ruoli adottata con il matrimonio, della cura e dell'educazione
dei figli, di riprendere o di estendere l'attività lucrativa prima che il
figlio minore abbia compiuto i dieci anni di età (DTF inedita del 28 giugno
2001 in re X, inc. ./, con rinvii a DTF 115 II 6
consid. 10). Nella fattispecie non si scorge motivo per imporre già sin d'ora
al genitore affidatario, assente dal mondo del lavoro da anni e che si occupa
di tre figli traumatizzati dalla separazione in corso, il minore dei quali ha
appena 9 anni (cfr. rapporto del Servizio medico-psicologico del 1° giugno
2000), di riprendere un'attività lucrativa a metà tempo. Certo, a detta del
convenuto il debitore alimentare deve poter conservare almeno il proprio
fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (osservazioni all'appello della moglie,
pag. 6). Tale supplemento però entrava in considerazione solo nell'ambito di
una rendita di indigenza a norma dell'art. 152 vCC, non al fine di contributi
provvisionali (DTF del 28 marzo 2000 nella causa G. c. G., ____________________/,
con rinvio a DTF 123 III 1, 121 III 49, 297), né – di riflesso – nel quadro di
misure protettrici dell'unione coniugale (DTF 119 II 314 consid. 4, 316, 114 II
26 e i riferimenti citati).
-
In
definitiva, pertanto, il fabbisogno minimo dell'appellante assomma dal 1° novembre
1999 al 31 gennaio 2000 a fr. 1'659.20 mensili (minimo vitale del diritto
esecutivo fr. 1'025.–, cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60,
imposte fr. 96.10, contributi AVS fr. 51.50 [doc. M], spese mediche non
rimborsate fr. 64.50), aumenta poi a fr. 2'359.20 dal 1° febbraio 2000, data
alla quale il marito ha preso in locazione un appartamento proprio, al 31
dicembre 2000 (minimo vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr.
700.–, cassa malati fr. 282.50, assicurazioni fr. 139.60, imposte fr. 96.10,
contributi AVS fr. 51.50 [doc. M], spese mediche non rimborsate fr. 64.50), e
dopo il 1° gennaio 2001 ascenderebbe a fr. 2'434.20 (minimo vitale del diritto
esecutivo fr. 1'100.–, altri costi invariati). Il fabbisogno della moglie,
invece, deve essere ricondotto a fr. 2'365.30 fino al 31 dicembre 2000 (minimo
vitale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, quota di alloggio fr. 700.–, premio
cassa malati fr. 279.50, imposte fr. 165.60, contributo AVS fr. 51.50, premi
assicurativi domestici fr. 143.70). Dal 1° gennaio 2001 esso dovrebbe essere
aumentato a fr. 2'590.30 (minimo vitale del diritto esecutivo per persona sola
con figli minorenni a carico fr. 1'250.–, in base alla nuova tabella dei minimi
esistenziali, altri costi invariati). Se non che, con tale maggiorazione il
fabbisogno complessivo della famiglia eccederebbe i mezzi a disposizione. In
simili circostanze, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il
fabbisogno del debitore alimentare il cui reddito è insufficiente deve essere
amputato dell'onere fiscale (DTF 127 III 68 consid. 2, 126 III 353 consid. 1
a/aa, SJ 123 [2001] I 280). Dal 1° gennaio 2001 la voce “imposte” del marito
dovrebbe pertanto essere ridotta nella misura necessaria per evitare un
ammanco, vale a dire di fr. 84.50, come si vedrà in appresso. Se si considera
tuttavia che l'insufficienza dei redditi familiari è determinata
dall'incremento dei minimi del diritto esecutivo, i quali dal 1° gennaio 2001
favoriscono in modo acritico il genitore monoparentale affidatario, appare equo
stralciare tale importo dal fabbisogno della moglie, inserendovi una voce per
imposte di fr. 81.10 mensili, ciò che porta a un fabbisogno minimo di fr.
2'505.80.
-
Nelle
circostanze descritte, il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali,
con i correttivi di cui si è detto, si presenterebbe come segue:
Periodo dal 1° novembre 1999
al 31 gennaio 2000 (alloggio proprio del marito)
reddito del marito fr. 7'054.—
reddito
della moglie fr. 726.—
fr. 7'780.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 1'659.20
fabbisogno della moglie fr. 2'365.30
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 591.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 591.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 591.—
fr.
5'797.50 mensili
eccedenza fr. 1'982.50
mensili
metà
eccedenza fr. 991.25
Il marito può conservare per sé:
fr.
