AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2000.116
Data decisione, Autorità:
01.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00116
Lugano
1° febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._._____
(rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con petizione del 4 maggio 1999 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sulla sentenza (recte: decreto cautelare)
del 22 settembre 2000;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 4 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 22 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________,
in via __________ __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. __________
__________ è proprietario della particella n. __________, sulla quale si trova
un palazzo in cui è stato aperto nell'aprile del 1998 il “____________________”,
con ampia terrazza affacciata sul lungolago, gestito dal figlio __________ __________
e da __________ __________. Entrambe le proprietà, che in linea d'aria distano
circa 120 m, si trovano nel quartiere __________, una zona che il piano
regolatore della città destina all'abitazione (con grado di sensibilità II),
riservata a edifici e impianti pubblici, escluse le aziende moleste.
B. Il 4
maggio 1999 __________ __________, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, parallelamente ad altri privati, di ordinare a __________ __________
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di far cessare l'attività dell'esercizio
pubblico dopo le ore 23 (e ogni attività esterna dopo le ore 22), di ingiungere
al convenuto di astenersi da qualsiasi immissione molesta, in specie da qualunque
rumore eccessivo provocato direttamente o indirettamente dall'esercizio pubblico
durante le ore di apertura, di adottare tutte le misure necessarie e utili per
impedire rumori o schiamazzi dopo l'orario di chiusura e condannare il
convenuto al versamento di fr. 100'000.– per risarcimento danni. In via cautelare
essa ha formulato le medesime domande, tranne la pretesa pecuniaria.
C. Alla
discussione del 25 giugno 1999 __________ __________ ha postulato il rigetto
dell'istanza o quanto meno, in caso di accoglimento della stessa, la condanna
della controparte a prestare una garanzia di fr. 500'000.–. L'istante si è
opposta al deposito di una cauzione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato alla discussione finale, presentando un memoriale conclusivo nel
quale hanno sostanzialmente ribadito le loro domande. L'istante si è nondimeno
limitata a chiedere la cessazione di ogni attività da parte dell'esercizio
pubblico dopo le ore 23 e l'allontanamento dopo le ore 22 dalla terrazza
(compresi gli scalini) di tutte le persone senza posto ai tavoli.
D. Statuendo
il 22 settembre 2000 nel procedimento cautelare, il Pretore ha parzialmente
accolto l'istanza e ha ordinato al convenuto di cessare l'attività del “____________________”
entro le 24, escluso il periodo del __________ di __________, e di lasciar
sostare all'esterno dell'esercizio pubblico solo un numero di clienti pari ai
posti seduti disponibili ai tavoli della terrazza. L'istante, da parte sua, è
stata tenuta a depositare, solidalmente con gli altri attori, la somma di fr.
75'000.– a titolo di garanzia. Le spese del decreto, con una tassa di giustizia
di fr. 300.–, sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il
resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 400.– per
ripetibili ridotte.
E. Contro
il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 4 ottobre
2000 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – la reiezione
dell'istanza e la conseguente riforma del dispositivo impugnato. In subordine
egli postula l'aumento della garanzia fissata dal Pretore da fr. 75'000.– a fr.
500'000.–. Con decreto del 10 ottobre 2000 la presidente di questa Camera ha
rifiutato al rimedio effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 novembre
2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il
decreto cautelare.
Considerando
in diritto: 1.
Il Pretore ha accolto l'istanza, rilevando in sintesi che nel quartiere __________
il traffico veicolare dopo l'apertura del “” è aumentato in
misura insostenibile. Per di più, gli avventori del locale posteggiano le
automobili e partono rumorosamente, con le autoradio ad alto volume, si intrattengono
a chiacchierare in strada anche dopo la chiusura del locale, sporcando finanche
il suolo pubblico e le proprietà private. Il primo giudice ha escluso che la
situazione sia dovuta a un altro esercizio pubblico nelle vicinanze (il “”),
rilevando che il traffico di quartiere è aumentato anche perché i posteggi a
disposizione del “____________________” sono insufficienti per rapporto alla
sua capienza. Il Pretore ha ammesso altresì l'urgenza della misura, poiché gli
inconvenienti che si verificano in modo reiterato non possono ragionevolmente
essere fatti sopportare ai residenti. Per quanto riguarda il notevole
pregiudizio, il primo giudice ha ritenuto che a causa della turbativa l'istante
rischia di perdere in parte dei suoi inquilini. Ciò premesso, egli ha ordinato
al convenuto di anticipare alle ore 24 la chiusura del locale e di ammettere
all'esterno dell'esercizio pubblico dopo le ore 23 solo i clienti che trovano
posto ai tavoli della terrazza, in modo che gli avventori liberino poi il quartiere
entro la mezzanotte e mezzo.
