AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.22
Data decisione, Autorità:
13.06.2003, ICCA
Incarto n.
11.2000.00022
Lugano
IN_DATA_DECISIONE
RAPPORTO
progetto
Bottinelli Raveglia allegato
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso del 19 gennaio 2000
presentato da
__________ , ora
in __________ ()
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro la decisione emessa il 21 dicembre 1999 dal
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali
quale autorità di vigilanza sullo stato civile
in merito alla trascrizione di un matrimonio celebrato
all'estero nei registri svizzeri;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso di __________ __________ contro la decisione emessa il 21 dicembre 1999
dal Dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sullo stato civile;
-
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria
presentata con il ricorso;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (__________1964), cittadino svizzero e libanese domiciliato a
, e __________ __________ (1984), cittadina libanese
domiciliata a __________ , __________ (), si sono sposati
il __________ 1998 a __________ / ().
B. Il
23 agosto 1999 __________ __________ ha instato davanti alla Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato
civile, per ottenere il riconoscimento e la trascrizione del loro matrimonio
nel registro delle famiglie di __________. Con risoluzione del 21 dicembre 1999
l'autorità di vigilanza ha respinto la domanda senza prelevare tasse né spese.
C. Contro
la decisione appena citata __________ __________ è insorto davanti a questa
Camera con un ricorso (“appello”) del 19 gennaio 2000, in cui chiede che,
previo concessione dell'assistenza giudiziaria, la risoluzione impugnata sia
riformata nel senso di riconoscere il suo matrimonio con __________ __________
e di ordinarne la trascrizione nel registro delle famiglie di __________.
D. Nel
mese di aprile 2000 __________ __________ ha lasciato la Svizzera per stabilirsi
in __________ con __________ __________. Il 5 luglio 2001, quest'ultima ha dato
alla luce la figlia __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione o il documenti stranieri concernenti lo stato civile
sono iscritti nei registri svizzeri se così dispone l’autorità cantonale di
vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP e 137 OSC). L’iscrizione è autorizzata se sono
adempiute le condizioni degli art. 25 a 27 (art. 32 cpv. 2 LDIP). Le decisioni
emanate dall'autorità di vigilanza sullo stato civile, che nel Cantone Ticino è
la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 3 RSC: RL 4.1.2.1),
sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art.
32 cpv. 2 LAC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 32 cpv. 3 LAC; art. 423
cpv. 3 CPC, sostituito il 4 febbraio 2000 dall'art. 424 cpv. 3 CPC e 424 cpv. 3
CPC). Trattato come ricorso, l'appello in esame – tempestivo – è dunque ricevibile.
- L'autorità
di vigilanza, pur accertando che non vi erano motivi di nullità del matrimonio,
ha respinto l'istanza poiché la sposa al momento della celebrazione del matrimonio
non aveva ancora compiuto quattordici anni. La Sezione degli enti locali ha pertanto
ritenuto che il riconoscimento del matrimonio non è compatibile con l'ordine
pubblico svizzero.
Il
ricorrente contesta tale conclusione e chiede che il matrimonio da lui
contratto in Libano sia riconosciuto perché, essendo entrambi cittadini
libanesi, l'unione coniugale con una donna di tredici anni corrisponde all'uso
nazionale comune. Egli rileva inoltre che il riconoscimento permetterà alla
moglie di raggiungerlo in Svizzera e lamenta il pregiudizio che patisce dalla
lontananza che lo separa dalla moglie, la quale non può neppure ottenere un
permesso di soggiorno. Egli sostiene inoltre che il mantenimento del matrimonio
è prioritario rispetto alla giovane età della consorte e evidenzia
l'impossibilità di unirsi in matrimonio in Libano al momento del compimento del
sedicesimo anno di età della consorte, salvo chiedere preventivamente lo
scioglimento del matrimonio attuale.
