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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.73
Data decisione, Autorità:
14.05.1999, ICCA
Incarto n.:
11.99.00073
Lugano
14 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..___ (contestazione di deliberazione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione del 19 giugno 1996 da
ing.
__________ __________, __________,
Contro
Comunione dei comproprietari del condominio
“__________ __________ ”,
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione
del 7 maggio 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto di
stralcio emesso il 22 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3;
- Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione in
tedesco del 19 giugno 1996, __________ __________ ha contestato davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, una deliberazione assembleare
adottata il 24 maggio 1996 della Comunione dei comproprietari del Condominio
“__________ __________ ” (particella n. __________RFD di __________),
insorgendo contro la ripartizione di spese condominiali e chiedendo l’esonero
dal pagamento dei contributi condominiali per inabilità dello studio (proprietà
per piani n. 25);
che la petizione, dopo
essere stata tradotta in italiano, è stata intimata alla parte convenuta il 2
luglio 1996;
che il 23 settembre 1996
l’avv. __________ __________ ha comunicato di aver assunto il patrocinio della
convenuta;
che statuendo il 22 aprile
1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale
dal 2 luglio 1996 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese a carico dell’attore;
che contro il decreto di stralcio
__________ __________ ha inoltrato il 7 maggio 1999 un appello in tedesco, nel
quale chiede, in sostanza, l’annullamento del decreto impugnato e la continuazione
della causa;
che l’appello non è stato
intimato alla controparte;
Considerando
in diritto: che giusta l’art. 351
cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso
di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;
che secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta
perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili
oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui
motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo:
massima pubblicata in Bollettino dell’Ordine degli avvocati, 16/1998 pag. 9; I
CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S., sentenza del 6 dicembre 1994 in re
D.);
che in concreto l’ultimo
atto processuale risale al 23 settembre 1996, data della comunicazione
dell’avv. __________ __________;
che l’appellante non
contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma
sostiene di non essere stato tenuto al corrente della procedura in corso e si
duole della mancata assegnazione di un termine di grazia;
che nella misura in cui è
incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo,
l’appello si rivela d’acchito irricevibile;
che nella misura in cui si
duole del mancato contraddittorio, l’appello è di per sé proponibile, ma
l’omissione è stata – comunque sia – rimediata in questa sede, giacché una
violazione del diritto d’essere sentito è sanata quando la parte in causa può
esprimersi successivamente davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere
cognitivo (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186
in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo), com’è questa Camera, che esamina liberamente
il fatto e il diritto;
che del resto, anche
davanti al Pretore, l’attore non avrebbe potuto addurre alcuna valida scusante
della sua biennale inattività, la presunzione dell’art. 351 cpv. 2 CPC avendo
carattere assoluto (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 13 ad art. 351), mentre per quanto riguarda
l’assegnazione di un termine di grazia, essa non è prevista dalla legge;
che l’appello,
manifestamente destinato all’insuccesso, può essere evaso con la procedura
semplificata dell’art. 313bis CPC senza che sia necessario assegnare
all’appellante un termine per tradurre il ricorso in italiano;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza e sono quindi a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1
CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appellata, cui il
gravame non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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