AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.17
Data decisione, Autorità:
07.12.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00017
Lugano
7 dicembre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ._. (misure
cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
del 27 gennaio 2000 dall'
avv. __________ __________, __________
contro
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 febbraio 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il
28
gennaio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne
6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza dell'11 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha sciolto il matrimonio tra __________ __________ e __________ nata
__________, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
in cui le parti stabilivano il diritto di visita del padre alle figlie __________
e __________ in due fine settimana ogni mese (il primo e il terzo), oltre ai
periodi di vacanza;
che
__________ __________ ha introdotto il 27 gennaio 2000 davanti al medesimo
Pretore un'istanza provvisionale tendente a ottenere un diritto di visita per
il quinto fine settimana di gennaio, da venerdì 29 gennaio 2000 alle ore 18.00
a lunedì 1° febbraio 2000 alle ore 8.00;
che,
sentite le parti alla discussione del 28 gennaio 2000, il Pretore ha statuito
il giorno stesso, accordando all'istante il diritto di visita litigioso e
assegnandogli un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito intesa
alla modifica della sentenza di divorzio;
che non
sono state prelevate tasse o spese né sono state attribuite ripetibili;
che
contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 7
febbraio 2000 nel quale chiede che il decreto impugnato sia dichiarato nullo,
subordinatamente sia annullato;
che nelle
sue osservazioni del 13 marzo 2000 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare il decreto del Pretore;
e considerando
in diritto: che
l'appello in esame è stato presentato il 7 febbraio 2000 ed è pertanto tempestivo,
essendo stato introdotto nel termine di dieci giorni dalla notifica del decreto,
avvenuta per raccomandata il
28
gennaio 2000;
che la
notifica del decreto litigioso per fax il 28 gennaio 2000 non esplica infatti
effetti di legge e ha semplice valore informativo, l'art. 124 cpv. 1 CPC
prevedendo solo l'intimazione per raccomandata o tutt'al più per usciere (I
CCA, sentenza del 25 giugno 1997 in re B. c. B., massima pubblicata nel
Bollettino dell'ordine degli avvocati n. 16, pag. 8);
che le
osservazioni inoltrate dall'istante il 13 marzo 2000 non ossequiano invece il
termine di dieci giorni delle procedure cautelari, onde la loro irricevibilità,
l'appellato avendo ricevuto il ricorso il 22 febbraio 2000;
che
oggetto del litigio è, nella fattispecie, il diritto di visita postulato
dall'istante il 27 gennaio 2000 per il quinto fine settimana di gennaio 2000,
dal venerdì 29 gennaio 2000 alle ore 18.00 fino al lunedì 1° febbraio 2000 alle
ore 8.00, come discusso al contraddittorio del 28 gennaio 2000;
che nelle
circostanze descritte il gravame si rivela manifestamente privo d'interesse, il
diritto di visita essendo ormai stato esercitato (prima ancora che fosse
introdotto appello);
che
l'appellante chiede a questa Camera di accertare ugualmente l'inefficacia del
decreto, emanato a suo dire da un giudice incompetente e in mancanza di un presupposto
processuale, e ciò allo scopo di far accertare la nullità del termine di 30
giorni assegnato dal Pretore all'ex marito per avviare la causa di merito;
che
l'interrogativo è di sapere, ciò premesso, se l'appellante possa ancora vantare
un interesse legittimo al giudizio di questa Camera;
che in
concreto oggetto del giudizio era la disciplina provvisionale del diritto di
visita tra il 29 gennaio e il 1° febbraio 2000 (per il quale l'istante aveva
già prenotato l'alloggio nel convincimento – rivelatosi fallace – di potersi
accordare con l'ex moglie) e non coinvolgeva in alcun modo l'esercizio del
diritto ogni quinto fine settimana mensile, questione di merito ancora tutta da
regolare;
che
quindi, ammesso e non concesso che il Pretore fosse competente a giudicare in
via provvisionale (questione a dir poco dubbia, vista la sua palese
incompetenza a sindacare nel merito, l'art. 134 cpv. 4 CC non lasciando spazio
a interpretazioni), nella fattispecie l'inosservanza del termine fissato a
norma dell'art. 381 CPC avrebbe comportato tutt'al più la successiva decadenza
del provvedimento cautelare (decadenza che a quel momento sarebbe ormai
risultata senza senso per intervenuto esercizio del diritto);
che
l'inosservanza del termine non poteva sicuramente consistere invece – come
detto – nella decadenza del diritto di avviare la causa di merito volta
alla completazione della sentenza di divorzio, al cui proposito – si ripete –
la competenza del Pretore fa palmare difetto;
che nelle
circostanze descritte l'appellante non ha interesse legittimo a far accertare
(a posteriori) la nullità del decreto impugnato, tanto meno ove si consideri
che il termine è stato assegnato non a lei, bensì all'ex marito;
che
quindi l'appello va stralciato dai ruoli siccome privo sin dall'inizio di
interesse giuridico;
che gli
oneri del presente giudizio vanno di conseguenza a carico dell'appellante;
che
l'appellato ha dichiarato il 9 novembre 2001 di rinunciare all'assegnazione di
ripetibili, alle quali per altro non avrebbe nemmeno diritto, vista la
tardività delle sue osservazioni;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster