AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.71
Data decisione, Autorità:
11.09.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00071
Lugano
11 settembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(misure provvisionali in causa di separazione) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 dicembre 1998 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________, ora
in __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 26 aprile 1999 dal Pretore della giurisdizione di
__________ __________;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 7 giugno 1999 presentato da __________
__________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ __________ (1957) si sono sposati a
__________ il ____________________ 1979. Dall'unione sono nate __________, il
26 febbraio 1980, e __________a, il 9 settembre 1988. Il marito è caposettore
delle dogane a __________. La moglie, impiegata d'ufficio, non ha più svolto
attività lucrativa dopo il matrimonio. Il 10 marzo 1998 __________ __________
ha instato davanti al Pretore di Locarno Campagna per il tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 27 marzo 1998. Da allora i coniugi
vivono separati, il marito essendosi trasferito con __________ in un
appartamento a __________.
B. Il
29 dicembre 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore di
__________ __________ per un secondo tentativo di conciliazione. Contestualmente
essa ha postulato in via provvisionale l'affidamento di __________, un contributo
alimentare per sé e per la figlia di complessivi fr. 3200.– mensili, l'assegnazione
dell'abitazione coniugale, della mobilia e di una VW “Golf”, l'attribuzione al
marito di una Audi “Quattro”, la condanna di quest'ultimo al pagamento di fr.
3221.05 per debiti e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il secondo
tentativo di conciliazione è fallito il 27 gennaio 1999. All'udienza indetta
per la discussione dell'istanza cautelare, tenutasi lo stesso giorno, __________
__________ ha chiesto al Pretore di emanare una decisione supercautelare sul
contributo alimentare per sé e per __________ dal 1° gennaio 1999. __________
__________ non si è opposto all'affidamento di __________ alla moglie, ma ha
sollecitato per sé il più ampio diritto di visita, ha postulato il riparto a
metà delle spese straordinarie per le figlie, ha offerto un contributo alimentare
di fr. 500.– mensili per __________ e di fr. 2084.– mensili per la moglie, ha
aderito alla domanda di costei quanto all'assegnazione dell'abitazione
coniugale e delle rispettive autovetture, contestando per il resto ogni altra
pretesa. Egli ha dichiarato altresì di essere disposto a versare all'istante
complessivi fr. 3500.– mensili, inclusi gli oneri ipotecari e assicurativi
dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per moglie e figlia.
C. Con
decreto cautelare del 3 febbraio 1999, emanato in attesa dell'istruttoria provvisionale,
il Pretore ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita
del padre, ha posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare di fr.
3188.40 mensili per la moglie e di fr. 835.– mensili per la figlia dal 1° gennaio
1999, ha assegnato l'abitazione coniugale e l'arredamento alla moglie,
autorizzando il marito a prelevare i suoi effetti personali, e ha attribuito le
due automobili come chiesto dai coniugi. La tassa di giustizia di fr. 100.– e
le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Il 4 febbraio 1999 __________ __________ ha
sollecitato la revoca del decreto appena menzionato, chiedendo l'aumento a fr.
3589.60 mensili del contributo alimentare per sé. All'udienza del 16 marzo
2000, indetta per la discussione, il marito ha postulato la conferma nelle more
istruttorie del decreto supercautelare. Chiusa l'istruttoria, con le sue
conclusioni del 12 aprile 1999 __________ __________ ha chiesto un contributo alimentare
di fr. 3589.60 mensili per sé e di fr. 835.– mensili per __________, ha rinunciato
alla provvigione ad litem e ha confermato per il resto la propria
istanza cautelare. Con le sue conclusioni del 20 aprile 1999 __________
__________ ha offerto un contributo alimentare di fr. 1940.– mensili per la
moglie e uno di fr. 835.– mensili per __________, ribadendo per il rimanente la
posizione esposta all'udienza del 27 gennaio 1999. Le parti hanno rinunciato
alla discussione finale.
D. Statuendo
sull'assetto provvisionale il 26 aprile 1999, il Pretore ha affidato __________
alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato
quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 3188.40 mensili per la
moglie e uno di fr. 835.– mensili per la figlia dal 1° gennaio 1999, ha
assegnato l'abitazione coniugale e la mobilia alla moglie, autorizzando il
marito a prelevare i suoi effetti personali, ha attribuito gli autoveicoli ai
rispettivi possessori, ha fatto obbligo al marito di versare alla moglie fr.
