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Numero d'incarto:
11.1999.84
Data decisione, Autorità:
25.07.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00084
Lugano,
25 luglio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23
giugno 1997 da
__________, nata
__________, già in __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
Contro
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 maggio 1999 presentato da __________ contro la sentenza emessa
l'11 maggio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1974) e __________ (1972), cittadina russa, si sono sposati a
__________, nel Canton San Gallo, il
- Il marito frequentava allora il __________ (__________) di __________, la
moglie aveva terminato gli studi presso il medesimo istituto nel giugno di
quell'anno. I coniugi si sono stabiliti a Savosa. Durante la vita in comune nessuno
dei due ha mai esercitato un'attività lucrativa, né dal matrimonio sono nati
figli. Il 30 luglio 1996, decisi a separarsi, __________ e __________ hanno
firmato un accordo interno (“Non verrà chiesta l'omologazione del giudice”)
secondo cui la moglie avrebbe conservato il mobilio e l'autovettura; per il
resto i coniugi si dichiaravano tacitati, dandosi atto che non vi erano altri
beni da dividere e che non sussistevano perciò vicendevoli pretese. La
separazione è avvenuta ai primi di agosto del 1996.
B. L'11
ottobre 1996 __________ ha instato davanti al Pre-tore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 6
dicembre 1996. Il 23 giugno 1997 essa ha intentato azione di divorzio, senza
postulare contributi alimentari né indennità in liquidazione del regime dei
beni. __________ si è opposto all'azione e in via riconvenzionale ha
sollecitato egli medesimo il divorzio, chiedendo che la moglie fosse condannata
a versare a svariati creditori complessivi fr. 7983.35 (pari alla metà di
asseriti debiti coniugali) e a consegnargli il cane. __________ ha concluso per
il rigetto della riconvenzione, invocando l'accordo interno sottoscritto il 30
luglio 1996. Nel successivo scambio di atti scritti il marito ha rinunciato a
rivendicare la proprietà del cane, ma ha aumentato a fr. 8708.35 la pretesa
fondata sulla liquidazione del regime dei beni. La moglie ha riaffermato la sua
opposizione a qualsiasi versamento in denaro. Al dibattimento finale del 3
febbraio 1999 le parti si sono riconfermate nei loro ultimi punti di vista.
C. Con
sentenza dell'11 maggio 1999 il Pretore ha accolto l'azione principale, ha sciolto
il matrimonio per divorzio e ha respinto la riconvenzione. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi
fr.
600.–, sono state poste a carico di __________, tenuto a rifondere __________
fr. 3000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ è stata rigettata.
D. Contro
la sentenza predetta __________ è insorto con un appello del 31 maggio 1999 nel
quale chiede, senza più far cenno alla riconvenzione, che l'azione principale
sia respinta per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni proposta
dalla moglie e che quest'ultima sia tenuta al pagamento di fr. 8708.35 per debiti
coniugali, con relativa riforma del giudizio impugnato. Inoltre egli postula il
beneficio dell'assistenza giudiziaria in entrambi i gradi di giurisdizione.
__________ non ha presentato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (1°
gennaio 2000: RU 1999 pag. 1142) lo scioglimento del matrimonio è retto dalla
legge nuova (art. 7a cpv. 1 tit. fin. CC). Questa si applica a tutti i
processi “che devono [ancora] essere giudicati da un'istanza cantonale” (art. 7b
cpv. 1 tit. fin. CC). Trattandosi di una causa già decisa in primo grado, i
punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, “a meno
che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da
giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase
tit. fin. CC). Nella fattispecie lo scioglimento del matrimonio, pronunciato
dal Pretore a norma dell'art. 142 cpv. 1 vCC, non è mai stato litigioso.
Controversa è la liquidazione del regime dei beni, l'appellante insistendo
perché la moglie sia condannata a versare fr. 506.75 alla __________ Fiduciaria
SA, Lugano,
fr.
7850.– alla __________ Fiduciaria SA, Lugano, e fr. 351.50 alle Aziende Industriali
della Città di Lugano. Tali pretese non influiscono sulla pronuncia del
divorzio, che ha assunto così carattere definitivo in virtù del vecchio
diritto. La legge nuova si applica invece alla liquidazione del regime, anche
se ciò vale solo per la procedura, giacché nel merito gli art. 181 a 251 CC
sono rimasti invariati.
