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Numero d'incarto:
11.1999.82
Data decisione, Autorità:
09.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00082
Lugano
9 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 2 febbraio 1998 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
Contro
arch.
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
giudicando ora sull’ordinanza sulle
prove emanata il 6 maggio 1999;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 maggio 1999
presentata da __________ contro l’ordinanza sulle prove emessa il 6 maggio 1999
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ (1934) e
__________e nata __________ (1937) si sono sposati a __________ il 7 agosto
1959 e nel 1975 hanno adottato __________ (1972);
che il 2 febbraio 1998
__________ ha presentato azione di divorzio, chiedendo la regolamentazione
degli effetti accessori;
che nella risposta del 6
luglio 1998 __________ ha aderito al principio del divorzio, ma ha avversato
tutte le domande di natura patrimoniale;
che all’udienza
preliminare del 2 marzo 1999 il convenuto ha postulato, in particolare,
l’assunzione di 12 testi;
che con ordinanza del 6
maggio 1999 il Pretore ha ammesso solo l’escussione di 4 testi, spiegando per
quali motivi respingeva gli altri;
che con appello del 31
maggio 1999 __________ chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame – di riformare l’ordinanza del 6 maggio 1999 nel senso di sentire tutti
i testi da lui proposti;
che l’appello non è stato
notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che per l’art. 182 cpv. 1
CPC, chiusa l’udienza preliminare, il giudice deve stabilire con ordinanza le
prove che ammette e motivare eventuali dinieghi, al più tardi, con la sentenza
di merito (cpv. 2);
che la decisione con la
quale il Pretore ammette l’audizione di determinati testimoni, rifiutandone
altri, è un’ordinanza, rientrando nel novero dei provvedimenti disciplinanti il
processo, e nulla muta al riguardo la circostanza che il Pretore abbia respinto
altre prove notificate dalle parti con decreto;
che nel Cantone Ticino le
ordinanze sulle prove emanate dal giudice sulla base dell’art. 182 CPC non sono
appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1983 pag. 5);
che tutt’al più l’art. 309
cpv. 2 lett. g CPC concede la facoltà di chiedere in appello l’assunzione delle
prove rifiutate dal Pretore, ma ciò potrà avvenire solo al momento in cui il
primo giudice avrà emanato la sentenza di merito;
che pertanto l’appello si
rivela manifestamente irricevibile e può essere deciso con la procedura
semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che l’emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel gravame;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si assegnano
ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato nemmeno notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 80.–
b) spese fr.
50.–
fr.
130.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili,.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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