-
L’iscrizione di decisioni o documenti stranieri nei registri
svizzeri dello stato civile è disciplinata dalla legge federale sul diritto internazionale
privato, sempre che trattati bilaterali o multilaterali non dispongano
altrimenti (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tra la Svizzera e il Libano non esistono
trattati sul riconoscimento del matrimonio, ragione per cui tornano applicabili
le norme previste dalla Legge sul diritto internazionale privato (art. 32
LDIP). L'art. 45 LDIP prevede che un matrimonio estero è riconosciuto in
Svizzera se è stato “celebrato validamente” (cpv. 1), a meno che uno degli
sposi sia cittadino svizzero – o entrambi siano domiciliati in Svizzera – e la
celebrazione all'estero sia stata manifestamente voluta per eludere le norme
del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio (cpv. 2, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2000). Quest'ultima ipotesi concretizza la nozione di
ordine pubblico svizzero dell'art. 27 LDIP (Dutoit,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edizione, n.
6 ad art. 45; Othenin-Girard, La
réserve d'ordre pubblic en droit international privé suisse,
Personnes-Famille-Successions, Zurigo 1999, n. 576, pag. 368). La norma,
invero, riguarda le cause di nullità assoluta del matrimonio e non quelle di
nullità relativa (Siehr in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, n.
15 ad art. 45; Bucher, Droit
international privé suisse, Tome II: Personnes, Famille, Successions, Basilea
1992, n. 381 pag. 143). Tuttavia,
ancorché le cause di nullità del matrimonio previste dal diritto svizzero non
siano state eluse, il riconoscimento del matrimonio può essere rifiutato sulla
base dell'art. 27 cpv. 1 LDIP
(Othenin-Girard, op. cit., n. 576, pag. 368, con riferimenti).
-
In
concreto il ricorrente ha la doppia cittadinanza libanese-svizzera, mentre
__________ __________ è di nazionalità libanese. Ora, nel caso in cui uno dei fidanzati
ha, oltre quella svizzera, un'altra cittadinanza, questa deve essere preferita,
ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 LDIP, alfine di facilitare il riconoscimento del
matrimonio (Bucher, op. cit., n.
384 pag. 144; Dutoit, op. cit.,,
n. 7 ad art. 45). Ci si può chiedere se la restrizione prevista dall'art. 45
cpv. 2 LDIP sia applicabile alla fattispecie. Tuttavia, in determinati casi,
l'ordine pubblico svizzero non può ammettere eccezioni, come ad esempio nel
caso di matrimoni contratti da persone che non dispongono della necessaria
libertà e consapevolezza per sposarsi a causa della loro età (Bucher, op. cit., n. 385 pag. 144 e
seg.).
-
Controversa
la compatibilità con l'ordine pubblico svizzero di un matrimonio celebrato
all'estero ove la sposa al momento del matrimonio non aveva ancora compiuto
quattordici anni.
Di
principio il matrimonio celebrato validamente all'estero tra sposi di meno di
18 anni è riconosciuto in Svizzera. Il matrimonio contratto da una donna che
non aveva ancora 17 anni non si urta con il senso di giustizia. Più delicata è
la fissazione di un limite di età al disotto del quale l'ordine pubblico
impedisce il matrimonio. A dipendenza delle circostanze e dell'intensità del legame
con la Svizzera, può essere incompatibile con ordine pubblico svizzero il
riconoscimento di un'unione coniugale celebrata da un coniuge in tenera età,
poiché egli non dispone della necessaria libertà e consapevolezza per sposarsi,
l'unione, ancorché valida all'estero, non può pertanto essere riconosciuta in
Svizzera (Othenin-Girard, op.
cit., pag. 372; Bucher, op. cit.,
n. 385 pag. 145). Tale limite –
salvo circostanze particolari – può essere situato a sedici anni compiuti (Bucher, op. cit., n. 349 pag. 134 con richiami),
corrispondente alla maggiore età sessuale del diritto penale. Secondo l'Ufficio
federale di giustizia è in ogni caso contrario all'ordine pubblico svizzero il
matrimonio celebrato al di sotto dei 15 anni compiuti (cfr. il parere del 26 novembre
1997 [doc. 14], ripreso da Othenin-Girard,
op. cit., pag. 372 e segg.; Siehr,
op. cit., n. 19 ad art. 44 LDIP).