-
L'appellante contesta qualsiasi eccesso del suo diritto di proprietà,
rilevando che gli atti non consentono di stabilire, neppure a livello di
verosimiglianza, l'origine dei rumori, né di distinguere quelli provenienti dal
“” da quelli del “”. Egli ricorda
inoltre le misure da egli adottate dopo l'apertura del locale per ridurre al
minimo il disturbo al vicinato, in specie la creazione di posteggi, la posa di
un'isolazione, l'organizzazione di un servizio di sicurezza e la pattuizione di
accordi con un confinante per la cessazione entro un certo orario della musica
all'esterno. Sostiene dipoi che le immissioni non sono eccessive, che la zona
in questione non è residenziale, ma turistico-commerciale, e che prima del “”
nel quartiere vi erano altri esercizi pubblici rumorosi. Infine rileva che il
nuovo assetto viario della zona, con lo spostamento di tutto il traffico di
transito su un'unica arteria, ha aumentato notevolmente la rumorosità del
quartiere. Egli nega per altro che sia data l'urgenza di qualsivoglia intervento,
l'istante non avendo postulato analoghe misure nei confronti del “”,
ragion per cui la decisione del primo giudice non risolve la situazione. Per
quanto concerne il notevole pregiudizio, il ricorrente assevera che la
controparte non subisce alcun danno poiché anche con una chiusura anticipata
del suo locale la situazione non muta. Da ultimo egli censura la
proporzionalità della misura, giudicata inefficace e inutile, discriminatoria
per di più nei confronti di altri esercizi pubblici.
-
Per
l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, su istanza di parte, provvedimenti
cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a
procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole.
L'emanazione di tali misure è subordinata a tre presupposti cumulativi: la
verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con
urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (Rep. 1988
pag. 351 consid. 1). L'urgenza è data nei casi in cui esista l'impellente
necessità di prevenire gravi inconvenienti la cui persistenza, durante la causa
di merito, potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più
– o solo difficilmente – ripristinabile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato
allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all'istante un danno grave e
difficilmente riparabile (Rep. 1983 pag. 115). Per ammettere, infine, il requisito
della parvenza di buon diritto occorre che la possibilità di esito favorevole
sia resa credibile, senza peraltro che a tale premessa si pongano esigenze
troppo severe (Rep. 1989 pag. 128 con rinvii). L'esistenza dei tre requisiti –
che dev'essere esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non
giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il
principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si
limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra
il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im
Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
-
Giova
precisare subito che, contrariamente all'opinione dell'appellante, l'istante
non deve dimostrare il buon fondamento dell'azione di merito. Basta che egli
renda credibile, a un esame sommario e di mera apparenza, che la possibilità di
esito favorevole sia pari – o solo lievemente inferiore – al rischio di soccombenza.
In concreto l'istante ha chiesto la cessazione di turbative causate dall'uso
del fondo in proprietà del convenuto. Ora, chiunque sia danneggiato o
minacciato di danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo
diritto di proprietà può chiedere la cessazione della molestia o un
provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno (art. 679 CC).
Si ravvisa eccesso in tal senso ove un comportamento umano, connesso all'uso o
allo sfruttamento di un fondo, violi diritti di vicinato (Deschenaux/Tercier, La responsabilité
civile, 2ª edizione, pag. 133, n. 23; Bovey,
L'expropriation des droits de voisinage, Berna 2000, pag. 6 nel mezzo).
L'art. 684 cpv. 2 CC, da parte sua, vieta eccessi pregiudizievoli, in specie
emissioni di fumo o di fuliggine, evaporazioni moleste, rumori e scuotimenti
che siano di danno ai vicini e che non siano giustificati dalla situazione e
destinazione dei fondi o dall'uso locale (cfr. anche SJ 1967 pag. 495). Vietate
non sono unicamente immissioni suscettive di danno, bensì tutte le immissioni
moleste, ovvero eccessive (DTF 126 III 225 consid. 3c e 227 consid. 4a con
rinvii). Né per eccesso pregiudizievole si intende necessariamente un danno in
senso stretto: è sufficiente che al vicino derivino incomodi che superano i
limiti di tolleranza usuali (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 143, n. 1813 segg.).