1'659.20 + fr. 991.25 (arrotondati) fr. 2'650.50 mensili,
deve versare
per i figli complessivamente:
fr. 591.– per 3 fr. 1'773.—
mensili
e per la
moglie:
fr. 2'365.30 + fr. 991.25 ./. fr. 726.– fr. 2'630.50 mensili.
Periodo dal 1° febbraio 2000
al 31 luglio 2000 (13° anno di __________)
reddito del marito fr. 7'054.—
reddito
della moglie fr. 726.—
fr. 7'780.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 2'359.20
fabbisogno della moglie fr. 2'365.30
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 850.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 850.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 850.—
fr.
7'274.50 mensili
eccedenza fr.
505.50 mensili
metà
eccedenza fr. 252.75
Il marito può conservare per sé:
fr.
2'359.20 + fr. 252.75 (arrotondati) fr. 2'612.— mensili,
deve versare
per i figli complessivamente:
fr. 850.– per 3 (comprese le rendite) fr. 2'550.— mensili
e per la
moglie:
fr. 2'365.30 + fr. 252.75 ./. fr. 726.– fr. 1'892.–– mensili
Periodo dal 1° agosto 2000 al
31 dicembre 2000
reddito del marito fr. 7'054.—
reddito
della moglie fr. 726.—
fr. 7'780.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 2'359.20
fabbisogno della moglie fr. 2'365.30
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1'140.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 850.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 850.—
fr.
7'564.50 mensili
eccedenza fr.
215.50 mensili
metà
eccedenza fr. 107.75
Il marito può conservare per sé:
fr.
2'359.20 + fr. 107.75 (arrotondati) fr. 2'467.— mensili,
deve versare
per i figli complessivamente:
fr. 1'140.– + fr. 850.– + fr. 850.– fr. 2'840.— mensili
e per la
moglie:
fr. 2'365.30 + fr. 107.75 ./. fr. 726.– fr. 1'747.–– mensili.
Periodo dal 1° gennaio 2001
reddito del marito fr. 7'054.—
reddito
della moglie fr. 726.—
fr. 7'780.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 2'434.20
fabbisogno della moglie fr. 2'505.80
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1'140.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 850.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 850.—
fr.
7'780.— mensili
eccedenza fr.
–.—
Il marito può conservare per sé:
fr.
2'434.20 fr. 2'435.—
(arrotondati),
deve versare
per i figli complessivamente:
fr. 1'140.– + fr. 850.– + fr. 850.– fr. 2'840.— mensili
e per la
moglie
fr. 2'505.80 ./. fr. 726.– fr. 1'779.–– (arrotondati).
Al
coniuge debitore alimentare deve in ogni caso essere garantito il fabbisogno minimo
(DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Visto quanto precede, sul contributo alimentare
entrambi gli appelli meritano parziale accoglimento nel risultato finale, in
gran parte a causa della rivalutazione d'ufficio dei fabbisogni dei tre figli,
a prescindere dalla fondatezza delle rispettive argomentazioni e
dall'accanimento reciproco riscontrabile nei rispettivi memoriali di causa.
L'appello del marito si rivela fondato, limitatamente al principio del
versamento delle rendite personali e al contributo alimentare da lui dovuto dal
1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, poiché egli ha diritto a conservare per sé
fr. 2'650.50 mensili anche in tale periodo. Dal 1° febbraio 2000, per contro,
il contributo alimentare calcolato dal Pretore per il marito era finanche più
favorevole all'interessato e il suo appello deve quindi essere respinto. La
moglie, dal canto suo, vede accogliere il proprio gravame per quel che concerne
l'importo dei contributi alimentari, ma solo dopo il 1° febbraio 2000, ancorché
per motivi diversi da quelli da lei invocati.
-
Il Pretore, ritenuto necessario garantire il versamento dei contributi
alimentari per moglie e figli, ha fatto ordine ai debitori del marito di
versare tutte le prestazioni assicurative alla moglie anziché all'assicurato in
applicazione dell'art. 177 CC. Il marito non si oppone a una diffida ai
debitori, ma ribadisce di essere il creditore delle prestazioni assicurative e
aderisce alla misura solo per quel che si riferisce all'importo dei contributi
alimentari dovuti alla moglie e ai figli. L'argomentazione, come si è detto
(consid. 4) è fondata. Le rendite completive AI destinate alla moglie e ai
figli possono essere versate, a richiesta del coniuge separato e su ordine del
giudice civile, direttamente ai beneficiari (art. 34 e 35 LAI). Dagli atti
risulta che la cassa di compensazione __________ versa mensilmente, oltre alla
rendita d'invalidità personale del marito (fr. 1'560.– mensili), una rendita
completiva per la moglie di fr. 468.– e una rendita completiva per ogni figlio
di fr. 452.– (decisione del 2 luglio 1999: doc. DD). La __________versa per il
marito, a titolo di prestazioni della previdenza professionale, una rendita
d'invalidità di fr. 982.40 e una rendita di fr. 196.40 per ogni figlio (doc.