1102.25 per debiti correnti, respingendo ogni altra pretesa. La tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste per tre quarti a carico di
__________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, con
obbligo per la moglie di rifondere al marito fr. 200.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
il decreto appena menzionato __________ __________ è insorta con un
appello del 10 maggio 1999 volto a ottenere la riforma della decisione
impugnata nel senso di aumentare a fr. 3589.60 mensili il contributo alimentare
per sé. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 1999 __________ __________ propone
di respinge il gravame e con appello adesivo chiede la riduzione a fr. 1940.–
mensili del contributo alimentare per la moglie. __________ __________ postula
nelle sue osservazioni del 21 giugno 1999 la reiezione dell'appello adesivo. Il
22 ottobre 1999 essa ha poi intentato causa di separazione, che è stata sospesa
il 27 gennaio 2000, prima della presentazione della risposta.
F. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza
del 25 aprile 2000 la presidente di questa Camera ha invitato le parti a
formulare eventuali osservazioni sui temi toccati dalla modifica legislativa.
Il 2 maggio 2000 __________ __________ ha confermato le proprie domande di
giudizio. Il 7 maggio 2000 __________ __________ ha presentato nuove
conclusioni e documenti, proponendo di respingere l'appello, di accogliere
quello adesivo e di riformare il decreto impugnato nel senso di stabilire in
fr. 2230.– mensili il contributo alimentare per la moglie. Il 9 maggio 2000
__________ __________ ha chiesto di non considerare le conclusioni della
controparte poiché lesive dell'art. 101 CPC.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
Per l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC ai processi di divorzio
pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000)
e che devono essere giudicati da un'istanza cantonale, si applica la legge
nuova. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice
decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei
contributi alimentari nella prospettiva dell'art. 137 cpv. 2 CC è disciplinato
dal diritto federale e si fonda, come nell'ordinamento anteriore, sul riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (Schwenzer,
Scheidungsrecht, Praxiskommentar, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n.
36 ad art. 137; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare
n. 37 ad art. 137; Micheli/Nordmann/Jaccottet
Tissot/ Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999,
pag. 210).
-
Nella fattispecie rimane litigioso solo il contributo alimentare in
favore dell'istante, le parti ammettendo che il reddito del marito è di fr.
8959.20 mensili e che i rispettivi fabbisogni mensili sono di fr. 3333.40 per
il marito, di fr. 3188.40 per la moglie e di fr. 835.– per __________. Quanto
al primo giudice, egli ha calcolato il fabbisogno di __________ in fr. 1020.–
mensili, osservando che il marito dispone di fr. 580.– mensili dopo aver
coperto le necessità della famiglia, e ha ritenuto che la moglie potrebbe
esercitare un'attività lucrativa e conseguire un reddito mensile di pari importo.
Accertata perciò un'eccedenza complessiva di fr. 1200.– mensili e un reddito
potenziale della moglie di fr. 600.– mensili, egli ha stabilito in fr. 3188.40
mensili il contributo alimentare per l'istante.
-
L'appellante
ribadisce di avere diritto a un contributo alimentare di fr. 3589.60 mensili.
Sostiene che il reddito del marito è sufficiente per coprire i costi di due
economie domestiche e contesta di dover riprendere un'attività rimunerata,
anche perché deve occuparsi della figlia, necessiterebbe una riqualificazione
professionale ed è affetta inoltre da depressione. Essa evoca la necessità di
giungere a un giudizio equo, visto che il Pretore ha calcolato nel fabbisogno
mensile del marito il contributo di fr. 408.– per la previdenza individuale
vincolata. Chiede altresì che il fabbisogno di __________ sia ridotto a fr.
800.– mensili e l'eccedenza aumentata a fr. 802.40 mensili, come calcolato dal
Pretore nel decreto del 3 febbraio 1999. Rivendica poi per sé la metà
dell'eccedenza, pari a fr. 401.20 mensili, da aggiungere al proprio fabbisogno
di fr. 3188.40 mensili.
-
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la fine
della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per
quanto possibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che
durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa può essere
obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato dopo la cessazione della
comunione domestica solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese
supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid.
5, 302 consid. 3a). Tale principio non è senza limiti. Dandosi qualche
possibilità di riconciliazione è giustificato infatti tutelare il riparto dei
ruoli assunto dai coniugi durante il matrimonio; in caso contrario, ove la
separazione appaia durevole e sembri perseguire uno scopo analogo a quello del
divorzio, ciò appare assai meno ragionevole. Se è esclusa ogni riconciliazione
e la sorte del matrimonio è segnata, il coniuge non può ritenersi esonerato, in
altri termini, dall'intraprendere quanto si possa ragionevolmente esigere da
lui per sopperire alle proprie esigenze (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999
nella causa B. c. B.).