-
a) Dagli
atti risulta che dopo l'apertura del “”, nell'aprile del
1998, la qualità di vita nel quartiere __________ è peggiorata. Non tanto per
rumori provenienti direttamente dall'esercizio pubblico, bensì per l'indotto
veicolare e i disturbi provocati all'esterno dagli avventori (cfr. DTF 121 II
326 consid. 4b con riferimenti). __________ __________, che abita in un palazzo
in __________ __________, ha affermato che il traffico nella zona è sì
aumentato notevolmente dopo il rinnovo del “”, ma che la
situazione si è degradata dopo l'inaugurazione del “”. Non
solo vi è un andirivieni di automobilisti che circolano alla ricerca di
posteggi, ma gli avventori arrivano e partono pigiando sull'acceleratore e con
la musica ad alto volume, per di più schiamazzando. Secondo la testimone il
disturbo è creato “per metà dagli avventori del __________ __________ e per
metà da quelli del __________ __________” (verbali pag. 18 e 19). __________ __________,
che abita nel medesimo palazzo, ha detto che dopo la riapertura del “”
(1996) si “è scatenato (…) l'inferno”, ma che dopo l'inaugurazione del “”
i disagi sono finanche aumentati, a causa soprattutto degli automobilisti in
cerca di posteggio, ma anche della clientela degli esercizi pubblici di
passaggio in strada. Il testimone non è stato in grado di precisare se gli
automobilisti in circolazione nel quartiere si rechino nell'uno o nell'altro
esercizio pubblico, ma ha nondimeno indicato che gli avventori si spostano in
gruppi da un bar all'altro e restano all'esterno, “facendo casino” (verbali
pag. 46 e 47). __________ __________ -__________, anch'egli inquilino del
medesimo stabile, ha detto che dopo il rinnovo del “” si è
verificato un sensibile aumento di avventori, ciò che ha incrementato
difficoltà e disturbi. Con l'apertura del “” egli ha notato
in ogni modo un maggior traffico veicolare e pedonale, anche se non ha potuto
precisare quale esercizio pubblico frequentano le persone in transito (verbali
pag. 36 e 37). __________ __________, abitante in __________ __________, ha
affermato di aver lasciato il 1° novembre 1998 tale appartamento, che occupava
dal 1983, poiché dalla primavera di quell'anno era aumentato il rumore dovuto
al traffico e agli schiamazzi dopo la mezzanotte. Essa ha dichiarato di avere
personalmente constatato che il disturbo proveniva dai clienti del “”.
Pur non essendo direttamente infastidita dall'esercizio pubblico, essa ha precisato
di essere molestata dalla musica proveniente dalle autoradio (verbali pag. 21).
__________ , già dipendente dell'albergo “”, a lato della
proprietà del convenuto, ha riferito che prima dell'apertura del “____________________”
l'isolato attorno all'albergo era abbastanza tranquillo, ma che in seguito è
diventato più “vivace”, gravitandovi parecchia gente. Egli ha soggiunto che il
maggior fastidio si produce alla chiusura dell'esercizio pubblico, quando i
giovani che si ritrovano in strada discutono in modo rumoroso e si allontanano
in auto (verbali, pag. 34).
b) Dagli
atti risulta inoltre che parecchi altri abitanti del quartiere __________ hanno
vivacemente protestato per i rumori causati dagli esercizi pubblici aperti
nella zona. Già nell'aprile 1998 __________ __________, proprietario di un
immobile in __________ __________ da __________, si è indirizzato al Municipio
e alla polizia di __________ per chiedere il loro intervento a causa dei
“disturbi che ci causano le auto in arrivo o in partenza e delle persone che
gridano e cantano durante le ore notturne tra le 22.00 e le 03.00 (fax del 19
aprile 1998 nel fascicolo richiamato “, documentazione sig.