FF). Le rendite destinate ai figli sono state ridotte per evitare sovrassicurazioni
e dopo il 1° febbraio 2000 non coprono il fabbisogno dei beneficiari. Si rende
così necessaria anche la diffida ai debitori giusta l'art. 177 CC. Per
garantire il corretto versamento dei contributi alimentari occorre dunque far
ordine alla Cassa di compensazione __________ di versare le rendite completive
per il coniuge e per i figli direttamente alla moglie, di trattenere dalla
rendita dell'assicurato fr. 1'297.40 e di versare poi tale importo alla moglie.
Analogo ordine si impone per quel che concerne le rendite per i figli versate
dalla __________. La rendita versata dalla __________, di fr. 1'190.– (doc. EE)
può invece essere esente da trattenuta, i contributi alimentari per la moglie e
i figli essendo garantiti dalle rendite completive AI, dalle rendite per i
figli della previdenza professionale e dalla trattenuta dalla rendita
d'invalidità dell'assicurato.
-
Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a perdurare nel tempo,
salvo che i coniugi tornino a convivere (art. 179 cpv. 2 CC), oppure che,
introdotta una causa di stato, il giudice competente le sostituisca con un
assetto provvisionale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 324 n. 789) o pronunci il divorzio o la separazione. Il giudice
può anche limitare le misure nel tempo (loc. cit., n. 788) e le parti possono
sempre chiedere adattamenti a nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Non
appare però conforme al principio dell'economia processuale imporre ai coniugi
di adire il giudice ogni qualvolta si verifichino mutamenti, se questi sono
prevedibili. Si giustificherebbe di conseguenza di stabilire fin d'ora la modifica
dei contributi dei figli in ragione della loro età (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach
neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag.
118 n. 09.23). Visto però che davanti al Pretore è già pendente un'istanza in
modifica delle misure protettrici dell'unione coniugale, la quale tocca anche
questioni economiche, si può prescindere da un calcolo scalare in questa sede,
ritenuto che il tema dovrà formare oggetto di giudizio davanti al Pretore. Va
inoltre considerato che al momento in cui il figlio minore avrà compiuto i
dieci anni, nel 2002, si imporrà una riconsiderazione della capacità lucrativa
della moglie, la quale potrebbe essere tenuta a riprendere un lavoro a metà
tempo (cfr. DTF 115 II 10). In siffatte circostanze non appare ragionevole
formulare già sin d'ora prognosi più particolareggiate sul futuro della
famiglia, che può essere influenzato da numerosi fattori ancora ignoti.
-
L'istante contesta l'indennità di fr. 8'360.– accordata dal
Pretore al marito per arredare il nuovo alloggio e ricorda di avere riconosciuto
tale pretesa limitatamente all'importo di fr. 6'300.–. Essa chiede di
stralciare la spesa di fr. 1'000.– per il noleggio di un autoveicolo dal 28
dicembre 1999 al 26 gennaio 2000, non riconducibile al trasloco nel nuovo
appartamento, appigionato dal 1° febbraio 2000, così come il costo di fr. 425.–
per la pulizia e la sistemazione del nuovo appartamento e infine la spesa di
fr. 578.– per l'acquisto di un televisore, inutile perché la famiglia ne possedeva
tre e il marito non aveva reso verosimile l'impossibilità di recuperare mobili
di casa. Il Pretore ha spiegato, anche se in modo laconico, che ammetteva
un'indennità di fr. 8'360.–, comprensiva anche di spese non strettamente
necessarie, per motivi di equità, al fine di permettere al marito di
conservare, nella misura del possibile, il tenore di vita precedente (sentenza,
pag. 5). L'appellante nemmeno si confronta con la motivazione del primo giudice
e si limita a ribadire che le spese litigiose non sono in relazione con il
trasloco o sono state inutili, perché il marito avrebbe prima dovuto far capo
all'arredamento domestico, ciò che egli si sarebbe “sdegnosamente” rifiutato di
fare (appello, pag. 9). L'appellante disconosce però che la verosimile impossibilità
del marito di reperire mobili e suppellettili dall'economia domestica emerge
già dall'istanza 12 ottobre 1999, nella quale essa medesima aveva chiesto
l'attribuzione di tutto il mobilio e di tutto l'arredamento domestico (punto
3), riconoscendo al marito la facoltà di prelevare dall'abitazione coniugale
solo le chiavi e i documenti della moto e i propri effetti personali (punto
1.2). A un sommario esame dei fatti, il convenuto ha quindi reso verosimile sia
l'acquisto di mobili e suppellettili, con le relative fatture, sia il rifiuto
della moglie di dividere l'inventario domestico. Ciò posto, la valutazione del
Pretore, che ha ritenuto di considerare anche spese non strettamente necessarie
per assicurare al marito un tenore di vita analogo a quello precedente, resiste
alla critica. Non si vede del resto perché moglie e figli dovrebbero beneficiare
di “ben tre televisori, di cui almeno due superflui” (appello della moglie,
pag. 8), mentre il marito dovrebbe farne a meno. L'appello, non privo di
inutile polemica, va quindi respinto su questo punto.