La commissione internazionale sullo stato civile raccomanda di non ammettere
matrimoni di persone la cui età non permette di presumere una sufficiente
maturità fisica e intellettuale, situando tale limiti a 15 anni (raccomandazione
dell'8 settembre 1976, paragrafo II n. 5). Il rispetto dei limiti di età appena
citati è particolarmente importante per i coniugi che intendono stabilirsi in
Svizzera (Bucher, op. cit., n.
349 pag. 134). Tenuto conto di quanto precede, il matrimonio tra persone di cui
una non ha ancora raggiunto i 15 anni, come nella fattispecie, deve essere
considerato contrario all'ordine pubblico svizzero e non può dunque essere
riconosciuto.
Ora, la
riserva dell'ordine pubblico è una clausola d'eccezione e deve essere interpretata
in maniera restrittiva. Nell'ambito di riconoscimenti di decisioni estere, il riconoscimento
è la regola dalla quale ci si può scostare solo se la decisione risulta manifestamente
in contraddizione con la concezione svizzera del diritto e dei costumi. La
dottrina utilizza al riguardo il termine di ordine pubblico attenuato in
sede di riconoscimento (DTF 116 II 630 consid. 4a con riferimenti; Berti/Schnyder, in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, n. 6 ad art. 27). Ora
l'applicazione della riserva di ordine pubblico è ancor più eccezionale se la
relazione della causa con la Svizzera ("Binnenbeziehung") è ridotta o
se un periodo relativamente lungo è trascorso dalla pronuncia della decisione o
dalla nascita dell'atto di cui è chiesto il riconoscimento (Othenin-Girard, La transcription des
décisions et des actes étrangers à l'état civil (art. 32 LDIP et 137 OEC) in:
Rivista dello stato civile 1998/168 in alto con riferimenti). Il trascorrere
del tempo costituisce un elemento dell'ordine pubblico attenuato in sede di
riconsocimento di decisioni estere (DTF 120 II 89 consid. 3a con riferimento a Bucher, op. cit., n. 751 pag. 249).
Nella misura in cui al momento del riconoscimento l'età non pone più problemi
dal punto di vista dell'ordine pubblico, e che i coniugi intendono portare avanti
la loro unione, questa loro legittima aspettativa deve essere rispettata (Othenin-Girard, La réserve d'ordre
pubblic en droit international privé suisse, op. cit., n. 582 pag. 373 con
riferimento all'avviso dell'Ufficio federale di giustizia del 9 aprile 1998).
In
concreto, il matrimonio è stato celebrato il __________ 1998 e che
l'interessato ha presentato la richiesta di iscrizione del matrimonio un anno
dopo, ovvero il __________ 1999. Dalla celebrazione del matrimonio sono passati
più di tre anni, la sposa ha ora più di diciassette anni e dal mese di
__________ 2000 la coppia vive in __________ ove è nata, il __________ 2001, la
figlia __________.
Sentita
personalmente
Nelle
circostanze descritte, il matrimonio in rassegna, nonostante le perplessità
già espresse, deve quindi ritenersi adempiere il requisito dell'art. 45
LDIP ed essere trascritto nei registri svizzeri dello stato civile.
- Gli
oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 28 cpv. 1
lett. a e 31 LPAmm). Non è il caso tuttavia di addebitare costi all'autorità di
vigilanza, che ha resistito al ricorso – quanto meno in un primo tempo – per
motivi inerenti alla sua funzione istituzionale e non in difesa di suoi
particolari interessi (Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, n. 3b ad art. 28 LPAmm con rinvio).
La
domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta visto l'esito del ricorso.
Nella tassazione della nota del patrocinatore, si terrà conto del fatto,
nondimeno, che l'accoglimento del ricorso non si deve alle allegazioni
dell'interessato.
- L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale dello
stato civile in virtù dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi
l'ammissibilità di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(art. 20 cpv. 2 OSC; DTF 125 III 211 consid. 2; Rep. 1998 pag. 76 consid. 1;
Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n 4 ad
art. 32 LDIP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della
decisione impugnata è così riformato:
L'istanza è accolta, nel senso che il
matrimonio contratto il __________ 1998 da __________ __________ con __________
__________ è riconosciuto e va trascritto nel registro delle famiglie di
__________.
-
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
__________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
-
Intimazione
all'avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
a:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sullo stato civile;
–
Ufficio federale dello stato civile, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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