__________”). Egli ha finanche promosso una petizione per “Reagire contro i
disturbi notturni nel nostro quartiere” dovuti ai frequentatori dei
bar-ristoranti nella zona del lungolago di __________ (doc. G1). La maggior
parte di coloro che ha sottoscritto la petizione ha indicato nel traffico notturno
e negli schiamazzi la fonte di disturbo (fascicolo “,
documentazione sig. __________”). Anzi, gli abitanti del quartiere hanno tempestato
l'autorità comunale di lamentele per i disturbi nella zona (lettere __________ __________,
__________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________,
avv. __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________ nel __________ “,
corrispondenza per reclamazioni, segnalazioni, disturbi ecc.”). La situazione è
poi stata oggetto nel giugno 1998 di un'interpellanza in Consiglio comunale
(doc. H). Il 15 giugno 1998, per finire, il Municipio di __________, preso atto
che nonostante gli interventi della polizia e dei responsabili degli esercizi
pubblici la situazione non era migliorata in modo apprezzabile, ha deciso la
chiusura per qualche mese di __________ __________ da __________, strada
retrostante il “”, dalle ore 20 alle ore 6 (estratto
verbale della seduta municipale del 15 giugno 1998), e ha respinto praticamente
tutte le richieste di proroga dell'orario di chiusura presentate dai gerenti di
tale bar (fascicolo “____________________, richieste di deroghe orario +
corrispondenza”). Anche la polizia comunale è stata chiamata innumerevoli volte
a intervenire su richiesta di abitanti del quartiere per disturbi causati da
avventori del locale (fascicolo “____________________estratti rapporti di
servizio per richieste di interventi”).
-
Non
tutti i rumori risultano invero causati da clienti del “____________________”,
né è stata misurata l'intensità delle molestie, che dovrà essere chiarita nella
procedura di merito, ma a un esame sommario come quello che presiede
all'adozione di misure cautelari si può ritenere che l'istante ha
sufficientemente reso verosimile immissioni ripetute che superano gli usuali
limiti di tolleranza connessi alla gestione di un esercizio pubblico. Si
aggiunga che in caso di emissioni foniche notturne i criteri per determinare la
loro liceità sono di regola più rigorosi, motivo per cui ogni turbativa inutile
e incomodante va generalmente considerata eccessiva (Rep. 1994 pag. 319 consid.
3d nel mezzo con giurisprudenza citata). Né soccorre all'appellante il fatto
che nel frattempo egli abbia messo in atto provvedimenti per ridurre il disturbo
al vicinato. Intanto l'isolazione del locale e l'accordo con un vicino per
cessare la musica sulla terrazza entro le ore 23 non riguardano il rumore
provocato dal traffico e dagli schiamazzi della gente. Inoltre il servizio di
sicurezza da egli organizzato si occupa unicamente di quanto succede
all'interno del ristorante, sulla terrazza e nel posteggio (deposizione __________,
verbali pag. 25), non invece di quanto accade nelle vie adiacenti. Infine è
vero che il convenuto ha messo a disposizione un parcheggio a 100 m dal bar
(deposizione __________, verbali pag. 25), ma a prescindere dal fatto che non è
dato di sapere quando ciò sia avvenuto, l'interessato non ha reso verosimile
una riduzione del traffico nel quartiere. La circostanza che prima dell'apertura
del locale vi fossero nei pressi altri esercizi pubblici, fors'anche rumorosi
ma di cui si ignora l'intensità delle emissioni foniche, non consente a questo
stadio della vertenza di ritenere che l'aumento dei disagi sia giustificato
dalla situazione e dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale. Nemmeno è
stato reso verosimile che lo spostamento di tutto il traffico di transito della
città su un'unica strada ha comportato un aumento del traffico notturno nel
quartiere. Al riguardo __________ __________ non ha notato cambiamenti
(verbali, pag. 18), mentre per __________ __________ il traffico di transito
calava alle ore 20 per riprendere proprio dopo le 22 (verbali, pag. 20). Nelle
circostanze descritte l'apprezzamento del Pretore resiste quindi alla critica.
-
L'appellante sostiene che l'urgenza non è data poiché il provvedimento
emanato dal Pretore non consente l'eliminazione degli inconvenienti, l'istante
non avendo chiesto analoghe misure nei confronti del “”.
Ora, è possibile che le immissioni foniche non siano causate solo da avventori
del “”, ma anche da clienti del “____________________”
(deposizioni __________ e __________ -__________), ma ciò non giova all'interessato.
Intanto il peggioramento della situazione dopo l'apertura del secondo locale
basta a rendere verosimile l'urgenza del provvedimento richiesto. Inoltre
l'intensità delle immissioni provocate dai frequentatori del locale in
proprietà del convenuto è tale da non poter essere ragionevolmente imposta
durante lo svolgimento della causa. Si aggiunga che nell'ambito di un'azione
civile il danneggiato è libero di agire contro qualsiasi convenuto ritenuto
trascendere nell'esercizio della sua proprietà. Che analoghe misure cautelari
non siano state postulate nei confronti di altri perturbatori non influisce
pertanto sulla posizione del convenuto.