-
Il
Pretore ha ritenuto che la convenzione interna firmata dai coniugi il 30 luglio
1996 non è, come sosteneva il marito, un pezzo di “carta straccia”, ma un
contratto vincolante. È vero – ha continuato il Pretore – che un coniuge può
ancora chiedere al giudice di non omologare un simile accordo qualora esso risulti
affetto da vizi della volontà o qualora sia intervenuto nel frattempo un
sostanziale cambiamento delle circostanze. Nel caso in esame il marito si
valeva bensì di un errore essenziale dovuto al fatto di non sapere l'italiano.
Se non che – ha soggiunto il Pretore – mancava la prova dell'errore. Sentita
come testimone, la legale della moglie aveva confermato in effetti che il
convenuto aveva sottoscritto l'intesa dopo avere ricevuto le debite spiegazioni
in inglese, lingua ch'egli parla perfettamente. Quanto alla circostanza che si
fosse pattuito un uso puramente interno del documento, ciò non inficia la
validità dell'accordo. Per di più, la moglie era stata obbligata a servirsene
proprio perché il coniuge avanzava pretese in liquidazione del regime dei beni.
Ciò posto, il Pretore ha stabilito che “in funzione degli accordi intervenuti”
l'attrice non doveva alcunché al marito e poteva tenere il cane (dispositivo n.
1.2).
-
L'appellante
sostiene che l'opinione del Pretore è contraddittoria, giacché delle due l'una:
o l'accordo del 30 luglio 1996 è vincolante, e in tal caso va estromesso dagli
atti poiché non destinato a fini giudiziali, oppure esso non è vincolante, e in
tal caso la moglie dev'essere tenuta ad assolvere gli obblighi che derivano
dalla liquidazione del regime dei beni. D'altro lato – egli soggiunge – è
difficile che al momento di firmare l'accordo le parti avessero cognizione di
debiti emersi solo in un secondo tempo. Nulla libererebbe perciò la controparte
dall'onorare siffatti impegni nella misura del 50%.
-
Nel
diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999 una convenzione sulle conseguenze
accessorie della separazione o del divorzio vincolava le parti già dalla
stipulazione, non solo dall'omologazione per opera del giudice. Tutt'al più un
coniuge poteva poi chiedere al giudice di non omologare l'accordo invocando
vizi della volontà, oppure adducendo un notevole cambiamento di circostanze per
rapporto al giorno della sottoscrizione, o ancora censurando l'intesa come
manifestamente iniqua o illegale (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 149 segg. ad art. 158 vCC; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 25 ad art. 158 vCC con richiami). Ciò non
toglie che per principio una convenzione legasse le parti sin dal momento della
firma. Nel diritto odierno tale non è più necessariamente il caso. Dandosi un divorzio
su richiesta comune (art. 111 CC), in effetti, un coniuge può ancora revocare
unilateralmente la convenzione fino al giorno dell'ultima audizione (FF 1996
pag. 155 in alto). Ci si potrebbe domandare pertanto se processualmente
l'appellante non debba poter beneficiare di analoga facoltà. All'atto pratico
la questione può rimanere aperta. Come si vedrà oltre, per vero, in concreto
l'esito del giudizio non muterebbe nemmeno partendo dal presupposto che la
convenzione “interna” firmata il 30 luglio 1996 non sia vincolante o non
includa le pretese controverse.
-
Il
primo credito avanzato dall'appellante (fr. 506.75) riguarda il 50% di un
conguaglio per spese accessorie di acqua calda e riscaldamento fatturate dalla
__________ Fiduciaria SA, Lugano, in relazione a un appartamento di via
__________ a __________ (doc. 1). A prescindere dal fatto però che non è dato
di sapere chi abbia aggiunto a mano la cifra di fr. 1013.50 sul documento, tale
debito si riferisce esplicitamente al periodo compreso fra il 1° gennaio e il
31 marzo 1995. Il matrimonio essendo stato celebrato il 29 set-tembre 1995, la
pretesa non concerne il regime dei beni. L'abitazione coniugale, del resto, si
trovava in via __________ a __________, non in via __________ a __________. Su
questo punto l'appello non attiene manifestamente alla causa di stato.
-
Il
secondo credito (fr. 559.70) si riferisce al 50% di un conguaglio per spese
accessorie di acqua calda e riscaldamento (doc. 2) relative, questa volta,
all'abitazione coniugale di __________ (periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
1996). Il fatto che la moglie abbia lasciato l'appartamento ai primi di agosto
del 1996 non significa, evidentemente, ch'essa fosse per ciò solo liberata dal
contribuire agli oneri di alloggio (nemmeno l'accordo del 30 luglio 1996
accennava a un'ipotesi del genere). Non significa nemmeno, però, ch'essa fosse
tenuta a coprire necessariamente il 50% delle spese (durante il matrimonio i
coniugi si intendono sul loro contributo rispettivo alle spese domestiche: art.
