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Numero d'incarto:
11.1999.80
Data decisione, Autorità:
17.05.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00080
Lugano
17 maggio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / __ (rinuncia
a una quota di comproprietà) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del
registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, promossa con
istanza del 13 gennaio 1999 da
__________,
istanza cui si è opposto
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
il ricorso del 25 maggio 1999 presentato da __________ contro la decisione
emessa il 23 aprile 1999 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio
quale autorità di vigilanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 13 aprile 1997 il notaio __________ ha rogato mediante atto
pubblico la modifica di una convenzione di divorzio per mezzo della quale
__________ cedeva la sua quota di comproprietà di un mezzo sulla particella n.
__________ RFD di __________ all'ex moglie __________, la quale assumeva
solidalmente con l'altro comproprietario __________ tutti gli oneri gravanti il
fondo;
che il 13
gennaio 1999 __________ ha trasmesso all'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di __________ una dichiarazione di rinuncia irrevocabile alla sua
quota di comproprietà, chiedendo nel contempo di essere radiata quale
intestataria della particella n. __________;
che con
decisione dello stesso giorno l'ufficiale ha accolto l'istanza, iscrivendo
__________ come unico proprietario del fondo;
che
contro la decisione appena citata __________ è insorto il 23 febbraio 1999 al
Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio
quale autorità di vigilanza;
che,
statuendo il 23 aprile 1999, l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso
irricevibile, rilevando – in estrema sintesi – di non essere competente per
rettificare un eventuale errore di iscrizione;
che con
ricorso del 25 maggio 1999 __________ impugna la decisione dell'autorità di
vigilanza davanti a questa Camera, chiedendo che essa sia annullata e che sia
ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la sua iscrizione
quale comproprietario per un mezzo della particella n. __________;
che nelle
sue osservazioni del 10 giugno 1999 la Sezione del registro fondiario propone
di respingere il ricorso, mentre __________ è rimasta silente;
e considerando
in diritto: che le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario
possono essere impugnate davanti alla Camera civile di appello secondo le
disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (art. 41a
LGRF entrato in vigore il 6 giugno 1997, sostituito il 7 aprile 1998
dall'analogo art. 6 LRF: RL 4.1.3.1);
che il
termine di ricorso è, per diritto federale, di 30 giorni (art. 103 cpv. 2 RRF; Schmid in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 25 ad art. 956 CC con richiamo a Huber in: ZBGR/RNRF 70/1989 pag. 134
seg.), ragione per cui il ricorso in esame è tempestivo;
che il 13
gennaio 1999, come detto, __________ ha trasmesso all'ufficiale del registro
fondiario una dichiarazione di rinuncia irrevocabile alla sua quota di comproprietà
e nel contempo ha chiesto di essere radiata quale intestataria della particella
n. __________;
che una “derelizione”
è perfetta al momento in cui il nome del proprietario è cancellato dal libro
mastro e la dichiarazione di rinuncia è acquisita ai documenti giustificativi
del registro fondiario (Rey in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, op. cit., n. 5, 6 e 8 ad
art. 666 CC con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza);
che
nondimeno, ove si tratti di una quota di comproprietà (bene ideale), il comproprietario
può bensì rinunciarvi, ma in tal caso non può farsi questione di “derelizione”
(la quale è possibile solo nell'ipotesi di beni materiali: I CCA, sentenza del
2 maggio 2000 in re D.D., consid. 3 con riferimenti);
che,
dandosi rinuncia a una quota di comproprietà, se libera da oneri tale quota va
ad accrescere proporzionalmente le quote degli altri comproprietari
(“consolidazione”), mentre se è gravata da oneri (diritti reali limitati o
obbligazioni reali) essa continua a sussistere come tale e gli altri
comproprietari ne divengono titolari in proporzione alla loro rispettiva quota
sull'intero fondo (Rey, op. cit.,
n. 9 ad art. 666 CC con rinvio a Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 71 ad art. 646 CC, e a Liver, Das Eigentum, in: Schweizerisches
Privatrecht, vol. V/1, Basilea 1977, pag. 63);
che
quest'ultimo punto di vista non è unanimemente condiviso, Piotet ritenendo che pure la quota
gravata da oneri vada ad accrescere per “consolidazione” le quote degli altri
comproprietari proporzionalmente alla loro rispettiva quota sull'intero fondo
(Nature et mutations des propriétés collectives, in: Abhandlungen zum schweizerischen
Recht, vol. 528, Berna 1991, pag. 73 segg., in particolare pag. 74 n. 233);
che nella
fattispecie, comunque si opini al riguardo, l'ufficiale del registro fondiario
ha accolto l'istanza presentata da __________ e ha iscritto __________ quale unico
proprietario del fondo;
che,
contrariamente a una decisione con cui l'ufficiale del registro respinge una richiesta
di iscrizione, un'iscrizione da egli eseguita non può formare oggetto di ricorso
all'autorità di vigilanza (DTF 110 II 42 in basso e 43 in alto con richiami; Schmid, op. cit., n. 14 ad art. 956 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a
edizione, pag. 235 n. 851; Deschenaux,
Das Grundbuch, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3,1, pag. 558);
che in
effetti, salvo consenso di tutti gli interessati, la modifica di un'iscrizione
siffatta può avvenire solo seguendo la via della rettifica del registro
fondiario (art. 975–977 CC; Steinauer, loc. cit.);
che in
concreto non si vede perché tale azione non dovrebbe essere data, di modo che
non soccorre nemmeno la possibilità di ricorrere eccezionalmente all'autorità
di vigilanza contro l'avvenuta iscrizione, come prospetta Schöbi (Artikel 5 Absatz 3 des Bundesbeschlusses
über eine Sperrfrist und die Folgen für das Grundbuchrecht, in: ZBJV 127/1991
pag. 336) e sostanzialmente approva Schnyder
(in: Der bernische Notar 52/1991 pag. 247 lett. hh);
che, in
antitesi a quanto reputa il ricorrente, in concreto l'ufficiale del registro fondiario
non può procedere a una rettifica d'ufficio, già per il fatto che questa
toccherebbe l'essenza stessa del diritto iscritto (art. 99 RRF);
che ciò
posto, il ricorso si rivela inammissibile;
che gli oneri processuali vanno a carico del ricorrente, i cui interessi
pecuniari sono palesemente in gioco (art. 28 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPAmm);
che non
si giustifica invece di attribuire ripetibili a __________, la quale non ha formulato
osservazioni al ricorso;
che per
quanto riguarda la comunicazione dell'odierna sentenza, infine, essa deve
avvenire anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102
cpv. 2 RRF, seppure tale prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux, op. cit., pag. 201 in
alto);
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
–
__________, __________.
Comunicazione:
– Sezione
del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
– Ufficio
federale di giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 97 segg.
OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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