-
Infine
l'appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto al marito una provvigione
per le spese di causa di fr. 6'000.– e ne postula la riduzione a fr. 2'500.–, asserendo
che il coniuge potrebbe saldare la nota del proprio patrocinatore in sei rate,
con l'eccedenza mensile di fr. 593.– a sua disposizione. La censura non regge
già per il fatto che, come si è detto, il marito si è visto riconoscere una
quota di eccedenza pari a fr. 991.25 mensili solo dal 1° novembre 1999 al 31
gennaio 2000, mentre in seguito tale quota si è ridotta a fr. 252.75 dal 1°
febbraio 2000, a fr. 107.75 dal 1° agosto 2000, per poi azzerarsi dal 1°
gennaio 2001. Anche tenendo conto della quota di eccedenza, quindi, è
verosimile che il marito non potesse far fronte ai propri costi di patrocinio
in modo autonomo. Ancora una volta, l'apprezzamento del Pretore, a un sommario
esame, sfugge alla critica.
III. Sulle
spese, le ripetibili e la domanda di provvigione ad litem in appello
- Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il
marito si vede riconoscere il diritto di disporre in modo autonomo di parte
delle proprie rendite assicurative e aumentare l'importo a sua disposizione nel
periodo dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, ma soccombe sulle altre pretese,
in particolare sulle relazioni personali con i figli. La moglie vede accogliere
parzialmente le sue richieste di aumento del contributo alimentare (anche se in
virtù di una rivalutazione dei fabbisogni dei figli e non per le argomentazioni
da lei sollevate), ma vede respingere le sue domande sulla riduzione dell'indennità
per l'arredamento e per i costi di causa. Tenuto conto della questione di
principio relativa al pagamento delle rendite assicurative e del risultato
finale per quel che concerne i contributi alimentari, appare equo che il marito
sopporti tre quarti degli oneri del proprio gravame e rifonda alla moglie
un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 800.–. L'istante, da parte sua,
soccombe sul principio della ripartizione dell'eccedenza e sugli altri punti
impugnati in questa sede, anche se ottiene dal 1° febbraio 2000 una rivalutazione
del contributo alimentare per i figli. Si giustifica quindi di porre a suo
carico i tre quarti degli oneri del suo appello, con obbligo di rifondere alla
controparte ripetibili ridotte di fr. 800.–.
Quanto al
riparto degli oneri processuali di prima sede, il marito contesta quello eseguito
dal Pretore, che ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr.
150.– per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del
convenuto, con l'onere di versare alla moglie ripetibili per fr. 2'500.–, e
chiede che i costi processuali siano ripartiti in ragione di metà ciascuno,
compensando le ripetibili. Afferma che la soccombenza delle parti per quel che
concerne le domande pecuniarie era sostanzialmente identica, motivo per cui non
si giustifica una ripartizione diversa dalla metà. La critica non è pertinente.
Dall'esame del fascicolo processuale emerge d'acchito che l'istruttoria di
prima sede (5 udienze e audizione di 5 testimoni) riguardava in misura pressoché
preponderante il problema delle relazioni personali del padre con i figli e
solo in misura minima problemi pecuniari. In simili circostanze la mera soccombenza
aritmetica delle parti per quel che concerne le richieste da loro formulate
rispetto a quanto accordato dal Pretore non appare significativa, poiché la
vertenza non si limitava a tale aspetto. Tenuto conto dell'ampio potere di
apprezzamento di cui gode il primo giudice nella ripartizione e nella
determinazione degli oneri processuali, una quota di tre quarti a carico del
convenuto appare commisurata alla sua soccombenza globale, a maggior ragione se
si considera l'esito del presente giudizio. La circostanza che il marito non
abbia liquidità per versare ripetibili alla moglie, poi, è priva di qualsiasi
pertinenza giuridica, poiché anche la parte al beneficio dell'assistenza
giudiziaria che soccombe è tenuta a versare alla controparte un'indennità per
ripetibili, che non è a carico dello Stato (DTF 117 Ia 513).