163 cpv. 2 CC). Oltre a ciò, l'interessata ha obiettato di avere ceduto al
locatore, al momento di lasciare l'appartamento, la garanzia di fr. 6000.– da
essa versata a titolo di deposito (replica e risposta riconvenzionale, punto 2;
memoriale conclusivo, punto 4.3). Nulla l'appellante ha eccepito in proposito.
Nemmeno nel ricorso egli spiega del resto perché l'attrice, dopo avere ceduto
il deposito in garanzia, dovrebbe ancora versare fr. 559.70 alla __________
Fiduciaria SA. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC). Del resto,
quand'anche si volesse intravedere una certa qual spiegazione nel conteggio
prodotto dall'interessato come doc. 3, ciò non basterebbe ad ogni modo – come
si vedrà in appresso (consid. 7) – per comprovare la pretesa.
-
Il
terzo credito (fr. 6565.40, pari alla metà di fr. 13 130.85) si ricollega a un
insieme di pretese che la stessa __________ Fiduciaria SA, Lugano, avrebbe
avanzato nei confronti dell'appellante per arretrati di locazione, spese
accessorie di acqua calda e riscaldamento, penalità per restituzione anticipata
dell'ente locato, partecipazione alla pulizia e alla riparazione di danni
all'appartamento (doc. 3). L'attrice ha ribadito, una volta ancora, di avere
ceduto al locatore, al momento di lasciare l'appartamento, la garanzia di fr.
6000.– (con interessi) da essa versata a titolo di deposito, contestando
inoltre che le pretese siano documentate (sopra, loc. cit.; v. anche memoriale
conclusivo, punto 4.5). L'appellante nulla ha replicato al riguardo, salvo
confermarsi nel conteggio. Il quale, in effetti, non basta a comprovare le
rivendicazioni. Dal documento non risulta invero che l'appellante sia stato
chiamato a pagare fr. 13 130.85. Il conteggio doc. 3 è il primo foglio di una
lettera nella quale l'avv. __________ (agente non si sa per conto di chi)
elencava all'attenzione della __________ Fiduciaria SA una serie di pretese nei
confronti dell'appellante. Se e in che misura la __________ Fiduciaria SA abbia
poi realmente proceduto verso l'appellante non risulta dagli atti. Già per tale
ragione l'appello è destinato all'insuccesso, senza trascurare che – comunque
sia – l'appellante nemmeno potrebbe semplicemente fondare le sue richieste sul
doc. 3, la nota garanzia di fr. 6000.– con interessi posta in deduzione delle
pretese del locatore essendo stata fornita dalla moglie, non da entrambi i
coniugi (fatto non contestato). Anche su questo punto l'appello denota perciò
la sua inconsistenza.
-
Il
quarto credito (fr. 351.50) consiste nella metà di una fattura che l'appellante
ha ricevuto dalle Aziende industriali della Città di Lugano per l'erogazione di
elettricità e gas durante il terzo e quarto trimestre del 1996 (doc. 4). Per
tacere del fatto però che la quasi totalità della fattura riguarda il periodo
successivo alla partenza da casa della moglie, l'appellante non ha dimostrato
che a costei incombesse l'obbligo di pagare la metà di simili costi. Si è già
accennato che, durante il matrimonio, i coniugi si intendono sul loro
contributo rispettivo alle spese domestiche (art. 163 cpv. 2 CC). In concreto
risulta che la moglie versava una parte del canone di locazione (act. XII, 1°
foglio in fondo), ma nulla di preciso si sa per quanto riguarda gli altri oneri
correnti, salvo che essa si occupava anche di “pagare le fatture” (loc. cit.,
2° foglio in alto). Di quali fatture si trattasse manca tuttavia la benché
minima indicazione. Ciò non basta evidentemente per dimostrare la legittimità
della pretesa.
-
Il
quinto e ultimo credito (fr. 725.–) riguarda il 50% di una “nota recupero
spese” (fr. 1450.–) che l'appellante ha ricevuto dalla __________ Fiduciaria SA
per “strappo moquette, lisciatura e stuccatura betoncini” (doc. 5). Che
l'appellante abbia dovuto rifondere il danno è verosimile, anche se agli atti
non figura alcuna ricevuta di pagamento. Ciò non basta tuttavia per dimostrare
che la moglie fosse corresponsabile del pregiudizio, tanto meno nella misura
della metà. L'appartamento è staro restituito a fine dicembre 1996, mentre
l'attrice ha lasciato l'alloggio ai primi di agosto. Che la moquette fosse
rovinata già a quel momento non è preteso dall'appellante, il quale si limita a
dare per scontato l'obbligo della controparte di risarcire metà del danno.