-
In
merito al notevole pregiudizio, l'appellante neppure si confronta con
l'argomentazione del Pretore, limitandosi a rilevare che la controparte non
rischia danno alcuno. Ciò renderebbe l'appello finanche irricevibile per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Comunque sia, gli
inconvenienti causati dal convenuto non sono direttamente e pienamente
indennizzabili e pertanto quantificabili a posteriore in denaro, ciò che
costituisce una valida ragione per l'adozione di misure cautelari (Rep. 1993
pag. 188).
-
L'appellante
contesta infine il provvedimento adottato dal Pretore, giudicato sproporzionato,
inadeguato e inutile poiché nella misura in cui il “____________________” può
rimanere aperto più a lungo, la situazione per gli abitanti del quartiere non
cambia. Ma a torto, già per la circostanza che i provvedimenti del primo
giudice permettono in sostanza di ridurre a metà i rumori del traffico e gli
schiamazzi notturni (deposizione __________ __________: verbali, pag. 18), in
un orario in cui gli abitanti del quartiere hanno diritto alla quiete. Tali
provvedimenti mantengono inoltre un ragionevole rapporto tra il fine perseguito
e la restrizione decretata e tengono in debita considerazione anche la
posizione del convenuto, che può lasciare aperto il suo locale fino alla mezzanotte.
-
Il
Pretore ha obbligato l'istante a versare, solidalmente con altri istanti, una
garanzia di fr. 75'000.– che considera da un lato la durata della causa di
merito e dall'altro lato la cifra d'affari dell'esercizio pubblico.
L'appellante ribadisce la richiesta di un deposito di fr. 500'000.–, asserendo
che tale importo è giustificato dalla perdita di guadagno causato dalla
chiusura anticipata del locale. Egli pretende inoltre che il primo giudice ha
fissato la cauzione senza tenere conto delle altre otto vertenza avviate nei suoi
confronti, congiunte solo a fini istruttori, e sostiene che la prestazione
della garanzia non può dipendere dal comportamento di terzi estranei alla
presente causa. Infine censura la decisione del Pretore di obbligare gli
istanti a versare solidalmente l'importo fissato, poiché non vi è solidarietà
passiva né contrattuale né legale. Egli chiede infine che la garanzia sia
prestata contemporaneamente all'adozione del provvedimento adottato.
a) L'adeguatezza
della garanzia dev'essere valutata in relazione al presumibile danno che il
provvedimento richiesto potrebbe causare alla parte convenuta nel caso in cui
la pretesa di merito dell'istante risultasse infondata (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 380 CPC). In concreto
l'appellante neppure si confronta con la motivazione del Pretore sull'enetità
della garanzia, ciò che rende il gravame irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f
CPC). Per di più, egli nemmeno adduce né rende verosimile i dati sui quali il
giudice avrebbe dovuto fondarsi per fissare la garanzia a copertura
dell'eventuale pregiudizio patito con l'adozione del provvedimento in oggetto.
Del tutto carente di motivazione, in proposito l'appello sfugge a qualsiasi
disamina.
b) Per
quanto riguarda la contestata solidarietà tra i vari istanti, è vero che ogni
causa è indipendente, ma è altrettanto vero che il convenuto rischia di subire
un unico pregiudizio dovuto al concorso di più persone. E siccome in tal caso
queste ultime rispondono del danno solidalmente (art. 50 cpv. 1 CO), la
decisione del Pretore merita conferma.
c) In
merito al versamento della garanzia, l'art. 380 cpv. 2 CPC prevede unicamente
che il giudice assegna un termine entro il quale prestarla. In concreto
l'istante, o chi per esso, ha depositato l'importo di fr. 75'000.– entro il
termine impartitogli (comunicazione 6 novembre 2000 del Pretore), né è dato di
capire come avrebbe potuto versare una garanzia contemporaneamente all'adozione
del decreto contestato. Anche su questo punto l'appello denota perciò la sua
inconsistenza.
- Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla
controparte un'indennità per ripetibili che tiene calcolo, ad ogni modo,
dell'impegno profuso dal patrocinatore nelle altre cause analoghe.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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