-
Nella
fattispecie, per quanto si evince dagli atti, la moglie ha lavorato fino al
matrimonio, da ultimo come impiegata d'ufficio per la società __________
__________ con sede a __________ (act. II, pag. 6). Durante la vita in comune
essa ha poi curato la famiglia e la casa, senza più svolgere attività
remunerata, neppure a titolo accessorio (act. II, pag. 6). Risulta inoltre che
il reddito del marito di fr. 8959.20 mensili basta per coprire le necessità
familiari anche dopo la separazione delle economie domestiche, tant'è che in
prima sede il convenuto ha ammesso di poter disporre ancora di fr. 502.40
mensili dopo avere dedotto dal suo reddito i fabbisogni della famiglia
(conclusioni del 20 aprile 1999, pag. 3). Lo stipendio del marito essendo sufficiente
per coprire le esigenze della famiglia, non appare ragionevolmente esigibile un
reinserimento professionale immediato della moglie, tanto meno in una procedura
provvisionale all'inizio della causa di separazione. Il marito, del resto, si
limita ad affermare che la moglie potrebbe conseguire un reddito di almeno fr.
1'500.– mensili lavorando a metà tempo, ma non indica quali concrete attività
lucrative essa potrebbe intraprendere dopo un'assenza dal mercato del lavoro
durata più di venti anni. Non sono quindi dati i presupposti per imputare già
sin d'ora alla moglie un reddito ipotetico. Su questo punto l'appello merita
accoglimento.
-
L'appellante
chiede di ridurre il fabbisogno della figlia maggiorenne Natalie
a fr. 800.– mensili. Ora, questa Camera ha già avuto modo di precisare che il
fabbisogno familiare, nell'ambito di misure provvisionali in una causa di
divorzio, comprende solo quello personale dei coniugi e dei figli minorenni
comuni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21). Di principio infatti le misure provvisionali
possono riguardare solo i coniugi e i figli minorenni (Lüchinger/ Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 145 vCC; I CCA, sentenza dell'8 settembre
1999 in re L.). In circostanze particolari il giudice del divorzio – e quindi anche
il giudice delle misure provvisionali – può invero fissare un contributo di
mantenimento in favore del figlio anche dopo la maggiore età. Tale è il caso
quando il figlio, ancora minorenne, sia prossimo alla maggiore età, ma si trovi
in una formazione professionale di durata determinata (DTF 112 II 202 consid.
2), oppure quando il contributo per il figlio maggiorenne sia già fissato in
una convenzione omologata dal giudice (DTF 107 II 473 consid. 6; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Zusatzband
1991, n. 245 ad art. 156 vCC) o ancora – più semplicemente – quando i coniugi
sono d'accordo che il contributo in questione sia inserito nel fabbisogno della
famiglia. Mancando tali premesse, un coniuge non può far valere in suo nome la
pretesa del figlio maggiorenne. Incombe a quest'ultimo rivendicare personalmente
il contributo, giusta l'art. 277 cpv. 2 CC, nei confronti del genitore
opponente.
-
In
concreto non si ravvisa nessuna delle tre ipotesi testé accennate. Certo,
__________ (divenuta maggiorenne il 26 febbraio 1998) è apprendista e consegue
uno stipendio di fr. 883.10 mensili (conclusioni convenuto del 7 maggio 2000,
pag. 3). Anche chiedendo alla giovane uno sforzo economico equo per contribuire
al proprio sostentamento (Rep. 1991 pag. 361: di regola al massimo un terzo del
reddito netto), è vero quindi che già a un sommario esame come quello che
presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari l'importo di fr. 800.–
mensili appare insufficiente, poiché non copre nemmeno il minimo di base del diritto
esecutivo (fr. 925.– mensili). Sia come sia, un importo superiore non può
essere inserito nel fabbisogno della famiglia, vista l'opposizione
dell'appellante. Spetterà quindi alla figlia procedere personalmente, se mai,
nei confronti dei genitori (art. 277 cpv. 2 CC). Anche su questo punto perciò
l'appello si rivela fondato.
-
In
definitiva, il reddito della famiglia consiste nel solo guadagno del marito, di
fr. 8959.20 mensili. Sottraendo da tale importo i fabbisogni complessivi, pari
a fr. 8'156.80 (fr. 3333.40 il marito, fr. 3188.40 la moglie, fr. 800.– __________
e fr. 835.– __________), rimane un'eccedenza di fr. 802.40. La metodica per il
calcolo del contributo provvisionale è disciplinata dal diritto federale e
prevede quale regola la ripartizione a metà dell'eccedenza, una volta dedotto
dal reddito famigliare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (consid. 1).