In questa
sede il marito postula una provvigione ad litem di fr. 1'500.–,
argomentando di non avere mezzi con cui far fronte alle proprie spese di
patrocinio. La circostanza non è di per sé decisiva. L'obbligo di un coniuge di
prestare una provvigione ad litem si circoscrive ai casi in cui i mezzi
di offesa o di difesa del coniuge richiedente non appaiano sprovvisti fin
dall'inizio di buon esito (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, Berna 1988, n. 15 ad art. 163 CC). Per di più, una provvigione è
destinata a coprire – per principio – spese future, non a rimunerare
prestazioni già eseguite (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 287 ad art. 145 CC). In concreto la provvigione in appello sarebbe
destinata a coprire spese già maturate (quelle per la stesura del memoriale). A
parte ciò, l'appello appariva provvisto sin dall'inizio di esito favorevole
solo nella misura in cui verteva sulla diffida ai debitori. Nelle condizioni
descritte non soccorrono i presupposti per una provvigione. Delle condizioni
finanziarie del convenuto si tiene conto, nondimeno, riducendo volutamente la
tassa di giustizia, che sarebbe ben più elevata se fosse commisurata
all'impegno richiesto alla Camera per la sua trattazione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di __________ è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 6 e 9
della sentenza impugnata sono così riformati:
-
è tenuto a versare ad __________, dal 1° novembre 1999 al 31 gennaio 2000, un
contributo alimentare mensile per lei di fr. 2'630.50 e uno di fr. 591.–
mensili, compresi gli assegni familiari e le rendite, per ognuno dei tre figli.
Il decreto del 20 dicembre 1995 è così modificato:
a) È fatto ordine alla Cassa di compensazione
, casella postale ____________________, debitrice di __________ (n.
AVS ...__________), di versare mensilmente
direttamente ad __________ la rendita completiva per la moglie e le rendite
completive per i figli;
b) È fatto ordine alla __________ -LEBEN, __________
, ____________________ (n. polizza ..),
debitrice di __________ (n. AVS ...),
di versare direttamente ad __________le rendite
per i figli.
c) È revocata la trattenuta ordinata sulla rendita
versata dalla __________, , ____________________, a __________ (rendita
n. ..).
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti per tre quarti a carico di __________ e per il resto a carico di
__________. __________ rifonderà ad __________ __________ fr. 800.– per ripetibili
ridotte di appello.
III. L'appello
di __________ è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 6 e 9
della sentenza impugnata sono così riformati:
__________ verserà ad __________ a:
a) dal 1° febbraio 2000 al 31 luglio 2000 un
contributo alimentare mensile per lei di fr. 1'892.– e uno mensile di fr. 850.–
per ogni figlio, compresi gli eventuali assegni familiari e le rendite;
b) dal 1° agosto 2000 al 31 dicembre 2000 un
contributo alimentare mensile per lei di fr. 1'747.– e uno mensile di fr.
1'140.– per __________, uno mensile di fr. 850.– per __________ e uno mensile
fr. 850.– per __________, compresi gli eventuali assegni familiari e le rendite;
c) dal 1° gennaio 2001 un contributo
alimentare mensile per lei di fr. 1'779.– e uno mensile di fr. 1'140.– per
__________o, uno mensile di fr. 850.– per __________ e uno mensile di fr. 850.–
per __________, compresi gli eventuali assegni familiari e le rendite.
Il decreto 20 dicembre 1995 è così modificato:
È
fatto ordine alla Cassa di compensazione __________ , casella postale
____________________, debitrice di __________ (n. __________ ...__________),
di trattenere dalla rendita personale di __________ mensilmente fr. 1'297.40 e
di versare tale importo direttamente ad __________.
IV. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per tre quarti a carico di __________ e per il resto a carico di
__________. __________ rifonderà a __________ __________ fr. 800.– per ripetibili
ridotte di appello.
V. La domanda
di provvigione ad litem presentata da __________ __________ è respinta.
VI. Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________;
–
Cassa di compensazione __________ __________, casella postale,
____________________ (in estratto, limitatamente ai dispositivi I/9a e III/9);
–
__________, __________ __________, ____________________ (in estratto,
limitatamente al dispositivo I/9c);
–
__________ -LEBEN, __________ __________, ____________________ (in estratto
limitatamente al dispositivo I/9b).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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