Quanto all'istruttoria, essa non è di alcun sussidio. A ragione l'attrice ha
fatto valere pertanto che la pretesa nei suoi confronti non era dimostrata
(memoriale conclusivo, punto 4.5).
-
Se ne
conclude che, quand'anche si ritenesse l'appellante non vincolato alla convenzione
“interna” del 30 luglio 1996 (oppure si ritenesse che l'accordo non includeva
debiti emersi dopo la sua stipulazione), le richieste avanzate nei confronti
dell'attrice mancano di pertinenza, rispettivamente di fondatezza. Ciò rende superfluo
indagare se la convenzione potesse o non potesse essere prodotta in giudizio. Foss'anche
l'accordo irrilevante (come asserisce l'interessato), in effetti, le pretese
controverse non possono in ogni modo trovare protezione. Nel suo risultato la
sentenza del Pretore resiste dunque alla critica. L'effetto vincolante della
convenzione non essendo – come detto – un presupposto per la reiezione delle
richieste, il dispositivo n. 1.2 primo capoverso della sentenza impugnata (“la
signora __________, in funzione degli accordi intervenuti con il signor
__________ con convenzione del 30 luglio 1966, non deve alcunché al signor
__________, in quanto ogni pretesa è stata liquidata”) va nondimeno
interpretato nel senso che le pretese pecuniarie dell'appellante sono
semplicemente respinte.
-
L'appellante
si duole infine che il primo giudice non gli abbia conferito il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Sostiene che, disoccupato e con gravi problemi di
salute, egli non è assolutamente in grado di far fronte ai costi di procedura.
Il formulario del Comune di domicilio attesta, per il biennio fiscale 1997/98,
redditi e sostanza nulli. Anzi, egli ha fr. 34 932.– di debiti, ciò che contrasta
manifestamente con il diniego dell'assistenza giudiziaria.
a) Il
coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio
(compresa un'eventuale procedura di appello) ha il diritto di ottenere – per
principio – l'assistenza giudiziaria, sempre che non possa ragionevolmente
esigere dall'altro coniuge una provvigione ad litem (Hinderling/ Steck, op. cit., pag.
552, nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Sotto questo
profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha mutato. I costi della procedura
di divorzio, infatti, rimangono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza
gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/
Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag.
155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar,
Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC). Nel caso in esame l'appellante non
pretende (come gli incombeva: I CCA, sentenza del 3 agosto 1993 in re B. contro
B., consid. 5) che alla moglie sarebbero mancate le possibilità di finanziare,
nella misura del necessario, i costi del processo. Già per questa ragione il
giudizio del Pretore meriterebbe conferma.
b) Si
volesse supporre, comunque sia, che nemmeno l'attrice avesse i mezzi per
sovvenire alle spese di causa, rimane il fatto che – come ha rilevato il
Pretore – le pretese del convenuto difettavano sin dall'inizio della parvenza
di buon diritto (art. 157 CC). Tutto quanto l'appellante ha allegato a sostegno
dei suoi pretesi crediti sono i cinque documenti menzionati (consid. 5 a 10).
Già a prima vista, però, essi apparivano insufficienti a dimostrare il
fondamento delle domande. Altre prove suscettibili di avvalorare le richieste
non sono state offerte (verbale di udienza preliminare act. VI), mentre il decreto
del 17 novembre 1998 con cui il Pretore ha rifiutato l'assunzione di ulteriori
documenti in via suppletoria è rimasto inimpugnato (act. XI). Nelle circostanze
descritte le probabilità di esito favorevole insite nelle domande litigiose
riuscivano pressoché nulle sin dall'inizio. Anche su tal punto il sindacato del
Pretore sfugge pertanto a censura.
- I
costi del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Un conferimento
dell'assistenza giudiziaria in appello non entra in linea di conto per le medesime
ragioni testé enunciate, al ricorso mancando sin dall'inizio ogni seria possibilità
di successo (art. 157 CPC). Non si assegnano ripetibili all'attrice, la quale
non ha presentato osservazioni all'appello e non ha quindi dovuto sopportare
spese di rilievo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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