Scostarsi dalla norma e negare alla moglie la metà dell'eccedenza per il motivo
che essa rifiuta di esercitare un'attività lucrativa, senza che in concreto ciò
sia richiesto dalle necessità familiari (consid. 5), viola il diritto federale.
La moglie ha perciò diritto a un contributo alimentare di fr. 3589.60 mensili
(fabbisogno minimo fr. 3188.40 più fr. 401.20 di metà eccedenza). In
accoglimento dell'appello il decreto cautelare del Pretore deve essere
riformato in tal senso.
II. Sull'appello
adesivo
- Come
si è visto (consid. 1), gli aspetti procedurali in una causa di separazione
sono disciplinati dalla legge nuova. E l'art. 419c
cpv. 4
CPC esclude ormai la possibilità di trattare un appello adesivo in ambito
provvisionale. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (I
CCA, sentenza del 25 luglio 2000 nella causa M. c. M). Sulla questione delle
spese e delle ripetibili si tornerà in appresso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri dell'appello principale seguono la soccombenza integrale
del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata
indennità per ripetibili. Il pronunciato odierno impone inoltre che si
modifichi il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado. Ora, in
tale sede la moglie ottiene causa vinta sul contributo alimentare per sé, sul
fabbisogno minimo per __________, sul riparto delle spese straordinarie per le
figlie e, parzialmente, sui debiti. Si giustifica perciò di porre a suo carico
un quarto degli oneri processuali e di addebitare il resto al marito, che
rifonderà all'istante fr. 200.– per ripetibili ridotte.
Gli oneri
relativi all'appello adesivo del marito, irricevibile in seguito all'introduzione
del nuovo diritto sul divorzio, seguono per analogia il dettato dell'art. 72
PC. Ciò significa che il giudice statuisce con motivazione sommaria sulle spese
“tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che
termina la lite”. Occorre dunque valutare, in concreto, quale possibilità di
buon esisto avrebbe avuto – a un primo esame – l'appello adesivo se nel
frattempo non fosse divenuto irricevibile. Ora, il marito chiedeva alla moglie
in sostanza di riprendere un'attività lucrativa e di conseguire un reddito di
fr. 1200.– mensili, offrendole un contributo alimentare di fr. 1940.– mensili.
Domandava inoltre di aumentare a fr. 1300.– mensili la propria locazione per
eguagliare l'onere computato alla moglie. Postulava infine di valutare i
fabbisogni delle figlie secondo i medesimi criteri e di riconoscere per
__________ fr. 1020.– mensili. Con le conclusioni del 7 maggio 2000 egli ha
modificato i calcoli, elevando a fr. 2230.– mensili il contributo alimentare
offerto per la moglie. A un sommario esame, le censure sarebbero state
verosimilmente respinte. Il reinserimento professionale della moglie e il
fabbisogno di Natalie sono stati esaminati con l'appello principale (consid. 4
e 5) e su questi punti il marito è risultato soccombente. Per quel che concerne
la locazione, è invero corretto riferirsi a un trattamento logistico paritario
(Rep. 1994 pag. 298), ma ciò non sarebbe stato di alcuna utilità al marito, che
con le conclusioni del 20 aprile 1999 aveva esposto un fabbisogno minimo proprio
di fr. 3333.40, compresi fr. 650.– per la locazione. In appello egli ha
chiesto, per la prima volta, di considerare l'intero suo canone di locazione,
ciò che è inammissibile in sede provvisionale, trattandosi di nuove allegazioni
(art. 321 lett. b CPC). Verosimilmente destituito di buon diritto nella misura
in cui sarebbe stato ricevibile, l'appello adesivo sarebbe dunque stato
respinto. Si giustifica perciò di porre gli oneri processuali a carico
dell'appellante adesivo, con l'obbligo di rifondere alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- Dal 1° gennaio 1999 __________ __________
__________ __________ è tenuto a versare entro il 5 di ogni mese a __________
__________, a titolo di contributo alimentare, la somma di fr. 3589.60 per sé e
di fr. 835.– per __________, assegno familiare compreso. __________ __________
assumerà tutte le spese indicate nel suo fabbisogno.
L'importo
di fr. 1000.– versato nel gennaio 1999 va computato nel relativo contributo.
- La
tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese, da anticipare dall'istante, sono
poste per un quarto a suo carico, e per il resto a carico di __________
__________, con obbligo di rifondere a __________ __________ fr. 200.– per
ripetibili ridotte.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
III. L'appello
adesivo è irricevibile.
IV. Gli oneri
processuali dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili.
V. Intimazione:
– avv.
dott. __________ __________i, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________ __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster